Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01275/2026REG.PROV.COLL.
N. 06964/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6964 del 2025, proposto da
CO AN ED, rappresentato e difeso dall’avvocato Liberina Tridente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Cinzia Mentullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 00627/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. ER UR e uditi per le parti gli avvocati Di Benedetto in sostituzione dell’avv. Tridente e l’avv. Mentullo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso di primo grado CO AN ED deduceva di aver sottoscritto il 29 luglio 1987 una convenzione con il Comune di Latina per l’incarico professionale di rielaborare e accorpare i progetti che ne avessero avuto bisogno, completandoli con gli elaborati e i documenti tecnico-amministrativi e seguendo l’ iter burocratico, in relazione ai progetti di opere pubbliche per le quali l’amministrazione avesse inteso avvalersi dei finanziamenti dell’allora Comunità Economica Europea, nonché ai sensi della legge n. 64 del 1986; la suddetta convenzione, a parte i conferimenti iniziali, era rimasta sostanzialmente priva di seguito a partire dal 1989.
Tanto premesso, il CO impugnava col ricorso di primo grado il diniego all’accesso richiesto al Comune di Latina giusta istanza del 5 dicembre 2024 in relazione a una serie di documenti e dati afferenti ai rapporti intrapresi dallo stesso Comune, a partire dal 1987, con altri architetti e professionisti equipollenti in ordine all’accorpamento di progetti di opere pubbliche per le quali l’amministrazione comunale avesse inteso avvalersi dei predetti finanziamenti.
In tale contesto, l’interessato domandava l’accesso anche ad altri documenti, quali: il provvedimento di nulla osta regionale del 30 marzo 1987 alla convenzione; i progetti relativi alle opere pubbliche che avessero ottenuto i suddetti finanziamenti; i documenti inerenti ai corrispondenti incarichi in favore di professionisti architetti; l’indicazione di vari dati e documenti correlati (numero di incarichi complessivamente conferiti, numero di professionisti firmatari della convenzione, curricula , etc.); tutte le delibere o ogni atto del Comune di Latina che avesse eventualmente rettificato la suddetta convenzione del 29 luglio 1987.
A fondamento della richiesta il CO richiamava il proprio interesse a verificare la legittimità dell’operato del Comune di Latina nel corso degli anni a partire dalla sottoscrizione della convenzione, e in particolare a valutare eventuali disparità di trattamento o disuguaglianze nell’azione dell’amministrazione.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di Latina, rigettava il ricorso.
Riteneva il giudice di primo grado, per quanto di rilievo, che l’istanza oggetto di diniego fosse sostanzialmente analoga ad altra precedente dell’11 luglio 2024, respinta con provvedimento del 25 luglio 2024 rimasto inoppugnato.
Di qui l’inammissibilità del ricorso, considerata anche la natura di atto meramente confermativo ascrivibile alla nota comunale impugnata.
Quanto al suddetto nulla osta regionale, era incontestata la sua intervenuta ostensione da parte del Comune (pur non avendo l’interessato esercitato la relativa facoltà), con conseguente carenza d’interesse all’impugnazione in parte qua .
Per il resto, l’istanza presentava carattere massivo, domandando l’ostensione di documenti la cui stessa esistenza era sconosciuta e presupponeva in parte una indebita e inammissibile attività di elaborazione dati.
Perciò il Tar concludeva “ dichiara [ndo] inammissibile ” il ricorso, statuendone poi in dispositivo il “ rigett [o]”.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il CO deducendo:
I) inammissibilità: error in iudicando ; distonia ed abnormità del provvedimento; eccesso di potere; violazione di legge;
II) merito: error in iudicando ; distonia ed abnormità del provvedimento; eccesso di potere; violazione di legge;
III) uguaglianza delle due istanze: contraddittorietà; eccesso di potere; violazione di legge;
IV) documento amministrativo: errore di interpretazione; contraddittorietà; denegata giustizia; violazione dell’art. 24 Cost.; disparità di trattamento; violazione dell’interesse legittimo del ricorrente; eccesso di potere; violazione di legge;
V) riforma della sentenza impugnata: regime delle spese processuali.
4. Resiste al gravame il Comune di Latina, chiedendone la reiezione.
5. Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dall’amministrazione resistente stante il rigetto nel merito dell’appello.
1. Col primo motivo di gravame l’appellante si duole dell’errore che il Tar avrebbe commesso nel ritenere inammissibile in rito il ricorso in quanto afferente a un’istanza reiterativa di altra precedente, salvo esaminarlo al contempo nel merito, considerando così la medesima istanza almeno in parte non sovrapponibile alla precedente.
Del resto, le due istanze erano effettivamente di contenuto diverso, atteso che la prima era genericamente rivolta a tutti i progetti e incarichi dal 29 luglio 1987, mentre la seconda aveva un contenuto dettagliato e circostanziato in ordine ai documenti richiesti, evidentemente non domandati con la prima.
1.1. Col secondo motivo l’appellante si duole dell’errore che avrebbe commesso il Tar in relazione alla definizione nel merito del ricorso - postulando, in specie, il carattere “massivo” della richiesta ostensiva e la necessaria elaborazione di dati da parte dell’amministrazione - pur dopo averne ritenuto l’inammissibilità.
Al riguardo l’errore commesso dal giudicante sarebbe palese nella contraddizione tra il dispositivo della sentenza - in termini di “rigetto” del ricorso - e la sua motivazione, ove si afferma che lo stesso dovesse essere “dichiarato inammissibile”.
1.2. Col terzo motivo l’appellante deduce che le due istanze d’accesso proposte erano in effetti diverse l’una dall’altra, giacché la seconda conteneva richieste differenti e ulteriori rispetto alla prima.
In particolare, le richieste di cui ai punti n. da 5 a 10 della seconda istanza sarebbero del tutto innovative, in quanto relative a documenti non richiesti con la prima istanza.
1.3. Col quarto motivo d’impugnazione l’appellante si duole dell’errore che avrebbe commesso il giudice di primo grado nel ritenere che l’istanza d’accesso non fosse sufficientemente determinata, quando la stessa era in realtà compiutamente specifica e indicava espressamente i documenti richiesti, né in relazione ad essa occorreva una qualche attività di elaborazione da parte dell’amministrazione.
Analogamente la medesima istanza non aveva carattere esplorativo, ben indicando e specificando i documenti cui l’interessato voleva accedere e la relativa motivazione, coincidente col voler verificare il comportamento dell’amministrazione nell’attribuzione di incarichi ad altri professionisti.
1.4. Col quinto motivo di gravame l’appellante, nel ribadire le ragioni espresse con le precedenti doglianze, censura la condanna alle spese, ritenendola ingiusta e punitiva, avendo il ricorrente legittimamente esercitato un proprio diritto di accesso.
In subordine, l’appellante invoca la compensazione totale delle spese del doppio grado di giudizio.
1.5. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione e parziale sovrapponibilità delle questioni sollevate, non sono condivisibili.
1.5.1. Occorre premettere, anzitutto, che l’appellante non formula specifiche censure avverso il capo di sentenza che ha dichiarato la carenza d’interesse all’impugnazione in relazione al provvedimento di nulla osta regionale (di cui al punto n. 1 dell’istanza d’accesso controversa) in quanto già osteso; per questo, non è qui in discussione l’accesso al suddetto documento.
1.5.2. Quanto agli altri documenti, può apprezzarsi direttamente il merito le doglianze sollevate dall’appellante, al di là dei profili di censurata contraddittorietà della sentenza nel “dichiarare inammissibile” il ricorso in motivazione, salvo poi “rigettarlo” in dispositivo.
In ordine alla evocata diversità delle istanze d’accesso proposte dal CO, è lo stesso appellante, nell’ambito del terzo motivo, a circoscrivere specificamente la deduzione in relazione ai documenti di cui ai n. da 5 a 10 dell’istanza del 5 dicembre 2024, che avrebbero appunto contenuto innovativo rispetto alla precedente istanza; ne consegue che, ulteriormente, rispetto ai documenti di cui ai n. 2-4 della medesima istanza (sui cfr. peraltro, comunque, infra ) non può ritenersi superata la statuizione della sentenza che afferma la mera reiterazione dell’istanza, con conseguente non accoglibilità della domanda d’accesso ex art. 116 Cod. proc. amm.
Quanto alle residue richieste, quelle di cui ai punti n. da 6 a 9 dell’istanza non riguardano documenti - intesi quali « rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale » (art. 22, comma 1, lett. b) , l. n. 241 del 1990) - bensì informazioni o dati , in specie coincidenti con il “ numero ” degli incarichi conferiti (n. 6, ove si richiede anche la “ percentuale ” di assegnazione ai professionisti architetti), dei professionisti firmatari della convenzione (n. 7) e, tra questi, di quelli che avevano ricevuto incarichi (n. 8), e degli incarichi affidati pro capite a ciascun professionista (n. 9), in relazione alle opere e progetti d’interesse del CO, cioè i “ progetti, relativi alle opere pubbliche che abbiano ottenuto il finanziamento e/o cofinanziamenti con i fondi Comunità Economica Europea, oggi Unione Europea, nonché della legge del 01.03.1986 n. 64 e s.m. et similia” (analoghe considerazioni valgono, peraltro, anche per la richiesta di cui al n. 4 dell’istanza, riferita al “ nominativo ” dei professionisti che abbiano ricevuto incarichi d’interesse dell’appellante).
Per questo rispetto ad essi l’appellante non può dolersi della mancata ostensione, non rientrando gli stessi nell’oggetto del diritto d’accesso e attenendo, piuttosto, a informazioni o dati che l’amministrazione sarebbe chiamata a estrarre ed elaborare, in contrasto con il consolidato principio per cui “ l’istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta ” (Cons. Stato, VI, 27 marzo 2024, n. 2900).
Allo stesso modo, non è accoglibile la richiesta d’accesso rispetto ai residui punti n. 5 e 10 dell’istanza, atteso il suo carattere generico e massivo, tale da ricomprendere, in modo generalizzato, tutti i curricula “ dei singoli professionisti, alla data degli incarichi conferiti ” (n. 5; lo stesso varrebbe peraltro per i n. 2 e 3 relativi a “ Tutte le convenzioni sottoscritte dal Comune Latina con altri Architetti e Professionisti equipollenti dal 1987, in particolare le convenzioni relative ad incarichi professionali ” per le attività d’interesse del ricorrente e “ Tutti i progetti relativi alle opere pubbliche che abbiano ottenuto il finanziamento e/o cofinanziamento con i fondi della Comunità Economica Europea […] nonché della legge del 01.03.1986 n. 64 e s.m. et similia , a partire dal 29.07.1987 ad oggi ”) e “ Tutte le Delibere ed ogni atto del Comune di Latina che abbia eventualmente [con formula, dunque, anche ipotetica] rettificato la convenzione […] con l’Arch. CO ” (n. 10), in relazione a un periodo temporale assai esteso ( i.e. , dal 1987 alla fine del 2024), così dal rappresentare uno strumento esplorativo di controllo generalizzato dell’attività amministrativa (in termini, peraltro, in parte ipotetici, come anticipato), quando invece “ l’istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti ” e “ la richiesta di ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato dell’amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato e l’onere della prova, anche dell’esistenza dei documenti rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio ” (Cons. Stato, n. 2900 del 2024, cit.; Id., III, 11 ottobre 2021, n. 6822).
Per questo le doglianze vanno respinte.
1.5.3. Parimenti vanno respinte le censure formulate in relazione alla condanna alle spese in primo grado, considerato che secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, anche ai fini della loro compensazione (se del caso pure per il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per farvi luogo) come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate ( inter multis cfr., per l’affermazione del principio e sua declinazione nelle diverse fattispecie, Cons. Stato, V, 27 giugno 2025, n. 5602; 12 giugno 2024, n. 5265; 15 novembre 2023, n. 9791; 22 agosto 2023, n. 7890; 10 marzo 2023, n. 2543; 7 febbraio 2023, n. 1298; III, 10 ottobre 2022, n. 8665; 5 settembre 2022, n. 7739; 11 luglio 2022, n. 5802; 6 maggio 2022, n. 3565; 11 aprile 2022, n. 2685; IV, 15 luglio 2022, n. 6036; 17 gennaio 2022, n. 278; VI, 20 gennaio 2022, n. 362; 1 marzo 2021, n. 1720; II, 30 novembre 2021, n. 7962; IV, 17 ottobre 2017, n. 4795; IV, 10 gennaio 2014, n. 46; cfr., al riguardo, anche i principi affermati da Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77).
Nel caso di specie non sono ravvisabili profili di abnormità o irragionevolezza nella statuizione di condanna alle spese adottata dal giudice di primo grado (per l’importo di € 1.500,00) a fronte della (correttamente ritenuta) soccombenza del ricorrente, in linea con il principio posto dall’art. 91, comma 1, Cod. proc. civ.
2. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto.
2.1. La peculiarità della fattispecie e la particolarità della vicenda giustificano nondimeno la compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Compensa le spese del presente grado di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AL GI, Presidente FF
Valerio Perotti, Consigliere
ER UR, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER UR | AL GI |
IL SEGRETARIO