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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 345/2022 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), alla Via Cavallerizza n. 6, presso lo studio dell'Avv. Daniela Tolomeo, la quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P. I. di Catanzaro, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla
Via S. Anna II tronco n. 101/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Guglielmo Azzarà, il quale la rappresenta e la difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, accogliere il presente Parte_1 appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere integralmente la domanda avanzata dall'appellante perché fondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto e, conseguentemente, accertata e dichiarata la responsabilità del personale sanitario dell' in relazione ai fatti esposti e dedotti in narrativa, relativi Controparte_2
a c.d. malpractice medico-sanitaria ed anche ad assenza di consenso informato e/o per la cartella
1 clinica incompleta con conseguente inadempimento dell'obbligo informativo in relazione all'intervento chirurgico di cui alla predetta cartella eseguito sull'attrice, per l'effetto condannarsi la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti da , in conseguenza dei fatti esposti e dedotti in Parte_1 narrativa, da quantificarsi, come da ctp come danno differenziale del 30% su un residuo di danno biologico del 10%, tenendo conto dell'età di 41 anni all'epoca dell'intervento per cui è causa
(2009) pari alla somma di € 85.000,00 (ottantacinquemila) o in una somma da determinarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Per Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio”: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2) respingere la domanda risarcitoria avanzata da parte appellante, confermando la sentenza di primo grado, per tutte le ragioni esposte;
3) in via subordinata, ridurre sensibilmente il risarcimento richiesto, come motivato in narrativa;
4) condannare, parte appellante alle spese e competenze del presente giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2017, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Catanzaro al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'intervento a cui si è sottoposta in data 25.02.2009 per un'ernia discale.
A fondamento della domanda, l'attrice ha assunto che:
➢ in data 18.02.2009, è stata ricoverata per ernia discale L5 - S1 postero – laterale sinistra prevalentemente calcifica;
➢ in data 25.02.2009 è stata sottoposta a intervento chirurgico con approccio “interlaminare L5
– S1 sinistro, emilaminectomia, microdisectomia con strumento Caspar”;
➢ successivamente alle dimissioni del 26.02.2009, l'attrice ha continuato a lamentare dei dolori che hanno reso necessario un nuovo consulto neurochirurgico presso l'ospedale CP_1
”,
[...]
2 ➢ è stata, pertanto, sottoposta a nuova TAC in data 22.10.2009 e a nuova visita in data
10.12.2009;
➢ in quell'occasione, il medico di turno le ha diagnosticato la persistenza della lombosciatalgia
“con irradiazione alla faccia laterale della coscia sinistra vista la TAC del 19.11.2009 è consigliabile al momento atteggiamento conservativo senza valutazione chirurgica”;
➢ tuttavia, a causa del persistere del dolore, in data 15.11.2011 ha eseguito una risonanza magnetica dalla quale è emersa la presenza di tessuto tra lo spazio peridurale ed epidurale anteriore in sede mediana e paramediana, riferibile in parte a tessuto cicatriziale e in parte a tessuto discale;
➢ di conseguenza, in data 20.01.2012 si è dovuta sottoporre a TC con mezzo di contrasto e a conferma del quadro clinico è stato così accertato: “… segni di spondilosi con osteofitosi somato – marginale anteriore e posteriore con riduzione dello spazio discale L5 – S1 con degenerazione vascolare gassosa del disco intersomatico, protrusione focale mediana sinistra del disco intersomatico L5 – S1 con calcificazione nel contesto e con riduzione del forame disco – radicolare omolaterale. Il diametro del canale midollare appare ampio”;
➢ in ragione della cronicità del dolore, in data 18.02.2014 è stata ricoverata presso la clinica
“Villa del Sole” di Catanzaro e si è sottoposta a impianto di elettrodo epidurale al fine di sanare la situazione di rachialgia e lombosciatalgia lombare;
➢ ha, poi, subito un nuovo intervento chirurgico in data 25.03.2014.
Tanto premesso e alla luce dei due esami diagnostici del 15.12.2011 e del 20.01.2012, è risultato pacificamente la persistenza di residui discali a livello del disco intervertebrale della sede del primo intervento.
Pertanto, secondo l'attrice, l'intervento eseguito nel febbraio 2009 presso il reparto di neurochirurgia dell' non ha dato l'esito sperato, perché Controparte_3 non correttamente eseguito, anche alla luce di quanto chiarito dalla consulenza tecnica di parte.
Detta consulenza ha evidenziato, infatti, come abbia riportato un danno Parte_1 differenziale del 28-30% su un residuo danno fisiologico pari al 10%, oltre a dover considerare il danno da sofferenza morale.
Rifiutata la riduzione dell'offerta al 50% formulata dalla compagnia assicuratrice dell'azienda convenuta, a titolo di bonario componimento, e considerato che il successivo tentativo obbligatorio di mediazione ha avuto esito negativo, l'attrice si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria per accertare e riconoscere, nella vicenda in esame, una responsabilità professionale in capo alla struttura sanitaria e ai suoi dipendenti.
3 Incardinato il procedimento n. 5002/2017 R.G.A.C., con comparsa depositata in data 14.02.2018 si è costituita in giudizio l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per resistere alla domanda perché infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, sotto il profilo del quantum debeatur.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., con provvedimento depositato il 18.04.2019 sono stati nominati come consulenti tecnici d'ufficio il dr. , in qualità di medico Persona_1 legale e delle assicurazioni, e il dr. quale specialista in neurochirurgia. Persona_2
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico - legale, depositata in data
20.03.2020.
Con sentenza n. 135/2022, pubblicata in data 2.02.2022, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda dell'attrice e condannato la stessa alla rifusione delle spese di lite in favore dell'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 liquidate in complessivi euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ha posto definitivamente a carico dell'erario le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto.
Il Tribunale ha ritenuto insussistenti profili di responsabilità professionale sulla base della relazione di consulenza tecnica nella quali i consulenti hanno dato atto delle seguenti circostanze:
1) assenza di danni riferibili a possibili errori medici;
2) la correttezza dell'indicazione all'intervento microchirurgico perché giustificata dal quadro neuro – radiologico, dalla sintomatologia lamentata e dalle condizioni neurologiche;
3) l'esecuzione dell'intervento è avvenuta in modo corretto e appropriato;
4) la necessità di un nuovo intervento è da ascrivere a una recidiva di ernia discale.
Ritenute dette conclusioni non smentite dai rilievi del ctp il Tribunale ha riconosciuto infondata la domanda attrice.
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, notificata in data 9.02.2022, ha proposto appello e Parte_1 contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza, con atto di citazione notificato a mezzo pec l'1.03.2022, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
L'appellante ha depositato il provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dell'11.02.2022.
4 In data 3.09.2022 si è costituita in giudizio l Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per resistere al gravame e chiederne
[...] il rigetto. In via preliminare ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.
Con provvedimento depositato il 28.09.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
14.09.2022, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione e ha ritenuto di dover valutare la richiesta di rinnovazione della CTU medico – legale unitamente al merito.
La causa è stata istruita documentalmente e precisate le conclusioni all'udienza del 22.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del
27.01.2025 depositato il 29.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 30 giugno 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo perché le parti interloquissero sulle discrepanza dei dati anagrafici delle cartelle dei ricoveri del 2009 e del 2010.
Entrambe le parti hanno quindi ribadito nei propri scritti difensivi che nonostante l'apparente discrepanza dei dati anagrafici entrambi i ricoveri, quello del febbraio 2009 e quello del febbraio
2010, sono da riferire alla persona dell'attrice. All'esito di tali precisazioni la Corte ha ordinato ex art. 210 c.p.c. all' la produzione della cartella clinica completa del ricovero Controparte_1 del 2010 ma detto ordine è rimasto inadempiuto.
L'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 settembre 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note di trattazione. Entrambe le parti hanno depositato le note e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.2. Questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del
5 codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018,
n. 19333).
Con un unico motivo di gravame, l'appellante denuncia la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. – motivazione errata”.
In particolare, lamenta che il giudice di prime cure non ha fatto una corretta Parte_1 applicazione dei principi enunciati in materia di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria poiché ha posto integralmente a carico della danneggiata l'onere della prova e non ha nemmeno valorizzato l'assenza del consenso informato.
Sul punto, precisa l'appellante che se da un lato, avrebbe dovuto ritenere che è onere dell'azienda convenuta provare che l'inadempimento non c'è stato o che pur sussistendo non è stato eziologicamente rilevante, da altro lato, però il Tribunale ha condiviso le conclusioni di una CTU che non ha considerato l'incompletezza di una cartella clinica e il vizio di consenso informato
A fronte, infatti, dell'allegazione attorea del contratto e dell'inadempimento dei sanitari, la struttura sanitaria avrebbe dovuto dimostrare sia che i suoi medici hanno adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali con diligenza e perizia, sia, che il paziente sia stato informato della portata, dei rischi e degli effetti collaterali dell'intervento a cui sarà sottoposto.
Nella vicenda in esame, però, non è stato tenuto in alcun modo in considerazione l'incompletezza di una cartella clinica di soli pochi fogli relativa a un intervento chirurgico e l'assenza del consenso informato.
Inoltre, sempre in relazione alla espletata CTU, rileva parte appellante che il giudice di prime cure si sia comunque erroneamente e acriticamente uniformato alle conclusioni di un elaborato peritale in cui, però, non è stato dato alcun rilievo alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte attrice. In particolare, il CTP ha avuto modo di evidenziare la circostanza per cui la documentazione depositata risultava incompleta, tanto che gli stessi CTU hanno tentato a più riprese di sopperire a siffatta carenza documentale chiedendo direttamente all'
[...]
la produzione senza avere, però, alcun riscontro. CP_1
Tuttavia, di tale incompletezza nulla è stato menzionato in motivazione, nonostante tale profilo di responsabilità sia stato sollevato dall'attrice più volte negli atti e verbali di causa.
Pertanto, conclude l'appellante ritenendo che se il giudice di prime cure avesse tenuto in considerazione tutti i rilievi che precedono, sarebbe pervenuto a una pronuncia diametralmente opposta.
Infine, considerato che le spese del primo grado sono state poste a carico dell'odierna appellante
(che è stata ammessa al gratuito patrocinio), ha chiesto che in riforma della Parte_1
6 sentenza impugnata si possa procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali e della espletata CTU.
L'appello è nel complesso infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il motivo di appello si fonda principalmente sulla mancata considerazione da parte dei consulenti tecnici prima e del giudice poi delle gravi carenze istruttorie esclusivamente imputabili all'
[...]
e riguardanti il ricovero e l'intervento del febbraio 2010 rispetto al quale l'azienda CP_1 ospedaliera non ha mai fornito la cartella clinica e rispetto al quale manca totalmente la prova del consenso informato.
Ciò premesso deve in primo luogo darsi conto del fatto che l'appellante in grado di appello non ha depositato il proprio fascicolo di parte di primo grado e che pertanto la Corte ha potuto esaminare esclusivamente la documentazione prodotta telematicamente con le note ex art. 183 VI comma c.p.c., mentre non si sono potuti esaminare i documenti allegati all'atto di citazione ( depositato a suo tempo in forma cartacea ) ed espressamente richiamati in esso.
Deve poi rilevarsi che nell'atto di citazione di primo grado l'attrice ha riferito di un solo intervento eseguito presso l'ospedale nel febbraio 2009 deducendo che detto intervento non Controparte_1 fu risolutivo per come attestato da tutti gli esami diagnostici successivamente eseguiti e puntualmente riportati in citazione e che per effetto della mancata risoluzione del problema ella nel 2014 fu sottoposta a: 1) il 18 febbraio a impianto di elettrodo epidurale presso la casa di cura villa del Sole di Catanzaro;
2) il 25 marzo intervento chirurgico tendente alla stabilizzazione vertebrale posteriore L4 – L5 - S1, non è chiaro se anch'esso eseguito a villa del sole. Narra poi l'attrice che i sanitari della casa di cura Villa Bianca di Lecce le proposero un intervento di epideruscopia che non è però chiaro se fu o meno praticato.
Sebbene già nell'atto di citazione l'attrice lamentasse il mancato rilascio da parte dell'
[...]
della cartella clinica del ricovero del 2010, a tale ricovero non viene fatto alcun cenno CP_1 nella esposizione dei fatti.
Va poi osservato che al momento della costituzione in giudizio in primo grado l'
[...]
depositò la cartella clinica completa del ricovero subito dall'attrice Controparte_4
dal 18 al 26 febbraio 2009, nonché il solo frontespizio – nonché alcuni referti di Parte_1 esami ematochimici - di un'altra cartella clinica riferibile ad un ricovero iniziato il 10 febbraio
2010 ( non risulta invece compilata la parte relativa alla data di dimissione ) e recante una diagnosi di ingresso di ernia discale. Con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. l'attrice depositò quindi una attestazione ( priva di firma ) apparentemente proveniente dall'
[...]
che attestava che < nata a [...] il 10 Controparte_4 Parte_1
7 luglio 1968 era stata ricoverata presso l'unità operativa di neurochirurgia di questa azienda ospedaliera il 10 /02/2010 ed è stata dimessa con la modalità ordinaria il giorno 23 /02/2010 con le seguenti diagnosi: ernia del disco intervertebrale lombare senza mielopatia >
A seguito di tale produzione nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. per la prima volta si fa riferimento ad un secondo ricovero presso l'azienda ospedaliera dal 10 al 23 Controparte_1 febbraio 2010 e, quindi, la prospettazione difensiva muta parzialmente poiché l'imperizia e la negligenza degli operatori viene riferita ad entrambi gli interventi.
Va ancora rilevato che, per come sopra riportato, a seguito della sollecitazione della Corte di cui all'ordinanza sopra richiamata, la stessa ha riconosciuto che anche il ricovero Controparte_1 del 2010 si riferisce all'attrice. Di detto ricovero però non ha fornito ulteriore documentazione.
Della incompletezza della documentazione relativa al secondo ricovero hanno dato atto anche i consulenti d'ufficio nominati in primo grado che, tuttavia, sulla base delle evidenze cliniche rilevate nel corso della visita e degli esami strumentali che hanno potuto consultare hanno escluso di potere rintracciare profili di responsabilità professionale: in particolare secondo la ricostruzione offerta dai consulenti la necessità di sottoporsi al secondo intervento ( quello del febbraio 2010 ) non fu conseguenza della cattiva esecuzione del primo intervento ma semplicemente del verificarsi di una evenienza normalmente ricollegabile all'intervento < può succedere che negli anfratti dello spazio discale rimangano dei frammenti di disco. In qualche caso, anche e soprattutto per la precoce mobilizzazione post operatoria, questi frammenti possono protrudere nel canale vertebrale nella sede della precedente ernia, configurandosi così la così detta recidiva. Quando si verifica è necessario reintervenire quando si crea un conflitto con la radice tale da riproporre la sintomatologia precedente. Tal evenienza è contemplata quale possibile esito del trattamento
e come tale deve essere considerato alla luce della sua frequenza >
Quindi rispetto al primo dei due interventi, per il quale i consulenti danno atto di avere a disposizione la cartella clinica completa essi hanno attestato la correttezza dell'esecuzione anche alla luce della successiva necessità di reintervenire.
In relazione al secondo intervento di cui invece non hanno avuto a disposizione la documentazione, hanno potuto verificare solo gli esiti sulla base del tomografia eseguita il 5 novembre 2010 < il cui referto risulta negativo ad eccezione di una minima protrusione circonferenziale a sinistra in parte calcifica a livello di L% -S! >
Sostanzialmente, quini, i consulenti ritengono che gli interventi eseguiti presso l'ospedale CP_1
non provocarono danni iatrogeni e furono risolutivi della patologia.
[...]
8 Dette conclusioni non sono efficacemente resistite da nessuna concreta allegazione di segno contrario: deve qui evidenziarsi che tutta la documentazione medica citata nell'atto di appello non
è presente in atti perché mai prodotta in questo grado del giudizio. Non è dato sapere se detta documentazione fosse effettivamente presente nel fascicolo di primo grado: l'indice dell'atto di citazione, infatti, non è siglato dal cancelliere e nessun fascicolo di parte è presente nel fascicolo di primo grado, né telematico né cartaceo. Gli unici documenti presenti sono quelli depositati con le note istruttorie ex art. 183 VI comma n. 2 cpc: detta documentazione, tuttavia, si arresta all'esame diagnostico del 2010 che depone, per come si è già detto, per la risoluzione della patologia. Deve anche precisarsi che con quelle note furono depositati due referti TAC asseritamente da riferire a prima e dopo l'intervento del 2009 e che, nella prospettazione attrice, dovrebbero testimoniare l'assoluta sovrapponibilità della situazione prima e dopo l'intervento.
Deve tuttavia evidenziarsi che i due referti, sono identici e si riferiscono entrambi all'esame TAC eseguito il 22 ottobre 2019.
Per completezza deve darsi conto del fatto che non ricorrono i presupposti per l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio non solo non giustificata dal tenore delle difese dell'appellante ma non utilmente esperibile in difetto della riproduzione in questo grado della documentazione medica a suo tempo allegata al fascicolo dell'attrice.
L'appello è dunque rigettato.
2.3. Le spese processuali
La condotta processuale dell'appellata che non ha fornito alla parte la cartella clinica integrale e non l'ha prodotta in giudizio neanche a fronte dell'esistenza dell'ordine del giudice, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di questo grado di giudizio.
Stante il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se questo è dovuto;
p.q.m.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
avverso la sentenza n. 135/2022 resa dal Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data
[...]
2.02.2022 e notificata il 9.02.2022, così provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio;
9 dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato ove questo sia dovuto.
Così deciso il 5 dicembre 2025
La Presidente est.
NA ER
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 345/2022 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), alla Via Cavallerizza n. 6, presso lo studio dell'Avv. Daniela Tolomeo, la quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P. I. di Catanzaro, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla
Via S. Anna II tronco n. 101/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Guglielmo Azzarà, il quale la rappresenta e la difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, accogliere il presente Parte_1 appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere integralmente la domanda avanzata dall'appellante perché fondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto e, conseguentemente, accertata e dichiarata la responsabilità del personale sanitario dell' in relazione ai fatti esposti e dedotti in narrativa, relativi Controparte_2
a c.d. malpractice medico-sanitaria ed anche ad assenza di consenso informato e/o per la cartella
1 clinica incompleta con conseguente inadempimento dell'obbligo informativo in relazione all'intervento chirurgico di cui alla predetta cartella eseguito sull'attrice, per l'effetto condannarsi la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti da , in conseguenza dei fatti esposti e dedotti in Parte_1 narrativa, da quantificarsi, come da ctp come danno differenziale del 30% su un residuo di danno biologico del 10%, tenendo conto dell'età di 41 anni all'epoca dell'intervento per cui è causa
(2009) pari alla somma di € 85.000,00 (ottantacinquemila) o in una somma da determinarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Per Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio”: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2) respingere la domanda risarcitoria avanzata da parte appellante, confermando la sentenza di primo grado, per tutte le ragioni esposte;
3) in via subordinata, ridurre sensibilmente il risarcimento richiesto, come motivato in narrativa;
4) condannare, parte appellante alle spese e competenze del presente giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2017, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Catanzaro al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'intervento a cui si è sottoposta in data 25.02.2009 per un'ernia discale.
A fondamento della domanda, l'attrice ha assunto che:
➢ in data 18.02.2009, è stata ricoverata per ernia discale L5 - S1 postero – laterale sinistra prevalentemente calcifica;
➢ in data 25.02.2009 è stata sottoposta a intervento chirurgico con approccio “interlaminare L5
– S1 sinistro, emilaminectomia, microdisectomia con strumento Caspar”;
➢ successivamente alle dimissioni del 26.02.2009, l'attrice ha continuato a lamentare dei dolori che hanno reso necessario un nuovo consulto neurochirurgico presso l'ospedale CP_1
”,
[...]
2 ➢ è stata, pertanto, sottoposta a nuova TAC in data 22.10.2009 e a nuova visita in data
10.12.2009;
➢ in quell'occasione, il medico di turno le ha diagnosticato la persistenza della lombosciatalgia
“con irradiazione alla faccia laterale della coscia sinistra vista la TAC del 19.11.2009 è consigliabile al momento atteggiamento conservativo senza valutazione chirurgica”;
➢ tuttavia, a causa del persistere del dolore, in data 15.11.2011 ha eseguito una risonanza magnetica dalla quale è emersa la presenza di tessuto tra lo spazio peridurale ed epidurale anteriore in sede mediana e paramediana, riferibile in parte a tessuto cicatriziale e in parte a tessuto discale;
➢ di conseguenza, in data 20.01.2012 si è dovuta sottoporre a TC con mezzo di contrasto e a conferma del quadro clinico è stato così accertato: “… segni di spondilosi con osteofitosi somato – marginale anteriore e posteriore con riduzione dello spazio discale L5 – S1 con degenerazione vascolare gassosa del disco intersomatico, protrusione focale mediana sinistra del disco intersomatico L5 – S1 con calcificazione nel contesto e con riduzione del forame disco – radicolare omolaterale. Il diametro del canale midollare appare ampio”;
➢ in ragione della cronicità del dolore, in data 18.02.2014 è stata ricoverata presso la clinica
“Villa del Sole” di Catanzaro e si è sottoposta a impianto di elettrodo epidurale al fine di sanare la situazione di rachialgia e lombosciatalgia lombare;
➢ ha, poi, subito un nuovo intervento chirurgico in data 25.03.2014.
Tanto premesso e alla luce dei due esami diagnostici del 15.12.2011 e del 20.01.2012, è risultato pacificamente la persistenza di residui discali a livello del disco intervertebrale della sede del primo intervento.
Pertanto, secondo l'attrice, l'intervento eseguito nel febbraio 2009 presso il reparto di neurochirurgia dell' non ha dato l'esito sperato, perché Controparte_3 non correttamente eseguito, anche alla luce di quanto chiarito dalla consulenza tecnica di parte.
Detta consulenza ha evidenziato, infatti, come abbia riportato un danno Parte_1 differenziale del 28-30% su un residuo danno fisiologico pari al 10%, oltre a dover considerare il danno da sofferenza morale.
Rifiutata la riduzione dell'offerta al 50% formulata dalla compagnia assicuratrice dell'azienda convenuta, a titolo di bonario componimento, e considerato che il successivo tentativo obbligatorio di mediazione ha avuto esito negativo, l'attrice si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria per accertare e riconoscere, nella vicenda in esame, una responsabilità professionale in capo alla struttura sanitaria e ai suoi dipendenti.
3 Incardinato il procedimento n. 5002/2017 R.G.A.C., con comparsa depositata in data 14.02.2018 si è costituita in giudizio l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per resistere alla domanda perché infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, sotto il profilo del quantum debeatur.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., con provvedimento depositato il 18.04.2019 sono stati nominati come consulenti tecnici d'ufficio il dr. , in qualità di medico Persona_1 legale e delle assicurazioni, e il dr. quale specialista in neurochirurgia. Persona_2
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico - legale, depositata in data
20.03.2020.
Con sentenza n. 135/2022, pubblicata in data 2.02.2022, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda dell'attrice e condannato la stessa alla rifusione delle spese di lite in favore dell'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 liquidate in complessivi euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ha posto definitivamente a carico dell'erario le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto.
Il Tribunale ha ritenuto insussistenti profili di responsabilità professionale sulla base della relazione di consulenza tecnica nella quali i consulenti hanno dato atto delle seguenti circostanze:
1) assenza di danni riferibili a possibili errori medici;
2) la correttezza dell'indicazione all'intervento microchirurgico perché giustificata dal quadro neuro – radiologico, dalla sintomatologia lamentata e dalle condizioni neurologiche;
3) l'esecuzione dell'intervento è avvenuta in modo corretto e appropriato;
4) la necessità di un nuovo intervento è da ascrivere a una recidiva di ernia discale.
Ritenute dette conclusioni non smentite dai rilievi del ctp il Tribunale ha riconosciuto infondata la domanda attrice.
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, notificata in data 9.02.2022, ha proposto appello e Parte_1 contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza, con atto di citazione notificato a mezzo pec l'1.03.2022, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
L'appellante ha depositato il provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dell'11.02.2022.
4 In data 3.09.2022 si è costituita in giudizio l Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per resistere al gravame e chiederne
[...] il rigetto. In via preliminare ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.
Con provvedimento depositato il 28.09.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
14.09.2022, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione e ha ritenuto di dover valutare la richiesta di rinnovazione della CTU medico – legale unitamente al merito.
La causa è stata istruita documentalmente e precisate le conclusioni all'udienza del 22.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del
27.01.2025 depositato il 29.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 30 giugno 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo perché le parti interloquissero sulle discrepanza dei dati anagrafici delle cartelle dei ricoveri del 2009 e del 2010.
Entrambe le parti hanno quindi ribadito nei propri scritti difensivi che nonostante l'apparente discrepanza dei dati anagrafici entrambi i ricoveri, quello del febbraio 2009 e quello del febbraio
2010, sono da riferire alla persona dell'attrice. All'esito di tali precisazioni la Corte ha ordinato ex art. 210 c.p.c. all' la produzione della cartella clinica completa del ricovero Controparte_1 del 2010 ma detto ordine è rimasto inadempiuto.
L'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 settembre 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note di trattazione. Entrambe le parti hanno depositato le note e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.2. Questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del
5 codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018,
n. 19333).
Con un unico motivo di gravame, l'appellante denuncia la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. – motivazione errata”.
In particolare, lamenta che il giudice di prime cure non ha fatto una corretta Parte_1 applicazione dei principi enunciati in materia di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria poiché ha posto integralmente a carico della danneggiata l'onere della prova e non ha nemmeno valorizzato l'assenza del consenso informato.
Sul punto, precisa l'appellante che se da un lato, avrebbe dovuto ritenere che è onere dell'azienda convenuta provare che l'inadempimento non c'è stato o che pur sussistendo non è stato eziologicamente rilevante, da altro lato, però il Tribunale ha condiviso le conclusioni di una CTU che non ha considerato l'incompletezza di una cartella clinica e il vizio di consenso informato
A fronte, infatti, dell'allegazione attorea del contratto e dell'inadempimento dei sanitari, la struttura sanitaria avrebbe dovuto dimostrare sia che i suoi medici hanno adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali con diligenza e perizia, sia, che il paziente sia stato informato della portata, dei rischi e degli effetti collaterali dell'intervento a cui sarà sottoposto.
Nella vicenda in esame, però, non è stato tenuto in alcun modo in considerazione l'incompletezza di una cartella clinica di soli pochi fogli relativa a un intervento chirurgico e l'assenza del consenso informato.
Inoltre, sempre in relazione alla espletata CTU, rileva parte appellante che il giudice di prime cure si sia comunque erroneamente e acriticamente uniformato alle conclusioni di un elaborato peritale in cui, però, non è stato dato alcun rilievo alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte attrice. In particolare, il CTP ha avuto modo di evidenziare la circostanza per cui la documentazione depositata risultava incompleta, tanto che gli stessi CTU hanno tentato a più riprese di sopperire a siffatta carenza documentale chiedendo direttamente all'
[...]
la produzione senza avere, però, alcun riscontro. CP_1
Tuttavia, di tale incompletezza nulla è stato menzionato in motivazione, nonostante tale profilo di responsabilità sia stato sollevato dall'attrice più volte negli atti e verbali di causa.
Pertanto, conclude l'appellante ritenendo che se il giudice di prime cure avesse tenuto in considerazione tutti i rilievi che precedono, sarebbe pervenuto a una pronuncia diametralmente opposta.
Infine, considerato che le spese del primo grado sono state poste a carico dell'odierna appellante
(che è stata ammessa al gratuito patrocinio), ha chiesto che in riforma della Parte_1
6 sentenza impugnata si possa procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali e della espletata CTU.
L'appello è nel complesso infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il motivo di appello si fonda principalmente sulla mancata considerazione da parte dei consulenti tecnici prima e del giudice poi delle gravi carenze istruttorie esclusivamente imputabili all'
[...]
e riguardanti il ricovero e l'intervento del febbraio 2010 rispetto al quale l'azienda CP_1 ospedaliera non ha mai fornito la cartella clinica e rispetto al quale manca totalmente la prova del consenso informato.
Ciò premesso deve in primo luogo darsi conto del fatto che l'appellante in grado di appello non ha depositato il proprio fascicolo di parte di primo grado e che pertanto la Corte ha potuto esaminare esclusivamente la documentazione prodotta telematicamente con le note ex art. 183 VI comma c.p.c., mentre non si sono potuti esaminare i documenti allegati all'atto di citazione ( depositato a suo tempo in forma cartacea ) ed espressamente richiamati in esso.
Deve poi rilevarsi che nell'atto di citazione di primo grado l'attrice ha riferito di un solo intervento eseguito presso l'ospedale nel febbraio 2009 deducendo che detto intervento non Controparte_1 fu risolutivo per come attestato da tutti gli esami diagnostici successivamente eseguiti e puntualmente riportati in citazione e che per effetto della mancata risoluzione del problema ella nel 2014 fu sottoposta a: 1) il 18 febbraio a impianto di elettrodo epidurale presso la casa di cura villa del Sole di Catanzaro;
2) il 25 marzo intervento chirurgico tendente alla stabilizzazione vertebrale posteriore L4 – L5 - S1, non è chiaro se anch'esso eseguito a villa del sole. Narra poi l'attrice che i sanitari della casa di cura Villa Bianca di Lecce le proposero un intervento di epideruscopia che non è però chiaro se fu o meno praticato.
Sebbene già nell'atto di citazione l'attrice lamentasse il mancato rilascio da parte dell'
[...]
della cartella clinica del ricovero del 2010, a tale ricovero non viene fatto alcun cenno CP_1 nella esposizione dei fatti.
Va poi osservato che al momento della costituzione in giudizio in primo grado l'
[...]
depositò la cartella clinica completa del ricovero subito dall'attrice Controparte_4
dal 18 al 26 febbraio 2009, nonché il solo frontespizio – nonché alcuni referti di Parte_1 esami ematochimici - di un'altra cartella clinica riferibile ad un ricovero iniziato il 10 febbraio
2010 ( non risulta invece compilata la parte relativa alla data di dimissione ) e recante una diagnosi di ingresso di ernia discale. Con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. l'attrice depositò quindi una attestazione ( priva di firma ) apparentemente proveniente dall'
[...]
che attestava che < nata a [...] il 10 Controparte_4 Parte_1
7 luglio 1968 era stata ricoverata presso l'unità operativa di neurochirurgia di questa azienda ospedaliera il 10 /02/2010 ed è stata dimessa con la modalità ordinaria il giorno 23 /02/2010 con le seguenti diagnosi: ernia del disco intervertebrale lombare senza mielopatia >
A seguito di tale produzione nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. per la prima volta si fa riferimento ad un secondo ricovero presso l'azienda ospedaliera dal 10 al 23 Controparte_1 febbraio 2010 e, quindi, la prospettazione difensiva muta parzialmente poiché l'imperizia e la negligenza degli operatori viene riferita ad entrambi gli interventi.
Va ancora rilevato che, per come sopra riportato, a seguito della sollecitazione della Corte di cui all'ordinanza sopra richiamata, la stessa ha riconosciuto che anche il ricovero Controparte_1 del 2010 si riferisce all'attrice. Di detto ricovero però non ha fornito ulteriore documentazione.
Della incompletezza della documentazione relativa al secondo ricovero hanno dato atto anche i consulenti d'ufficio nominati in primo grado che, tuttavia, sulla base delle evidenze cliniche rilevate nel corso della visita e degli esami strumentali che hanno potuto consultare hanno escluso di potere rintracciare profili di responsabilità professionale: in particolare secondo la ricostruzione offerta dai consulenti la necessità di sottoporsi al secondo intervento ( quello del febbraio 2010 ) non fu conseguenza della cattiva esecuzione del primo intervento ma semplicemente del verificarsi di una evenienza normalmente ricollegabile all'intervento < può succedere che negli anfratti dello spazio discale rimangano dei frammenti di disco. In qualche caso, anche e soprattutto per la precoce mobilizzazione post operatoria, questi frammenti possono protrudere nel canale vertebrale nella sede della precedente ernia, configurandosi così la così detta recidiva. Quando si verifica è necessario reintervenire quando si crea un conflitto con la radice tale da riproporre la sintomatologia precedente. Tal evenienza è contemplata quale possibile esito del trattamento
e come tale deve essere considerato alla luce della sua frequenza >
Quindi rispetto al primo dei due interventi, per il quale i consulenti danno atto di avere a disposizione la cartella clinica completa essi hanno attestato la correttezza dell'esecuzione anche alla luce della successiva necessità di reintervenire.
In relazione al secondo intervento di cui invece non hanno avuto a disposizione la documentazione, hanno potuto verificare solo gli esiti sulla base del tomografia eseguita il 5 novembre 2010 < il cui referto risulta negativo ad eccezione di una minima protrusione circonferenziale a sinistra in parte calcifica a livello di L% -S! >
Sostanzialmente, quini, i consulenti ritengono che gli interventi eseguiti presso l'ospedale CP_1
non provocarono danni iatrogeni e furono risolutivi della patologia.
[...]
8 Dette conclusioni non sono efficacemente resistite da nessuna concreta allegazione di segno contrario: deve qui evidenziarsi che tutta la documentazione medica citata nell'atto di appello non
è presente in atti perché mai prodotta in questo grado del giudizio. Non è dato sapere se detta documentazione fosse effettivamente presente nel fascicolo di primo grado: l'indice dell'atto di citazione, infatti, non è siglato dal cancelliere e nessun fascicolo di parte è presente nel fascicolo di primo grado, né telematico né cartaceo. Gli unici documenti presenti sono quelli depositati con le note istruttorie ex art. 183 VI comma n. 2 cpc: detta documentazione, tuttavia, si arresta all'esame diagnostico del 2010 che depone, per come si è già detto, per la risoluzione della patologia. Deve anche precisarsi che con quelle note furono depositati due referti TAC asseritamente da riferire a prima e dopo l'intervento del 2009 e che, nella prospettazione attrice, dovrebbero testimoniare l'assoluta sovrapponibilità della situazione prima e dopo l'intervento.
Deve tuttavia evidenziarsi che i due referti, sono identici e si riferiscono entrambi all'esame TAC eseguito il 22 ottobre 2019.
Per completezza deve darsi conto del fatto che non ricorrono i presupposti per l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio non solo non giustificata dal tenore delle difese dell'appellante ma non utilmente esperibile in difetto della riproduzione in questo grado della documentazione medica a suo tempo allegata al fascicolo dell'attrice.
L'appello è dunque rigettato.
2.3. Le spese processuali
La condotta processuale dell'appellata che non ha fornito alla parte la cartella clinica integrale e non l'ha prodotta in giudizio neanche a fronte dell'esistenza dell'ordine del giudice, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di questo grado di giudizio.
Stante il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se questo è dovuto;
p.q.m.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
avverso la sentenza n. 135/2022 resa dal Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data
[...]
2.02.2022 e notificata il 9.02.2022, così provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio;
9 dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato ove questo sia dovuto.
Così deciso il 5 dicembre 2025
La Presidente est.
NA ER
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