Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1303
CA
Sentenza 10 dicembre 2025

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La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, si è pronunciata sull'appello proposto da una paziente avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni per presunta malpractice medico-sanitaria. L'appellante lamentava che l'intervento chirurgico per ernia discale, eseguito nel 2009, non fosse stato risolutivo, con conseguente persistenza di dolori e necessità di ulteriori trattamenti, inclusi nuovi interventi nel 2014. Contestava, inoltre, l'incompletezza della cartella clinica e l'assenza di un valido consenso informato, sostenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente posto l'intero onere probatorio a suo carico e non avesse adeguatamente considerato tali profili di responsabilità. L'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento integrale della domanda risarcitoria, quantificata in € 85.000,00 o in via equitativa, oltre interessi e spese legali. Si costituiva in giudizio l'Azienda Ospedaliera appellata, chiedendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e nel merito il rigetto della domanda, confermando la sentenza di primo grado, o in subordine una sensibile riduzione del risarcimento richiesto, con condanna dell'appellante alle spese.

La Corte di Appello ha rigettato l'appello, ritenendolo infondato. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata, ritenendo che il gravame rispettasse i requisiti dell'art. 342 c.p.c. e che l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. fosse stata superata dalla fase processuale. Nel merito, ha analizzato il motivo di appello relativo alla violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. e alla motivazione errata della sentenza di primo grado. La Corte ha evidenziato la mancata produzione da parte dell'appellante del proprio fascicolo di primo grado, limitando l'esame alla documentazione telematica. Ha rilevato che l'attrice aveva inizialmente dedotto un solo intervento nel 2009, per poi ampliare la contestazione a un secondo ricovero nel 2010, per il quale l'Azienda Ospedaliera aveva fornito solo documentazione parziale. I consulenti d'ufficio nominati in primo grado, pur prendendo atto dell'incompletezza documentale relativa al secondo ricovero, avevano escluso profili di responsabilità professionale, attribuendo la necessità di un nuovo intervento a una recidiva fisiologica e non a un errore esecutivo del primo intervento, la cui correttezza era stata attestata. La Corte ha ritenuto che le conclusioni dei CTU non fossero state efficacemente contrastate dall'appellante, anche a causa della carenza documentale in appello. Ha altresì precisato che i referti TAC citati dall'appellante erano identici e si riferivano alla stessa data, non dimostrando la sovrapponibilità della situazione pre e post intervento. Pertanto, ha ritenuto insussistenti i presupposti per una nuova CTU e ha rigettato l'appello. Le spese di lite del presente grado sono state compensate tra le parti, stante la condotta dell'appellata nel non aver fornito la cartella clinica integrale, e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1303
    Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
    Numero : 1303
    Data del deposito : 10 dicembre 2025

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