Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00932/2025REG.PROV.COLL.
N. 00992/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2023, proposto dai sig.ri AR CC, OS De OL, ZI AN, NN BO, ES RA, LD SM, NC IL, OV MA GN, AN VI, DO De NC, IN ED, MA NG, NG RT, IN CI, OV La AV, SE D'NG, PP AL, LU BE, UC TA, IN TR, CO DO, OS GE, OSria CO, AO AR, AN MA PA, AN SS, ND OR, ON TI, NI EV, LE RI, IN LI, ND EO, UN ET, AR IN, NC Di EL, EL AD, IN SC, AR AO, IN CC, AR AR, OV De NC, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Scavuzzo e IN Airò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), n. 1158/2023, resa tra le parti, pubblicata il 7 aprile 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 516/2014;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025, il consigliere EL ZZ e uditi per le parti l’avvocato Nazareno Pergolizzi e l’avvocato IN Airò;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in appello notificato il 4 novembre 2023 e depositato in pari data, gli appellanti indicati in epigrafe – tutti dipendenti del Comune di Messina e vincitori delle procedure selettive, conclusesi dopo circa dieci anni, per la progressione verticale finalizzata al passaggio di categoria immediatamente superiore – hanno impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania n. 1158 del 2023, che ha respinto il loro ricorso proposto per la condanna del medesimo Comune di Messina, ai sensi dell’art. 2- bis della legge n. 241/1990, al risarcimento del danno causato dalla ritardata conclusione delle suddette procedure selettive (mancato godimento anticipato del superiore trattamento economico, ricostruzione della situazione previdenziale, danno esistenziale, perdita di chance in relazione alla partecipazione alle progressioni economiche c.d. “ orizzontali ”).
2. Gli appellanti hanno quindi riproposto la domanda risarcitoria respinta dal primo giudice, precisando che, nel presente caso: « data la particolarità dei rapporti intercorrenti tra il soggetto danneggiante ed i danneggiati, non era esigibile da parte di quest’ultimi alcun obbligo “di cooperazione […] nei confronti dell’esercizio della funzione pubblica” perché – a differenza dei casi affrontati dalla giurisprudenza maggioritaria – gli appellanti erano inseriti all’interno dell’Amministrazione, partecipavano alle procedure di progressione verticale e, a fronte delle periodiche rassicurazioni ricevute dai funzionari e dai dirigenti, temevano che qualsiasi loro iniziativa in sede giurisdizionale nei confronti dell’Amministrazione non sarebbe stata accolta di buon grado: qui si spiega la contestata inerzia degli odierni appellanti, i quali confidavano che […] anche le rispettive procedure concorsuali si sarebbero finalmente concluse in tempi ragionevoli » (pag. 23 dell’appello); proseguono gli appellanti affermando che: « Non è davvero sostenibile che, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali interne e senza attendere l’esito delle stesse, gli appellanti avessero l’onere [di] esperire i mezzi di tutela previsti dall’ordinamento ( scilicet , di attivarsi in sede giudiziaria nei confronti dell’Amministrazione presso cui prestavano servizio) a fronte dell’inerzia e del ritardo serbati nella mancata conclusione delle procedure concorsuali interne » (pag. 24 dell’appello).
3. Nel presente giudizio si è costituito il Comune di Messina, con atto di costituzione del 4 luglio 2025, chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Il predetto Comune, con memoria del 26 settembre 2025, ha illustrato le proprie difese.
5. Gli appellanti hanno replicato con memoria del 7 ottobre 2025.
6. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato, dovendosi integralmente confermare quanto statuito dal T.a.r., che ha respinto la domanda risarcitoria, ai sensi degli articoli 30, comma 3, c.p.a. e 1227 c.c., sulla base della dirimente considerazione in punto di fatto (non contestata dagli appellanti) relativa alla « mancata assunzione di iniziative da parte dei ricorrenti, in costanza del ritardo lamentato, finalizzata ad ottenere delucidazioni sugli “stalli procedurali” e a sollecitare l’Amministrazione a concludere i procedimenti, eventualmente proponendo un’azione avverso il silenzio (si aggiunga che la possibilità di agire avverso il silenzio, elaborata in via pretoria, era stata già espressamente prevista con l’introduzione dell’art. 21 bis nel corpo della l.n. 1034/1971, ad opera dell’art. 2 della legge n. 204/2000) nonché un’azione di ottemperanza » (sulla pacifica applicazione degli articoli 30 c.p.a. e 1227 c.c. anche alla domanda di risarcimento del danno da ritardo, cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 3629 del 2025; si veda anche Cons. Stato, sez. IV, n. 7596 del 2023, che ha precisato: « L'art. 30, comma 3, secondo periodo, c.p.a. - che impone al giudice di valutare, nell'esame della azione risarcitoria, tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti, escludendo il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza - è applicabile anche alla fattispecie anteriore alla data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, essendo la norma in questione sostanzialmente ricognitiva dei principi enunciati dall'art. 1227 c.c. »).
7.1. Né è possibile affermare, come sostenuto nell’appello, che tale onere di attivazione, imposto dagli articoli 30, comma 3, c.p.a. e 1227 c.c., verrebbe meno qualora il privato sia dipendente dell’amministrazione la cui inerzia è foriera del danno successivamente oggetto della domanda risarcitoria, tenuto conto l’ordinaria diligenza richiesta alle parti (e che si concretizza anche con l’esperimento degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento) assume il valore di paradigma generale del comportamento esigibile, né è possibile fare riferimento al “ timore ” nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, genericamente evocato dagli appellanti e rimasto totalmente privo di riscontro probatorio.
8. In definitiva l’appello deve essere respinto.
9. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 992/2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB OL, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
EL ZZ, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ZZ | OB OL |
IL SEGRETARIO