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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 29/01/2026, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1435/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 29/01/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17019/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 Srl - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2546115457 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1876/2025 depositato il
30/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di I grado notificato in data 26.6.2024 al Comune di Napoli, alla Concessionaria Società_1 e a Municipia spa.
Si costituiscono in giudizio il Comune e la concessionaria Società_1.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione la Corte, in composizione monocratica, ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente cita a giudizio innanzi a questa Corte il Comune di Napoli e la Concessionaria
Società_1, impugnando un avviso di pagamento Tari per omesso pagamento del tributo Tari anno 2019, per un importo di € 601,00;
in particolare parte ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del debito per l'omessa notifica degli atti presupposti, nonché la nullità dell'atto impugnato per mancanza del contraddittorio preventivo;
si costituisce in giudizio il Comune di Napoli che chiede rigettarsi il ricorso;
si costituisce altresì Società_1 che con l'atto di costituzione controdeduce alle eccezioni di parte ricorrente e deposita altresì una nota in cui, dando atto dell'annullamento dell'atto impugnato in autotutela, chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto rilevato,
osserva il Giudice che la definizione in via amministrativa comporta certamente l'estinzione della controversia.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che, essendo cessata la materia del contendere, dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n.546/92.
Le spese di lite, per evidenti ragioni di giustizia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensa le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 29/01/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17019/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 Srl - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2546115457 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1876/2025 depositato il
30/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di I grado notificato in data 26.6.2024 al Comune di Napoli, alla Concessionaria Società_1 e a Municipia spa.
Si costituiscono in giudizio il Comune e la concessionaria Società_1.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione la Corte, in composizione monocratica, ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente cita a giudizio innanzi a questa Corte il Comune di Napoli e la Concessionaria
Società_1, impugnando un avviso di pagamento Tari per omesso pagamento del tributo Tari anno 2019, per un importo di € 601,00;
in particolare parte ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del debito per l'omessa notifica degli atti presupposti, nonché la nullità dell'atto impugnato per mancanza del contraddittorio preventivo;
si costituisce in giudizio il Comune di Napoli che chiede rigettarsi il ricorso;
si costituisce altresì Società_1 che con l'atto di costituzione controdeduce alle eccezioni di parte ricorrente e deposita altresì una nota in cui, dando atto dell'annullamento dell'atto impugnato in autotutela, chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto rilevato,
osserva il Giudice che la definizione in via amministrativa comporta certamente l'estinzione della controversia.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che, essendo cessata la materia del contendere, dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n.546/92.
Le spese di lite, per evidenti ragioni di giustizia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensa le spese.