Art. 1.
Il comma secondo dell'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e' sostituito dal seguente:
"La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potra' essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente".
Il comma secondo dell'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e' sostituito dal seguente:
"La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potra' essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente".