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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2024, n. 28052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28052 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA CE AL AD natdil 14/09/2003 4 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'Avv. Elisabetta Renier ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Firenze confermava la responsabilità del ricorrente per concorso anomalo in rapina e per il reato di lesioni, reati entrambi consumati in data 25 aprile 2022, per due ricettazioni, nonché per altre due reati di lesioni consumati il 3 luglio 2022 ed, infine, per due condotte di evasione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 28052 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 25/06/2024 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello si sarebbe limitata a riportare il contenuto dell'impugnazione ed il ragionamento svolto dal tribunale e senza effettuare autonome valutazioni. 2.2. Il motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di merito non si è limitata a riportare il contenuto della sentenza di primo grado, ma ha effettuato autonome valutazioni con specifico riferimento ai motivi proposti con l'atto di appello. E, segnatamente, ha analizzato la verosimiglianza della versione alternativa proposta dalla difesa in ordine al movente delle aggressioni, al ruolo del ricorrente, alla definizione del trattamento sanzionatorio ed alla sussistenza delle condizioni per applicare la misura di sicurezza dell'espulsione (pagg. 16-23 della sentenza impugnata). 2.2 Con ulteriori motivi si deduceva violazione di legge (art. 116, 628 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il concorso anomalo nella rapina e nelle lesioni consumate il 25 aprile 2022 (punti secondo, terzo, sesto, decimo, undicesimo e dodicesimo del ricorso): si deduceva che la motivazione sarebbe carente, contraddittoria, fondata sul travisamento delle prove e non rispettosa del canone valutativo de "l'al di là di ogni ragionevole dubbio"; il ricorrente sarebbe stato ritenuto concorrente "anomalo" nella rapina, nonostante la stessa non fosse uno sviluppo prevedibile dell'azione delittuosa concordata. Si deduceva che la conferma della responsabilità sarebbe stata effettuata nonostante (a) le persone offese non avessero accusato il ricorrente, (b) le telecamere installate non avessero ripreso la scena, (c) le dichiarazioni di RO non avessero trovato alcun riscontro e non fossero credibili a causa dell'alta conflittualità con il ricorrente. 2.2.1. I motivi non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, e non indicano vizi logici manifesti e decisivi della motivazione, né discrasie tra prove raccolte e prove valutate. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha offerto una motivazione persuasiva ed esaustiva su tutti i punti contestati. La Corte di appello effettuava, infatti, un'accurata analisi delle emergenze processuali (comprensive delle dichiarazioni degli offesi, ritenute pienamente attendibili anche tenuto conto del fatto che le stesse non necessitano di "riscontri" esterni": Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell'Arte, Rv. 253214). E rilevava che il gruppo del quale faceva parte il ricorrente aveva come obiettivo quello di vendicarsi non soltanto per le violenze fisiche subite, ma anche per una sottrazione patrimoniale. E che il ricorrente ed i correi non intendevano rivolgersi all'autorità giudiziaria, dato che erano soliti gestire le controversie per via privata. 2 L'aggressione a ET e RO aveva, infatti, l'obiettivo di ristabilire l'onore criminale del gruppo ed, in questo quadro, la commissione della rapina non si configurava come un elemento occasionale, o scollegato dal programma criminoso, ma era prevedibile e compreso nel progetto, giustificando la conferma della responsabilità ai sensi dell'art. 116 cod. pen. (pag. 17 della sentenza impugnata). 2.3. Violazione di legge (art. 628, comma 3, n. 1) cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'uso delle armi in relazione alla rapina, che sarebbe contraddetta dall' assoluzione dal reato di porto d'arma. 2.3.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto non sussiste nessuna correlazione tra l'assoluzione per il porto d'arma ed il riconoscimento dell'aggravante contestata. Tale circostanza, di natura oggettiva, è estensibile ai concorrenti e dipende dall'accertamento dell'uso della stessa da parte di uno dei correi. Nel caso in esame, il correo OT ha ammesso di avere usato l'arma, confermando le dichiarazioni dell'offeso, sicché la sussistenza dell'aggravante è stata legittimamente ritenuta (pag. 17 della sentenza impugnata). 2.4. Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione in relazione a tutti i reati contestati, nonostante fossero presenti tutti gli indicatori e, segnatamente, quelli relativi all'unitarietà del disegno criminoso. 2.4.1 La censura non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrative delle prove poste a fondamento del rigetto della continuazione. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, rilevava che tra reati contestati non fosse configurabile un disegno criminoso unitario, tenuto conto dei periodi distinti in cui erano stati consumati i reati, ritenuti privi di ogni collegamento (pag. 21 della sentenza impugnata). A ciò si aggiunge che il riconoscimento della diminuente prevista dall' art. 116 cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, in quanto si il concorso anomalo e la continuazione sono categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso (tra le altre: Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, Cinquepalnni, Rv. 266648 - 01). 3 2.5. Violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la conferma della responsabilità per i reati di ricettazione: sarebbe stata illogicamente esclusa la responsabilità per il reato di furto svalutando la confessione del ricorrente. 2.5.1. La doglianza è manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha fornito una motivazione logica e persuasiva in ordine alla conferma della responsabilità per le ricettazioni contestate, ritenendo che l'affermazione del ricorrente relativa alla sottrazione personale dei beni di provenienza furtiva fosse generica, priva di riscontri, e contraddittoria. In conclusione, si ritiene che la valutazione negativa in ordine alla credibilità delle dichiarazioni "confessorie" non si presti ad alcuna censura, in quanto risulta fondata su argomenti logici, non contraddittori ed aderenti alle emergenze processuali (pag. 19 della sentenza impugnata). 2.6. Violazione di legge (art. 628, comma 3, n. 1) cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite: non sarebbe stata sufficiente la prova della simultanea presenza di più persone, ma sarebbe stato necessario un atto di istigazione o d'incitamento. 2.6.1. La doglianza è manifestamente infondata. Il collegio riafferma che per il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante contestata è sufficiente la compresenza dei correi sul luogo del delitto, circostanza che acuisce la gravità dell'azione predatoria e che, pertanto, giustifica l'inflizione dell'aumento di pena (Sez. 2, Sentenza n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273521). 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle doglianze proposte con l'atto d'appello in ordine alla espulsione. La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, alle pagine 22 e 23 della sentenza impugnata, la Corte di appello ha offerto a una esaustiva risposta alle censure mosse con l'appello nei confronti dell'espulsione. La Corte ha rilevato che le circostanze emerse avevano offerto un quadro della personalità del ricorrente incompatibile con la revoca della misura di sicurezza inflitta. Luna Caceda appariva, infatti, incline alla violenza ed alla sopraffazione, che utilizzava come mezzo di risoluzione delle controversie;
a ciò si aggiungeva che lo stesso, durante la sottoposizione agli arresti domiciliari, era evaso numerose volte. Tali emergenze - con motivazione ineccepibile - venivano ritenute ostative alla revoca dell'espulsione. 4 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 25 giugno 2024 L'estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'Avv. Elisabetta Renier ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Firenze confermava la responsabilità del ricorrente per concorso anomalo in rapina e per il reato di lesioni, reati entrambi consumati in data 25 aprile 2022, per due ricettazioni, nonché per altre due reati di lesioni consumati il 3 luglio 2022 ed, infine, per due condotte di evasione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 28052 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 25/06/2024 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello si sarebbe limitata a riportare il contenuto dell'impugnazione ed il ragionamento svolto dal tribunale e senza effettuare autonome valutazioni. 2.2. Il motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di merito non si è limitata a riportare il contenuto della sentenza di primo grado, ma ha effettuato autonome valutazioni con specifico riferimento ai motivi proposti con l'atto di appello. E, segnatamente, ha analizzato la verosimiglianza della versione alternativa proposta dalla difesa in ordine al movente delle aggressioni, al ruolo del ricorrente, alla definizione del trattamento sanzionatorio ed alla sussistenza delle condizioni per applicare la misura di sicurezza dell'espulsione (pagg. 16-23 della sentenza impugnata). 2.2 Con ulteriori motivi si deduceva violazione di legge (art. 116, 628 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il concorso anomalo nella rapina e nelle lesioni consumate il 25 aprile 2022 (punti secondo, terzo, sesto, decimo, undicesimo e dodicesimo del ricorso): si deduceva che la motivazione sarebbe carente, contraddittoria, fondata sul travisamento delle prove e non rispettosa del canone valutativo de "l'al di là di ogni ragionevole dubbio"; il ricorrente sarebbe stato ritenuto concorrente "anomalo" nella rapina, nonostante la stessa non fosse uno sviluppo prevedibile dell'azione delittuosa concordata. Si deduceva che la conferma della responsabilità sarebbe stata effettuata nonostante (a) le persone offese non avessero accusato il ricorrente, (b) le telecamere installate non avessero ripreso la scena, (c) le dichiarazioni di RO non avessero trovato alcun riscontro e non fossero credibili a causa dell'alta conflittualità con il ricorrente. 2.2.1. I motivi non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, e non indicano vizi logici manifesti e decisivi della motivazione, né discrasie tra prove raccolte e prove valutate. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha offerto una motivazione persuasiva ed esaustiva su tutti i punti contestati. La Corte di appello effettuava, infatti, un'accurata analisi delle emergenze processuali (comprensive delle dichiarazioni degli offesi, ritenute pienamente attendibili anche tenuto conto del fatto che le stesse non necessitano di "riscontri" esterni": Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell'Arte, Rv. 253214). E rilevava che il gruppo del quale faceva parte il ricorrente aveva come obiettivo quello di vendicarsi non soltanto per le violenze fisiche subite, ma anche per una sottrazione patrimoniale. E che il ricorrente ed i correi non intendevano rivolgersi all'autorità giudiziaria, dato che erano soliti gestire le controversie per via privata. 2 L'aggressione a ET e RO aveva, infatti, l'obiettivo di ristabilire l'onore criminale del gruppo ed, in questo quadro, la commissione della rapina non si configurava come un elemento occasionale, o scollegato dal programma criminoso, ma era prevedibile e compreso nel progetto, giustificando la conferma della responsabilità ai sensi dell'art. 116 cod. pen. (pag. 17 della sentenza impugnata). 2.3. Violazione di legge (art. 628, comma 3, n. 1) cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'uso delle armi in relazione alla rapina, che sarebbe contraddetta dall' assoluzione dal reato di porto d'arma. 2.3.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto non sussiste nessuna correlazione tra l'assoluzione per il porto d'arma ed il riconoscimento dell'aggravante contestata. Tale circostanza, di natura oggettiva, è estensibile ai concorrenti e dipende dall'accertamento dell'uso della stessa da parte di uno dei correi. Nel caso in esame, il correo OT ha ammesso di avere usato l'arma, confermando le dichiarazioni dell'offeso, sicché la sussistenza dell'aggravante è stata legittimamente ritenuta (pag. 17 della sentenza impugnata). 2.4. Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione in relazione a tutti i reati contestati, nonostante fossero presenti tutti gli indicatori e, segnatamente, quelli relativi all'unitarietà del disegno criminoso. 2.4.1 La censura non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrative delle prove poste a fondamento del rigetto della continuazione. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, rilevava che tra reati contestati non fosse configurabile un disegno criminoso unitario, tenuto conto dei periodi distinti in cui erano stati consumati i reati, ritenuti privi di ogni collegamento (pag. 21 della sentenza impugnata). A ciò si aggiunge che il riconoscimento della diminuente prevista dall' art. 116 cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, in quanto si il concorso anomalo e la continuazione sono categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso (tra le altre: Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, Cinquepalnni, Rv. 266648 - 01). 3 2.5. Violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la conferma della responsabilità per i reati di ricettazione: sarebbe stata illogicamente esclusa la responsabilità per il reato di furto svalutando la confessione del ricorrente. 2.5.1. La doglianza è manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha fornito una motivazione logica e persuasiva in ordine alla conferma della responsabilità per le ricettazioni contestate, ritenendo che l'affermazione del ricorrente relativa alla sottrazione personale dei beni di provenienza furtiva fosse generica, priva di riscontri, e contraddittoria. In conclusione, si ritiene che la valutazione negativa in ordine alla credibilità delle dichiarazioni "confessorie" non si presti ad alcuna censura, in quanto risulta fondata su argomenti logici, non contraddittori ed aderenti alle emergenze processuali (pag. 19 della sentenza impugnata). 2.6. Violazione di legge (art. 628, comma 3, n. 1) cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite: non sarebbe stata sufficiente la prova della simultanea presenza di più persone, ma sarebbe stato necessario un atto di istigazione o d'incitamento. 2.6.1. La doglianza è manifestamente infondata. Il collegio riafferma che per il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante contestata è sufficiente la compresenza dei correi sul luogo del delitto, circostanza che acuisce la gravità dell'azione predatoria e che, pertanto, giustifica l'inflizione dell'aumento di pena (Sez. 2, Sentenza n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273521). 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle doglianze proposte con l'atto d'appello in ordine alla espulsione. La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, alle pagine 22 e 23 della sentenza impugnata, la Corte di appello ha offerto a una esaustiva risposta alle censure mosse con l'appello nei confronti dell'espulsione. La Corte ha rilevato che le circostanze emerse avevano offerto un quadro della personalità del ricorrente incompatibile con la revoca della misura di sicurezza inflitta. Luna Caceda appariva, infatti, incline alla violenza ed alla sopraffazione, che utilizzava come mezzo di risoluzione delle controversie;
a ciò si aggiungeva che lo stesso, durante la sottoposizione agli arresti domiciliari, era evaso numerose volte. Tali emergenze - con motivazione ineccepibile - venivano ritenute ostative alla revoca dell'espulsione. 4 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 25 giugno 2024 L'estensore La Presidente