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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16195 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22332/2020
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 19/11/2025, innanzi al giudice dott.ssa RA SI, chiamata la causa 22332/2020, sono comparsi:
- l'Avv. Francesco Filippelli, in sostituzione dell'Avv. ROBERTO DE CHIARA per la parte attrice;
- l'Avv. Massimo Raspini, in sostituzione dell'Avv. Fiammetta Lorenzetti, per
CP_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
RA SI
pagina 1 di 8 Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa RA SI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°22332 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, e pendente tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De. Chiara, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo, e con costui elettivamente domiciliato in via Cristoforo Colombo n. 185, CP_1 presso lo studio legale EL ZO attore opponente e
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Fiammetta Lorenzetti, per procura generale alle liti a rogito notar. Marco
Forcella rep. n. 22416 del 23 giugno 2023, in atti, e con costei elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici CP_1 dell'Avvocatura dell'ente convenuto opposto
Fatto e Diritto
1. Con l'atto introduttivo della lite la società attrice in epigrafe ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. ING2019/0015, prot. QB/2019/19774, adottata ex r.d. n. 639/1910 da in data 20 febbraio 2019 per ottenere il CP_1
pagina 2 di 8 pagamento del contributo di soggiorno riscosso dall'opponente - in veste di titolare/gestore di struttura ricettiva corrente in via Torino - nel 1°, 2° e 3° CP_1 trimestre dell'anno 2018, e non riversato all'ente locale.
Quale unico motivo di opposizione la ha evidenziato che l'ingiunzione Pt_1 fosse affetta da radicale nullità ed inefficacia, per violazione del Regolamento sul
Contributo di Soggiorno adottato da Capitale (delibera di Assemblea CP_1
Capitolina n. 38/2010), laddove quest'ultimo - richiamando all'art. 7 l'art. 1, commi 161 e 162 della legge n. 296/2007 - avrebbe preteso l'adozione di un preliminare e motivato atto di accertamento tributario.
A dire dell'opponente, pertanto, in assenza di tale preventivo accertamento tributario, in tesi prescritto dagli artt. 7 e 9 del Regolamento di e CP_1 sicuramente non surrogato dal sollecito di pagamento ricevuto dall'Ente locale,
l'ingiunzione non avrebbe potuto essere adottata, sì da essere irrimediabilmente affetta da violazione di legge, e pertanto da dichiararsi nulla o inefficace.
Pertanto, ha chiesto di:
«accertare e dichiarare l'avvenuta omissione, da parte di della CP_1 notificazione a di un avviso di accertamento per omesso versamento del Pt_1 contributo di soggiorno dei primi tre trimestri del 2018, secondo le caratteristiche indicate dall'art. 1, commi 161 e 162 legge n. 296/2006 giusto richiamo ex art. 7
ELibera di Assemblea Capitolina n. 32/2018; in conseguenza, accertare e dichiarare l'inesistenza di un atto prodromico alla emanazione dell'ingiunzione fiscale n. 2019/0015 notificata alla il 8 Parte_1 marzo 2019; per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale n. 2019/0015 notificata da e disporne il relativo annullamento, ad ogni fine di Controparte_1 legge».
Il tutto con favore delle spese della lite.
Attivato il contraddittorio, ha contestato l'opposizione CP_1 avversaria, evidenziando come il rapporto tributario inerente alla riscossione del contributo di soggiorno intercorra direttamente tra l'Ente locale e gli ospiti delle pagina 3 di 8 strutture ricettive site nel suo territorio (contribuenti), allorché al titolare della struttura spetti esclusivamente, in virtù di un differente rapporto di servizio, di esigere il pagamento del contributo di soggiorno in nome e per conto di
[...]
, essendo poi tenuto alla rendicontazione e al riversamento del CP_1 contributo, secondo le disposizioni di Regolamento.
2. Tale il tema del contendere l'opposizione della si palesa, se non Pt_1 radicalmente inammissibile, del tutto infondata, per quanto a seguire.
3. In tema, va premesso che il credito auto-accertato da nei CP_1 riguardi del gestore della struttura ricettiva sita nel territorio dell'Ente locale, non ha natura tributaria (alla stregua delle norme previgenti alla novella apportata con d.l. n. 34/2020) agendo in forza del rapporto di CP_1
(lato sensu) mandato conferito ex lege alle strutture ricettive, tenute a riscuotere, in suo nome e per conto, il contributo di soggiorno dall'ospite non residente
(contribuente).
L'imposizione di un contributo di soggiorno a carico dei soggetti ospitati nelle strutture ricettive della città di è stata infatti legittimata dall'articolo 14, CP_1 comma 16, lettera e), del Decreto Legge n. 78 del 20101, e quindi disposta, dall'ente locale convenuto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, con delibera del
Consiglio Comunale del 29 luglio 2010, n. 67, cui ha fatto seguito la delibera n.
38 del 22 dicembre 2010, di approvazione del Regolamento del contributo di soggiorno nella città di a sua volta modificato con delibera n. 32 del 30 CP_1
pagina 4 di 8 marzo 2018.
A termini di tali fonti primarie e sub-primarie, il “Presupposto del contributo” è stato individuato nel “pernottamento nelle strutture ricettive” meglio descritte nella norma, e situate nel territorio di (art. 1-bis del Regolamento CP_1 approvato da;
il soggetto passivo del contributo è «chi CP_1 pernotta nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico … e non risulta residente nel territorio di « (art. 2 del Regolamento): questi «ha CP_1
l'obbligo di versare l'importo dovuto a titolo di contributo di soggiorno ai soggetti tenuti alla riscossione e al riversamento del contributo» (art. 2, comma 2), ossia giustappunto ai titolari delle strutture ricettive.
Il gestore della struttura ricettiva è, a sua volta, tenuto a: (a) comunicare periodicamente a il numero dei soggetti che abbiano pernottato CP_1 presso la struttura, nel periodo (trimestre) precedente, anche in caso di assenza di pernottamenti (art. 5); (b) richiedere il pagamento del contributo dagli ospiti della struttura (art. 5-bis); (c) riversare periodicamente (trimestralmente) all'Ente locale le somme riscosse a titolo di contributo in qualità di agente contabile (art. 6).
Dunque il titolare/gestore della struttura ricettiva resta estraneo al rapporto tributario, rivestendo esclusivamente il ruolo di agente contabile - demandato a ricevere il pagamento della tassa dovuta dall'ospite (contribuente) all'Ente locale
(ente impositore) - ed in tale qualità esposto a responsabilità amministrativa, penale e contabile in caso di omessa rendicontazione e di omesso riversamento
(v. Cass. Sez. U., 24/07/2018, n. 19654: « In tema di imposta di soggiorno, tra il gestore della struttura ricettiva (o "albergatore") ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, che implicano il maneggio di denaro pubblico»; in motivazione: «come sostenuto dall'odierna controricorrente, in accordo con quanto indicato dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti, il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il
Comune che ha istituito l'imposta (soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva e su cui D. Lgs. n. 23 del 2011, ex art. 4, comma
pagina 5 di 8 1, essa grava (soggetto passivo). Il gestore della struttura ricettiva (o
"albergatore") è pertanto del tutto estraneo al rapporto tributario, e nel silenzio della norma primaria non può assumere la funzione di "sostituto" o
"responsabile d'imposta", né tale ruolo potrebbe essergli attribuita dai regolamenti comunali. Il è mero destinatario delle somme dal CP_2 medesimo incassate a titolo di imposta di soggiorno. Poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o "albergatore") attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto ed il si instaura un rapporto di servizio pubblico (cfr., con CP_2 riferimento all'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, Cass., Sez. Un., 24/3/2017, n.
7663) con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato, centrale rilevanza assumendo la riscossione dell'imposta ed il suo riversamento nelle casse comunali»; in termini da ultimo Cass. Sez. Trib., 07/03/2024, n.6142).
4. Tanto premesso, l'opposizione si palesa inammissibile laddove esclusivamente fondata su vizi di nullità dell'ordinanza-ingiunzione, senza affatto contestare la sussistenza ed entità del credito vantato da CP_1 nei confronti del titolare della struttura alberghiera, così come auto-accertato nel provvedimento ingiuntivo impugnato (sulla scorta delle comunicazioni ricevute dalla stessa struttura ricettiva).
È infatti principio unanimemente condiviso quello secondo cui «l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per
l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa»
pagina 6 di 8 (Cass. Sez. 3, 08/02/2023, n. 3843).
Ciò in quanto «nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, il giudice, nel difetto delle condizioni di legittimità od ammissibilità del ricorso alla procedura, è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria», e nel caso di specie tale pretesa non risulta minimamente contestata in giudizio, sì che si rivela «carente d'interesse l'impugnazione per soli motivi riguardanti il difetto delle condizioni di legittimità o ammissibilità di cui al r.d. n. 639 del
1910 o per vizi di regolarità formale dell'atto» (così Cass. Sez. L, 20/06/2016, n.
12674).
In breve, poiché lo scrutinio demandato al giudice dell'opposizione all'ingiunzione fiscale investe non già il provvedimento, ma il rapporto obbligatorio sottostante, il tribunale, ove anche annullasse l'ordinanza ingiunzione per vizi di forma o per vizi del procedimento (quali nello specifico le ragioni indicate dall'opponente), dovrebbe comunque pronunciarsi sulla pretesa dell'Ente locale: stante l'assenza di qualsivoglia specifica contestazione in merito, dovrebbe comunque pervenire a ritenerla fondata;
donde la carenza d'interesse
(art. 100 c.p.c.) all'opposizione, nei termini in cui proposta (v. anche ex pluribus
Cass. Sez. 3, 26/07/2022, n. 23346: «nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 … l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante»; conf. ex pluribus Cass. Sez. 3, 09/10/2023, n. 28301).
5. Anche volendo superare il rilievo di inammissibilità, per carenza di interesse, di cui s'è sopra discorso, comunque l'opposizione andrebbe giudicata infondata nel merito, per quanto a seguire.
Ad avviso del tribunale, non trattandosi dell'accertamento di un debito tributario della struttura ricettiva nei riguardi dell'Ente locale, bensì del recupero delle somme già riscosse dall'agente contabile/mandatario e non riversate al (mandante) Ente locale, bensì trattenute senza titolo, non era affatto richiesta (né possibile) l'adozione di un atto di accertamento tributario a carico della struttura ricettiva, perché esso si sarebbe risolto in atto impositivo emesso pagina 7 di 8 a carico del soggetto non debitore dell'imposta.
Ragione per cui, il richiamo all'art. 1, commi 161 e 162, legge n. 296/2006, quale contenuto nel Regolamento di (art. 7), conformemente alla CP_1 lettera delle norme di legge finanziaria richiamate (ove si parla di contribuente), non può che dirsi riferito ai casi di accertamento a carico del contribuente, ossia del soggetto debitore nel rapporto tributario.
Tale non è, per quanto già detto e ribadito, l'odierna attrice, sì che l'opposizione risulta infondata, per quanto basata sulla violazione di norme inconferenti al caso di specie.
6. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
le spese sono regolate secondo soccombenza.
Per Questi Motivi
- il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta, dalla a socio unico, avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione di n. ING2019/0015, prot. CP_1
QB/2019/19774, adottata in data 20 febbraio 2019;
- condanna la parte opponente a rifondere, alla parte convenuta opposta, le spese del grado, che liquida in € 7.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 19 novembre 2025 IL GIUDICE
RA SI
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così l'art. 14, comma 16, del d.l. n.78/2010: “Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di quale Capitale della CP_1 Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il CP_1 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il può adottare le seguenti apposite misure: […] (e) introduzione di un CP_2 contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno”.
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 19/11/2025, innanzi al giudice dott.ssa RA SI, chiamata la causa 22332/2020, sono comparsi:
- l'Avv. Francesco Filippelli, in sostituzione dell'Avv. ROBERTO DE CHIARA per la parte attrice;
- l'Avv. Massimo Raspini, in sostituzione dell'Avv. Fiammetta Lorenzetti, per
CP_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
RA SI
pagina 1 di 8 Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa RA SI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°22332 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, e pendente tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De. Chiara, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo, e con costui elettivamente domiciliato in via Cristoforo Colombo n. 185, CP_1 presso lo studio legale EL ZO attore opponente e
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Fiammetta Lorenzetti, per procura generale alle liti a rogito notar. Marco
Forcella rep. n. 22416 del 23 giugno 2023, in atti, e con costei elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici CP_1 dell'Avvocatura dell'ente convenuto opposto
Fatto e Diritto
1. Con l'atto introduttivo della lite la società attrice in epigrafe ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. ING2019/0015, prot. QB/2019/19774, adottata ex r.d. n. 639/1910 da in data 20 febbraio 2019 per ottenere il CP_1
pagina 2 di 8 pagamento del contributo di soggiorno riscosso dall'opponente - in veste di titolare/gestore di struttura ricettiva corrente in via Torino - nel 1°, 2° e 3° CP_1 trimestre dell'anno 2018, e non riversato all'ente locale.
Quale unico motivo di opposizione la ha evidenziato che l'ingiunzione Pt_1 fosse affetta da radicale nullità ed inefficacia, per violazione del Regolamento sul
Contributo di Soggiorno adottato da Capitale (delibera di Assemblea CP_1
Capitolina n. 38/2010), laddove quest'ultimo - richiamando all'art. 7 l'art. 1, commi 161 e 162 della legge n. 296/2007 - avrebbe preteso l'adozione di un preliminare e motivato atto di accertamento tributario.
A dire dell'opponente, pertanto, in assenza di tale preventivo accertamento tributario, in tesi prescritto dagli artt. 7 e 9 del Regolamento di e CP_1 sicuramente non surrogato dal sollecito di pagamento ricevuto dall'Ente locale,
l'ingiunzione non avrebbe potuto essere adottata, sì da essere irrimediabilmente affetta da violazione di legge, e pertanto da dichiararsi nulla o inefficace.
Pertanto, ha chiesto di:
«accertare e dichiarare l'avvenuta omissione, da parte di della CP_1 notificazione a di un avviso di accertamento per omesso versamento del Pt_1 contributo di soggiorno dei primi tre trimestri del 2018, secondo le caratteristiche indicate dall'art. 1, commi 161 e 162 legge n. 296/2006 giusto richiamo ex art. 7
ELibera di Assemblea Capitolina n. 32/2018; in conseguenza, accertare e dichiarare l'inesistenza di un atto prodromico alla emanazione dell'ingiunzione fiscale n. 2019/0015 notificata alla il 8 Parte_1 marzo 2019; per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale n. 2019/0015 notificata da e disporne il relativo annullamento, ad ogni fine di Controparte_1 legge».
Il tutto con favore delle spese della lite.
Attivato il contraddittorio, ha contestato l'opposizione CP_1 avversaria, evidenziando come il rapporto tributario inerente alla riscossione del contributo di soggiorno intercorra direttamente tra l'Ente locale e gli ospiti delle pagina 3 di 8 strutture ricettive site nel suo territorio (contribuenti), allorché al titolare della struttura spetti esclusivamente, in virtù di un differente rapporto di servizio, di esigere il pagamento del contributo di soggiorno in nome e per conto di
[...]
, essendo poi tenuto alla rendicontazione e al riversamento del CP_1 contributo, secondo le disposizioni di Regolamento.
2. Tale il tema del contendere l'opposizione della si palesa, se non Pt_1 radicalmente inammissibile, del tutto infondata, per quanto a seguire.
3. In tema, va premesso che il credito auto-accertato da nei CP_1 riguardi del gestore della struttura ricettiva sita nel territorio dell'Ente locale, non ha natura tributaria (alla stregua delle norme previgenti alla novella apportata con d.l. n. 34/2020) agendo in forza del rapporto di CP_1
(lato sensu) mandato conferito ex lege alle strutture ricettive, tenute a riscuotere, in suo nome e per conto, il contributo di soggiorno dall'ospite non residente
(contribuente).
L'imposizione di un contributo di soggiorno a carico dei soggetti ospitati nelle strutture ricettive della città di è stata infatti legittimata dall'articolo 14, CP_1 comma 16, lettera e), del Decreto Legge n. 78 del 20101, e quindi disposta, dall'ente locale convenuto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, con delibera del
Consiglio Comunale del 29 luglio 2010, n. 67, cui ha fatto seguito la delibera n.
38 del 22 dicembre 2010, di approvazione del Regolamento del contributo di soggiorno nella città di a sua volta modificato con delibera n. 32 del 30 CP_1
pagina 4 di 8 marzo 2018.
A termini di tali fonti primarie e sub-primarie, il “Presupposto del contributo” è stato individuato nel “pernottamento nelle strutture ricettive” meglio descritte nella norma, e situate nel territorio di (art. 1-bis del Regolamento CP_1 approvato da;
il soggetto passivo del contributo è «chi CP_1 pernotta nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico … e non risulta residente nel territorio di « (art. 2 del Regolamento): questi «ha CP_1
l'obbligo di versare l'importo dovuto a titolo di contributo di soggiorno ai soggetti tenuti alla riscossione e al riversamento del contributo» (art. 2, comma 2), ossia giustappunto ai titolari delle strutture ricettive.
Il gestore della struttura ricettiva è, a sua volta, tenuto a: (a) comunicare periodicamente a il numero dei soggetti che abbiano pernottato CP_1 presso la struttura, nel periodo (trimestre) precedente, anche in caso di assenza di pernottamenti (art. 5); (b) richiedere il pagamento del contributo dagli ospiti della struttura (art. 5-bis); (c) riversare periodicamente (trimestralmente) all'Ente locale le somme riscosse a titolo di contributo in qualità di agente contabile (art. 6).
Dunque il titolare/gestore della struttura ricettiva resta estraneo al rapporto tributario, rivestendo esclusivamente il ruolo di agente contabile - demandato a ricevere il pagamento della tassa dovuta dall'ospite (contribuente) all'Ente locale
(ente impositore) - ed in tale qualità esposto a responsabilità amministrativa, penale e contabile in caso di omessa rendicontazione e di omesso riversamento
(v. Cass. Sez. U., 24/07/2018, n. 19654: « In tema di imposta di soggiorno, tra il gestore della struttura ricettiva (o "albergatore") ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, che implicano il maneggio di denaro pubblico»; in motivazione: «come sostenuto dall'odierna controricorrente, in accordo con quanto indicato dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti, il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il
Comune che ha istituito l'imposta (soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva e su cui D. Lgs. n. 23 del 2011, ex art. 4, comma
pagina 5 di 8 1, essa grava (soggetto passivo). Il gestore della struttura ricettiva (o
"albergatore") è pertanto del tutto estraneo al rapporto tributario, e nel silenzio della norma primaria non può assumere la funzione di "sostituto" o
"responsabile d'imposta", né tale ruolo potrebbe essergli attribuita dai regolamenti comunali. Il è mero destinatario delle somme dal CP_2 medesimo incassate a titolo di imposta di soggiorno. Poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o "albergatore") attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto ed il si instaura un rapporto di servizio pubblico (cfr., con CP_2 riferimento all'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, Cass., Sez. Un., 24/3/2017, n.
7663) con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato, centrale rilevanza assumendo la riscossione dell'imposta ed il suo riversamento nelle casse comunali»; in termini da ultimo Cass. Sez. Trib., 07/03/2024, n.6142).
4. Tanto premesso, l'opposizione si palesa inammissibile laddove esclusivamente fondata su vizi di nullità dell'ordinanza-ingiunzione, senza affatto contestare la sussistenza ed entità del credito vantato da CP_1 nei confronti del titolare della struttura alberghiera, così come auto-accertato nel provvedimento ingiuntivo impugnato (sulla scorta delle comunicazioni ricevute dalla stessa struttura ricettiva).
È infatti principio unanimemente condiviso quello secondo cui «l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per
l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa»
pagina 6 di 8 (Cass. Sez. 3, 08/02/2023, n. 3843).
Ciò in quanto «nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, il giudice, nel difetto delle condizioni di legittimità od ammissibilità del ricorso alla procedura, è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria», e nel caso di specie tale pretesa non risulta minimamente contestata in giudizio, sì che si rivela «carente d'interesse l'impugnazione per soli motivi riguardanti il difetto delle condizioni di legittimità o ammissibilità di cui al r.d. n. 639 del
1910 o per vizi di regolarità formale dell'atto» (così Cass. Sez. L, 20/06/2016, n.
12674).
In breve, poiché lo scrutinio demandato al giudice dell'opposizione all'ingiunzione fiscale investe non già il provvedimento, ma il rapporto obbligatorio sottostante, il tribunale, ove anche annullasse l'ordinanza ingiunzione per vizi di forma o per vizi del procedimento (quali nello specifico le ragioni indicate dall'opponente), dovrebbe comunque pronunciarsi sulla pretesa dell'Ente locale: stante l'assenza di qualsivoglia specifica contestazione in merito, dovrebbe comunque pervenire a ritenerla fondata;
donde la carenza d'interesse
(art. 100 c.p.c.) all'opposizione, nei termini in cui proposta (v. anche ex pluribus
Cass. Sez. 3, 26/07/2022, n. 23346: «nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 … l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante»; conf. ex pluribus Cass. Sez. 3, 09/10/2023, n. 28301).
5. Anche volendo superare il rilievo di inammissibilità, per carenza di interesse, di cui s'è sopra discorso, comunque l'opposizione andrebbe giudicata infondata nel merito, per quanto a seguire.
Ad avviso del tribunale, non trattandosi dell'accertamento di un debito tributario della struttura ricettiva nei riguardi dell'Ente locale, bensì del recupero delle somme già riscosse dall'agente contabile/mandatario e non riversate al (mandante) Ente locale, bensì trattenute senza titolo, non era affatto richiesta (né possibile) l'adozione di un atto di accertamento tributario a carico della struttura ricettiva, perché esso si sarebbe risolto in atto impositivo emesso pagina 7 di 8 a carico del soggetto non debitore dell'imposta.
Ragione per cui, il richiamo all'art. 1, commi 161 e 162, legge n. 296/2006, quale contenuto nel Regolamento di (art. 7), conformemente alla CP_1 lettera delle norme di legge finanziaria richiamate (ove si parla di contribuente), non può che dirsi riferito ai casi di accertamento a carico del contribuente, ossia del soggetto debitore nel rapporto tributario.
Tale non è, per quanto già detto e ribadito, l'odierna attrice, sì che l'opposizione risulta infondata, per quanto basata sulla violazione di norme inconferenti al caso di specie.
6. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
le spese sono regolate secondo soccombenza.
Per Questi Motivi
- il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta, dalla a socio unico, avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione di n. ING2019/0015, prot. CP_1
QB/2019/19774, adottata in data 20 febbraio 2019;
- condanna la parte opponente a rifondere, alla parte convenuta opposta, le spese del grado, che liquida in € 7.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 19 novembre 2025 IL GIUDICE
RA SI
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così l'art. 14, comma 16, del d.l. n.78/2010: “Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di quale Capitale della CP_1 Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il CP_1 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il può adottare le seguenti apposite misure: […] (e) introduzione di un CP_2 contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno”.