Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5311 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO COPIE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta copia studio IL SOLE 24 LA CORTE SU053 1 1 /02 per diritti € 1155 dal Sig. per diri APR. 200 SEZIONE LAVORO IL CANCELLIERE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N.21658/98 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Cron. 16141 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Ud. 31/01/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IM AB, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio n. 71, presso l'avv. Alessandro Marchetti, che con l'avv. Marcello Troiani lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente 508 CANCELLERIA
contro
ISTITUTO NAZIONALE ER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI - I.N.A.I.L., in persona del INFORTUNI SUL LAVORO presidente e legale rappresentante avv. Pietro Magno, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono, giusta 1 delega in atti;
controricorrente - - avverso la sentenza n. 285 del Tribunale di L'Aquila depositata il 21 ottobre 1998 (R.G. n. 34/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Giuseppe De Ferrà per delega avv. Antonino Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AB AL ricorre a questa Corte chiedendo, sulla base di tre motivi, la cassazione della sentenza 14/21 ottobre 1998, con la quale il Tribunale di L'Aquila, in riforma della pronuncia del Pretore della stessa sede appellata dall'INAIL, ha rigettato la sua domanda di ripristino della rendita per malattia professionale (silicosi), a lui in precedenza attribuita nella misura del trenta per cento e poi soppressa dal medesimo istituto a seguito di revisione. 2 1. Rinnovata l'indagine tecnica, il giudice del gravame ha escluso, sulla scorta del parere formulato dal consulente di ufficio nominato in quel grado del giudizio, che l'AL fosse affetto da silicosi ° da altra broncopneumatia tutelata e che lo stesso presentasse una riduzione della capacità lavorativa conseguente a patologie dell'apparato respiratorio. Loy L'INAIL ha resistito controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia omessa e insufficiente motivazione (primo motivo), violazione dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (secondo motivo), violazione degli artt. 137 T.U. n. 1124 del 1965 e 55 legge n. 88 del 1989 (terzo motivo), e censura la sentenza impugnata rispettivamente: per non avere spiegato le ragioni della adesione al parere del consulente tecnico di ufficio nominato in appello, e della reiezione del parere espresso dal primo ausiliare, il quale invece aveva riconosciuto la esistenza della malattia professionale;
per aver deciso la controversia sulla base di una relazione priva di elementi adeguati a supportare la valutazione espressa e senza effettuare alcuna 3 comparazione con la precedente indagine e con i avere considerato pregressi accertamenti;
per non lato l'impossibilità di miglioramento della da un allegata silicosi, confermata dagli accertamenti clinici, prima non eseguibili (tac ad alta definizione), e dall'altro lato la illegittimità dell'utilizzazione da parte dell'ente della procedura di revisione, adottata nella convinzione di rettificare un precedente errore commesso nell'erogare la rendita in questione. Preliminare all'esame delle censure formulate dal ricorrente è la risoluzione della questione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'ente previdenziale e dal Procuratore Generale nel corso della discussione circa la insussistenza del requisito della esposizione sommaria dei fatti, questione peraltro rilevabile d'ufficio, essendo detto requisito richiesto dall'art. 366 cod. proc. civ. a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione. L'eccezione è fondata. Rileva la Corte che il ricorrente, dopo avere indicato nella intestazione del ricorso per cassazione il provvedimento impugnato, passa direttamente ad enunciare i motivi di gravame e le ragioni addotte a sostegno delle 4 una descrizione censure, senza fornire pregresse vicende sufficentiemente chiara delle processuali e dei fatti che hanno dato origine alla controversia. È pur vero che ai fini della ricorrenza del requisito in esame, non è necessario, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che detti elementi siano esposti in una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, essendo però indispensabile che essi risultino dal contesto dell'atto (v. fra le più recenti Cass. 21 giugno 2001 n. 8476, Cass. 30 marzo 2001 n. 4743). Ma qui la cognizione dei suesposti elementi non è possibile senza avvalersi degli altri atti cui il medesimo ricorrente fa riferimento nel corso delle deduzioni svolte, sicché viene ad essere pregiudicata la comprensione della effettiva portata delle doglianze. Il ricorso è perciò inammissibile. A norma dell'art. 152 disp. att. cod. proc. l'AL resta esonerato dal pagamento civ., delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. 5 Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002. Auto glige I Presidente, Il est. Misoen in Min кашо ни I Stille D A S , S O A 0 L 2 IL CANCELLIERE 1 T L , Depositato in Cancelleria 3 . O A 5 T B S R I E . A D P ' N oggi, 12 APR 2002 S L I A L 3 T N E 7 S G - D O IL CANCELLIERE 8 O I P - S 1 A M N I 1 D E E S A E , D I O G A E R G T T O E S N I T L E T G S I E E A R R I L D L E O D 10