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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1366/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2902/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3623/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 03/11/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 3623/2022 pronunciata dalla Sezione II della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati
- la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto
La controversia che qui ci occupa ha avuto origine da una istanza con la quale la predetta Contribuente ha chiesto all'Agenzia il rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990 -1991-1992 in forza di quanto disposto dall'art. 9, c. 17, della Legge 289/2002 che ha previsto il rimborso delle imposte pagate dai contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.
Il primo Giudice – con sentenza n. 3623/2022 - ha accolto in parte il ricorso nei limiti del (parziale) rimborso
Irpef già eseguito per l'anno 1990 (cfr. sentenza di I grado in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- I primi Giudici, erroneamente, hanno ritenuto che vi fosse stata acquiescenza al ricorso in ragione dell'intervenuto rimborso parziale eseguito dall'Agenzia: “ … nel resto, il ricorso deve essere rigettato, ostando al totale accoglimento del ricorso stesso le medesime richiamate disposizioni degli artt.1, comma 665, L.
190/2014 e 16 octies D.L. 91/2017, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 123/2017..” (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- Il diritto al rimborso trova la propria fonte nell'art. 9, c. 17 della legge 289/2002 e c. 665 dell'art.1 della
L. 190/2014 come ulteriormente novellata dall'art. 16 - octies D.L. 91/2017.
L'importo del rimborso viene determinato in applicazione dell' art. 9, c. 17-bis, L. 289/2012 sulla base delle risultanze delle imposte dovute e versate come emergono dalle dichiarazioni fiscali.
Il diritto al rimborso non può essere “compresso” e va riconosciuto nella sua interezza (Corte di Cassazione
n. 16290 del 19.05.2022).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza gravata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere individuate nella molteplicità e complessità delle questioni involte nella presente controversia e negli interventi giurisprudenziali come sopra richiamati. Accoglie l'appello.
Spese compensate.
P.Q.M.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG EN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2902/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3623/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 03/11/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 3623/2022 pronunciata dalla Sezione II della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati
- la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto
La controversia che qui ci occupa ha avuto origine da una istanza con la quale la predetta Contribuente ha chiesto all'Agenzia il rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990 -1991-1992 in forza di quanto disposto dall'art. 9, c. 17, della Legge 289/2002 che ha previsto il rimborso delle imposte pagate dai contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.
Il primo Giudice – con sentenza n. 3623/2022 - ha accolto in parte il ricorso nei limiti del (parziale) rimborso
Irpef già eseguito per l'anno 1990 (cfr. sentenza di I grado in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- I primi Giudici, erroneamente, hanno ritenuto che vi fosse stata acquiescenza al ricorso in ragione dell'intervenuto rimborso parziale eseguito dall'Agenzia: “ … nel resto, il ricorso deve essere rigettato, ostando al totale accoglimento del ricorso stesso le medesime richiamate disposizioni degli artt.1, comma 665, L.
190/2014 e 16 octies D.L. 91/2017, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 123/2017..” (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- Il diritto al rimborso trova la propria fonte nell'art. 9, c. 17 della legge 289/2002 e c. 665 dell'art.1 della
L. 190/2014 come ulteriormente novellata dall'art. 16 - octies D.L. 91/2017.
L'importo del rimborso viene determinato in applicazione dell' art. 9, c. 17-bis, L. 289/2012 sulla base delle risultanze delle imposte dovute e versate come emergono dalle dichiarazioni fiscali.
Il diritto al rimborso non può essere “compresso” e va riconosciuto nella sua interezza (Corte di Cassazione
n. 16290 del 19.05.2022).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza gravata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere individuate nella molteplicità e complessità delle questioni involte nella presente controversia e negli interventi giurisprudenziali come sopra richiamati. Accoglie l'appello.
Spese compensate.
P.Q.M.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG EN