Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 08/05/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Basilicata |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 12/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA
composta dai seguenti Magistrati:
UI CIRILLO Presidente Maria Luisa ROMANO Consigliere relatore Maria Gabriella DODARO Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al numero 9270 del registro di segreteria promosso nei confronti di GR FR – c.f. [...], agente contabile del Comune di Matera nella qualità di Consegnatario dei beni mobili di pertinenza della articolazione organizzativa comunale denominata “Settore Opere Pubbliche”, con riguardo ai conti giudiziali trasmessi ed acquisiti a sistema con i nn. 18502, 21141 e 22288, rispettivamente per le annualità 2019, 2020 e 2021;
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- data lettura, nella pubblica udienza del giorno 17 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Angela Micele, della relazione sugli atti di causa da parte del Giudice designato, in persona di Maria Luisa Romano;
- udito il Pubblico Ministero in persona di LD CO, che ha rassegnato le proprie conclusioni come da verbale;
- udito, altresì, il Rag. Innocenzo Pontillo, presente per l’amministrazione Comunale di Matera, che ha sostenuto la regolarità dei conti con argomentazioni a verbale; non comparso il difensore costituito dell’agente contabile, Avv. Nicola Rocco del foro di Matera;
Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile;
Ritenuto e considerato in
AT
1. Con relazione unificata n. 146 depositata in data 29 settembre 2025, il magistrato designato per l’istruttoria ex art.145 c.g.c. sui conti giudiziali epigrafati - afferenti alla gestione contabile del consegnatario dei beni mobili del comune di Matera- Settore Opere Pubbliche per gli esercizi 2019 (n. 212142), 2020 (n. 336288) e 2021 (n. 519369) e prodotti, da e per l’agente contabile sig. GR, in varie date tramite deposito a sistema con acquisizione rispettivamente ai nn. 18502 (es. 2019), 21141 (es. 2020), 22288 (es.2021) – ravvisati a carico dei medesimi profili di criticità reputati ostativi al discarico, ne chiedeva il deferimento ad esame collegiale ex art. 147 c.g.c. con proposta di declaratoria di irregolarità senza addebito.
I motivi di rilievo, in particolare, venivano ravvisati:
a) nella mancata predisposizione di verbale di presa in carico dei beni contabilizzati da parte del SI. GR, subentrato nella gestione 2019 ad altro responsabile, in violazione quanto disposto dagli artt. 181 e 182 del r.d. n. 827/1924 e dall’art. 26 del D.P.R. 254/2002, con inadempienza compromissiva della riscontrabilità delle consistenze iniziali della gestione riportata al conto di tale anno (n. 18502) – formalmente riferite alla data di incardinamento dell’agente (1° agosto 2019) e non all’apertura dell’esercizio – nonché di quelle finali riportate in ciascuna delle successive e sequenziali contabilità periodiche di riferimento, tutte inficiate nell’attendibilità in virtù del principio della continuità;
b) nella disposta compilazione d’ufficio del conto 2021 (n. 22288), con contenuti relativi al solo segmento annuo della gestione affidato al sig. GR, cessato anticipatamente dall’incarico dal 1° giugno 2021, e nella specie non recante la sottoscrizione per riconoscimento da parte del contabile come prescritto dall’art. 614, primo comma, lett b), del r.d. n. 827/1924.
1.1. La richiesta di deferimento sintetizzava lo svolgimento e gli esiti della corposa istruttoria condotta presso il Comune di Matera per l’acquisizione di chiarimenti e documentazione integrativa sui conti in argomento (vedasi note fogli di rilievo n. 476 del 10 giugno 2024, n. 412 in data 9 aprile 2025 e n. 794 del 24 giugno 2026 – all. 17, 19 e 23 fasc. Ufficio – e relativi riscontri, con allegati, di cui alle note depositate a sistema DAED e datate 9 agosto 2024, 25 maggio 2025 e 9 settembre 2025 – all. 18, 20 e 22 fasc. Uff.) premettendo che gli stessi - in quanto redatti sulla modulistica predisposta per consegnatari di beni mobili, regolarmente sottoscritti e muniti del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario del Comune nonché accompagnati da attestazioni di parificazione (rese con determine n. 1798/2020, n. 195/2022 e 3421/2022)- non davano adito a contestazioni di anomalia sul piano formale e richiamando l’avvenuta acquisizione in istruttoria anche delle relazioni di cui all’art.139, comma 2 del d.lgs n. 174/2016, ancorché redatte tardivamente dal collegio dei revisori (in data 28 giugno 2024) e fatte pervenire per il tramite del Comune (sub all 1 fasc. uff. a nota all.18).
L’attenzione veniva, quindi, soffermata sugli elementi istruttori raccolti e riversati in atti con riguardo alle irregolarità reputate non superabili, come esposte al punto1.
1.2. Quanto al primo motivo di rilievo, si esponevano preliminarmente, a titolo di generale inquadramento della fattispecie e di miglior comprensione delle controdeduzioni avanzate dal Comune per affermarne l’infondatezza, le acquisizioni raggiunte in istruttoria in ordine al quadro regolatorio comunale in tema di gestione inventariale e dei beni mobili. Si dava, poi, conto delle precisazioni in fatto reperite presso l’Ente.
1.2.1. Sul piano dei parametri normativi interni, oltre alle disposizioni in materia di gestione inventariale e dei beni mobili di cui al Regolamento generale di contabilità del Comune di Matera (nelle due versioni susseguitesi nel tempo e vigenti per gli esercizi di cui ai conti in oggetto, adottati con delibere CC nn. 15/1997 e 22/2020- sub all. 4 e 3 della risposta istruttoria 9 agosto 2024, all. 18 fasc. Ufficio) si faceva menzione puntuale delle regole comunali in tema di conferimento degli incarichi di consegnatario di detti beni, desumibili in particolare:
a) dalla delibera GC 116/2012, contenente direttive per la ricognizione dei beni stessi (sub-all. 10 nota richiamata, all. 18 fasc. Uff.), che, tra gli indirizzi di cui al punto 2, stabilisce alla lett c) di “designare i responsabili di Settore quali agenti contabili di diritto con funzione di custodia, con la precisazione che la custodia specifica dei singoli beni dati in uso a uffici e servizi dell’Ente può essere assegnata a ognuno dei particolari utenti dei beni stessi che vengono designati quali sub-consegnatari” e allalett d) come“in presenza di eventuali future/modificazioni dei Responsabili di Settore, si intenda confermato nell’incarico di consegnatario dei beni il Responsabile del Settore subentrante nominato con decreto del Sindaco, senza necessità di predisporre ulteriore atto amministrativo di attribuzione di responsabilità”;.
b) dal più recente Regolamento del servizio OM (deliberazione CC n. 23/2020- sub all. 11 alla richiamata nota all.18 fasc. Ufficio), contenente disposizioni di analogo tenore all’art.11, tra cui in specie quella del comma 4, che con formulazione più precisa recita: “In presenza di eventuali variazioni dei Responsabili di Settore, si intende confermato nell'incarico di consegnatario dei beni mobili il Responsabile del Settore subentrante nominato con decreto del Sindaco, senza necessità di predisporre ulteriore provvedimento di attribuzione di responsabilità”.
1.2.2. In punto di fatto, si richiamavano le informazioni rese dal Comune a conferma:
- del subentro del sig. GR nella qualità di consegnatario dei beni mobili per il Settore Opere Pubbliche nel corso del 2019, contestualmente alla nomina a Responsabile del Settore stesso (come da decreto sindacale prot. n. 419, datato1/8/2019 – suball. 2, alla richiamata nota 9 agosto 2024 all. 18 fasc. uff.);
- della cessazione del medesimo da tale incarico a seguito del collocamento a riposo con trasferimento della gestione al responsabile subentrante, nominato con decreto sindacale n. 2382 del-l’11 maggio 2021, a decorrere dal 1/6/2021 (sub all.9, alla nota del 30 maggio 2025 -all.20 fasc. uff.);
- della mancata redazione di verbali di passaggio di beni tra i consegnatari della stessa amministrazione, che il Comune ha ritenuto assorbita dalla redazione e sottoscrizione dei rendiconti da parte di ogni singolo consegnatario con indicazione negli stessi dei dati di carico e scarico (richiamata nota del 30 maggio 2025 – all. 20 fasc. uff.).
Nella stessa direzione, veniva citata la posizione espressa dal Collegio dei revisori, per il quale la necessità di verbali di attribuzione di responsabilità sarebbe stata da ritenere esclusa in base alle regole fissate dalla citata delibera GC n. 116/2012 (relazione revisori verbale n. 30 del 30 giugno 2024 – all. 1, a nota del 9 agosto 2024).
1.2.3. In questo ambito, la relazione di deferimento riportava i chiarimenti forniti dall’Ente circa la provenienza dei beni riportati nei conti di ciascuna annualità (cfr. nota all. 18-fasc. uff.) per i quali : i beni rilevati nel conto 2019 contrassegnati dal n. 1 al n. 42 sono quelli “pervenuti al dirigente GR perché trasferiti da altri dirigenti” già intestatari della stessa gestione e che a loro volta hanno presentato il conto giudiziale del segmento di gestione loro affidato, nella specie individuati nei consegnatari “LOMURNO - (Resa Conto Giudiziale n. 212149) e LL (Resa Conto Giudiziale n. 211327)”; per l’anno 2020, i beni dal n. 1 al n. 43 iscritti nel pertinente conto giudiziario risultano in carico al dirigente GR “perché provenienti dal 2019 o perché trasferiti nel corso dell’anno 2020 da altro dirigente (LL: Conto n. 21135)”; infine, nel 2021, non sono stati effettuati nuovi acquisti e, perciò, i beni “ pervenuti dalla consistenza finale dell'anno 2020 sono stati trasferiti in blocco al nuovo dirigente del settore Opere Pubbliche con decorrenza 01/06/2021.”
Si riscontrava, inoltre, l’avvenuta trasmissione da parte dell’Ente, sempre in allegato alla nota del 9 agosto 2024, delle determinazioni di liquidazione delle fatture di acquisto dei beni assegnati al responsabile del settore Opere Pubbliche dal 01.08.2019 al 31.05.2021 (contrassegnati dai nn. 42-52 del conto 2019 e dai nn. 44-46 del conto 2020 e corrispondenti a precisi riscontri inventariali), quali unici documenti attestanti le variazioni di carico intervenute nella gestione condotta e contabilizzata dal sig. GR, con la precisazione che - trattandosi di beni acquistati direttamente dal detto consegnatario, in quanto responsabile del settore - “non si è provveduto alla redazione di buoni di carico” ritenuta superflua.
Infine, si dava evidenza dell’ ulteriore documentazione di supporto fornita dal Comune di Matera con l’intendimento di fornire dimostrazione della regolarità dei conti prodotti per la gestione del sig. GR (nota del 30 maggio 2025, all.22 fasc. Ufficio), consistente negli inventari dei beni mobili per le annualità di riferimento (sub allegati n. 2, 3 e 4 alla nota n. 22 del fascicolo d’Ufficio), i giornali di entrata e di uscita dei beni interessati dalla gestione dell’agente, muniti di prospetti riepilogativi delle variazioni inventariali, riportanti l’intestazione dei beni ai singoli responsabili consegnatari in ciascuna delle tre annualità in discorso (sub allegati n. 8-9 e 10 alla nota all.22 del fascicolo d’Ufficio) e alcuni passaggi dal sig. GR ad altri funzionari anch’essi indicati come consegnatari, che in successiva interlocuzione istruttoria (nota del 29 settembre 2025 -all. fasc. Uff. ), il Comune stesso ha dichiarato essere tali solo “per debito di vigilanza”.
1.3. Con riguardo al secondo motivo di rilievo, concernente contenuti e modalità di compilazione d’ufficio del conto n. 22288 relativo alla gestione condotta dall’agente contabile SI. GR nell’anno 2021, la relazione di deferimento dava conto di quanto emerso dagli accertamenti istruttori circa:
- l’alterità, non emergente prima facie dal conto originariamente depositato, tra il soggetto compilatore e il funzionario parificatore, nella specie rispettivamente da individuarsi nell’economo comunale e nel responsabile del Servizio finanziario (come dichiarato dal Comune, con ri-allegazione del conto munito delle firme di entrambi i funzionari, nella nota del 9 agosto 2024);
- la motivazione della mancata attivazione della procedura di cui al richiamato art. 614 per la sottoposizione del conto stesso al SI. GR, nelle more “collocato in quiescenza”, individuata dal Comune nella impossibilità del medesimo a firmare in quanto “sottoposto a misura cautelare che gli impediva qualsiasi contatto con l’esterno” (nota di precisazioni in data 30 maggio 2025, con la quale il conto è stato riprodotto con le debite sottoscrizioni);
- l’immediata sostituzione del sig. GR, all’atto della cessazione dal servizio con decorrenza 1° giugno 2021, con altro responsabile, ing. De Marco – che ha preso regolarmente in carico tutti i beni contabilizzati senza soluzione di continuità e “senza alcun rilievo come risulta dal suo conto n. 22284” (cfr. nota 30/5/2025- all. 20).
Pur in presenza di tali riscontri, si riteneva necessario sottoporre il conto ad esame collegiale in quanto compilato d’ufficio ex art. 147 c.g.c., sussistendo comunque in questa evenienza– per richiamati orientamenti giurisprudenziali (Sez.giur. Abruzzo sent. 73/2019) - l’interesse pubblico ad accertarne la regolarità, anche ai fini della esatta determinazione del carico ricadente sull’agente subentrante.
2. Con decreto presidenziale in data 7 ottobre 2024, ritualmente comunicato a cura della Segreteria alla Amministrazione comunale di Matera e per il, suo tramite, all’agente contabile interessato veniva fissata l’udienza di discussione per il giorno 17 febbraio 2025. In pari data veniva disposta la nomina del giudice relatore per il Collegio.
3. Con memoria in data 23 gennaio 2025, il SI. GR FR, patrocinato dall’avv.to Nicola Rocco del foro di Matera, formulava argomentazioni difensive.
In tale sede, il predetto eccepiva di non essere tenuto alla presentazione dei conti giudiziali di cui trattasi, stante la destinazione ad uso istituzionale dei beni assegnati alle sue cure con conseguente assunzione della posizione di consegnatario per debito di sola vigilanza, in tutto analoga a quella dei propri sub-consegnatari come precisata in atti dal Responsabile del servizio finanziario dell’Ente in istruttoria (nella specie nota del 9 settembre 2025).
In base a tale assunto, l’agente asseriva di non dover redigere alcun verbale di passaggio di consegne all’atto dell’avvio della propria gestione e neppure al momento della cessazione dall’incarico, adempimento viceversa richiesto per i consegnatari con debito di custodia.
Ad ogni buon conto, sosteneva che nella specie la possibilità di commistioni rendicontali dovute al mutamento del responsabile di settore in assenza del ridetto verbale di consegne sarebbe meramente teorica e comunque destituita di impatto offensivo, giacché eventuali ammanchi e/o disequilibri derivanti dalla precedente gestione, stante la continuità amministrativa, avrebbero potuto essere evidenziati dal successore a prescindere da tale adempimento, cioè con l’ausilio e il contributo delle altre figure istituzionali titolari dei poteri autoritativi a tale scopo occorrenti.
Rimarcava, altresì, la mancata emersione in atti di eventi dannosi imputabili alla sua gestione, che anzi risultava coerente con gli approvati aggiornamenti degli inventari dei beni mobili e con la parificazione dei conti dei diversi consegnatari succedutisi nella stessa, nonché con i contenuti dei relativi attestati riepilogativi, evidenziando perciò la natura di violazione meramente formale della contestata carenza di verbali di passaggio di consegne, da considerarsi “priva di ogni efficienza causale rispetto all’evento lesivo che il precetto che si assume violato intendeva scongiurare”.
Conclusivamente e per quanto sopra argomentato, la difesa del sig. GR chiedeva:
-in via principale, di disporre il discarico dal rilievo al medesimo mosso, consistente nella assenza di un regolare passaggio di gestione in corso di esercizio, per inconfigurabilità a suo carico dell’obbligo di resa del conto giudiziale;
- in via subordinata, di escludere ogni addebito a suo carico in veste di agente contabile, con conseguente non liquet sulle spese.
4. Nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero, a tutela degli interessi erariali, ha sostenuto l’infondatezza delle tesi difensive, aderendo alla prospettazione del magistrato istruttore in ordine all’impossibilità di verificare la validità del carico-scarico in assenza di passaggio di consegne.
Il rappresentante del Comune di Matera ha ribadito, di contro, la ritenuta conformità dell’operato del Comune alle regole generali e alle norme regolamentari, precisando che il Regolamento dell’Ente non prevede alcun atto per passaggio di consegna e che i beni sono stati regolarmente presi in consegna dagli agenti succedutisi nella gestione, con richiesta di declaratoria di regolarità dei conti all’esame.
TT
1. Il Collegio è chiamato a pronunziare sulla regolarità dei conti giudiziali relativi alla gestione dei beni mobili di pertinenza del Settore Opere Pubbliche del Comune di Matera condotta dall’agente contabile SI. GR FR, come in fatto compilati e prodotti riguardo alle annualità 2019-2020 e 2021.
È profilo controverso l’idoneità degli stessi a dare piena e completa evidenza alla consistenza iniziale e finale delle annualità di gestione rendicontate, per effetto della formale incompletezza del documento contabile 2019, contenente la rilevazione dei beni a partire dal subentro dell’agente nella gestione, avvenuto in corso d’anno e senza compilazione di formale verbale di consegne la cui adozione è prescritta dall’art. 182 del r.d. n. 827/1924, carenza peraltro ammessa dall’Amministrazione.
È, poi, in contestazione l’avvenuta compilazione d’ufficio del conto relativo all’anno 2021 e fino alla data di cessazione dall’incarico del sig. GR, antecedente a quella di chiusura dell’esercizio, senza il formale riconoscimento da parte del contabile richiesto dall’art. 614, primo comma, lett b), del r.d. n. 827/1924.
Su siffatte questioni, stante la mancata emersione in atti di altri profili di possibile irregolarità ritenuti meritevoli di approfondimento, va orientata la cognizione del Collegio.
2. Giova evidenziare che le contabilità all’esame ricadono, in ragione dell’oggetto, nella tipologia dei conti cc.dd. “a materia”, per i quali trovano applicazione i principi ricavabili dalle norme di contabilità di Stato di cui al r.d. n. 827/1924 , che a tutt’oggi offrono il quadro generale di riferimento in materia di obblighi di accountability in capo a chi gestisce denaro o valori per conto e nell’interesse di pubbliche amministrazioni (artt. 610 e seguenti), con acquisizione della qualità di agente contabile e delle connesse responsabilità (art. 178 e seguenti ), nonché in ordine alle modalità di presentazione e ai contenuti informativi minimi dei conti stessi quali strumenti idonei a rappresentare la gestione e a verificarne la regolarità (art. 616 e, per i conti a materia, artt.624, 626, 628).
Costituiscono, altresì, parametri normativi di riferimento per il giudizio di regolarità sulle fattispecie all’esame le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 254/2002, dettate con riguardo alle gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, ma richiamate e sostanzialmente recepite anche per gli enti locali, in forza degli artt. 93 e 233 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), cioè delle due disposizioni ordinamentali specificamente dedicate a compiti e responsabilità degli agenti contabili comunali nonché da quelle del regolamento di cui al D.P.R. n. 194/1996 di approvazione dei modelli da adottare dai Comuni per la resa dei conti giudiziali, per la parte non abrogata dalla normativa sopravvenuta in materia di contabilità armonizzata.
Completano il quadro normativo di riferimento le norme regolamentari adottate dal comune di Matera adottate ai sensi degli artt. 152 e 153 nonché dell’art. 7 del TUEL, di cui alle fonti citate nello specifico nella relazione del magistrato istruttore e sopra richiamate nella parte in fatto.
Da tale articolato insieme di norme regolative della materia è possibile trarre i principi di rilievo per il giudizio che in concreto occupa il Collegio.
3. Nel merito, va preliminarmente sgombrato ogni dubbio circa la sussistenza in capo all’agente contabile sig. GR dell’obbligo di rendicontare la gestione condotta nella qualità di responsabile del Settore Opere pubbliche del Comune di Matera, ancorché avente ad oggetto beni mobili aventi vocazione d’uso istituzionale e per le esigenze operative del Servizio stesso.
La natura dei beni mobili in gestione, infatti, di per sé non costituisce elemento dirimente per derubricare la posizione dell’agente che li detiene da consegnatario con debito di custodia a consegnatario per debito di vigilanza, secondo la distinzione di ruoli e responsabilità tracciata dall’art. 32 del r.d. n. 827/1924 - pacificamente ritenuta estensibile anche agli enti locali, in assenza di specifiche norme proprie in tema (cfr. Sez giur. Marche sent. 52/2025) - in particolare agli effetti dell’obbligo di resa del conto giudiziale.
Osserva, al riguardo, il Collegio che una interpretazione diversa - posto il dettato dell’art. 20, lett. a) della stessa fonte normativa, che individua, in generale, l’oggetto delle gestioni in argomento nei “beni mobili destinati al servizio civile governativo cioè arredi degli uffici, collezioni di leggi e decreti, utensili, macchine, attrezzi e simili” – porterebbe ad una tendenziale sottrazione al controllo giudiziario della generalità delle gestioni mobiliari di tale tipo, con impatto abrogativo difficilmente riconducibile a razionalità. Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione (sentenze nn. 72/2025, 82/2025 ed altre) l’ordinamento interno dell’ente locale può prevedere – nell’ambito della sua autonomia ed a rafforzamento della tutela del patrimonio dell’Ente – l’assoggettamento a obbligo di custodia anche di soggetti che – in base alle regole generali- sarebbero normalmente assoggettati a debito di vigilanza.
Quindi, per affermare l’esistenza di un obbligo di custodia (e dunque di resa del conto), occorre guardare ai requisiti e ai contenuti della gestione, per cui soltanto nell’ipotesi di consegna per uso diretto e strumentale alle ordinarie attività dell’Ufficio è a parlarsi di responsabilità di sola vigilanza, cioè di una responsabilità di tipo amministrativo e non contabile. È intuitivo, peraltro, che i beni concretamente adibiti all’uso corrente provengono da operazioni di approvvigionamento e distribuzione che si innestano in una gestione richiedente una propria contabilizzazione e comportante anche debiti di custodia, della quale occorre avere specifica e separata tracciabilità.
Per quanto detto, la distinzione fra consegnatari per debito di custodia e consegnatari per debito di vigilanza va necessariamente effettuata caso per caso, tenendo conto degli assetti gli assetti organizzativi e operativi dell’ente cui la gestione pertiene.
3.1. Orbene, quanto alla gestione trasposta nei conti giudiziali prodotti in giudizio per l’agente contabile sig. GR, come in fatto epigrafati, vanno richiamate le disposizioni del Regolamento di contabilità generale del Comune di Matera vigenti adottato a seguito della nuova contabilità armonizzata (d lgs 118/2011) e perfezionato con deliberazione CC n. 22/2020, che esplicitamente annovera i consegnatari di beni mobili fra gli agenti contabili, con obbligo di organizzare la propria gestione in collegamento con le scritture elementari dell’Ente, attribuzione della responsabilità per ammanchi e obbligo, riconnettendo tale incarico – ove non diversamente stabilito da norme di legge - ai Dirigenti di settore e prevedendo che i provvedimenti di nomina vengano notificati agli interessati e comunicati al responsabile del Servizio finanziario e all’Economo comunale (artt. 47 e 48).
Nella stessa direzione, il Regolamento del Servizio OM approvato con deliberazione CC n. 23 del 16 giugno 2020, nell’assegnare al detto servizio le competenze relative alla tenuta e all’aggiornamento degli inventari, ribadisce all’art. 11 comma 2 che i beni inventariati “sono dati in consegna ai Dirigenti di Settore, designati agenti contabili a materia con debito di custodia, i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare al comune da loro azioni od omissioni”, precisando al comma 3 che “La custodia specifica dei singoli beni dati in uso a uffici e servizi dell’Ente può essere assegnata a ognuno dei particolari utenti dei beni che vengono designati quali sub-consegnatari” ed al comma 4 che “in presenza di eventuali variazioni dei Responsabili di Settore, si intende confermato nell’incarico di consegnatario dei beni il Responsabile del Settore subentrante nominato con decreto del Sindaco, senza necessità di predisporre ulteriore provvedimento di attribuzione di responsabilità”.
Le ridette disposizioni regolamentari recepiscono una prassi seguita presso il Comune di Matera anche per gli esercizi antecedenti alla loro entrata in vigore, come da indirizzi per la gestione dei beni mobili approvati con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 4 aprile 2012.
3.2. Nel contesto delle regole sopra richiamate, la posizione di agente contabile consegnatario, con debito di custodia e obbligo di resa del conto giudiziale, del sig. GR emerge univocamente dagli atti istruttori.
In primo luogo, rileva sul punto la posizione difensiva assunta dall’Amministrazione che, nel richiamare le norme e gli indirizzi sopra esposti a sostegno della validità del proprio operato, ha espressamente riaffermato la connessione inscindibile fra l’incarico apicale conferito al sig. GR e l’assunzione da parte del medesimo della responsabilità della gestione dei beni assegnati al Settore di preposizione, producendo documentazione coerente (note- elenco dei consegnatari al 31/12 di ciascun singolo esercizio; prospetti ricognitivi dei passaggi di beni da e verso altri dirigenti susseguitisi nel Settore; scritture inventariali). Rileva, poi, che nella specie era lo stesso dirigente a provvedere agli acquisti dei beni reputati necessari per il proprio Ufficio, così facendosene direttamente carico. Tale elementi, pur in assenza di un formale provvedimento di conferimento dell’incarico di cui trattasi e di un verbale di consegne, consentono in punto di fatto di escludere a contrariis che la gestione, dei beni di cui trattasi, con le pertinenti responsabilità, sia stata formalmente affidata ad altro agente contabile e portano ad affermare la sussistenza comunque in capo al sig. GR l’obbligo di resa del conto giudiziale, anche solo in via di fatto ed a prescindere dalla questione controversa della necessità o meno nella specie di un atto di incarico separato da quello di nomina a dirigente.
Posto, infatti, che la gestione di beni mobili in via di principio e per sua stessa natura fa sempre capo ad un responsabile (art. 22 r.d. n. 827/1924) anche in carenza di atti formali, per orientamento giurisprudenziale consolidato (per tutte Sez. giur. Basilicata nn. 80 e 81 del 2025) questo va individuato nel soggetto che si trovi nella disponibilità degli stessi, potendo distribuirne l’uso tra i singoli dipendenti fruitori per le necessità di servizio, posizione che pertiene al preposto all’ufficio o settore nel quale i beni vengono concretamente utilizzati, quale agente contabile di fatto, tale essendo per legge chiunque, anche senza formale investitura, si ingerisca in una gestione a materia (art. 74 r.d. n. 2440/1923, art. 178 r.d. n. 827/1924, art.93 d.lgs. n. 267/2000).
Ciò rende del tutto irrilevanti le indicazioni postume fornite dall’Amministrazione in ordine all’avvenuta consegna di alcuni beni per uso ufficio da parte del sig. GR ad altri dipendenti che li avrebbero acquisiti con debito di sola vigilanza, ancorché indicati come sub-consegnatari. In disparte il fatto che anche questi passaggi non sono riscontrabili con appositi verbali, si tratta all’evidenza di una distribuzione interna che presuppone la responsabilità della custodia in capo all’agente.
4. Acclarato quanto sopra, il Collegio ritiene che i conti all’esame, così come compilati e prodotti, non possono considerarsi validamente rappresentativi della consistenza e delle risultanze della gestione.
È indubbia la prassi sistematicamente seguita dal Comune di Matera di non doppiare i decreti sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali con appositi provvedimenti di nomina del dirigente quale consegnatario dei beni mobili di pertinenza del settore nel quale è incardinato (come emerge in atti dai decreti n. 419/2019 e n. 2382/2021, con i quali sono stati nominati dirigenti del settore Opere Pubbliche rispettivamente il sig. GR e il suo successore). Tuttavia, vuoi che si ritenga superflua un formale provvedimento di nomina a “consegnatario” del dirigente del Settore al quale la gestione pertiene, nella specifica ipotesi di successione di agenti in corso d’anno (in forza del citato art. 11 commi 2-4 del regolamento del Servizio economato, approvato con del. C.C. n. 23/2020 sopra citato) vuoi che si ritenga tale prassi illegittima ai sensi del disposto dell’art. 48 del Regolamento di contabilità comunale (approvato con delibera CC. n. 22 del 16 giugno 2020), che demanda con chiarezza la nomina dei consegnatari ad “apposito provvedimento della Giunta Comunale”(fermo restando, peraltro, che in mancanza di tale apposito provvedimento il Responsabile di settore risponde comunque del maneggio ed è tenuto alla resa del conto in quanto consegnatario di fatto: cfr.Sez. giur. Basilicata n. 72-77/2025, n. 80-82/2025 etc.), resta gravemente irregolare la prassi non controversa di non predisporre un verbale di subentro attestante la consistenza ed i valori dei beni conferiti all’atto dell’avvio dell’incarico, nella concreta fattispecie avvenuto nel corso del luglio del 2019 con la nomina del GR.
Mentre, infatti, può ipotizzarsi uno spazio di autonomia regolamentare comunale quanto alle modalità di perfezionamento dell’incarico sul piano amministrativo, questo va escluso con riguardo ad adempimenti di natura contabile connaturati al sistema dei conti giudiziali e rispondenti alle finalità di tracciabilità della gestione per il discarico da responsabilità di perdite e ammanchi ricadenti sull’agente.
Sotto questo profilo, va evidenziato che la compilazione del ridetto verbale, da sottoscrivere da parte dei due agenti che si susseguono in modo contiguo nella gestione, è espressamente prescritta dall’art.182 r.d. 827/1924 e dall’art. 26 del D.P.R. n. 254/2002 in caso di cambiamento dell’agente contabile nella stessa annualità, quale adempimento finalizzato a perimetrare con certezza nell’oggetto e nelle responsabilità la gestione imputabile a ciascuno degli agenti che in essa si sono susseguiti, consentendone validamente la separata e segmentata rappresentazione contabile agli effetti del controllo della Corte dei conti.
Si tratta, quindi, di un passaggio di consegne ricognitivo di carattere formale che, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, è ineludibile per evitare la confusione tra i diversi rapporti di gestione, con una commistione che determina la responsabilità contabile solidale nella gestione annua di coloro che vi hanno preso parte (ex pluribus: SRR. Sent. 657/1990, Sez. II centr. Appello sent. n. 557/2014, Sez giur. Molise sent. n. 12/2020 e Sez. giur. Calabria sent. n. 155/2022).
Tanto si evince dalla lettura in combinato di una pluralità di norme del r.d. n. 827/1924 e segnatamente dagli artt.181 e 182, nonché dagli artt. 610 e 612, valevoli in via di principio e non derogabili dalle norme comunali di rango regolamentare.
Ne consegue che, diversamente da quanto opinato dall’Amministrazione, la carenza del verbale – nella specie indiscussa – non può essere ritenuta surrogabile da strumenti alternativi dai quali possano indirettamente ricavarsi le informazioni sulla consistenza e sul passaggio dei beni da un agente ad un altro, quali le scritture inventariali e patrimoniali, e neppure assorbita dall’avvenuta presentazione dei rendiconti parziali e sequenziali da parte di ciascun agente susseguitosi nella gestione, con indicazione di dati di carico e scarico.
Si osservi, al riguardo, che gli inventari sono redatti ed aggiornati con diversa periodicità e per il differente fine della corretta compilazione del conto del patrimonio dell’Ente e, per il Comune di Matera, risultano rimessi alla competenza del Servizio economato (art. 11, del. CC n. 23/2020). Presentano quindi contenuti non sovrapponibili tout court a quelli propri dei conti giudiziali a materia, come tracciati dall’art. 626 del r.d. n. 827/1924 che invece devono tracciare analiticamente la gestione condotta dall’agente per consentirne il vaglio terzo di correttezza. Ne consegue che le informazioni inventariali, pur necessarie ai fini del riscontro delle scritture presentate dall’agente contabile, non possono tener luogo di quelle richieste all’agente contabile, neppure a livello complementare data la diversa fonte di provenienza. Rileva, a marcare la differenza, richiamare quanto precisato dalle Sezioni Riunite in sede consultiva in apposito “Documento di indirizzo e coordinamento amministrativo per l’esame dei conti giudiziali”, unito alla deliberazione n. 2/2015/CONS, per il quale “il conto di riferisce alla gestione dei beni mobili iscritti nell’inventario; va perciò compilato e controllato in stretta correlazione con le scritture inventariali….La rappresentatività̀ del conto del consegnatario prende perciò le mosse dallo stato dell’inventario; indica per ogni bene, o categorie di beni, le quantità e il valore all’inizio dell’anno; aggiunge il carico dei beni nuovi iscritti nell’anno nell’inventario; sottrae i beni già dati in uso ai vari uffici con regolare annotazione sugli inventari e, per differenza, indica i beni (quantità e valore) acquistati e non ancora assegnati agli uffici per l’uso. In mancanza di una modulistica ufficiale gli agenti contabili possono adottare o i già decritti modelli degli enti locali o, comunque, una rendicontazione che contenga tutti gli elementi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità dello stato per ciascuna tipologia di conti, a denaro o a materia (agenti contabili a materia: art. 626)”.
Neppure può essere condiviso quanto affermato dall’Ente sulla efficacia assorbente del pretermesso adempimento che nella specie sarebbe da annettersi all’avvenuta redazione e sottoscrizione dei rendiconti relativi ai segmenti di gestione annua condotti dagli altri agenti, perché contenenti “l’indicazione dei dati di carico e scarico di ogni bene tra i responsabili interessati” (nota di risposta del 30 maggio 2025) in linea di continuità. Infatti, i dati di carico e scarico contenuti nel rendiconto del periodo precedente (sottoscritto solo dall’agente cessato) non documentano la correttezza dei passaggi di beni da un agente ad un altro alla stessa stregua di un verbale di consegne che dà evidenza di operazioni ricognitive effettive svolte in contraddittorio tra gli agenti responsabili ed in presenza dei rappresentanti dell’amministrazione interessata. Si tratterebbe, infatti, di desumere la sussistenza o meno di responsabilità contabili individuali sulla base di operazioni di riconciliazione tra conti prive di diretta efficacia probativa.
Sotto questo profilo, quindi, il Collegio è in linea con l’orientamento per il quale la mera allegazione dei conti giudiziali dei singoli agenti succedutisi nel tempo non può esser invocata a sostegno della regolarità della gestione, in luogo dell’effettuazione della ricognizione dei beni richiesta al momento dell’assunzione delle funzioni da parte dell’agente subentrante e non giova alla perimetrazione dei singoli segmenti di gestione (così ex plurimis, Sez. giur. Veneto sent. 21/2025).
Per quanto sopra, la mancanza del verbale di passaggio di consegne non costituisce irregolarità meramente formale, come sostenuto dalla difesa del SI. GR, bensì carenza che inficia l’attendibilità del conto ed impedisce di accertare la regolarità della gestione in esso rappresentata, in questo sottendendo un’ incertezza in sé lesiva e doverosamente da rilevare in questa sede, per il ripristino della chiarezza delle scritture, a prescindere dalla sussistenza o meno di aspetti di offensività economico-patrimoniale imputabili all’agente e che, anzi, proprio per la concordanza dei conti con le scritture patrimoniali sembrerebbero tendenzialmente da escludere.
In conclusione, il Collegio ritiene che il conto giudiziale n. 18502, relativo alla gestione dei beni mobili del Settore Opere pubbliche del Comune di Matera per l’annualità 2019, presentato dal sig. GR FR nella qualità dirigente del settore e, per essa, di agente contabile, è affetto da irregolarità in quanto contenente informazioni inidonee a documentare la consistenza e l’andamento della gestione per l’intera annualità considerata, perché parziali e limitate al segmento gestionale annuo decorrente dalla data presa in carico della gestione stessa, avvenuta in via di fatto e senza il supporto di verbale di passaggio di consegne.
L’irregolarità riscontrata si estende al conto dell’annualità 2020 (n. 21141), interamente condotta dal SI. GR, anch’esso non riscontrabile nella correttezza delle aperture e delle chiusure, stante il principio di continuità della gestione, nonché e per la stessa ragione al conto 22288, compilato d’ufficio per l’agente relativamente a parte dell’anno 2021, cioè fino all’avvenuta cessazione di fatto dall’incarico di consegnatario, in concomitanza con il collocamento a riposo.
Stante la verificata concordanza dei dati riportati nel conto con quelli inventariali ed in carenza di elementi di prova di ammanchi e perdite imputabili all’agente contabile, il mancato discarico conseguente alla pronunzia di irregolarità non comporta addebiti da restituire.
5. Anche il secondo motivo di rilievo, concernente il solo conto n. 22288 compilato d’ufficio, risulta fondato, non tanto sotto il profilo della presentazione di più conti separati in corso d’anno in caso di successione di agenti contabili nella gestione per cessazione dall’incarico (cfr. l’art. 612 comma 2 r.d. n. 827/1924), quanto sotto il profilo della mancata instaurazione del contraddittorio con l’agente contabile su detto conto, prevista dall’art. 614 lett. b) r.d. n. 827/1924.
6. Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della natura dell’irregolarità rilevata, della sua non imputabilità a trascuratezza dell’agente, bensì a consolidata prassi dell’Amministrazione, nonché dell’oggettiva presenza di elementi di concordanza tra i dati dei conti esaminati e quelli delle scritture patrimoniali dell’Ente.
PQM
La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sui conti indicati in epigrafe, prodotti per l’agente contabile sig. GR FR quale agente contabile consegnatario dei beni mobili del Settore Opere pubbliche del Comune di Matera per gli anni 2019, 2020 e 2021 dichiara irregolari le gestioni nei medesimi contabilizzate.
Compensa le spese.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Potenza, li 17 febbraio 2026 L’estensore Il Presidente f.to digitalmente f.to digitalmente
(Maria Luisa ROMANO) (UI CIRILLO)
Depositata in Segreteria il 8 maggio 2026 Il Funzionario Preposto dott.ssa Agata VASTA f.to digitalmente