Articolo 18 della Legge 14 agosto 1971, n. 817
Articolo 17
Versione
29 ottobre 1971
Art. 18.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 25.000 milioni nell'anno 1971, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 ottobre 1971