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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1043/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
MASTELLONI UGO, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11302/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123127566000 IRES-ALTRO 2021 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123127566000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123127566000 IRAP 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064727204000 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064727204000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente adisce la corte di giustizia tributaria di Io grado di Roma chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 09720240123127566/000, notificata a mezzo pec in data
06/05/2024, recante pretese erariali per omesso versamento di Irap, Ires e ritenute Irpef relative alle annualità 2020-2021, nonché dell'intimazione di pagamento n. 09720249064727204/000, notificata a mezzo PEC in data 21/05/2024, recante una pluralità di cartelle e avvisi di addebito, alcuni di natura erariale e altri di natura contributiva INPS.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente deduce:
• nullità della notifica: per violazione dell'art. 26, comma 5, d.p.r. 602/1973, dell'art. 60 d.p.r.
600/1973 e dell'art. 16-ter d.l. 179/2012, assumendo che la pec mittente non corrisponderebbe agli indici pubblici (IPA/REGINDE).
• violazione artt. 23 e 53 cost.: per travisamento dei presupposti impositivi e erroneo inquadramento del fatto generatore degli atti.
• nullità per difformità dal modello legale: in ragione della formazione procedimentale progressiva degli atti e dell'asserita indeterminatezza di elementi essenziali.
• violazione statuto del contribuente (l. 212/2000, artt. 6, 10 e 17): per difetto di motivazione e carattere meramente automatico delle riprese.
• nullità per indeterminatezza/inattualità importi.
• prescrizione con riferimento all'intimazione.
Si è costituita l'agenzia delle entrate – riscossione (ADER) eccependo: difetto di giurisdizione per gli avvisi di addebito e le partite afferenti a crediti INPS, devoluti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro;
inammissibilità del cumulo di atti eterogenei non connessi (violazione art. 18 d.lgs. 546/1992) e carenza di causa petendi specifica;
ne bis in idem: in quanto una parte delle cartelle sottese è già stata oggetto di giudizi definiti con sentenze di rigetto passate in giudicato, tra cui: CGT di Io grado Roma, sez.
39, n. 6590/2019 (deposito 04.11.2020); CGT di Io grado Roma, sez. 5, n. 14533/2022 (deposito
19.12.2022); CGT Io grado Roma, sez. 39, n. 12207/2019 (deposito 03.07.2019); CGT II grado del Lazio, sez. 5, n. 3496/2024 (deposito 27.05.2024); CGT di Io grado Roma, sez. 19, n. 1800/2019 (deposito
08.02.2019); CGT di Io grado Roma, sez. 20, n. 4418/2019 (deposito 26.03.2019). È intervenuta poi volontariamente la Direzione Provinciale III di Roma, precisando che: la cartella n.
09720240123127566/000 attiene a pretese erariali (IRAP, IRES, ritenute IRPEF 2020-2021); l'intimazione n. 09720249064727204/000 ricomprende posizioni eterogenee (cartelle erariali e crediti contributivi
INPS), indicando tra gli atti di competenza di essa DP III le cartelle nn.: 09720150209164257000;
09720170255731242000; 09720180011708424000; 09720180053709244000; 09720180062936965000;
09720190063436522000; 09720190102049112000; 09720190102049213000; 09720190158788412000;
09720200048696005000; 09720210112228025000; 09720210129947454000; 09720210242587034000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta inesistenza della notifica per provenienza da indirizzo PEC non risultante nei registri IPA/REGINDE -
La contribuente sostiene che la notifica della cartella sarebbe “inesistente” poiché proveniente da un indirizzo PEC dell'Amministrazione non risultante nei pubblici elenchi (IPA, REGINDE), richiamando l'art. 26, comma 5, d.P.R. 602/1973, l'art. 60 d.P.R. 600/1973 e l'art. 16-ter d.l. 179/2012. Tale impostazione non è condivisibile, la censura è infondata
La Corte di cassazione ha chiarito in modo univoco che la normativa individua con precisione solo l'indirizzo PEC del destinatario, non richiede invece che la notifica provenga da un indirizzo PEC del mittente iscritto nei pubblici elenchi. Essa è, così, costante nel ritenere che la provenienza della PEC da un indirizzo non presente in IPA/REGINDE non determina inesistenza della notifica, non determina neppure nullità, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa (che nel caso di specie non è stato neppure allegato).
La S. C. ha affermato che la notifica via PEC proveniente da un indirizzo istituzionale dell'Amministrazione, anche se non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando l'atto ha raggiunto il suo scopo e il destinatario ha potuto esercitare il diritto di difesa. (Cass., Sez. Unite, 18 maggio 2022, n.
15979), che la mancata iscrizione dell'indirizzo PEC del mittente nei registri pubblici non è causa di invalidità della notifica;
il contribuente deve allegare e provare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
(Cass., 3 luglio 2023, n. 18684) l'indirizzo PEC del mittente non presente nei pubblici elenchi non comporta nullità della notifica, ove l'indirizzo sia comunque riconducibile all'Amministrazione e l'atto abbia raggiunto il suo scopo. (Cass., 12 giugno 2025, n. 15710): la notifica PEC proveniente da indirizzo non iscritto in IPA/INI-PEC è valida, salvo prova di un concreto pregiudizio, che grava sul contribuente. (Cass., ord. 14407/2025)
Nel caso di specie la contribuente ha ricevuto la PEC, ha letto l'atto, lo ha impugnato tempestivamente, non ha allegato alcun pregiudizio concreto derivante dall'indirizzo PEC del mittente. Pertanto, la notifica ha raggiunto il suo scopo e ogni eventuale irregolarità è comunque sanata ex art. 156, comma 3, c.p.c..
Il motivo deve essere rigettato, non potendosi configurare né inesistenza né nullità della notifica.
2. Sulla dedotta nullità della cartella e dell'intimazione per asserita “natura ibrida” e difformità dal modello legale
Il ricorrente deduce che le cartelle ed intimazione di pagamento da lui impugnate sarebbero
“ulteriormente nulle atteso che trattasi di atti ibridi, non conformi al relativo modello legale”, che essi non chiarirebbero i loro oggetti e motivi.
L'ADER contesta al riguardo che essi corrispondono ai modelli di legge;
l'ADE, quindi, afferma che “la contestazione risulta nel merito manifestamente infondata in quanto gli atti impugnati contengono tutte le indicazioni necessarie a garantire al destinatario la comprensione dei relativi contenuti”, rammentando anche che “la cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito di liquidazione ex art. 36-bis del DPR 600/73”. Cita poi Cassazione civile, Sez. V, Ordinanza 7 aprile 2025, n. 9089, e il brano nel quale questa decide che “l'obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascun tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R.
n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni, perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa”. Rileva dunque che “Difatti, nel caso di mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero di una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate, il contribuente è già consapevole delle proprie debenze verso l'erario.”
La censura è manifestamente infondata, l'impostazione del ricorrente non trova alcun fondamento normativo né giurisprudenziale.
Come la Corte di cassazione ha chiarito in modo costante, la cartella emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973 non richiede una motivazione articolata, è sufficiente che indichi l'imposta liquidata, gli interessi, le sanzioni, il riferimento alla dichiarazione del contribuente (Cass.
12 aprile 2017, n. 9484), la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato è validamente motivata mediante il mero richiamo ai dati dichiarati dal contribuente (Cass. 28 febbraio
2019, n. 5802); La motivazione della cartella ex art. 36-bis è “per relationem” alla dichiarazione;
non è richiesto alcun ulteriore apparato motivazionale (Cass. 21 febbraio 2020, n. 4567).
Ne consegue che non può parlarsi di atto “ibrido” o difforme dal modello legale, essendo la struttura dell'atto conforme alla disciplina normativa.
3 L'intimazione di pagamento non è un nuovo atto impositivo
Peraltro, l'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 non è un atto impositivo, non richiede motivazione autonoma, non deve riprodurre il contenuto delle cartelle sottese: L'intimazione di pagamento è un atto meramente sollecitatorio e non necessita di motivazione ulteriore rispetto alle cartelle presupposte.
(Cass. 23 novembre 2021, n. 36143) L'intimazione non è un atto impositivo e non può essere censurata per difetti di motivazione se le cartelle sottese sono state regolarmente notificate (Cass. 14 gennaio 2022,
n. 1030). Pertanto, anche per questo motivo la doglianza del ricorrente va rigettata
4. Gli atti impugnati contengono tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge
Dalla documentazione prodotta risulta che: la cartella indica numero, data, importi, causali, riferimenti normativi e annualità; l'intimazione elenca puntualmente le cartelle sottese;
il contribuente ha compreso perfettamente il contenuto degli atti, avendoli impugnati nel merito.
La Cassazione ha più volte affermato che: Non è nulla la cartella che consente al contribuente di comprendere la pretesa, anche se la motivazione è sintetica (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561) e che La nullità per difetto di motivazione richiede un concreto pregiudizio al diritto di difesa, che grava sul contribuente dimostrare. (Cass. 20 luglio 2021, n. 20633)
Nel caso di specie, nessun pregiudizio è stato allegato né dimostrato.
Il motivo di impugnazione deve pertanto essere rigettato, poiché la cartella ex art. 36-bis è conforme al modello legale, l'intimazione non richiede motivazione autonoma, gli atti impugnati contengono tutti gli elementi essenziali, la giurisprudenza di legittimità esclude qualsiasi nullità in casi analoghi.
5. Sulla carenza di giurisdizione per i crediti contributivi INPS La Corte rileva che, come dedotto dall'ADER, le posizioni contributive INPS contenute nell'intimazione impugnata non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario. La giurisprudenza delle Sezioni Unite
(nn. 24127/2009; 3014/2011) è costante nel ritenere che la natura previdenziale del credito radica la giurisdizione presso il giudice ordinario – giudice del lavoro, indipendentemente dalla fase della riscossione. Ne consegue la carenza di giurisdizione per tutte le partite INPS.
6. Sul giudicato relativo alle cartelle erariali
ADER ha eccepito che numerose cartelle erariali sottese all'intimazione risultano già oggetto di giudizi definiti con sentenze passate in giudicato, tra cui: CGT I grado Roma, sez. 39, n. 6590/2019 (dep.
04.11.2020); CGT I grado Roma, sez. 5, n. 14533/2022 (dep. 19.12.2022); CGT I grado Roma, sez. 39, n.
12207/2019 (dep. 03.07.2019); CGT II grado Lazio, sez. 5, n. 3496/2024 (dep. 27.05.2024); CGT I grado
Roma, sez. 19, n. 1800/2019 (dep. 08.02.2019); CGT I grado Roma, sez. 20, n. 4418/2019 (dep.
26.03.2019). Dall'incrocio tra tali pronunce e l'elenco delle cartelle erariali fornite dalla DP III, risultano già coperte da giudicato le cartelle nn.: 09720150209164257000; 09720170255731242000;
09720180011708424000; 09720180053709244000; 09720180062936965000; 09720190063436522000;
09720190102049112000; 09720190102049213000; 09720190158788412000; 09720200048696005000.
Il giudicato, quale principio di ordine pubblico processuale e sostanziale (art. 649 c.p.p.; art. 4 Prot. 7
CEDU; art. 50 Carta UE), è rilevabile d'ufficio e non soggetto a decadenze di parte (Cass., Sez. III pen.,
n. 22225/2018; corte cost. n. 43/2018), preclude ogni ulteriore esame delle medesime pretese.
Per tali posizioni il ricorso è improcedibile per violazione del divieto di doppio giudizio per il medesimo fatto, di ne bis in idem.
7. Sui restanti motivi di ricorso
Tutte le ulteriori censure formulate dalla contribuente – e cioè violazione degli artt. 23 e 53 Cost. per asserito travisamento dei presupposti impositivi;
violazione dello Statuto del contribuente (l. 212/2000, artt. 6, 10 e 17); nullità per indeterminatezza o inattualità degli importi;
dedotta prescrizione con riferimento all'intimazione - devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
7.1. Sulla dedotta violazione degli artt. 23 e 53 Cost.
La contribuente non individua alcun concreto vizio di legittimità dell'atto, limitandosi a evocare in modo generico un presunto “travisamento dei presupposti impositivi”.
La Corte di cassazione è costante nel ritenere che la violazione degli artt. 23 e 53 Cost. non può essere invocata in via autonoma, occorre indicare specifici vizi dell'atto, così che la doglianza generica è inammissibile. Essa ha chiarito che “La deduzione della violazione degli artt. 23 e 53 Cost. non può risolversi in una generica contestazione della pretesa tributaria, occorrendo l'indicazione puntuale dei vizi dell'atto impositivo.” (Cass. 20 ottobre 2020, n. 22810)
Nel caso di specie, tale indicazione manca del tutto. Il motivo è quindi inammissibile e comunque non motivato, e quindi infondato.
7.2. Sulla dedotta violazione dello Statuto del contribuente
La contribuente lamenta un generico difetto di motivazione e un presunto automatismo delle riprese.
Come già chiarito nei punti precedenti la cartella ex art. 36-bis è validamente motivata mediante il richiamo ai dati dichiarati, e l'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 non richiede motivazione autonoma. La Cassazione al riguardo ha affermato che: “La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è adeguatamente motivata mediante il mero richiamo ai dati dichiarati dal contribuente.” (Cass. 28 febbraio 2019, n. 5802)
Non vi è dunque alcuna violazione degli artt. 6, 10 o 17 dello Statuto del contribuente.
Il motivo è manifestamente infondato.
7.3. Sulla dedotta indeterminatezza o inattualità degli importi
La cartella e l'intimazione indicano puntualmente gli importi richiesti, distinguono imposta, interessi e sanzioni, riportano i riferimenti normativi e le annualità. La censura della contribuente relativa alla pretesa
“indeterminatezza” degli interessi e delle sanzioni è infondata.
La Corte di cassazione ha infatti affermato in modo costante che per gli interessi è sufficiente l'indicazione della norma che li prevede e della base di calcolo, per le sanzioni è sufficiente il richiamo alla disposizione applicata, e non è necessario riportare nell'atto il dettaglio analitico del calcolo, né la scansione temporale degli interessi dal momento che il cittadino (nel caso, società di adeguato livello) è perfettamente in grado di ricostruire il calcolo applicando la norma richiamata, e l'atto raggiunge il suo scopo.
La Cassazione inoltre ha stabilito che “Non è nulla la cartella che consente al contribuente di comprendere la pretesa, anche se la motivazione è sintetica.” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561)
Nel caso di specie, la contribuente ha compreso perfettamente la pretesa, avendola impugnata nel merito.
Il motivo è infondato.
7.4. Sulla dedotta prescrizione dell'intimazione
La censura è inammissibile e comunque infondata. Come noto, l'intimazione non è un atto impositivo, ma un atto sollecitatorio e l'eventuale prescrizione riguarda le cartelle sottese, non l'intimazione. Ora, le cartelle sottese sono state tutte ritualmente notificate, come documentato dalla DP III., per dieci di esse vi
è giudicato esterno, per le tre residue del 2022 la contribuente è decaduta dall'impugnazione, avendo lasciato decorrere i termini.
La Cassazione ha ribadito che “L'intimazione di pagamento non è idonea a riaprire i termini per contestare la cartella ormai definitiva.” (Cass. 14 gennaio 2022, n. 1030)
La censura relativa alla prescrizione è quindi inammissibile e infondata.
Per le cartelle anteriori al 2020, la prescrizione è preclusa dal giudicato esterno che ha definitivamente accertato la pretesa, e per il quale non è decorso periodo che comporti prescrizione. Per le tre cartelle del
2022, non è decorso alcun termine prescrizionale e, comunque, la contribuente è decaduta dall'impugnazione, non potendo l'intimazione riaprire termini ormai spirati (Cass. 14 gennaio 2022, n.
1030; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22810). L'intimazione, peraltro, di per sè non è soggetta a prescrizione autonoma (Cass. 23 novembre 2021, n. 36143). Il motivo deve pertanto essere rigettato
Conclusione sul punto 7
Tutti i motivi di ricorso devono pertanto essere rigettati, poiché generici, privi di specificità, contrari alla legge e alla giurisprudenza consolidata, e comunque assorbiti, per le cartelle sottese, dalla definitività o dalla decadenza. Condanna alle spese
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 e dell'art. 91 c.p.c., la condanna della parte ricorrente soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti vittoriose, ADE ed ADER che liquida, anche in via equitativa, in euro 10.000, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, se dovute.
P.Q.M.
La Corte dichiara la carenza di giurisdizione sulle domande concernenti crediti contributivi INPS e l'improcedibilità delle domande relative alle cartelle erariali già definite con giudicato. Rigetta il ricorso per il resto e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida per ciascuna delle parti vittoriose, ADE ed ADER, in euro 10.000, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge se dovute.
Assegna termini di legge per la riproposizione del ricorso in ordine ai crediti INPS innanzi al giudice ordinari competente.
Il relatore Il Presidente
UG ON IO RO
Roma, 16 12 2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
MASTELLONI UGO, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11302/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123127566000 IRES-ALTRO 2021 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123127566000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123127566000 IRAP 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064727204000 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064727204000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente adisce la corte di giustizia tributaria di Io grado di Roma chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 09720240123127566/000, notificata a mezzo pec in data
06/05/2024, recante pretese erariali per omesso versamento di Irap, Ires e ritenute Irpef relative alle annualità 2020-2021, nonché dell'intimazione di pagamento n. 09720249064727204/000, notificata a mezzo PEC in data 21/05/2024, recante una pluralità di cartelle e avvisi di addebito, alcuni di natura erariale e altri di natura contributiva INPS.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente deduce:
• nullità della notifica: per violazione dell'art. 26, comma 5, d.p.r. 602/1973, dell'art. 60 d.p.r.
600/1973 e dell'art. 16-ter d.l. 179/2012, assumendo che la pec mittente non corrisponderebbe agli indici pubblici (IPA/REGINDE).
• violazione artt. 23 e 53 cost.: per travisamento dei presupposti impositivi e erroneo inquadramento del fatto generatore degli atti.
• nullità per difformità dal modello legale: in ragione della formazione procedimentale progressiva degli atti e dell'asserita indeterminatezza di elementi essenziali.
• violazione statuto del contribuente (l. 212/2000, artt. 6, 10 e 17): per difetto di motivazione e carattere meramente automatico delle riprese.
• nullità per indeterminatezza/inattualità importi.
• prescrizione con riferimento all'intimazione.
Si è costituita l'agenzia delle entrate – riscossione (ADER) eccependo: difetto di giurisdizione per gli avvisi di addebito e le partite afferenti a crediti INPS, devoluti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro;
inammissibilità del cumulo di atti eterogenei non connessi (violazione art. 18 d.lgs. 546/1992) e carenza di causa petendi specifica;
ne bis in idem: in quanto una parte delle cartelle sottese è già stata oggetto di giudizi definiti con sentenze di rigetto passate in giudicato, tra cui: CGT di Io grado Roma, sez.
39, n. 6590/2019 (deposito 04.11.2020); CGT di Io grado Roma, sez. 5, n. 14533/2022 (deposito
19.12.2022); CGT Io grado Roma, sez. 39, n. 12207/2019 (deposito 03.07.2019); CGT II grado del Lazio, sez. 5, n. 3496/2024 (deposito 27.05.2024); CGT di Io grado Roma, sez. 19, n. 1800/2019 (deposito
08.02.2019); CGT di Io grado Roma, sez. 20, n. 4418/2019 (deposito 26.03.2019). È intervenuta poi volontariamente la Direzione Provinciale III di Roma, precisando che: la cartella n.
09720240123127566/000 attiene a pretese erariali (IRAP, IRES, ritenute IRPEF 2020-2021); l'intimazione n. 09720249064727204/000 ricomprende posizioni eterogenee (cartelle erariali e crediti contributivi
INPS), indicando tra gli atti di competenza di essa DP III le cartelle nn.: 09720150209164257000;
09720170255731242000; 09720180011708424000; 09720180053709244000; 09720180062936965000;
09720190063436522000; 09720190102049112000; 09720190102049213000; 09720190158788412000;
09720200048696005000; 09720210112228025000; 09720210129947454000; 09720210242587034000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta inesistenza della notifica per provenienza da indirizzo PEC non risultante nei registri IPA/REGINDE -
La contribuente sostiene che la notifica della cartella sarebbe “inesistente” poiché proveniente da un indirizzo PEC dell'Amministrazione non risultante nei pubblici elenchi (IPA, REGINDE), richiamando l'art. 26, comma 5, d.P.R. 602/1973, l'art. 60 d.P.R. 600/1973 e l'art. 16-ter d.l. 179/2012. Tale impostazione non è condivisibile, la censura è infondata
La Corte di cassazione ha chiarito in modo univoco che la normativa individua con precisione solo l'indirizzo PEC del destinatario, non richiede invece che la notifica provenga da un indirizzo PEC del mittente iscritto nei pubblici elenchi. Essa è, così, costante nel ritenere che la provenienza della PEC da un indirizzo non presente in IPA/REGINDE non determina inesistenza della notifica, non determina neppure nullità, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa (che nel caso di specie non è stato neppure allegato).
La S. C. ha affermato che la notifica via PEC proveniente da un indirizzo istituzionale dell'Amministrazione, anche se non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando l'atto ha raggiunto il suo scopo e il destinatario ha potuto esercitare il diritto di difesa. (Cass., Sez. Unite, 18 maggio 2022, n.
15979), che la mancata iscrizione dell'indirizzo PEC del mittente nei registri pubblici non è causa di invalidità della notifica;
il contribuente deve allegare e provare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
(Cass., 3 luglio 2023, n. 18684) l'indirizzo PEC del mittente non presente nei pubblici elenchi non comporta nullità della notifica, ove l'indirizzo sia comunque riconducibile all'Amministrazione e l'atto abbia raggiunto il suo scopo. (Cass., 12 giugno 2025, n. 15710): la notifica PEC proveniente da indirizzo non iscritto in IPA/INI-PEC è valida, salvo prova di un concreto pregiudizio, che grava sul contribuente. (Cass., ord. 14407/2025)
Nel caso di specie la contribuente ha ricevuto la PEC, ha letto l'atto, lo ha impugnato tempestivamente, non ha allegato alcun pregiudizio concreto derivante dall'indirizzo PEC del mittente. Pertanto, la notifica ha raggiunto il suo scopo e ogni eventuale irregolarità è comunque sanata ex art. 156, comma 3, c.p.c..
Il motivo deve essere rigettato, non potendosi configurare né inesistenza né nullità della notifica.
2. Sulla dedotta nullità della cartella e dell'intimazione per asserita “natura ibrida” e difformità dal modello legale
Il ricorrente deduce che le cartelle ed intimazione di pagamento da lui impugnate sarebbero
“ulteriormente nulle atteso che trattasi di atti ibridi, non conformi al relativo modello legale”, che essi non chiarirebbero i loro oggetti e motivi.
L'ADER contesta al riguardo che essi corrispondono ai modelli di legge;
l'ADE, quindi, afferma che “la contestazione risulta nel merito manifestamente infondata in quanto gli atti impugnati contengono tutte le indicazioni necessarie a garantire al destinatario la comprensione dei relativi contenuti”, rammentando anche che “la cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito di liquidazione ex art. 36-bis del DPR 600/73”. Cita poi Cassazione civile, Sez. V, Ordinanza 7 aprile 2025, n. 9089, e il brano nel quale questa decide che “l'obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascun tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R.
n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni, perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa”. Rileva dunque che “Difatti, nel caso di mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero di una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate, il contribuente è già consapevole delle proprie debenze verso l'erario.”
La censura è manifestamente infondata, l'impostazione del ricorrente non trova alcun fondamento normativo né giurisprudenziale.
Come la Corte di cassazione ha chiarito in modo costante, la cartella emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973 non richiede una motivazione articolata, è sufficiente che indichi l'imposta liquidata, gli interessi, le sanzioni, il riferimento alla dichiarazione del contribuente (Cass.
12 aprile 2017, n. 9484), la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato è validamente motivata mediante il mero richiamo ai dati dichiarati dal contribuente (Cass. 28 febbraio
2019, n. 5802); La motivazione della cartella ex art. 36-bis è “per relationem” alla dichiarazione;
non è richiesto alcun ulteriore apparato motivazionale (Cass. 21 febbraio 2020, n. 4567).
Ne consegue che non può parlarsi di atto “ibrido” o difforme dal modello legale, essendo la struttura dell'atto conforme alla disciplina normativa.
3 L'intimazione di pagamento non è un nuovo atto impositivo
Peraltro, l'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 non è un atto impositivo, non richiede motivazione autonoma, non deve riprodurre il contenuto delle cartelle sottese: L'intimazione di pagamento è un atto meramente sollecitatorio e non necessita di motivazione ulteriore rispetto alle cartelle presupposte.
(Cass. 23 novembre 2021, n. 36143) L'intimazione non è un atto impositivo e non può essere censurata per difetti di motivazione se le cartelle sottese sono state regolarmente notificate (Cass. 14 gennaio 2022,
n. 1030). Pertanto, anche per questo motivo la doglianza del ricorrente va rigettata
4. Gli atti impugnati contengono tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge
Dalla documentazione prodotta risulta che: la cartella indica numero, data, importi, causali, riferimenti normativi e annualità; l'intimazione elenca puntualmente le cartelle sottese;
il contribuente ha compreso perfettamente il contenuto degli atti, avendoli impugnati nel merito.
La Cassazione ha più volte affermato che: Non è nulla la cartella che consente al contribuente di comprendere la pretesa, anche se la motivazione è sintetica (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561) e che La nullità per difetto di motivazione richiede un concreto pregiudizio al diritto di difesa, che grava sul contribuente dimostrare. (Cass. 20 luglio 2021, n. 20633)
Nel caso di specie, nessun pregiudizio è stato allegato né dimostrato.
Il motivo di impugnazione deve pertanto essere rigettato, poiché la cartella ex art. 36-bis è conforme al modello legale, l'intimazione non richiede motivazione autonoma, gli atti impugnati contengono tutti gli elementi essenziali, la giurisprudenza di legittimità esclude qualsiasi nullità in casi analoghi.
5. Sulla carenza di giurisdizione per i crediti contributivi INPS La Corte rileva che, come dedotto dall'ADER, le posizioni contributive INPS contenute nell'intimazione impugnata non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario. La giurisprudenza delle Sezioni Unite
(nn. 24127/2009; 3014/2011) è costante nel ritenere che la natura previdenziale del credito radica la giurisdizione presso il giudice ordinario – giudice del lavoro, indipendentemente dalla fase della riscossione. Ne consegue la carenza di giurisdizione per tutte le partite INPS.
6. Sul giudicato relativo alle cartelle erariali
ADER ha eccepito che numerose cartelle erariali sottese all'intimazione risultano già oggetto di giudizi definiti con sentenze passate in giudicato, tra cui: CGT I grado Roma, sez. 39, n. 6590/2019 (dep.
04.11.2020); CGT I grado Roma, sez. 5, n. 14533/2022 (dep. 19.12.2022); CGT I grado Roma, sez. 39, n.
12207/2019 (dep. 03.07.2019); CGT II grado Lazio, sez. 5, n. 3496/2024 (dep. 27.05.2024); CGT I grado
Roma, sez. 19, n. 1800/2019 (dep. 08.02.2019); CGT I grado Roma, sez. 20, n. 4418/2019 (dep.
26.03.2019). Dall'incrocio tra tali pronunce e l'elenco delle cartelle erariali fornite dalla DP III, risultano già coperte da giudicato le cartelle nn.: 09720150209164257000; 09720170255731242000;
09720180011708424000; 09720180053709244000; 09720180062936965000; 09720190063436522000;
09720190102049112000; 09720190102049213000; 09720190158788412000; 09720200048696005000.
Il giudicato, quale principio di ordine pubblico processuale e sostanziale (art. 649 c.p.p.; art. 4 Prot. 7
CEDU; art. 50 Carta UE), è rilevabile d'ufficio e non soggetto a decadenze di parte (Cass., Sez. III pen.,
n. 22225/2018; corte cost. n. 43/2018), preclude ogni ulteriore esame delle medesime pretese.
Per tali posizioni il ricorso è improcedibile per violazione del divieto di doppio giudizio per il medesimo fatto, di ne bis in idem.
7. Sui restanti motivi di ricorso
Tutte le ulteriori censure formulate dalla contribuente – e cioè violazione degli artt. 23 e 53 Cost. per asserito travisamento dei presupposti impositivi;
violazione dello Statuto del contribuente (l. 212/2000, artt. 6, 10 e 17); nullità per indeterminatezza o inattualità degli importi;
dedotta prescrizione con riferimento all'intimazione - devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
7.1. Sulla dedotta violazione degli artt. 23 e 53 Cost.
La contribuente non individua alcun concreto vizio di legittimità dell'atto, limitandosi a evocare in modo generico un presunto “travisamento dei presupposti impositivi”.
La Corte di cassazione è costante nel ritenere che la violazione degli artt. 23 e 53 Cost. non può essere invocata in via autonoma, occorre indicare specifici vizi dell'atto, così che la doglianza generica è inammissibile. Essa ha chiarito che “La deduzione della violazione degli artt. 23 e 53 Cost. non può risolversi in una generica contestazione della pretesa tributaria, occorrendo l'indicazione puntuale dei vizi dell'atto impositivo.” (Cass. 20 ottobre 2020, n. 22810)
Nel caso di specie, tale indicazione manca del tutto. Il motivo è quindi inammissibile e comunque non motivato, e quindi infondato.
7.2. Sulla dedotta violazione dello Statuto del contribuente
La contribuente lamenta un generico difetto di motivazione e un presunto automatismo delle riprese.
Come già chiarito nei punti precedenti la cartella ex art. 36-bis è validamente motivata mediante il richiamo ai dati dichiarati, e l'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 non richiede motivazione autonoma. La Cassazione al riguardo ha affermato che: “La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è adeguatamente motivata mediante il mero richiamo ai dati dichiarati dal contribuente.” (Cass. 28 febbraio 2019, n. 5802)
Non vi è dunque alcuna violazione degli artt. 6, 10 o 17 dello Statuto del contribuente.
Il motivo è manifestamente infondato.
7.3. Sulla dedotta indeterminatezza o inattualità degli importi
La cartella e l'intimazione indicano puntualmente gli importi richiesti, distinguono imposta, interessi e sanzioni, riportano i riferimenti normativi e le annualità. La censura della contribuente relativa alla pretesa
“indeterminatezza” degli interessi e delle sanzioni è infondata.
La Corte di cassazione ha infatti affermato in modo costante che per gli interessi è sufficiente l'indicazione della norma che li prevede e della base di calcolo, per le sanzioni è sufficiente il richiamo alla disposizione applicata, e non è necessario riportare nell'atto il dettaglio analitico del calcolo, né la scansione temporale degli interessi dal momento che il cittadino (nel caso, società di adeguato livello) è perfettamente in grado di ricostruire il calcolo applicando la norma richiamata, e l'atto raggiunge il suo scopo.
La Cassazione inoltre ha stabilito che “Non è nulla la cartella che consente al contribuente di comprendere la pretesa, anche se la motivazione è sintetica.” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561)
Nel caso di specie, la contribuente ha compreso perfettamente la pretesa, avendola impugnata nel merito.
Il motivo è infondato.
7.4. Sulla dedotta prescrizione dell'intimazione
La censura è inammissibile e comunque infondata. Come noto, l'intimazione non è un atto impositivo, ma un atto sollecitatorio e l'eventuale prescrizione riguarda le cartelle sottese, non l'intimazione. Ora, le cartelle sottese sono state tutte ritualmente notificate, come documentato dalla DP III., per dieci di esse vi
è giudicato esterno, per le tre residue del 2022 la contribuente è decaduta dall'impugnazione, avendo lasciato decorrere i termini.
La Cassazione ha ribadito che “L'intimazione di pagamento non è idonea a riaprire i termini per contestare la cartella ormai definitiva.” (Cass. 14 gennaio 2022, n. 1030)
La censura relativa alla prescrizione è quindi inammissibile e infondata.
Per le cartelle anteriori al 2020, la prescrizione è preclusa dal giudicato esterno che ha definitivamente accertato la pretesa, e per il quale non è decorso periodo che comporti prescrizione. Per le tre cartelle del
2022, non è decorso alcun termine prescrizionale e, comunque, la contribuente è decaduta dall'impugnazione, non potendo l'intimazione riaprire termini ormai spirati (Cass. 14 gennaio 2022, n.
1030; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22810). L'intimazione, peraltro, di per sè non è soggetta a prescrizione autonoma (Cass. 23 novembre 2021, n. 36143). Il motivo deve pertanto essere rigettato
Conclusione sul punto 7
Tutti i motivi di ricorso devono pertanto essere rigettati, poiché generici, privi di specificità, contrari alla legge e alla giurisprudenza consolidata, e comunque assorbiti, per le cartelle sottese, dalla definitività o dalla decadenza. Condanna alle spese
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 e dell'art. 91 c.p.c., la condanna della parte ricorrente soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti vittoriose, ADE ed ADER che liquida, anche in via equitativa, in euro 10.000, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, se dovute.
P.Q.M.
La Corte dichiara la carenza di giurisdizione sulle domande concernenti crediti contributivi INPS e l'improcedibilità delle domande relative alle cartelle erariali già definite con giudicato. Rigetta il ricorso per il resto e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida per ciascuna delle parti vittoriose, ADE ed ADER, in euro 10.000, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge se dovute.
Assegna termini di legge per la riproposizione del ricorso in ordine ai crediti INPS innanzi al giudice ordinari competente.
Il relatore Il Presidente
UG ON IO RO
Roma, 16 12 2025