Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 1043
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica per provenienza da indirizzo PEC non risultante nei registri IPA/REGINDE

    La Corte rileva che la normativa non richiede che l'indirizzo PEC del mittente sia iscritto nei pubblici elenchi e che la provenienza da un indirizzo non presente in IPA/REGINDE non determina inesistenza o nullità della notifica, salvo concreto pregiudizio al diritto di difesa, non dimostrato in questo caso. La notifica ha raggiunto lo scopo e ogni eventuale irregolarità è sanata.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per asserita natura ibrida e difformità dal modello legale

    La Corte ritiene la censura infondata, poiché le cartelle emesse a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973 non richiedono una motivazione articolata, essendo sufficiente il richiamo ai dati dichiarati dal contribuente. La struttura dell'atto è conforme alla disciplina normativa.

  • Inammissibile
    Violazione artt. 23 e 53 Cost. per travisamento dei presupposti impositivi

    La Corte ritiene la doglianza inammissibile poiché la ricorrente non individua specifici vizi dell'atto, limitandosi a una generica contestazione della pretesa tributaria, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che richiede l'indicazione puntuale dei vizi.

  • Rigettato
    Violazione Statuto del contribuente (l. 212/2000, artt. 6, 10 e 17) per difetto di motivazione

    La Corte rigetta il motivo, ribadendo che la cartella ex art. 36-bis è validamente motivata mediante richiamo ai dati dichiarati e che l'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 non richiede motivazione autonoma.

  • Rigettato
    Nullità per indeterminatezza/inattualità importi

    La Corte ritiene il motivo infondato, poiché gli atti indicano puntualmente gli importi, distinguono imposta, interessi e sanzioni, e riportano i riferimenti normativi. Per interessi e sanzioni è sufficiente l'indicazione della norma e della base di calcolo, senza necessità di dettaglio analitico.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per asserita natura ibrida e difformità dal modello legale

    La Corte rileva che l'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 non è un atto impositivo, non richiede motivazione autonoma e non deve riprodurre il contenuto delle cartelle sottese. L'atto è meramente sollecitatorio e non necessita di motivazione ulteriore rispetto alle cartelle presupposte.

  • Inammissibile
    Prescrizione con riferimento all'intimazione

    La Corte dichiara la censura inammissibile e infondata, poiché l'intimazione è un atto sollecitatorio e la prescrizione riguarda le cartelle sottese. Le cartelle sottese sono state ritualmente notificate, alcune coperte da giudicato e altre per le quali la contribuente è decaduta dall'impugnazione. L'intimazione non riapre i termini per contestare cartelle definitive.

  • Rigettato
    Nullità della notifica per provenienza da indirizzo PEC non risultante nei registri IPA/REGINDE

    La Corte rileva che la normativa non richiede che l'indirizzo PEC del mittente sia iscritto nei pubblici elenchi e che la provenienza da un indirizzo non presente in IPA/REGINDE non determina inesistenza o nullità della notifica, salvo concreto pregiudizio al diritto di difesa, non dimostrato in questo caso. La notifica ha raggiunto lo scopo e ogni eventuale irregolarità è sanata.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per asserita natura ibrida e difformità dal modello legale

    La Corte ritiene la censura infondata, poiché le cartelle emesse a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973 non richiedono una motivazione articolata, essendo sufficiente il richiamo ai dati dichiarati dal contribuente. La struttura dell'atto è conforme alla disciplina normativa.

  • Inammissibile
    Violazione artt. 23 e 53 Cost. per travisamento dei presupposti impositivi

    La Corte ritiene la doglianza inammissibile poiché la ricorrente non individua specifici vizi dell'atto, limitandosi a una generica contestazione della pretesa tributaria, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che richiede l'indicazione puntuale dei vizi.

  • Rigettato
    Violazione Statuto del contribuente (l. 212/2000, artt. 6, 10 e 17) per difetto di motivazione

    La Corte rigetta il motivo, ribadendo che la cartella ex art. 36-bis è validamente motivata mediante richiamo ai dati dichiarati e che l'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 non richiede motivazione autonoma.

  • Rigettato
    Nullità per indeterminatezza/inattualità importi

    La Corte ritiene il motivo infondato, poiché gli atti indicano puntualmente gli importi, distinguono imposta, interessi e sanzioni, e riportano i riferimenti normativi. Per interessi e sanzioni è sufficiente l'indicazione della norma e della base di calcolo, senza necessità di dettaglio analitico.

  • Rigettato
    Nullità della notifica per provenienza da indirizzo PEC non risultante nei registri IPA/REGINDE

    La Corte rileva che la normativa non richiede che l'indirizzo PEC del mittente sia iscritto nei pubblici elenchi e che la provenienza da un indirizzo non presente in IPA/REGINDE non determina inesistenza o nullità della notifica, salvo concreto pregiudizio al diritto di difesa, non dimostrato in questo caso. La notifica ha raggiunto lo scopo e ogni eventuale irregolarità è sanata.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per asserita natura ibrida e difformità dal modello legale

    La Corte ritiene la censura infondata, poiché le cartelle emesse a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973 non richiedono una motivazione articolata, essendo sufficiente il richiamo ai dati dichiarati dal contribuente. La struttura dell'atto è conforme alla disciplina normativa.

  • Inammissibile
    Violazione artt. 23 e 53 Cost. per travisamento dei presupposti impositivi

    La Corte ritiene la doglianza inammissibile poiché la ricorrente non individua specifici vizi dell'atto, limitandosi a una generica contestazione della pretesa tributaria, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che richiede l'indicazione puntuale dei vizi.

  • Rigettato
    Violazione Statuto del contribuente (l. 212/2000, artt. 6, 10 e 17) per difetto di motivazione

    La Corte rigetta il motivo, ribadendo che la cartella ex art. 36-bis è validamente motivata mediante richiamo ai dati dichiarati e che l'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 non richiede motivazione autonoma.

  • Rigettato
    Nullità per indeterminatezza/inattualità importi

    La Corte ritiene il motivo infondato, poiché gli atti indicano puntualmente gli importi, distinguono imposta, interessi e sanzioni, e riportano i riferimenti normativi. Per interessi e sanzioni è sufficiente l'indicazione della norma e della base di calcolo, senza necessità di dettaglio analitico.

  • Rigettato
    Nullità della notifica per provenienza da indirizzo PEC non risultante nei registri IPA/REGINDE

    La Corte rileva che la normativa non richiede che l'indirizzo PEC del mittente sia iscritto nei pubblici elenchi e che la provenienza da un indirizzo non presente in IPA/REGINDE non determina inesistenza o nullità della notifica, salvo concreto pregiudizio al diritto di difesa, non dimostrato in questo caso. La notifica ha raggiunto lo scopo e ogni eventuale irregolarità è sanata.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per asserita natura ibrida e difformità dal modello legale

    La Corte ritiene la censura infondata, poiché le cartelle emesse a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973 non richiedono una motivazione articolata, essendo sufficiente il richiamo ai dati dichiarati dal contribuente. La struttura dell'atto è conforme alla disciplina normativa.

  • Inammissibile
    Violazione artt. 23 e 53 Cost. per travisamento dei presupposti impositivi

    La Corte ritiene la doglianza inammissibile poiché la ricorrente non individua specifici vizi dell'atto, limitandosi a una generica contestazione della pretesa tributaria, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che richiede l'indicazione puntuale dei vizi.

  • Rigettato
    Violazione Statuto del contribuente (l. 212/2000, artt. 6, 10 e 17) per difetto di motivazione

    La Corte rigetta il motivo, ribadendo che la cartella ex art. 36-bis è validamente motivata mediante richiamo ai dati dichiarati e che l'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 non richiede motivazione autonoma.

  • Rigettato
    Nullità per indeterminatezza/inattualità importi

    La Corte ritiene il motivo infondato, poiché gli atti indicano puntualmente gli importi, distinguono imposta, interessi e sanzioni, e riportano i riferimenti normativi. Per interessi e sanzioni è sufficiente l'indicazione della norma e della base di calcolo, senza necessità di dettaglio analitico.

  • Inammissibile
    Prescrizione con riferimento all'intimazione

    La Corte dichiara la censura inammissibile e infondata, poiché l'intimazione è un atto sollecitatorio e la prescrizione riguarda le cartelle sottese. Le cartelle sottese sono state ritualmente notificate, alcune coperte da giudicato e altre per le quali la contribuente è decaduta dall'impugnazione. L'intimazione non riapre i termini per contestare cartelle definitive.

  • Rigettato
    Nullità della notifica per provenienza da indirizzo PEC non risultante nei registri IPA/REGINDE

    La Corte rileva che la normativa non richiede che l'indirizzo PEC del mittente sia iscritto nei pubblici elenchi e che la provenienza da un indirizzo non presente in IPA/REGINDE non determina inesistenza o nullità della notifica, salvo concreto pregiudizio al diritto di difesa, non dimostrato in questo caso. La notifica ha raggiunto lo scopo e ogni eventuale irregolarità è sanata.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per asserita natura ibrida e difformità dal modello legale

    La Corte ritiene la censura infondata, poiché le cartelle emesse a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973 non richiedono una motivazione articolata, essendo sufficiente il richiamo ai dati dichiarati dal contribuente. La struttura dell'atto è conforme alla disciplina normativa.

  • Inammissibile
    Violazione artt. 23 e 53 Cost. per travisamento dei presupposti impositivi

    La Corte ritiene la doglianza inammissibile poiché la ricorrente non individua specifici vizi dell'atto, limitandosi a una generica contestazione della pretesa tributaria, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che richiede l'indicazione puntuale dei vizi.

  • Rigettato
    Violazione Statuto del contribuente (l. 212/2000, artt. 6, 10 e 17) per difetto di motivazione

    La Corte rigetta il motivo, ribadendo che la cartella ex art. 36-bis è validamente motivata mediante richiamo ai dati dichiarati e che l'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 non richiede motivazione autonoma.

  • Rigettato
    Nullità per indeterminatezza/inattualità importi

    La Corte ritiene il motivo infondato, poiché gli atti indicano puntualmente gli importi, distinguono imposta, interessi e sanzioni, e riportano i riferimenti normativi. Per interessi e sanzioni è sufficiente l'indicazione della norma e della base di calcolo, senza necessità di dettaglio analitico.

  • Inammissibile
    Prescrizione con riferimento all'intimazione

    La Corte dichiara la censura inammissibile e infondata, poiché l'intimazione è un atto sollecitatorio e la prescrizione riguarda le cartelle sottese. Le cartelle sottese sono state ritualmente notificate, alcune coperte da giudicato e altre per le quali la contribuente è decaduta dall'impugnazione. L'intimazione non riapre i termini per contestare cartelle definitive.

  • Improcedibile
    Carenza di giurisdizione del giudice tributario per crediti INPS

    La Corte rileva la carenza di giurisdizione per tutte le partite INPS, in base alla costante giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

  • Improcedibile
    Giudicato esterno sulle cartelle erariali

    Il giudicato, quale principio di ordine pubblico, preclude ogni ulteriore esame delle medesime pretese. Per tali posizioni il ricorso è improcedibile per violazione del divieto di doppio giudizio per il medesimo fatto (ne bis in idem).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 1043
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1043
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo