Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i magistrati:
dott. Elvira Bellantoni Presidente dott. Carmine Esposito Giudice dott. Alessia Annunziata Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 458/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI EN TO e (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. , C.F._2 Controparte_2 elettivamente domiciliati presso i predetti difensori .
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni alla base della dec isione.
Con ricorso depositato in data 5/8/2024, e Parte_1 CP_1
premettevano di avere contratto matrimonio in data 7/12/2009 nel
[...]
pagina 1 di 7
Rappresentavano l'intenzione di volersi separare e di non volersi riconciliare.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo, chiedendo che l'udienza di comparizione dei coniugi fosse sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, all'udienza del 31/10/2024, le parti depositavano le suddette note ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali ribadivano la propria volontà di separarsi alle condizioni del ricorso.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“1) CON RIGUARDO ALL'AFFIDAMENTO DELLE FIGLE
Le figlie minori vengono affidate in maniera condivisa ai genitori, i quali assumeranno di comuneaccordo le decisioni di maggiore interesse a loro relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna alla quale sarà assegnata la casa in cui attualmente è residente il nucleo familiare sita in via Marconi n. 4 Pollica. Ad entrambi in genitori è altresì attribuita la gestione disgiunta relativamente all'ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza delle figlie presso di sé. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturali e delle aspirazioni della prole. Il padre mantiene il più ampio diritto di incontrare liberamente le figlie, in base agli impegni delle stesse, nonché di trascorrere con loro periodi di vacanza. Nel caso in cui, malauguratamente, in futuro dovesse esserci disaccordo tra i genitori per quanto attiene ai giorni di permanenza delle figlie, si stabilisce già da ora che il padre potrà trascorrere 2 pomeriggi a settimana con le figlie nei giorni che indicherà in pagina 2 di 7 base ai suoi impegni di lavoro e weekend dal venerdì sera fino alla domenica sera a settimane alterne, salvo suoi impegni lavorativi.
Lo stesso criterio dell'alternanza sarà utilizzato per le festività di maggior rilievo religioso e civile.
Per quanto concerne le festività natalizie, ad anni alterni, le minori trascorreranno il giorno della Vigilia e quello del Natale con un genitore ed il giorno 31.12 ed il Capodanno con l'altro, ugualmente accadrà per il giorno del 26 dicembre e del 6 gennaio. Lo stesso criterio di alternanza sarà applicato alle festività pasquali, in modo che e Per_1 Per_2 trascorreranno alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa, ed altre festività.
In ordine alle vacanze estive, i cui interi costi/spese saranno a carico del genitore organizzatore, la madre e il padre avranno la facoltà di trascorrere con le figlie almeno 15 (quindici) giorni anche consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie. Qualora ognuno dei genitori decida di trascorrere dei periodi di vacanza (settimana bianca, gite organizzate ecc) con le figlie, dovrà farsi carico delle spese e darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà delle stesse.
2) CON RIGUARDO AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE
Allo scopo di non far ricadere sulle figlie, le conseguenze anche economiche del nuovo assetto familiare e permettere quindi il mantenimento del medesimo tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, il padre si impegna a versare una somma mensile a titolo di pagina 3 di 7 mantenimento per le figlie minori pari a 300,00 euro a figlia (dicasi trecento), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici
ISTAT, per un totale di euro 600,00 (seicento euro) da versarsi entro il 15 di ogni mese, con accredito sul conto corrente intestato alla madre sull'iban
[...]. Tale somma sarà versata fino al mese di gennaio 2026, mentre dal mese successivo, e quindi da febbraio 2026, il mantenimento sarà pari ad euro 250,00 per figlia, per un totolale di euro
500,00 (cinquecento euro). Le parti di comune accordo stabiliscono che l'Assegno unico universale figli erogato dall'Inps sarà interamente introitato dalla madre, con la rinuncia del padre alla metà a lui spettante, somma che andrà ad aggiungersi alla cifra da lui erogata a titolo di mantenimento ordinario per le figlie minori.
I genitori si danno reciprocamente atto che ognuno rimborserà all'altro il
50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, come di seguito specificato: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori
− scolastiche: iscrizioni e rette a scuole pubbliche e private;
iscrizioni e rette ad università pubbliche e private ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola superiori ad un giorno, prescuola, doposcuola;
− spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (motorini, moto e minicar), spese sportive, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per il relativo svolgimento;
− spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, ciclo di psicoterapia e logopedia;
pagina 4 di 7 spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
− libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco che verranno comprati da ciascun genitore all'occorrenza, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione per eventuali mezzi di trasporto utilizzati direttamente dalla prole.
3) CON RIGUARDO ALLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale è rappresentata dall'immobile sito in Pollica alla via
Marconi n. 4, (dati catastali: Catasto fabbricati Comune di Pollica fogli 19
n. 214, sub 31, cat. A/4), presso cui il nucleo è residente. Tale immobile sarà assegnato alla madre, con tutti i mobili, i suppellettili, gli elettrodomestici ivi presenti, la quale ivi abiterà con le figlie minori. Il padre si impegna altresì a trasferire la propria residenza altrove entro e non oltre fine agosto
2024.
4) AUTOVETTURA Fiat Panda Targa ET211XJ
I coniugi stabiliscono che l'autovettura di proprietà del marito Fiat Panda
Targa ET211XJ ma in uso esclusivo della moglie, sarà alla stessa trasferita, mediante trascrizione presso la motorizzazione.
Le spese necessarie al passaggio di proprietà saranno a carico della signora
Pt_1
5) AUTORIZZAZIONE PASSAPORTI
Visto l'art. 3, lett. B), della l. 21.11.1967, n. 1185, così come novellato dall'art. 24, l. n.3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
6) Le parti si danno atto che sussiste un libretto cointestato ai medesimi, con importi accantonati per le figlie e che i medesimi si impegnano a non utilizzare se non per necessità delle minori e previo accordo. Le parti in ogni caso hanno facoltà di decidere, d'accordo tra loro, di conservare tali importi su un conto diverso, anche intestato a solo uno di loro o stesso alle pagina 5 di 7 figlie, fermo restando che gli importi saranno sempre utilizzati per le minori.
7) Le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente, fermo restando quanto previsto nel presente atto, e che provvederanno autonomamente al proprio sostentamento”.
Venendo, dunque, alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli delle figlie minori.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Le spese di giudizio, alla luce della natura e degli esiti dello stesso, possono essere tra le parti integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) Pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nato il [...] in [...]F._1 Controparte_1
PHILADELPHIA (STATI UNITI D'AMERICA) (C.F. ), C.F._2 che hanno contratto matrimonio in data 7.12.2009, in Pollica, Atto N. 3 parte 1 - anno 2009 - Comune di POLLICA (SA), alle condizioni indicate in parte motiva;
b) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pollica per pagina 6 di 7 l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio dell'8/1/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
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