Art. 11.
Il testo dell' art. 998 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 998 (Indennita' di assicurazione). - "L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero fino a concorrenza di cinque milioni duecentomila lire.
Per il conseguimento delle indennita', il vettore puo' agire contro l'assicuratore per conto del danneggiato".
Il testo dell' art. 998 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 998 (Indennita' di assicurazione). - "L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero fino a concorrenza di cinque milioni duecentomila lire.
Per il conseguimento delle indennita', il vettore puo' agire contro l'assicuratore per conto del danneggiato".