CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1192/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9059/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259002409705000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259002409705000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259002409705000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento notificata alla ricorrente in data 14 febbraio del 2025, relativa all'imposta IRPEF per l'anno fiscale 2012 per una somma pari ad euro 1.643,86.
Si costituisce parte resistente, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio.
Parte ricorrente insiste per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del provvedimento di sgravio la materia del contendere deve ritenersi cessata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 450,00, oltre accessori di legge, ed oltre all'importo versato per il c.u, da versare al procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 27-1-2026
Il Presidente Relatore
EA LL
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9059/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259002409705000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259002409705000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259002409705000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento notificata alla ricorrente in data 14 febbraio del 2025, relativa all'imposta IRPEF per l'anno fiscale 2012 per una somma pari ad euro 1.643,86.
Si costituisce parte resistente, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio.
Parte ricorrente insiste per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del provvedimento di sgravio la materia del contendere deve ritenersi cessata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 450,00, oltre accessori di legge, ed oltre all'importo versato per il c.u, da versare al procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 27-1-2026
Il Presidente Relatore
EA LL