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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 22/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 232/2024 promossa da:
C.F. , con gli avv.ti MARGHERITA PRANDI e SARA Parte_1 C.F._1
BRIENZA
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. ELENA POSSENTI Controparte_1 C.F._2
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da conclusioni congiunte allegate al verbale di udienza del 10 giugno 2025.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, , chiedendo, ai sensi dell'art 473 bis.15, di ordinare al Resistente Controparte_1
l'immediata cessazione della condotta di abuso e violenza descritta in Ricorso, prescrivendogli l'immediato allontanamento dalla casa coniugale sita in via Taverna, 148, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli, comprese le scuole e i luoghi in cui i minori svolgono sport e attività ricreative, nonché il luogo di lavoro della moglie;
di assegnare la casa coniugale alla moglie, affinché vi abiti con i figli;
di autorizzare la ricorrente all'immediato cambio delle chiavi di casa;
nonché, nel merito, di dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
di affidare i figli minori alla madre in via esclusiva, ove ritenuto nell'interesse preminente dei minori, fino a che il padre abbia positivamente effettuato un percorso di sostegno alla genitorialità, previa valutazione della personalità; di assegnare a la casa coniugale, con i locali di pertinenza, gli arredi Parte_1
e le suppellettili nella stessa contenuti, statuendo che i figli minori avranno residenza presso la madre;
di disciplinare i tempi e le modalità di frequentazione dei figli da parte del come CP_1 indicato in Ricorso, solo all'esito di un comprovato positivo percorso di sostegno alla di lui genitorialità e valutazione della personalità a tutela e garanzia della qualità della relazione con i figli minori;
di disporsi, ove ritenuto nell'interesse dei minori, incontri monitorati dei figli con il padre;
di porre a carico del un contributo al mantenimento della moglie, con decorrenza CP_1 dal momento della domanda, della somma mensile di € 700,00, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nonché un contributo al mantenimento dei figli, con decorrenza dal momento della domanda, dell'importo di € 1.500,00, mensili, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché le spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive, necessarie, come declinate dal protocollo CNF, nella misura dell'80%.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - nel 2011, le Parti instauravano una stabile convivenza, alternando la vita comune tra la casa di EN (PC) di proprietà della ricorrente e la città di Torino, ove ella svolgeva l'attività lavorativa;
- nascevano successivamente ER le prime due figlie, (il 16 ottobre 2012) e (il 1° novembre 2014), e con la nascita di Per_2 quest'ultima, la famiglia si trasferiva a vivere nell'abitazione di proprietà del in Piacenza;
CP_1
- le Parti contraevano matrimonio con rito concordatario in data 24 luglio 2016 in Piacenza (atto trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Piacenza al n. 48, parte II, serie A, anno pagina 2 di 7 2016) e in data 27 maggio 2018 nasceva il terzo figlio (il 27 maggio 2018); - il marito _3 assumeva un comportamento gravemente lesivo nei confronti della moglie e dei figli, consistente in forme di violenza psicologica, ripetuta nel tempo, nonché di reiterati tradimenti mediante rapporti extraconiugali ed insofferenza nei confronti dei figli minori, con condotte caratterizzate da scatti d'ira, minacce e pressioni psicologiche intollerabili;
- il Resistente era socio e amministratore di
“Pinalli Natura touch S.r.l.” e socio (per la quota del 99%) e amministratore di N@T di FO
RI & C. S.n.c., nonché proprietario di tre unità immobiliari, cointestati con la madre e la sorella, in Castel San Giovanni e proprietario della casa coniugale sita in Piacenza, via Taverna,
148, su cui gravava mutuo con una rata mensile pari ad € 800,00; - la Ricorrente era dipendente presso Rai (Radiotelevisione italiana) e percepiva un reddito da lavoro annuo, al netto delle imposte, di € 32.390,00, era proprietaria di un immobile sito in EN (PC) e comproprietaria al 50% di altro immobile sito a Murcia (Spagna), sul quale grava un mutuo con una rata mensile di circa € 725,00 mensili, locato per € 500,00 mensili.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto della
Presidente di Sezione civile, dott.ssa Marisella Gatti, del 12 febbraio 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale emetteva i provvedimenti indifferibili richiesti, ordinando a l'immediata cessazione della descritta Controparte_1 condotta di abuso e violenza, nonché l'immediato allontanamento dalla casa coniugale, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli, comprese le scuole e i luoghi in cui i minori svolgono sport e attività ricreative, nonché il luogo di lavoro della moglie, fissando in mesi cinque la durata della misura e disponendo l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di predisporre ogni misura ritenuta utile di supporto psicologico ed assistenziale alla Ricorrente ed ai figli minori della coppia, fissando per la conferma o modifica dei provvedimenti indifferibili emessi l'udienza del 28 febbraio 2024 e per la comparizione delle
Parti l'udienza del 21 maggio 2024, assegnando alla Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla Controparte, nonché termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio , il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 chiedeva al Tribunale di revocare l'ordine di protezione del 14 febbraio 2024; di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito in quanto infondata in fatto ed in diritto essendo la crisi coniugale già preesistente al tradimento del 2021; di disporre l'affidamento dei tre figli minori ad entrambi i genitori con collocazione alternata dei figli, pagina 3 di 7 assegnando la casa coniugale ai minori, con residenza anagrafica presso la casa coniugale;
di disporre il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, con spese straordinarie come da protocollo CNF nella misura del 50% ciascuno e suddivisione nella misura del 50% delle utenze domestiche, ad eccezione del mutuo contratto per la casa che continuerà a gravare sul Resistente.
In via subordinata, il Resistente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, assegnando la casa coniugale alla
Ricorrente, disciplinando il diritto di visita paterno come da Comparsa e ponendo a carico dello stesso un assegno di mantenimento per i tre figli dell'importo di € 350,00 ciascuno da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie come da protocollo CNF nella misura del 50% tra ciascun genitore.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - dalla nascita dei figli, la presenza della suocera, sig.ra , si intensificava progressivamente all'interno della vita coniugale, ERona_4 ed il resistente, insofferente, lamentava invano la propria condizione alla moglie;
- nel periodo tra fine luglio e metà settembre 2021, intratteneva una breve relazione extraconiugale;
- nel 2022 la ricorrente manifestava l'intenzione di andare a vivere coi figli a Torino ed il resistente, contrario a questa scelta che avrebbe portato alla disgregazione della famiglia con la perdita della quotidianità di vita coi suoi figli, proponeva alla moglie di trasferirsi ella stessa a Torino durante la settimana e di rientrare a Piacenza nel fine settimana, impegnandosi lui stesso ad occuparsi dei bambini, ma la moglie non accettava;
- nel 2022 perveniva al Resistente la richiesta di separazione da parte della moglie e la stressante situazione personale ed economica portava il ad intraprendere un CP_1 percorso con lo psicologo dott. Pietro Albini e con Madre elle Suore di San Raimondo;
Per_5
- i coniugi erano in crisi da tempo ed il Resistente aveva cercato di recuperare il rapporto con la moglie, ma la presenza della suocera e il comportamento della moglie alimentavano la situazione familiare di tensione, con litigi anche davanti i figli;
- era un padre attento e premuroso verso i figli, non aveva mai usato alcuna violenza contro di loro né contro la moglie, i litigi con toni elevati avvenivano a volte davanti ai figli a causa della moglie;
- la situazione economica del resistente era critica, a causa dell'esposizione debitoria delle società dallo stesso gestite.
All'udienza del 28 febbraio 2024, le Parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine ai provvedimenti indifferibili emessi dal Tribunale in data 14 febbraio 2014, prevedendo la conferma parziale dell'ordine di protezione emesso nei confronti di nei soli riguardi della Controparte_1 sig.ra con conseguente revoca del divieto di avvicinamento del padre ai figli minori, al Parte_1 fine di consentire allo stesso di sentirli ogni giorno telefonicamente tramite il cellulare della moglie pagina 4 di 7 e di poterli incontrare con modalità protette anche due volte a settimana ed il Giudice disponeva in conformità all'accordo raggiunto dalle Parti dichiarando chiuso l'incombente.
Alla successiva udienza del 21 maggio 2024, le Parti - come assistite dai rispettivi Difensori - dopo ampia discussione, davano atto di avere raggiunto un accordo in ordine all'affidamento ed al collocamento dei Minori, nonché alla frequentazione padre-figli e al contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, chiedendo congiuntamente disporsi CTU psicologica e psicodiagnostica al fine di verificare la qualità della relazione dei figli con le figure genitoriali nonché lo stato di benessere psicologico dei Minori;
di talché, con ordinanza in pari data, autorizzava i a Pt_2 vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza, disponeva in conformità all'accordo raggiunto dalle Parti e disponeva CTU psicologica e psicodiagnostica, nominando come ausiliario la dott.ssa . ERona_6
Successivamente al deposito della relazione peritale, all'udienza del 10 dicembre 2024, le Parti ad integrazione del precedente accordo, davano atto di aver raggiunto un accordo anche in ordine al ER nominativo del terapeuta per la figlia minore nonché in ordine alla regolamentazione del diritto di visita paterno ed il Giudice disponeva in conformità all'accordo raggiunto dalle Parti e rinviava per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 10 giugno 2025. All'udienza così fissata, le Parti davano atto di aver raggiunto un accordo definitivo in ordine alla separazione ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Nel corso del giudizio, le Parti hanno raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione, come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 10 giugno 2025 e depositate in atti. I genitori, infatti, anche grazie alle indicazioni fornite dal CTU., dott.ssa , ERona_6 nell'elaborato peritale, sono riuscite progressivamente a collaborare in ordine alle necessità dei figli ed ad avere scambi comunicativi sempre più sereni nell'interesse degli stessi, aiutando in questo modo i Minori ad elaborare il doloroso percorso di separazione dei genitori.
Ad avviso del Tribunale tali conclusioni risultano congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, ER nonché rispondenti all'interesse dei minori e e vanno, pertanto, integralmente Per_2 _3 accolte.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche sotto tale profilo, va disposta la compensazione integrale delle stesse. Le spese di CTU devono invece essere poste a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno. pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale, sita in Piacenza, via Taverna 148 alla ricorrente che Parte_1
l'abiterà con i figli, con la precisazione che l'unità immobiliare, ancora a rustico, sita di fianco alla casa coniugale potrà essere locata e/o alienata a terzi dal , che non vi CP_1 abiterà, né potrà utilizzarla personalmente salvo diversi accordi futuri tra i coniugi e che il
Resistente trasferirà altrove la propria residenza entro il 30 giugno 2025;
- dispone che i figli minori trascorrano con il padre due giorni - indicativamente il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle 21 e/ o al giorno seguente - nella settimana in cui il padre non avrà il fine settimana con i medesimi, mentre nella settimana in cui il sig.
terrà i minori presso di sé il fine settimana dal sabato sera alla domenica sera / CP_1 lunedì mattina potrà tenere con sé i figli il giovedì sino alle ore 21 o sino al venerdì mattina, salvo diverso accordo tra i genitori e salva la facoltà di modificare detti giorni e detti orari e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori stessi;
- dispone che il padre potrà occuparsi dei figli, in sostituzione della nonna materna, nelle situazioni in cui lo stesso potrà essere presente se libero da impegni di lavoro e previo, comunque, accordo con la madre;
- dà atto che i genitori sono responsabili e decidono in autonomia allorquando hanno presso di sé i figli delle persone di loro fiducia che esplicano attività con i figli stessi in loro vece;
- dispone che il padre potrà tenere con sé i figli 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando le date entro il mese di maggio di ogni anno;
in ogni caso, in difetto di accordo egli terrà con sé i minori una settimana in agosto da concordare con la moglie e l' altra settimana eventualmente suddivisa nei mesi estivi liberi da impegni scolastici;
i minori resteranno con la madre per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi;
Natale e Santo NO in via alternata, nonché 1 settimana nel periodo natalizio (alternando di anno in anno i periodi 26 dicembre-1 gennaio e 1 gennaio – 6 gennaio) e tre giorni durante il periodo pasquale, facendo in modo che la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo siano pagina 6 di 7 alternati di anno in anno tra i genitori. Le festività e i ponti saranno alternati tra i genitori di anno in anno;
- pone a carico del padre, a titolo di co-mantenimento per i figli minori, la corresponsione di una somma di € 1.500,00 per i tre figli (euro 500,00 per ognuno) da versarsi alla Ricorrente, in via anticipata, entro il 15 di ogni mese, oltre ad aggiornamento Istat annuale, come per legge, decorrente dal deposito della sentenza;
- dà atto che l'Assegno unico universale per i figli verrà percepito al 100% dalla Ricorrente e le deduzioni al 50 % tra i genitori;
- dà atto che le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
- dispone che le spese straordinarie per i figli saranno regolamentate secondo le indicazioni e le modalità previste dal protocollo del CNF e saranno sostenute al 50 % tra i genitori, previo accordo;
ER
- dà atto che i concordano di proseguire il percorso di psicoterapia intrapreso da Pt_2
con la dr.ssa secondo le indicazioni della stessa;
ERona_7
- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Piacenza, il 22 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 232/2024 promossa da:
C.F. , con gli avv.ti MARGHERITA PRANDI e SARA Parte_1 C.F._1
BRIENZA
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. ELENA POSSENTI Controparte_1 C.F._2
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da conclusioni congiunte allegate al verbale di udienza del 10 giugno 2025.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, , chiedendo, ai sensi dell'art 473 bis.15, di ordinare al Resistente Controparte_1
l'immediata cessazione della condotta di abuso e violenza descritta in Ricorso, prescrivendogli l'immediato allontanamento dalla casa coniugale sita in via Taverna, 148, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli, comprese le scuole e i luoghi in cui i minori svolgono sport e attività ricreative, nonché il luogo di lavoro della moglie;
di assegnare la casa coniugale alla moglie, affinché vi abiti con i figli;
di autorizzare la ricorrente all'immediato cambio delle chiavi di casa;
nonché, nel merito, di dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
di affidare i figli minori alla madre in via esclusiva, ove ritenuto nell'interesse preminente dei minori, fino a che il padre abbia positivamente effettuato un percorso di sostegno alla genitorialità, previa valutazione della personalità; di assegnare a la casa coniugale, con i locali di pertinenza, gli arredi Parte_1
e le suppellettili nella stessa contenuti, statuendo che i figli minori avranno residenza presso la madre;
di disciplinare i tempi e le modalità di frequentazione dei figli da parte del come CP_1 indicato in Ricorso, solo all'esito di un comprovato positivo percorso di sostegno alla di lui genitorialità e valutazione della personalità a tutela e garanzia della qualità della relazione con i figli minori;
di disporsi, ove ritenuto nell'interesse dei minori, incontri monitorati dei figli con il padre;
di porre a carico del un contributo al mantenimento della moglie, con decorrenza CP_1 dal momento della domanda, della somma mensile di € 700,00, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nonché un contributo al mantenimento dei figli, con decorrenza dal momento della domanda, dell'importo di € 1.500,00, mensili, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché le spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive, necessarie, come declinate dal protocollo CNF, nella misura dell'80%.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - nel 2011, le Parti instauravano una stabile convivenza, alternando la vita comune tra la casa di EN (PC) di proprietà della ricorrente e la città di Torino, ove ella svolgeva l'attività lavorativa;
- nascevano successivamente ER le prime due figlie, (il 16 ottobre 2012) e (il 1° novembre 2014), e con la nascita di Per_2 quest'ultima, la famiglia si trasferiva a vivere nell'abitazione di proprietà del in Piacenza;
CP_1
- le Parti contraevano matrimonio con rito concordatario in data 24 luglio 2016 in Piacenza (atto trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Piacenza al n. 48, parte II, serie A, anno pagina 2 di 7 2016) e in data 27 maggio 2018 nasceva il terzo figlio (il 27 maggio 2018); - il marito _3 assumeva un comportamento gravemente lesivo nei confronti della moglie e dei figli, consistente in forme di violenza psicologica, ripetuta nel tempo, nonché di reiterati tradimenti mediante rapporti extraconiugali ed insofferenza nei confronti dei figli minori, con condotte caratterizzate da scatti d'ira, minacce e pressioni psicologiche intollerabili;
- il Resistente era socio e amministratore di
“Pinalli Natura touch S.r.l.” e socio (per la quota del 99%) e amministratore di N@T di FO
RI & C. S.n.c., nonché proprietario di tre unità immobiliari, cointestati con la madre e la sorella, in Castel San Giovanni e proprietario della casa coniugale sita in Piacenza, via Taverna,
148, su cui gravava mutuo con una rata mensile pari ad € 800,00; - la Ricorrente era dipendente presso Rai (Radiotelevisione italiana) e percepiva un reddito da lavoro annuo, al netto delle imposte, di € 32.390,00, era proprietaria di un immobile sito in EN (PC) e comproprietaria al 50% di altro immobile sito a Murcia (Spagna), sul quale grava un mutuo con una rata mensile di circa € 725,00 mensili, locato per € 500,00 mensili.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto della
Presidente di Sezione civile, dott.ssa Marisella Gatti, del 12 febbraio 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale emetteva i provvedimenti indifferibili richiesti, ordinando a l'immediata cessazione della descritta Controparte_1 condotta di abuso e violenza, nonché l'immediato allontanamento dalla casa coniugale, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli, comprese le scuole e i luoghi in cui i minori svolgono sport e attività ricreative, nonché il luogo di lavoro della moglie, fissando in mesi cinque la durata della misura e disponendo l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di predisporre ogni misura ritenuta utile di supporto psicologico ed assistenziale alla Ricorrente ed ai figli minori della coppia, fissando per la conferma o modifica dei provvedimenti indifferibili emessi l'udienza del 28 febbraio 2024 e per la comparizione delle
Parti l'udienza del 21 maggio 2024, assegnando alla Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla Controparte, nonché termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio , il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 chiedeva al Tribunale di revocare l'ordine di protezione del 14 febbraio 2024; di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito in quanto infondata in fatto ed in diritto essendo la crisi coniugale già preesistente al tradimento del 2021; di disporre l'affidamento dei tre figli minori ad entrambi i genitori con collocazione alternata dei figli, pagina 3 di 7 assegnando la casa coniugale ai minori, con residenza anagrafica presso la casa coniugale;
di disporre il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, con spese straordinarie come da protocollo CNF nella misura del 50% ciascuno e suddivisione nella misura del 50% delle utenze domestiche, ad eccezione del mutuo contratto per la casa che continuerà a gravare sul Resistente.
In via subordinata, il Resistente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, assegnando la casa coniugale alla
Ricorrente, disciplinando il diritto di visita paterno come da Comparsa e ponendo a carico dello stesso un assegno di mantenimento per i tre figli dell'importo di € 350,00 ciascuno da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie come da protocollo CNF nella misura del 50% tra ciascun genitore.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - dalla nascita dei figli, la presenza della suocera, sig.ra , si intensificava progressivamente all'interno della vita coniugale, ERona_4 ed il resistente, insofferente, lamentava invano la propria condizione alla moglie;
- nel periodo tra fine luglio e metà settembre 2021, intratteneva una breve relazione extraconiugale;
- nel 2022 la ricorrente manifestava l'intenzione di andare a vivere coi figli a Torino ed il resistente, contrario a questa scelta che avrebbe portato alla disgregazione della famiglia con la perdita della quotidianità di vita coi suoi figli, proponeva alla moglie di trasferirsi ella stessa a Torino durante la settimana e di rientrare a Piacenza nel fine settimana, impegnandosi lui stesso ad occuparsi dei bambini, ma la moglie non accettava;
- nel 2022 perveniva al Resistente la richiesta di separazione da parte della moglie e la stressante situazione personale ed economica portava il ad intraprendere un CP_1 percorso con lo psicologo dott. Pietro Albini e con Madre elle Suore di San Raimondo;
Per_5
- i coniugi erano in crisi da tempo ed il Resistente aveva cercato di recuperare il rapporto con la moglie, ma la presenza della suocera e il comportamento della moglie alimentavano la situazione familiare di tensione, con litigi anche davanti i figli;
- era un padre attento e premuroso verso i figli, non aveva mai usato alcuna violenza contro di loro né contro la moglie, i litigi con toni elevati avvenivano a volte davanti ai figli a causa della moglie;
- la situazione economica del resistente era critica, a causa dell'esposizione debitoria delle società dallo stesso gestite.
All'udienza del 28 febbraio 2024, le Parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine ai provvedimenti indifferibili emessi dal Tribunale in data 14 febbraio 2014, prevedendo la conferma parziale dell'ordine di protezione emesso nei confronti di nei soli riguardi della Controparte_1 sig.ra con conseguente revoca del divieto di avvicinamento del padre ai figli minori, al Parte_1 fine di consentire allo stesso di sentirli ogni giorno telefonicamente tramite il cellulare della moglie pagina 4 di 7 e di poterli incontrare con modalità protette anche due volte a settimana ed il Giudice disponeva in conformità all'accordo raggiunto dalle Parti dichiarando chiuso l'incombente.
Alla successiva udienza del 21 maggio 2024, le Parti - come assistite dai rispettivi Difensori - dopo ampia discussione, davano atto di avere raggiunto un accordo in ordine all'affidamento ed al collocamento dei Minori, nonché alla frequentazione padre-figli e al contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, chiedendo congiuntamente disporsi CTU psicologica e psicodiagnostica al fine di verificare la qualità della relazione dei figli con le figure genitoriali nonché lo stato di benessere psicologico dei Minori;
di talché, con ordinanza in pari data, autorizzava i a Pt_2 vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza, disponeva in conformità all'accordo raggiunto dalle Parti e disponeva CTU psicologica e psicodiagnostica, nominando come ausiliario la dott.ssa . ERona_6
Successivamente al deposito della relazione peritale, all'udienza del 10 dicembre 2024, le Parti ad integrazione del precedente accordo, davano atto di aver raggiunto un accordo anche in ordine al ER nominativo del terapeuta per la figlia minore nonché in ordine alla regolamentazione del diritto di visita paterno ed il Giudice disponeva in conformità all'accordo raggiunto dalle Parti e rinviava per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 10 giugno 2025. All'udienza così fissata, le Parti davano atto di aver raggiunto un accordo definitivo in ordine alla separazione ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Nel corso del giudizio, le Parti hanno raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione, come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 10 giugno 2025 e depositate in atti. I genitori, infatti, anche grazie alle indicazioni fornite dal CTU., dott.ssa , ERona_6 nell'elaborato peritale, sono riuscite progressivamente a collaborare in ordine alle necessità dei figli ed ad avere scambi comunicativi sempre più sereni nell'interesse degli stessi, aiutando in questo modo i Minori ad elaborare il doloroso percorso di separazione dei genitori.
Ad avviso del Tribunale tali conclusioni risultano congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, ER nonché rispondenti all'interesse dei minori e e vanno, pertanto, integralmente Per_2 _3 accolte.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche sotto tale profilo, va disposta la compensazione integrale delle stesse. Le spese di CTU devono invece essere poste a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno. pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale, sita in Piacenza, via Taverna 148 alla ricorrente che Parte_1
l'abiterà con i figli, con la precisazione che l'unità immobiliare, ancora a rustico, sita di fianco alla casa coniugale potrà essere locata e/o alienata a terzi dal , che non vi CP_1 abiterà, né potrà utilizzarla personalmente salvo diversi accordi futuri tra i coniugi e che il
Resistente trasferirà altrove la propria residenza entro il 30 giugno 2025;
- dispone che i figli minori trascorrano con il padre due giorni - indicativamente il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle 21 e/ o al giorno seguente - nella settimana in cui il padre non avrà il fine settimana con i medesimi, mentre nella settimana in cui il sig.
terrà i minori presso di sé il fine settimana dal sabato sera alla domenica sera / CP_1 lunedì mattina potrà tenere con sé i figli il giovedì sino alle ore 21 o sino al venerdì mattina, salvo diverso accordo tra i genitori e salva la facoltà di modificare detti giorni e detti orari e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori stessi;
- dispone che il padre potrà occuparsi dei figli, in sostituzione della nonna materna, nelle situazioni in cui lo stesso potrà essere presente se libero da impegni di lavoro e previo, comunque, accordo con la madre;
- dà atto che i genitori sono responsabili e decidono in autonomia allorquando hanno presso di sé i figli delle persone di loro fiducia che esplicano attività con i figli stessi in loro vece;
- dispone che il padre potrà tenere con sé i figli 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando le date entro il mese di maggio di ogni anno;
in ogni caso, in difetto di accordo egli terrà con sé i minori una settimana in agosto da concordare con la moglie e l' altra settimana eventualmente suddivisa nei mesi estivi liberi da impegni scolastici;
i minori resteranno con la madre per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi;
Natale e Santo NO in via alternata, nonché 1 settimana nel periodo natalizio (alternando di anno in anno i periodi 26 dicembre-1 gennaio e 1 gennaio – 6 gennaio) e tre giorni durante il periodo pasquale, facendo in modo che la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo siano pagina 6 di 7 alternati di anno in anno tra i genitori. Le festività e i ponti saranno alternati tra i genitori di anno in anno;
- pone a carico del padre, a titolo di co-mantenimento per i figli minori, la corresponsione di una somma di € 1.500,00 per i tre figli (euro 500,00 per ognuno) da versarsi alla Ricorrente, in via anticipata, entro il 15 di ogni mese, oltre ad aggiornamento Istat annuale, come per legge, decorrente dal deposito della sentenza;
- dà atto che l'Assegno unico universale per i figli verrà percepito al 100% dalla Ricorrente e le deduzioni al 50 % tra i genitori;
- dà atto che le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
- dispone che le spese straordinarie per i figli saranno regolamentate secondo le indicazioni e le modalità previste dal protocollo del CNF e saranno sostenute al 50 % tra i genitori, previo accordo;
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- dà atto che i concordano di proseguire il percorso di psicoterapia intrapreso da Pt_2
con la dr.ssa secondo le indicazioni della stessa;
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- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Piacenza, il 22 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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