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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/07/2025, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 2551/2023
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Parte_1
Raffaele Giorgio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla
Via XX Settembre, n. 14
– ricorrente –
– in persona del Sindaco pro tempore – rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura generale ad lites rep. n. 1018/2022 e giusta delega sindacale prot. n. 97784/2023, sia congiuntamente che disgiuntamente, dal legale dell'Avvocatura Comunale Avv. Anna
Attanasio e dalla Dott.ssa Natascia Malinconico ed elettivamente domiciliato in , alla CP_1
Via Roma, Palazzo di Città – Settore Avvocatura
1 – resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 8273 emessa dal CP_1
in data 27 Dicembre 2022 e notificata in data 3 Marzo 2023.
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 25 Giugno 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale. Indi, a seguito di discussione, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il giorno 15 marzo 2023, il Sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 8273 emessa dal in data 27 Dicembre Controparte_1
2022 e notificata in data 3 Marzo 2023 con la quale gli era ingiunto il pagamento della somma di € 500,00 a titolo di sanzione per violazione dell'art 2 Ord. Sin. Prot. 131857 del
22.08.2008 e Ord. Sin. 174706 del 7/10/2009, poiché, in data 31 gennaio 2018, abbandonava rifiuti sul suolo pubblico alla Lo. C. Croce.
Eccepiva il ricorrente l'intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa poiché fra la data di commissione della violazione – 31 gennaio 2018 – e quella della notifica dell'ordinanza ingiunzione – 3 marzo 2023 – erano trascorsi più di cinque anni.
2 Instava conclusivamente, previa sospensione dell'esecuzione, per l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché per la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto Controparte_1
deducendo l'insussistenza della prescrizione e chiedendo disporsi il rigetto dell'impugnazione con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Svolta la comparizione delle parti, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività
dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la causa perveniva all'udienza del 25 giugno 2025
ove, a seguito di discussione orale, era decisa dandosi pubblicamente lettura, presenti i procuratori delle parti, del dispositivo della sentenza.
L'impugnazione è infondata e non merita conseguentemente accoglimento.
Giova premettere che il ricorrente non ha minimamente contestato nel merito la violazione ascrittagli limitandosi ad eccepire la prescrizione della sanzione amministrativa per decorso del termine quinquennale.
Ed invero, in materia, in assenza di altri termini specifici previsti dalla L. n. 689 del 1981
deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione sia quello di cinque anni previsto dall'art. 28 della stessa legge L. 689 del 1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
Orbene, nella fattispecie, la violazione è stata commessa in data 31 gennaio 2018. Dalla
documentazione trasmessa dal Comando di Polizia Municipale di e depositata CP_1
telematicamente dal convenuto contestualmente alla propria costituzione Controparte_1
in giudizio emerge che il verbale di accertata violazione consistente nell'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico è stato emesso dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di il CP_1
3 28 febbraio 2018 e notificato in pari data al ricorrente il quale dichiarava di ammettere la responsabilità dell'abbandono. La successiva ordinanza ingiunzione n. 8273 era emessa in data 27 dicembre 2022 e notificata il 3 marzo 2023.
Orbene, il Decreto “Cura Italia” (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), all'art. 103, primo comma, ha espressamente previsto che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (termine successivamente prorogato dal D.L. 8
aprile 2020, n. 23, art. 37, comma primo, al 15 maggio 2020).
Ne consegue che, nella fattispecie, il termine di prescrizione quinquennale, a far data dal 31
gennaio 2018 (giorno della commissione della violazione sanzionata) al 3 marzo 2023 (data della notifica dell'ordinanza ingiunzione), per effetto dell'applicazione della sospensione straordinaria 2020 conseguente all'emergenza coronavirus, non era ancora spirato poiché
scadente in data 6 aprile 2023.
La domanda deve essere conseguentemente rigettata, confermandosi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte ricorrente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte resistente, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del
4 131,00; Fase introduttiva € 131,00; Fase istruttoria € 200,00; Fase decisionale € 200,00 -
Totali € 662,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2551/2023 R.G. – uditi i procuratori delle parti –, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 8273 emessa dal in data 27 Dicembre 2022 e notificata in data 3 Marzo 2023; Controparte_1
2) CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1
del resistente – in persona del Sindaco pro tempore – che liquida Controparte_1
complessivamente in € 662,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, ed Iva come per legge.
Riserva giorni 15 per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 25 Giugno 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
5 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 agosto 2022 (valore della causa fino ad € 1.100,00 – Parametri Medi – Fase di studio €
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 2551/2023
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Parte_1
Raffaele Giorgio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla
Via XX Settembre, n. 14
– ricorrente –
– in persona del Sindaco pro tempore – rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura generale ad lites rep. n. 1018/2022 e giusta delega sindacale prot. n. 97784/2023, sia congiuntamente che disgiuntamente, dal legale dell'Avvocatura Comunale Avv. Anna
Attanasio e dalla Dott.ssa Natascia Malinconico ed elettivamente domiciliato in , alla CP_1
Via Roma, Palazzo di Città – Settore Avvocatura
1 – resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 8273 emessa dal CP_1
in data 27 Dicembre 2022 e notificata in data 3 Marzo 2023.
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 25 Giugno 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale. Indi, a seguito di discussione, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il giorno 15 marzo 2023, il Sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 8273 emessa dal in data 27 Dicembre Controparte_1
2022 e notificata in data 3 Marzo 2023 con la quale gli era ingiunto il pagamento della somma di € 500,00 a titolo di sanzione per violazione dell'art 2 Ord. Sin. Prot. 131857 del
22.08.2008 e Ord. Sin. 174706 del 7/10/2009, poiché, in data 31 gennaio 2018, abbandonava rifiuti sul suolo pubblico alla Lo. C. Croce.
Eccepiva il ricorrente l'intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa poiché fra la data di commissione della violazione – 31 gennaio 2018 – e quella della notifica dell'ordinanza ingiunzione – 3 marzo 2023 – erano trascorsi più di cinque anni.
2 Instava conclusivamente, previa sospensione dell'esecuzione, per l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché per la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto Controparte_1
deducendo l'insussistenza della prescrizione e chiedendo disporsi il rigetto dell'impugnazione con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Svolta la comparizione delle parti, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività
dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la causa perveniva all'udienza del 25 giugno 2025
ove, a seguito di discussione orale, era decisa dandosi pubblicamente lettura, presenti i procuratori delle parti, del dispositivo della sentenza.
L'impugnazione è infondata e non merita conseguentemente accoglimento.
Giova premettere che il ricorrente non ha minimamente contestato nel merito la violazione ascrittagli limitandosi ad eccepire la prescrizione della sanzione amministrativa per decorso del termine quinquennale.
Ed invero, in materia, in assenza di altri termini specifici previsti dalla L. n. 689 del 1981
deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione sia quello di cinque anni previsto dall'art. 28 della stessa legge L. 689 del 1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
Orbene, nella fattispecie, la violazione è stata commessa in data 31 gennaio 2018. Dalla
documentazione trasmessa dal Comando di Polizia Municipale di e depositata CP_1
telematicamente dal convenuto contestualmente alla propria costituzione Controparte_1
in giudizio emerge che il verbale di accertata violazione consistente nell'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico è stato emesso dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di il CP_1
3 28 febbraio 2018 e notificato in pari data al ricorrente il quale dichiarava di ammettere la responsabilità dell'abbandono. La successiva ordinanza ingiunzione n. 8273 era emessa in data 27 dicembre 2022 e notificata il 3 marzo 2023.
Orbene, il Decreto “Cura Italia” (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), all'art. 103, primo comma, ha espressamente previsto che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (termine successivamente prorogato dal D.L. 8
aprile 2020, n. 23, art. 37, comma primo, al 15 maggio 2020).
Ne consegue che, nella fattispecie, il termine di prescrizione quinquennale, a far data dal 31
gennaio 2018 (giorno della commissione della violazione sanzionata) al 3 marzo 2023 (data della notifica dell'ordinanza ingiunzione), per effetto dell'applicazione della sospensione straordinaria 2020 conseguente all'emergenza coronavirus, non era ancora spirato poiché
scadente in data 6 aprile 2023.
La domanda deve essere conseguentemente rigettata, confermandosi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte ricorrente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte resistente, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del
4 131,00; Fase introduttiva € 131,00; Fase istruttoria € 200,00; Fase decisionale € 200,00 -
Totali € 662,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2551/2023 R.G. – uditi i procuratori delle parti –, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 8273 emessa dal in data 27 Dicembre 2022 e notificata in data 3 Marzo 2023; Controparte_1
2) CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1
del resistente – in persona del Sindaco pro tempore – che liquida Controparte_1
complessivamente in € 662,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, ed Iva come per legge.
Riserva giorni 15 per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 25 Giugno 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
5 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 agosto 2022 (valore della causa fino ad € 1.100,00 – Parametri Medi – Fase di studio €