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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
TA LE, AT
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 607/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - 05617841001
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_2 Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3321401944 CONTRCONSORTILI 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2025 depositato il 29/01/2025
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
Il difensore di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte Consorzio_2 del Liri e poi tempestivamente depositato presso la segreteria di questa Corte, la società Ricorrente_1.P.A. – rappresentata e difesa in giudizio come in atti – ha proposto ricorso per l'annullamento: dell'avviso di pagamento n.
3321401944 notificato via p.e.c. in data 23 febbraio 2024, ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento del contributo consortile per l'annualità 2024, per l'importo di € 65.855,08.
Premette la ricorrente di essere titolare in provincia di Frosinone di taluni terreni e fabbricati a destinazione speciale rientranti in un unico complesso immobiliare, individuato – come da normativa vigente – nelle categorie D1 (opifici) ed F1 (aree urbane), complesso che ricomprende tipologie di opere tra loro differenti, ma tutte funzionalmente e strutturalmente legate l'una all'altra (dighe, edifici, gallerie, macchinari, impianti, canali, opere di captazione, paratie, ecc.), che sebbene dislocate in comuni diversi costituiscono nell'insieme la struttura denominata centrale idroelettrica di PR, oltre ad ulteriori immobili afferenti alle centrali idroelettriche – anch'esse in categoria D1 – di Cassino e di Grotta Campano. In relazione a tali centrali l'Società_1 rappresenta di avere in precedenza periodicamente ricevuto avvisi di pagamento emessi dal Consorzio recanti la richiesta di versare i contributi consortili ivi indicati, avvisi che con riferimento alle annualità sino al 2012 hanno sempre riguardato pretese di ammontare modico, pari al massimo a circa € 800,00 (come a titolo esemplificativo l'avviso per il 2012 recante appunto la pretesa di € 821,43 in relazione a molteplici terreni ed a tre fabbricati); rappresenta tuttavia l'Società_1 che a partire dal 2013 – pur restando identico il compendio immobiliare oggetto di contribuzione - il Consorzio inspiegabilmente ha richiesto con avvisi e/o ingiunzioni di pagamento la corresponsione di importi annuali enormemente superiori e via via crescenti, da € 22.104,54 per il 2013 fino progressivamente a superare euro 60.000 per l'annualità 2024 qui oggetto di contenzioso. Precisa ancora la ricorrente che da quando l'Società_1 ha iniziato a contestare le vieppiù crescenti richieste del Consorzio (ossia, dall'annualità 2014) tutti gli atti consortili sono stati annullati integralmente, in autotutela od a seguito di sentenze di Commissioni tributarie, con l'eccezione dell'avviso per il 2020 in relazione al cui giudizio la Società_1 si dichiara comunque in procinto di interporre ricorso per cassazione avverso la sentenza sfavorevole della CGT di II grado del Lazio (per il dettaglio dei vari provvedimenti giudiziari richiamati dalla ricorrente si rinvia per relationem al contenuto del ricorso, fermo restando che ad opera della controparte non è stata sollevata al riguardo alcuna contestazione circa la stretta materialità dell'indicazione di tali provvedimenti – n.d.r.).
Orbene, per opportuna brevità espositiva si omette in questa sede di riportare in dettaglio analitico le varie argomentazioni di doglianza addotte dalla ricorrente a supporto delle proprie richieste, qui limitandosi questa
Corte ad accennare al contenuto essenziale di dette argomentazioni e richiamando per relationem quanto ad ogni occorrente approfondimento l'articolato contenuto del ricorso. Ciò premesso, la ricorrente adduce innanzitutto la illegittimità della pretesa impositiva per carenza di motivazione e di riscontri probatori nell'avviso impugnato, in violazione quindi degli artt. 7, l. n. 212/2000, e 3 l. n. 241/1990, in ragione dei quali la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria effettuata, fermo restando inoltre che, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui ci si richiama.
In secondo luogo la ricorrente censura l'impugnato avviso perché fa riferimento ad un piano di classifica approvato dalla Regione Lazio nel 2001, da ritenersi pertanto del tutto inadeguato a motivare e comunque a provare i presupposti di fatto e di diritto di una pretesa consortile una annualità successiva di oltre venti anni (Ciò vale sia per il piano di gestione che per il riparto delle spese da ripartire, essendo in detto Piano di classifica menzionate solo quelle risalenti agli anni 1998, 1999 e 2000, e non certo quelle relative al 2024).
In terzo luogo la ricorrente lamenta nell'avviso impugnato la carenza di motivazione in ordine alla definizione della base imponibile, non risultando ivi esplicitato neppure per relationem quale sia stata la metodologia di calcolo adoperata per determinare il contributo dovuto, a ciò aggiungendosi anche secondo la ricorrente una possibile duplicazione della tassazione dei fabbricati e di un tratto di canale siti in territorio di Pontecorvo, apparentemente tassati per due volte con metodi differenti.
La ricorrente adduce altresì a sostegno delle proprie richieste la pretesa mancanza, nella specie, del piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica predisposto dalla Giunta Regionale del Lazio e dei relativi programmi attuativi di intervento, come previsto dall'art. 4 del r.d. n. 215/1933 ovvero il piano previsto dall'art. 4 della legge regionale del Lazio n. 4/1984 ed il relativo piano attuativo pluriennale di cui al successivo art.
5. Rappresenta al riguardo la ricorrente che il piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica concorre, per quanto attiene alla bonifica e all'irrigazione, alla definizione dei piani di bacino previsti nella legge 18 maggio 1989, n. 183", piani in assenza dei quali la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2241/2015) ritiene che eventuali piani di classifica e perimetri di contribuenza, quand'anche perfettamente formati, approvati e pubblicati, non valgono a sottrarre il consorzio dall'onere di provare il beneficio specifico in capo agli immobili dei consorziati che siano attinti da un avviso o un'ingiunzione di pagamento, pronuncia della
Suprema Corte che pur riguardando la disciplina delle bonifiche pe la Regione Toscana risulta pienamente applicabile secondo la ricorrente – stante il medesimo iter logico/giuridico palesemente da seguire – anche con riferimento alla citata legge delle Regione Lazio n. 4/1984, con la conseguenza quindi che la mancanza di un piano pluriennale delle opere di bonifica a monte di atti più di dettaglio (piani annuali, classamenti, riparti, ecc.) farebbe venir meno la ordinaria presunzione iuris tantum per cui un'opera di bonifica “giova” ad ogni immobile incluso nel perimetro di contribuenza, tornando quindi a valere nel caso in esame l'ordinaria regola per cui, chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provarne il fondamento con riguardo a ciascun bene di Società_1 per cui pretende il contributo di bonifica, senza poter presumere la sua sussistenza sulla base di un carattere ben definito del perimetro di contribuenza.
A questo riguardo la ricorrente rileva anche che la doglianza sollevata circa l'indeterminatezza del perimetro di contribuenza ravvisabile nello Statuto Consortile è stata già ritenuta fondata in analoghi contenziosi riguardanti annualità precedenti definiti fra le medesime parti con sentenze passate in giudicato, cosicché
l'ivi accertata inadeguatezza dello Statuto a chiarire quale sia il perimetro di contribuenza è da intendersi un connotato “permanente” della fattispecie in esame, non essendo ad oggi intervenute modifiche statutarie;
ne deriva che, in ordine a tale circostanza di fatto, secondo la ricorrente, le pronunce passate in giudicato devono intendersi avere effetto esterno anche sull'odierna causa.
In conclusione sul punto, la ricorrente contesta l'inesistenza della perimetrazione delle aree di contribuenza del Consorzio_3 del Liri, la loro mancata trascrizione e comunque la loro inconoscibilità per l'assenza di adeguati mezzi di pubblicità, così contestandosi la carenza di un adeguato atto presupposto all'odierna pretesa tributaria, o comunque la carenza dei presupposti perché possa operare in favore del Consorzio la presunzione di utilitas delle bonifiche rispetto ai beni dell'Società_1. Sottolinea in proposito la ricorrente che per giurisprudenza consolidata i presupposti sostanziali del potere impositivo dei consorzi di bonifica sono due: la qualità di proprietario di un immobile sito nel comprensorio;
ed il fatto che l'immobile tragga dalle opere eseguite dal Consorzio una diretta ed effettiva utilitas, con un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione, fermo restando che quando i beni si trovano all'interno del perimetro di contribuenza, il beneficio si presume sussistere, salvo prova contraria fornita dal soggetto passivo, mentre quando i beni – pur all'interno del comprensorio di bonifica – non sono ricompresi nel perimetro di contribuenza è il Consorzio a dover provare lo specifico beneficio fornito. Ciò posto, la ricorrente sottolinea, con richiamo ad apposita perizia tecnica di parte, che gli immobili oggetti di accertamento non traggono benefici dalle attività consortili, né l'avviso impugnato (ove pure letto unitamente al citato Piano di Classifica approvato dalla Regione nel 2001) non esplicita quali siano le opere di bonifica e/o irrigazione (in ipotesi) realizzate o comunque manutenute dal
Consorzio ed utili alla proprietà dell'Società_1, né si comprendono le ragioni per cui esse (quand'anche siano state realizzate) procurino un qualche beneficio alla Consorziata. Del resto, a dire della ricorrente è comunque possibile escludere in termini generali che un beneficio vi sia, almeno in relazione alla gran parte dei canali e delle opere idrauliche oggetto di contenzioso, atteso che come rileva la prodotta relazione tecnica i canali accertati sono opere in parte “in scavo” (ossia, sotto il piano di campagna), e in parte “in rilievo” (sopra il piano di campagna), così restando sostanzialmente non influenzati dalle ordinarie opere idrauliche di bonifica correlate al livello del naturale piano di campagna.
Si è ritualmente costituito il Consorzio_2 del Liri per sollecitare il rigetto delle richieste avversarie alla luce delle argomentazioni appresso illustrate in sintesi per brevità espositiva, fermo restando comunque all'occorrenza il richiamo per relationem al più diffuso contenuto dell'atto di controdeduzioni depositato dal suddetto Consorzio.
Ciò premesso, in sintesi il resistente rappresenta in primo luogo, quanto all'asserita carenza di motivazione come sopra addotta dalla ricorrente, che invece l'impugnato avviso di pagamento contiene il dettaglio degli importi dovuti;
l'indicazione analitica (anche catastale) dei beni di proprietà dell'”Società_1” qui interessati con l'indicazione dei Comuni in cui essi sono ubicati;
l'anno di riferimento per cui il contributo consortile è richiesto;
il richiamo al Piano di classifica del Consorzio ove è individuato l'indice di beneficio goduto dalla ricorrente sulla cui base il contributo consortile è calcolato;
sono indicate altresì le Deliberazioni di adozione consortile e di approvazione regionale del Piano stesso (rispettivamente n. 7 del 29/09/1999 e n. 903 del 28/06/2001).
Ciò posto, il resistente rammenta che in altro giudizio analogo questa Corte ha ritenuto legittima la motivazione data dal Consorzio (sent. CTP Frosinone n. 425/2019, come varie altre conformi), rilevando che “In relazione all'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, l'avviso di pagamento …. risulta sufficientemente motivato tale da consentire al destinatario di svolgere efficacemente la propria difesa nel merito della controversia e al giudice di merito di verificare gli aspetti giuridici della pretesa fiscale. L'eccepita carenza di motivazione sollevata dalla ricorrente, non gli ha impedito di contestare sufficientemente l'imposizione tributaria di cui conosce l'intero contenuto. Inoltre, l'avviso di pagamento contiene tutti i dati e le notizie previste dalla normativa vigente ed è rispettoso anche delle previsioni di cui all'art 7 dello Statuto del Contribuente”. Sul punto il resistente richiama anche il costante orientamento analogo della Corte di Cassazione sul punto (da ultimo sentenza Corte Cass. 28 novembre 2018 n. 30794, secondo cui l'atto deve ritenersi fondato qualora consenta al contribuente/consorziato di poter spiegare validamente le proprie difese rispetto alla pretesa tributaria).
Quanto alla prospettata illegittimità del piano di classifica, il Consorzio resistente – rilevato che nella specie il ricorrente lamenta, sotto più profili, la supposta inadeguatezza dell'atto pianificatorio a provare i presupposti dell'obbligazione tributaria contributiva, la mancanza del Piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica e la presunta “indeterminatezza” del perimetro di contribuenza – osserva in primo luogo che la competenza per l'impugnativa del Piano di classifica è del Giudice amministrativo e non di quello tributario. Ciò premesso, per il resistente va comunque rilevato che la contestazione sostanziale dell'Società_1 si impernia sull'insufficienza e sulla carenza, nel caso di specie, tanto del Piano generale di bonifica, quanto del perimetro di contribuenza, atti ritenuti indispensabili entrambi per il corretto svolgimento dell'”iter” procedimentale relativo all'imposizione contributiva consortile. In realtà, quantunque il procedimento di adozione e di approvazione del Piano regionale differisca formalmente da quello previsto per il Piano generale di bonifica,
è agevole comprendere come in effetti i due strumenti in disamina siano accomunati dalla medesima funzione sostanziale, restando comunque fermo che il Piano di esecuzione è atto totalmente attribuibile alla Regione.
Secondo la ricostruzione ermeneutica formulata nel ricorso, il Piano di classifica adottato dal Consorzio ed approvato dalla Regione, non essendo stato preceduto dalla predisposizione del Piano generale di bonifica
(o, in particolare, del Piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica), degraderebbe a mera circostanza fattuale, priva cioè di qualsiasi valore ed effetto giuridico probatorio di presunzione legale “iuris tantum”, ossia valida fino a prova contraria, in ordine alla sussistenza dei benefici ricevuti dall'attività esercitata dal Consorzio impositore nell'area comprensoriale in cui ricadono i beni immobili di cui trattasi.
In proposito per il resistente occorre chiarire che Piano generale di bonifica (o Piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica) e Piano di classifica con l'inevitabile delimitazione del perimetro del comprensorio e il relativo perimetro di contribuenza, la cui mancanza sta a significare la sua coincidenza con l'intero comprensorio consortile secondo l'id quod plerumque accidit (si veda, “ex multis”, Cass., Sezioni Unite civili,
30 gennaio 1998, n. 968 rispondono a finalità distinte e non assimilabili, onde la sovrapposizione dei due provvedimenti amministrativi pianificatori prospettata dal ricorrente assume senz'altro una fisionomia indebita e fuorviante, atteso che come si evince in linea generale difatti dagli articoli 4 da un lato e 10, 11 e 12 dall'altro del R.D. n. 215/1933 il Piano generale di bonifica contiene il progetto di massima delle opere pubbliche e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione del contesto agricolo in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica stessa;
esso pertanto si riferisce all'intero comprensorio consortile classificato, designato pure come “perimetro di trasformazione” e dispiega il principale effetto giuridico dell'imposizione di un vincolo o di una limitazione di diritto pubblico alla proprietà dei beni immobili siti all'interno di quest'ultimo.
Da ciò si desume quindi una prospettiva di programmazione degli interventi di trasformazione degli ordinamenti produttivi e quindi di esecuzione di nuove opere pubbliche, senza incidere in via diretta e immediata nel rapporto di contribuenza che rimane allo stesso estraneo. Va inoltre rimarcato che, quantunque il Legislatore nazionale nel 1933 ed i successivi legislatori regionali, con differenti definizioni, abbiano qualificato come obbligatoria la redazione del Piano “de quo”, non è individuabile alcun nesso di quest'ultimo con l'esercizio “secundum legem” della potestà impositiva dei Consorzi di bonifica, che obbedisce ad esigenze affatto distinte ed è disciplinata, non casualmente, da precetti normativi di difforme contenuto ed applicazione. Il Piano di classifica ben può essere adottato e reso operativo indipendentemente dalla preventiva adozione del Piano generale di bonifica (o di quello regionale di esecuzione delle opere). I tratti salienti e tipici del Piano di classifica, già diffusamente dianzi sottolineati, includono altresì il circoscritto riferimento al perimetro del comprensorio e relativo perimetro di contribuenza, ossia alla zona del comprensorio servita ed avvantaggiata dalle funzioni svolte dal Consorzio e perciò assoggettata al pagamento del contributo imposto, quale quota di partecipazione dei proprietari alle spese di gestione
(manutenzione, esercizio e salvaguardia) delle opere pubbliche realizzate o in fase di compimento, nonché alle spese di funzionamento generali. L'effetto giuridico fondamentale dell'accennato provvedimento pianificatorio sta nell'accertamento dell'obbligazione contributiva di indole tributaria dei proprietari beneficiati, il cui ammontare viene determinato secondo gli indici ed i criteri tecnico-estimativi in esso specificati, perfino in una forma “presuntiva ed approssimativa”, come si esprime al riguardo l'art. 11 del R.D. n. 215/1933. In estrema sintesi, per il resistente risulta evidente che la legittima esplicazione della sua potestà impositiva non necessita della preventiva redazione del Piano generale di bonifica (né del Piano regionale di l'esecuzione delle opere), giacché il Piano di classifica approvato dalla Regione, inclusivo del perimetro di contribuenza, ossia della platea dei consorziati-contribuenti, costituisce l'atto all'uopo necessario e sufficiente, a nulla rilevando per converso sotto il preciso profilo in disamina l'adozione del primo, volto invece a tracciare il territorio degli interventi progettati ai fini della bonifica, nel quale sono ricompresi in effetti tutti i beni immobili gravati da una sorta di “servitù pubblica” per la trasformazione degli ordinamenti produttivi,
i cui proprietari possono definirsi consorziati soltanto. Alla stregua dei suesposti rilievi critici, neppure può accreditarsi l'interpretazione sostenuta da controparte in punto di inversione dell'”onus probandi” posto assiomaticamente a carico del resistente, dal momento che il caso di specie non si sottrae per i concorrenti motivi che precedono alla regola generale sancita in sede di giurisprudenza della Suprema Corte soprarichiamata, ormai da intendere come “ius receptum” per l'ordinamento settoriale della bonifica, in forza della quale spetta inevitabilmente al ricorrente provare che i beni immobili di cui ha la titolarità del diritto dominicale non abbiano conseguito alcun beneficio dall'attività consortile, superando in tal guisa la predetta “praesumptio iuris tantum” relativa, prova non certo raggiunta nella fattispecie. Del resto, per il ricorrente in tal senso depongono varie sentenze di questa Corte e, fra le altre, la recente sentenza n 1669/24 della CGT di Secondo Grado del Lazio, che per l'annualità 2024 ha giudicato perfettamente legittimo l'operato del Consorzio_3 “Valle del Liri” e quindi l'esercizio della potestà impositiva in ordine ai presenti beni immobili appartenenti all'Società_1. D'altra parte, in estrema sintesi il resistente sottolinea come finanche nell'ipotesi di mancata delimitazione del perimetro di contribuenza con apposito provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del R.D. n. 215/1933, sussisterebbe pur sempre in capo all'”Società_1” l'obbligo di corrispondere il contributo imposto dal resistente in presenza del presupposto costituito dal beneficio, atteso che in difetto dell'adozione del perimetro di contribuenza che delimita la platea dei contribuenti la ripartizione
è effettuata, sempre con riferimento al beneficio conseguito, tra i proprietari degli immobili siti nel comprensorio di bonifica, come affermato anche dalla Corte di Cassazione (“in tema di pianificazione territoriale degli interventi in materia di bonifica, la trascrizione del provvedimento di “perimetrazione” della contribuenza, prevista dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l'esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza” (si vedano, “ex multis”, Cass. civ. Sez. V, 18 gennaio 2012, n. 654; Cass. civ. Sez. V, 11 giugno 2014, n. 13617; Cass. civ. Sez. V, 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass. civ. Sez. VI-5, ordinanze 2 settembre 2016, nn. 17558, 17559 e 17560; Cass. civ. Sez. VI-5, ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24644 e Cass. civ. Sez. VI-5, ordinanza 20 giugno 2019, n. 16524).
Quanto alla eccepita mancanza di beneficio sui beni immobili qui oggetto di contenzioso, il consorzio resistente adduce che l'attività svolta dal Consorzio stesso ai fini della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica a beneficio dei terreni e degli immobili dell'”Società_1”, così come riportato nel Piano di classifica debitamente richiamato nell'impugnato avviso di pagamento, consiste in un complesso di attività manutentive e di esercizio della rete idraulica che possono essere ricondotte, da un lato, all'allontanamento delle acque meteoriche e, dall'altro, a una serie di azioni coordinate e finalizzate alla difesa del suolo ed alla valorizzazione del territorio, i cui costi vanno ripartiti tra tutti i proprietari di immobili che ne beneficiano in quanto ricompresi nel comprensorio di bonifica, come accade appunto nel caso di specie per l'”Società_1” a cui è richiesto il pagamento per il beneficio goduto in relazione ai terreni ed agli immobili di sua proprietà. Da una parte, difatti, la bonifica si pone a salvaguardia del territorio mediante l'attività di scolo e di difesa idraulica, dall'altra consente il razionale sviluppo e l'equo sfruttamento del territorio, sia a fini strettamente agricoli, sia a fini produttivi, in un ambiente che è messo in sicurezza sotto il profilo idraulico ed idrogeologico, oltre a consentire ai proprietari fondiari di vedere mantenuto il valore dei propri beni in ragione dell'attività espletata dal Consorzio resistente. L'azione di bonifica direttamente effettuata nell'area di operatività consortile, dunque, si concretizza nella regimazione idraulica, nel corretto scolo e convogliamento delle acque meteoriche di esubero, nell'assicurare stabilità ai terreni declivi, nel contenimento e recupero delle zone franose, nella sistemazione delle pendici e dei versanti dei territori collinari e montani, al fine di prevenire e contenere le situazioni di rischio idrogeologico e di degrado progressivo del territorio e di favorire la sicurezza degli insediamenti civili e produttivi e delle infrastrutture essenziali, nella tutela e valorizzazione dei beni naturali con particolare riferimento alle risorse idriche sia ad uso agricolo che extragricolo;
il tutto con una imposizione contributiva riconosciuta a carico dell'”Società_1” finalizzata esclusivamente al recupero delle spese effettivamente sostenute per la gestione, la manutenzione e la custodia delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell'Ente, contributo consortile quindi calcolato per ogni terreno ed immobile di proprietà della ricorrente sulla base dell'indice di beneficio di cui al Piano di classifica, così costituendo la quota dovuta dall'”Società_1” quale proprietario dei presenti immobili ubicati nell'area di operatività del Consorzio.
Rappresenta poi il resistente che sulla scorta del Piano di classifica - unico documento che fa fede ai fini dell'imposizione del contributo consortile e su cui il Consorzio di bonifica calcola l'importo dovuto dai consorziati - l'Ente consortile accerta la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento all'onere contributivo degli immobili avvantaggiati e determina il grado di beneficio a cui è commisurato il contributo di bonifica;
la valutazione del beneficio, che costituisce il presupposto a fronte del quale nasce l'obbligo di contribuenza, si esprime mediante l'adozione di parametri tecnici ed economici, opportunamente graduati, applicati alle singole aree omogenee e alla tipologia degli immobili con riferimento ai macro-bacini e bacini idrografici, tenuto conto anche dell'interdipendenza funzionale tra le opere e le attività, in modo che la quantificazione delle spese sostenute per ciascun'attività settoriale avvenga sulla base di elementi oggettivi.
I costi delle suddette attività di base, così come quelli di funzionamento ad esse riferiti, sono comuni alla pluralità di immobili appartenenti alle individuate aree omogenee (i c.d. macrobacini) e sono ripartiti fra i proprietari dei medesimi beni rientranti nell'area dei macrobacini in ragione del beneficio conseguito o conseguibile mediante applicazione degli indici tecnici ed economici individuati con il Piano di classifica;
è quindi del tutto insufficiente ricondurre il beneficio alle attività svolte solo all'interno di ogni singolo Comune interessato, poiché l'ambito di riferimento per la bonifica è appunto il macrobacino idraulico (al riguardo il
Consorzio resistente ha prodotto specifica relazione tecnica dell'ufficio manutenzione opere di bonifica del
Consorzio relativa ai lavori di manutenzione eseguiti nell'annualità interessata). A fronte di ciò il resistente adduce invero che le asserite carenze di beneficio non sono state in alcun modo comprovate da controparte,
a fronte viceversa del fatto pacifico che tutti gli immobili di proprietà della ricorrente sono ricompresi nel
Piano di classifica del Consorzio di bonifica “Valle del Liri” e fanno parte, dunque, del perimetro del comprensorio di bonifica e del perimetro di contribuenza di quest'ultimo, così come fissato dalla L. R. del
Lazio n. 4 del 1984. Posto che l'inserimento dei beni gravati da contribuenza nel perimetro consortile è pacifico, per quel che attiene al beneficio specifico e diretto va rilevato che, sussistendo un Piano di classifica legittimo in quanto mai annullato ed essendo i fabbricati e/o terreni del ricorrente ricompresi nel perimetro di contribuenza del Consorzio, devono nella specie trovare applicazione i già ricordati principi consolidati in tema di ripartizione dell'onere della prova nella specifica materia (v. ex plurimis ordinanza della Corte di
Cassazione 25 marzo 2019 n. 8314) secondo cui la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito di un Piano di classifica impongono al contribuente un onere di specifica contestazione dello stesso, ben potendo ciò essere dedotto anche incidentalmente dinanzi al Giudice tributario ove si controverte della debenza dei contributi consortili richiesti (tra le molte cfr. Cass.
V sez., 8 ottobre 2014, n. 21176). Altrimenti il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito ai sensi dell'art. 860 cc. e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del Piano di Classifica e della ricomprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, nessun onere probatorio gravando in una simile eventualità sul Consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel Piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante il diritto (e l'onere) di fornire nel giudizio tributario la prova contraria,
a meno che il contribuente non contesti specificamente il Piano medesimo;
però secondo il resistente nulla di tutto ciò si è verificato nel caso di specie, in cui l'”Società_1” si è semplicemente limitato da un lato a richiamare una perizia tecnica di parte del tutto carente di elementi tali da poter disattendere quanto contenuto nel
Piano di classifica vigente e, dall'altro, a formulare solo generiche osservazioni sfornite di concreto spessore tecnico giuridico.
In conclusione sul punto il resistente richiama una articolata pronuncia della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (sentenza 23 gennaio 2019 n. 1742), laddove si chiarisce quanto segue: “Il Piano di classifica rappresenta una sorta di tabella millesimale di contribuzione, similare ai millesimi di proprietà esistenti in un fabbricato condominiale, con cui vengono ripartite le spese sostenute dal Consorzio per i lavori di bonifica.
I "millesimi di ripartizione" sono costituiti da "indici di contribuenza", ottenuti moltiplicando "indici idraulici
" desunti mediante algoritmi, tenendo conto di zone di natura omogenea per caratteristiche idrauliche del territorio, col reddito dominicale o con la rendita catastale, a seconda che il bene abbia o meno destinazione agricola. I suddetti indici idraulici vengono ritrasformati in positivo, in indici di beneficio fondiario, sui quali viene stabilito "quantum debeatur" del contributo consortile. Il Piano di contribuzione rappresenta dunque la ripartizione economica, effettuata sulla base del Piano di classifica, dei costi sostenuti (o programmati) delle opere di bonifica effettuate in ciascun anno dal Consorzio. Pertanto se, come nella fattispecie in esame, il Piano di classifica non viene impugnato sotto il profilo della legittimità e della congruenza, esso è determinante ai fini del quantum, non risultando contestato l'inserimento dei fondi nel piano di classifica e risultando accertati, nel giudizio, i benefici diretti ……. derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio. Il riparto dei contributi di bonifica tra i consorziati, infatti, non deve avvenire a fronte di una esatta corrispondenza costi benefici sul piano individuale: è sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici”.
Da ultimo, il resistente censura anche la eccepita sussistenza dell'efficacia esterna del giudicato nella presente controversia (con riferimento ai pretesi effetti esterni prodotti da precedenti sentenze passate in giudicato tra le stesse parti per analoghi contenziosi riguardanti altre annualità), tesi che per il resistente sarebbe fuorviante nell'interpretazione ermeneutica dell'art. 2909 cod.civ. non poggiando in effetti su solide basi argomentative e risultando altresì in contrasto con una specifica linea interpretativa consolidatasi di recente e meritevole senz'altro di adesione meditata, nel senso che l'eccezione di giudicato esterno, relativamente ad un accertamento che si è formato in un diverso processo, opera soltanto con riferimento ai fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, che estendendosi ad una pluralità di annualità abbiano carattere stabile e tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. In definitiva, ogni tributo periodico e quindi anche il contributo di bonifica è costituito da elementi stabili e da elementi variabili, ma solo con riguardo agli elementi stabili il giudicato può assumere portata vincolante esterna. Nel caso di specie, gli elementi posti a base dell'eccezione di giudicato non sono definibili nel senso suindicato giacché la preclusione deriverebbe, in buona sostanza, da sentenze relative ad annualità diverse, fondate sulla valutazione delle prove offerte in quei giudizi circa le condizioni della zona ove sono collocati i terreni ed i fabbricati di cui è proprietario l'”Società_1”, valutazione che investe non un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e condizionante, comune ai vari periodi d'imposta (a titolo esemplificativo, la qualificazione giuridica di un rapporto), ma piuttosto circostanze risultanti dal materiale probatorio raccolto in un determinato giudizio, delle quali appare difficile sostenere l'immutabilità, che si vorrebbe utilizzare per risolvere una situazione fattuale in uno specifico periodo d'imposta. Le sentenze passate in giudicato, a ben vedere, vengono invocate ed elencate dal ricorrente al fine di dimostrare la effettiva sussistenza di circostanze fattuali frutto di un accertamento giudiziale antecedente ed ausiliato dall'attività di un esperto, appartenente pertanto allo stretto merito probatorio, non già per il suo valore di regola di diritto cui conformarsi. In ogni caso -secondo il costante
“dictum” giurisprudenziale in discorso- il giudicato tributario non può operare in relazione alla valutazione delle prove addotte in autonomi giudizi relativi a diverse annualità, non risultando precluso ad ogni Giudice tributario il potere di esaminare autonomamente e discrezionalmente le prove offerte nella specifica controversia sottoposta alla sua valutazione (Cass. civ., n. 22941/2013; Cass. civ., n. 1837/2014; Cass. civ.,
n. 1300/2018; Cass. civ., n. 25516/2019; ancora Cass. civ., n. 15159/2020 Doc.15) e Cass. civ., nn. 11470
e 11471/2022).
All'esito dell'odierna udienza di trattazione del ricorso – svoltasi come da verbale in conformità alle vigenti disposizioni di rito – questa Corte ha trattenuto la causa in decisione, deliberando infine come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato quanto sopra illustrato ed esaminata tutta la documentazione ritualmente acquisita agli atti, ritiene la Corte di dover senz'altro rigettare il proposto ricorso alla luce delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, quanto all'asserita carenza di motivazione come sopra addotta dalla ricorrente, è agevole rilevare – come sottolinea il Consorzio resistente - che l'impugnato avviso contiene il dettaglio degli importi dovuti, l'indicazione analitica (anche catastale) dei beni di proprietà dell'”Società_1” qui interessati con l'indicazione dei Comuni in cui essi sono ubicati, l'anno di riferimento per cui il contributo consortile è richiesto, il richiamo al Piano di classifica del Consorzio ove è individuato l'indice di beneficio sulla cui base è calcolato il contributo consortile della ricorrente;
sono indicate altresì le varie Deliberazioni di adozione consortile e di approvazione regionale del Piano stesso (rispettivamente n. 7 del 29/09/1999 e n. 903 del 28/06/2001). Ciò posto, si può concludere sul punto che l'avviso di pagamento risulta sufficientemente motivato, in quanto consente al destinatario di svolgere efficacemente la propria difesa nel merito della controversia e al giudice di merito di verificare gli aspetti giuridici della pretesa fiscale, atteso che l'avviso contiene tutti i dati e le notizie previste dalla normativa vigente ed è rispettoso delle previsioni di cui all'art 7 dello Statuto del Contribuente, al di là delle meramente generiche asserzioni contrarie di parte ricorrente.
Quanto alle altre doglianze del ricorrente – vale a dire il richiamo da parte del Consorzio_3 del Piano di classifica emesso nel 1999 e risalente quindi ad oltre un ventennio, la mancanza del Piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica predisposte dalla Giunta regionale del Lazio e dei relativi programmi attuativi pluriennali e annuali, la mancata definizione di uno specifico perimetro di contribuenza e soprattutto la asserita insussistenza di alcun vantaggio diretto dell'attività del Consorzio per i beni del Consorziato ricorrente – non resta alla Corte che richiamare le articolate deduzioni contrarie come sopra formulate dal Consorzio resistente, che ha sottolineato per un verso la conclamata ricomprensione dei beni gravati dal contributo nel comprensorio consortile e, per altro verso, sia la perdurante regolarità attuale del Piano di classifica alla luce del quale i beni immobili dell'Società_1 risultano insistere nel perimetro di contribuenza (senza motivare alcuna censura specifica al di là della mera risalenza nel tempo dell'adozione), sia la sostanziale superficialità della perizia di parte ricorrente laddove è stata valutata genericamente solo la stretta attività manutentiva di gestione degli immobili del ricorrente ignorando del tutto l'ampia attività di regimazione idraulica resa dal
Consorzio sul territorio di bonifica, aspetto che costituisce univocamente un indubbio beneficio diretto anche per gli immobili in esame in termini di sicurezza idrogeologica e di connesso incremento di valore.
Questa Corte ritiene doversi senz'altro attenere – nel merito del contenzioso - al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, come sopra rammentato dal resistente, in presenza di un Piano di classifica e della inclusione dei beni in esame nel perimetro di contribuenza spetta al consorziato interessato dimostrare l'inesistenza dei benefici suddetti, essendosi realizzata una inversione dell'onere probatorio quanto alla presunzione iuris tantum di tali benefici. Ed invero, nella fattispecie il ricorrente ha sì prodotto una relazione tecnica dalla quale risulterebbe l'inesistenza di benefici specifici e diretti per i beni de quibus, ma in verità detta perizia di parte a ben vedere si limita a contestare il beneficio delle opere di bonifica limitatamente ai soli canali e alle opere idrauliche “in scavo” (ossia, sotto il piano di campagna), nulla però approfondendo in ordine alle opere ”in rilievo” (ossia sopra il piano di campagna) e tanto meno relativamente ai riflessi sui fabbricati diversi dai canali ed alle attività consortili riguardanti la ben più complessa e interdipendente realtà del “macrobacino” nel suo insieme. Tutto ciò a maggior ragione se si tiene conto che nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad evidenziare testualmente nell'atto introduttivo del giudizio che trattasi di terreni e fabbricati a destinazione speciale rientranti in un unico e variegato complesso immobiliare, individuato – come da normativa vigente – nelle categorie D1 (opifici) ed F1 (aree urbane), complesso che ricomprende varie tipologie di opere tra loro differenti, ma tutte funzionalmente e strutturalmente legate l'una all'altra (dighe, edifici, gallerie, macchinari, impianti, canali, opere di captazione, paratie, ecc.), le quali pur dispiegandosi materialmente su più territori dislocati in comuni diversi costituiscono nell'insieme una complessa struttura unitaria denominata centrale idroelettrica di PR (oltre ad ulteriori immobili afferenti alle connesse centrali idroelettriche, anch'esse in categoria D1, di Cassino e di Grotta Campano).
In definitiva, a sgombrare il campo da ogni residua perplessità circa l'infondatezza delle richieste del ricorrente va anche rilevato che il Consorzio ha puntualmente sottolineato nelle sue sopra illustrate controdeduzioni che - finanche nell'ipotesi di mancata delimitazione formale e specifica del perimetro di contribuenza con apposito provvedimento amministrativo (come in qualche misura sembra addurre il ricorrente nel richiamare l'art. 3, ultimo comma, del R.D. n. 215/1933) - sussisterebbe pur sempre in capo all'Società_1 l'obbligo di corrispondere il contributo imposto dal resistente in presenza del presupposto costituito dal beneficio, atteso che in difetto di una formale adozione specifica del perimetro di contribuenza che delimiti nel caso di specie la platea dei contribuenti la ripartizione è comunque da intendersi validamente effettuata, sempre con riferimento al beneficio conseguito, tra i proprietari degli immobili siti nel comprensorio di bonifica, e ciò in linea con il conforme orientamento della Cassazione sul punto come sopra richiamato dal resistente nelle sue controdeduzioni. Ed altresì va aggiunto che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alle oltremodo generiche doglianze del ricorrente circa i parametri utilizzati per la determinazione del contributo da versare, avendo l'impugnato avviso – come sopra analiticamente illustrato dal resistente nelle sue controdeduzioni – sufficientemente indicato, sia pure con ampio ricorso al legittimo metodo del richiamo per relationem dei provvedimenti consortili correntemente regolatori della materia, i criteri adottati per la determinazione del complessivo importo contributivo oggetto della pretesa di cui all'impugnato avviso.
In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni - nelle quali resta assorbita, ai fini della decisione, ogni richiesta od argomentazione svolta in atti dalle parti – questa Corte ritiene di dover rigettare il proposto ricorso, dichiarando per la peculiarità del contenzioso equamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
TA LE, AT
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 607/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - 05617841001
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_2 Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3321401944 CONTRCONSORTILI 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2025 depositato il 29/01/2025
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
Il difensore di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte Consorzio_2 del Liri e poi tempestivamente depositato presso la segreteria di questa Corte, la società Ricorrente_1.P.A. – rappresentata e difesa in giudizio come in atti – ha proposto ricorso per l'annullamento: dell'avviso di pagamento n.
3321401944 notificato via p.e.c. in data 23 febbraio 2024, ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento del contributo consortile per l'annualità 2024, per l'importo di € 65.855,08.
Premette la ricorrente di essere titolare in provincia di Frosinone di taluni terreni e fabbricati a destinazione speciale rientranti in un unico complesso immobiliare, individuato – come da normativa vigente – nelle categorie D1 (opifici) ed F1 (aree urbane), complesso che ricomprende tipologie di opere tra loro differenti, ma tutte funzionalmente e strutturalmente legate l'una all'altra (dighe, edifici, gallerie, macchinari, impianti, canali, opere di captazione, paratie, ecc.), che sebbene dislocate in comuni diversi costituiscono nell'insieme la struttura denominata centrale idroelettrica di PR, oltre ad ulteriori immobili afferenti alle centrali idroelettriche – anch'esse in categoria D1 – di Cassino e di Grotta Campano. In relazione a tali centrali l'Società_1 rappresenta di avere in precedenza periodicamente ricevuto avvisi di pagamento emessi dal Consorzio recanti la richiesta di versare i contributi consortili ivi indicati, avvisi che con riferimento alle annualità sino al 2012 hanno sempre riguardato pretese di ammontare modico, pari al massimo a circa € 800,00 (come a titolo esemplificativo l'avviso per il 2012 recante appunto la pretesa di € 821,43 in relazione a molteplici terreni ed a tre fabbricati); rappresenta tuttavia l'Società_1 che a partire dal 2013 – pur restando identico il compendio immobiliare oggetto di contribuzione - il Consorzio inspiegabilmente ha richiesto con avvisi e/o ingiunzioni di pagamento la corresponsione di importi annuali enormemente superiori e via via crescenti, da € 22.104,54 per il 2013 fino progressivamente a superare euro 60.000 per l'annualità 2024 qui oggetto di contenzioso. Precisa ancora la ricorrente che da quando l'Società_1 ha iniziato a contestare le vieppiù crescenti richieste del Consorzio (ossia, dall'annualità 2014) tutti gli atti consortili sono stati annullati integralmente, in autotutela od a seguito di sentenze di Commissioni tributarie, con l'eccezione dell'avviso per il 2020 in relazione al cui giudizio la Società_1 si dichiara comunque in procinto di interporre ricorso per cassazione avverso la sentenza sfavorevole della CGT di II grado del Lazio (per il dettaglio dei vari provvedimenti giudiziari richiamati dalla ricorrente si rinvia per relationem al contenuto del ricorso, fermo restando che ad opera della controparte non è stata sollevata al riguardo alcuna contestazione circa la stretta materialità dell'indicazione di tali provvedimenti – n.d.r.).
Orbene, per opportuna brevità espositiva si omette in questa sede di riportare in dettaglio analitico le varie argomentazioni di doglianza addotte dalla ricorrente a supporto delle proprie richieste, qui limitandosi questa
Corte ad accennare al contenuto essenziale di dette argomentazioni e richiamando per relationem quanto ad ogni occorrente approfondimento l'articolato contenuto del ricorso. Ciò premesso, la ricorrente adduce innanzitutto la illegittimità della pretesa impositiva per carenza di motivazione e di riscontri probatori nell'avviso impugnato, in violazione quindi degli artt. 7, l. n. 212/2000, e 3 l. n. 241/1990, in ragione dei quali la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria effettuata, fermo restando inoltre che, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui ci si richiama.
In secondo luogo la ricorrente censura l'impugnato avviso perché fa riferimento ad un piano di classifica approvato dalla Regione Lazio nel 2001, da ritenersi pertanto del tutto inadeguato a motivare e comunque a provare i presupposti di fatto e di diritto di una pretesa consortile una annualità successiva di oltre venti anni (Ciò vale sia per il piano di gestione che per il riparto delle spese da ripartire, essendo in detto Piano di classifica menzionate solo quelle risalenti agli anni 1998, 1999 e 2000, e non certo quelle relative al 2024).
In terzo luogo la ricorrente lamenta nell'avviso impugnato la carenza di motivazione in ordine alla definizione della base imponibile, non risultando ivi esplicitato neppure per relationem quale sia stata la metodologia di calcolo adoperata per determinare il contributo dovuto, a ciò aggiungendosi anche secondo la ricorrente una possibile duplicazione della tassazione dei fabbricati e di un tratto di canale siti in territorio di Pontecorvo, apparentemente tassati per due volte con metodi differenti.
La ricorrente adduce altresì a sostegno delle proprie richieste la pretesa mancanza, nella specie, del piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica predisposto dalla Giunta Regionale del Lazio e dei relativi programmi attuativi di intervento, come previsto dall'art. 4 del r.d. n. 215/1933 ovvero il piano previsto dall'art. 4 della legge regionale del Lazio n. 4/1984 ed il relativo piano attuativo pluriennale di cui al successivo art.
5. Rappresenta al riguardo la ricorrente che il piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica concorre, per quanto attiene alla bonifica e all'irrigazione, alla definizione dei piani di bacino previsti nella legge 18 maggio 1989, n. 183", piani in assenza dei quali la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2241/2015) ritiene che eventuali piani di classifica e perimetri di contribuenza, quand'anche perfettamente formati, approvati e pubblicati, non valgono a sottrarre il consorzio dall'onere di provare il beneficio specifico in capo agli immobili dei consorziati che siano attinti da un avviso o un'ingiunzione di pagamento, pronuncia della
Suprema Corte che pur riguardando la disciplina delle bonifiche pe la Regione Toscana risulta pienamente applicabile secondo la ricorrente – stante il medesimo iter logico/giuridico palesemente da seguire – anche con riferimento alla citata legge delle Regione Lazio n. 4/1984, con la conseguenza quindi che la mancanza di un piano pluriennale delle opere di bonifica a monte di atti più di dettaglio (piani annuali, classamenti, riparti, ecc.) farebbe venir meno la ordinaria presunzione iuris tantum per cui un'opera di bonifica “giova” ad ogni immobile incluso nel perimetro di contribuenza, tornando quindi a valere nel caso in esame l'ordinaria regola per cui, chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provarne il fondamento con riguardo a ciascun bene di Società_1 per cui pretende il contributo di bonifica, senza poter presumere la sua sussistenza sulla base di un carattere ben definito del perimetro di contribuenza.
A questo riguardo la ricorrente rileva anche che la doglianza sollevata circa l'indeterminatezza del perimetro di contribuenza ravvisabile nello Statuto Consortile è stata già ritenuta fondata in analoghi contenziosi riguardanti annualità precedenti definiti fra le medesime parti con sentenze passate in giudicato, cosicché
l'ivi accertata inadeguatezza dello Statuto a chiarire quale sia il perimetro di contribuenza è da intendersi un connotato “permanente” della fattispecie in esame, non essendo ad oggi intervenute modifiche statutarie;
ne deriva che, in ordine a tale circostanza di fatto, secondo la ricorrente, le pronunce passate in giudicato devono intendersi avere effetto esterno anche sull'odierna causa.
In conclusione sul punto, la ricorrente contesta l'inesistenza della perimetrazione delle aree di contribuenza del Consorzio_3 del Liri, la loro mancata trascrizione e comunque la loro inconoscibilità per l'assenza di adeguati mezzi di pubblicità, così contestandosi la carenza di un adeguato atto presupposto all'odierna pretesa tributaria, o comunque la carenza dei presupposti perché possa operare in favore del Consorzio la presunzione di utilitas delle bonifiche rispetto ai beni dell'Società_1. Sottolinea in proposito la ricorrente che per giurisprudenza consolidata i presupposti sostanziali del potere impositivo dei consorzi di bonifica sono due: la qualità di proprietario di un immobile sito nel comprensorio;
ed il fatto che l'immobile tragga dalle opere eseguite dal Consorzio una diretta ed effettiva utilitas, con un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione, fermo restando che quando i beni si trovano all'interno del perimetro di contribuenza, il beneficio si presume sussistere, salvo prova contraria fornita dal soggetto passivo, mentre quando i beni – pur all'interno del comprensorio di bonifica – non sono ricompresi nel perimetro di contribuenza è il Consorzio a dover provare lo specifico beneficio fornito. Ciò posto, la ricorrente sottolinea, con richiamo ad apposita perizia tecnica di parte, che gli immobili oggetti di accertamento non traggono benefici dalle attività consortili, né l'avviso impugnato (ove pure letto unitamente al citato Piano di Classifica approvato dalla Regione nel 2001) non esplicita quali siano le opere di bonifica e/o irrigazione (in ipotesi) realizzate o comunque manutenute dal
Consorzio ed utili alla proprietà dell'Società_1, né si comprendono le ragioni per cui esse (quand'anche siano state realizzate) procurino un qualche beneficio alla Consorziata. Del resto, a dire della ricorrente è comunque possibile escludere in termini generali che un beneficio vi sia, almeno in relazione alla gran parte dei canali e delle opere idrauliche oggetto di contenzioso, atteso che come rileva la prodotta relazione tecnica i canali accertati sono opere in parte “in scavo” (ossia, sotto il piano di campagna), e in parte “in rilievo” (sopra il piano di campagna), così restando sostanzialmente non influenzati dalle ordinarie opere idrauliche di bonifica correlate al livello del naturale piano di campagna.
Si è ritualmente costituito il Consorzio_2 del Liri per sollecitare il rigetto delle richieste avversarie alla luce delle argomentazioni appresso illustrate in sintesi per brevità espositiva, fermo restando comunque all'occorrenza il richiamo per relationem al più diffuso contenuto dell'atto di controdeduzioni depositato dal suddetto Consorzio.
Ciò premesso, in sintesi il resistente rappresenta in primo luogo, quanto all'asserita carenza di motivazione come sopra addotta dalla ricorrente, che invece l'impugnato avviso di pagamento contiene il dettaglio degli importi dovuti;
l'indicazione analitica (anche catastale) dei beni di proprietà dell'”Società_1” qui interessati con l'indicazione dei Comuni in cui essi sono ubicati;
l'anno di riferimento per cui il contributo consortile è richiesto;
il richiamo al Piano di classifica del Consorzio ove è individuato l'indice di beneficio goduto dalla ricorrente sulla cui base il contributo consortile è calcolato;
sono indicate altresì le Deliberazioni di adozione consortile e di approvazione regionale del Piano stesso (rispettivamente n. 7 del 29/09/1999 e n. 903 del 28/06/2001).
Ciò posto, il resistente rammenta che in altro giudizio analogo questa Corte ha ritenuto legittima la motivazione data dal Consorzio (sent. CTP Frosinone n. 425/2019, come varie altre conformi), rilevando che “In relazione all'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, l'avviso di pagamento …. risulta sufficientemente motivato tale da consentire al destinatario di svolgere efficacemente la propria difesa nel merito della controversia e al giudice di merito di verificare gli aspetti giuridici della pretesa fiscale. L'eccepita carenza di motivazione sollevata dalla ricorrente, non gli ha impedito di contestare sufficientemente l'imposizione tributaria di cui conosce l'intero contenuto. Inoltre, l'avviso di pagamento contiene tutti i dati e le notizie previste dalla normativa vigente ed è rispettoso anche delle previsioni di cui all'art 7 dello Statuto del Contribuente”. Sul punto il resistente richiama anche il costante orientamento analogo della Corte di Cassazione sul punto (da ultimo sentenza Corte Cass. 28 novembre 2018 n. 30794, secondo cui l'atto deve ritenersi fondato qualora consenta al contribuente/consorziato di poter spiegare validamente le proprie difese rispetto alla pretesa tributaria).
Quanto alla prospettata illegittimità del piano di classifica, il Consorzio resistente – rilevato che nella specie il ricorrente lamenta, sotto più profili, la supposta inadeguatezza dell'atto pianificatorio a provare i presupposti dell'obbligazione tributaria contributiva, la mancanza del Piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica e la presunta “indeterminatezza” del perimetro di contribuenza – osserva in primo luogo che la competenza per l'impugnativa del Piano di classifica è del Giudice amministrativo e non di quello tributario. Ciò premesso, per il resistente va comunque rilevato che la contestazione sostanziale dell'Società_1 si impernia sull'insufficienza e sulla carenza, nel caso di specie, tanto del Piano generale di bonifica, quanto del perimetro di contribuenza, atti ritenuti indispensabili entrambi per il corretto svolgimento dell'”iter” procedimentale relativo all'imposizione contributiva consortile. In realtà, quantunque il procedimento di adozione e di approvazione del Piano regionale differisca formalmente da quello previsto per il Piano generale di bonifica,
è agevole comprendere come in effetti i due strumenti in disamina siano accomunati dalla medesima funzione sostanziale, restando comunque fermo che il Piano di esecuzione è atto totalmente attribuibile alla Regione.
Secondo la ricostruzione ermeneutica formulata nel ricorso, il Piano di classifica adottato dal Consorzio ed approvato dalla Regione, non essendo stato preceduto dalla predisposizione del Piano generale di bonifica
(o, in particolare, del Piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica), degraderebbe a mera circostanza fattuale, priva cioè di qualsiasi valore ed effetto giuridico probatorio di presunzione legale “iuris tantum”, ossia valida fino a prova contraria, in ordine alla sussistenza dei benefici ricevuti dall'attività esercitata dal Consorzio impositore nell'area comprensoriale in cui ricadono i beni immobili di cui trattasi.
In proposito per il resistente occorre chiarire che Piano generale di bonifica (o Piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica) e Piano di classifica con l'inevitabile delimitazione del perimetro del comprensorio e il relativo perimetro di contribuenza, la cui mancanza sta a significare la sua coincidenza con l'intero comprensorio consortile secondo l'id quod plerumque accidit (si veda, “ex multis”, Cass., Sezioni Unite civili,
30 gennaio 1998, n. 968 rispondono a finalità distinte e non assimilabili, onde la sovrapposizione dei due provvedimenti amministrativi pianificatori prospettata dal ricorrente assume senz'altro una fisionomia indebita e fuorviante, atteso che come si evince in linea generale difatti dagli articoli 4 da un lato e 10, 11 e 12 dall'altro del R.D. n. 215/1933 il Piano generale di bonifica contiene il progetto di massima delle opere pubbliche e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione del contesto agricolo in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica stessa;
esso pertanto si riferisce all'intero comprensorio consortile classificato, designato pure come “perimetro di trasformazione” e dispiega il principale effetto giuridico dell'imposizione di un vincolo o di una limitazione di diritto pubblico alla proprietà dei beni immobili siti all'interno di quest'ultimo.
Da ciò si desume quindi una prospettiva di programmazione degli interventi di trasformazione degli ordinamenti produttivi e quindi di esecuzione di nuove opere pubbliche, senza incidere in via diretta e immediata nel rapporto di contribuenza che rimane allo stesso estraneo. Va inoltre rimarcato che, quantunque il Legislatore nazionale nel 1933 ed i successivi legislatori regionali, con differenti definizioni, abbiano qualificato come obbligatoria la redazione del Piano “de quo”, non è individuabile alcun nesso di quest'ultimo con l'esercizio “secundum legem” della potestà impositiva dei Consorzi di bonifica, che obbedisce ad esigenze affatto distinte ed è disciplinata, non casualmente, da precetti normativi di difforme contenuto ed applicazione. Il Piano di classifica ben può essere adottato e reso operativo indipendentemente dalla preventiva adozione del Piano generale di bonifica (o di quello regionale di esecuzione delle opere). I tratti salienti e tipici del Piano di classifica, già diffusamente dianzi sottolineati, includono altresì il circoscritto riferimento al perimetro del comprensorio e relativo perimetro di contribuenza, ossia alla zona del comprensorio servita ed avvantaggiata dalle funzioni svolte dal Consorzio e perciò assoggettata al pagamento del contributo imposto, quale quota di partecipazione dei proprietari alle spese di gestione
(manutenzione, esercizio e salvaguardia) delle opere pubbliche realizzate o in fase di compimento, nonché alle spese di funzionamento generali. L'effetto giuridico fondamentale dell'accennato provvedimento pianificatorio sta nell'accertamento dell'obbligazione contributiva di indole tributaria dei proprietari beneficiati, il cui ammontare viene determinato secondo gli indici ed i criteri tecnico-estimativi in esso specificati, perfino in una forma “presuntiva ed approssimativa”, come si esprime al riguardo l'art. 11 del R.D. n. 215/1933. In estrema sintesi, per il resistente risulta evidente che la legittima esplicazione della sua potestà impositiva non necessita della preventiva redazione del Piano generale di bonifica (né del Piano regionale di l'esecuzione delle opere), giacché il Piano di classifica approvato dalla Regione, inclusivo del perimetro di contribuenza, ossia della platea dei consorziati-contribuenti, costituisce l'atto all'uopo necessario e sufficiente, a nulla rilevando per converso sotto il preciso profilo in disamina l'adozione del primo, volto invece a tracciare il territorio degli interventi progettati ai fini della bonifica, nel quale sono ricompresi in effetti tutti i beni immobili gravati da una sorta di “servitù pubblica” per la trasformazione degli ordinamenti produttivi,
i cui proprietari possono definirsi consorziati soltanto. Alla stregua dei suesposti rilievi critici, neppure può accreditarsi l'interpretazione sostenuta da controparte in punto di inversione dell'”onus probandi” posto assiomaticamente a carico del resistente, dal momento che il caso di specie non si sottrae per i concorrenti motivi che precedono alla regola generale sancita in sede di giurisprudenza della Suprema Corte soprarichiamata, ormai da intendere come “ius receptum” per l'ordinamento settoriale della bonifica, in forza della quale spetta inevitabilmente al ricorrente provare che i beni immobili di cui ha la titolarità del diritto dominicale non abbiano conseguito alcun beneficio dall'attività consortile, superando in tal guisa la predetta “praesumptio iuris tantum” relativa, prova non certo raggiunta nella fattispecie. Del resto, per il ricorrente in tal senso depongono varie sentenze di questa Corte e, fra le altre, la recente sentenza n 1669/24 della CGT di Secondo Grado del Lazio, che per l'annualità 2024 ha giudicato perfettamente legittimo l'operato del Consorzio_3 “Valle del Liri” e quindi l'esercizio della potestà impositiva in ordine ai presenti beni immobili appartenenti all'Società_1. D'altra parte, in estrema sintesi il resistente sottolinea come finanche nell'ipotesi di mancata delimitazione del perimetro di contribuenza con apposito provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del R.D. n. 215/1933, sussisterebbe pur sempre in capo all'”Società_1” l'obbligo di corrispondere il contributo imposto dal resistente in presenza del presupposto costituito dal beneficio, atteso che in difetto dell'adozione del perimetro di contribuenza che delimita la platea dei contribuenti la ripartizione
è effettuata, sempre con riferimento al beneficio conseguito, tra i proprietari degli immobili siti nel comprensorio di bonifica, come affermato anche dalla Corte di Cassazione (“in tema di pianificazione territoriale degli interventi in materia di bonifica, la trascrizione del provvedimento di “perimetrazione” della contribuenza, prevista dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l'esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza” (si vedano, “ex multis”, Cass. civ. Sez. V, 18 gennaio 2012, n. 654; Cass. civ. Sez. V, 11 giugno 2014, n. 13617; Cass. civ. Sez. V, 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass. civ. Sez. VI-5, ordinanze 2 settembre 2016, nn. 17558, 17559 e 17560; Cass. civ. Sez. VI-5, ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24644 e Cass. civ. Sez. VI-5, ordinanza 20 giugno 2019, n. 16524).
Quanto alla eccepita mancanza di beneficio sui beni immobili qui oggetto di contenzioso, il consorzio resistente adduce che l'attività svolta dal Consorzio stesso ai fini della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica a beneficio dei terreni e degli immobili dell'”Società_1”, così come riportato nel Piano di classifica debitamente richiamato nell'impugnato avviso di pagamento, consiste in un complesso di attività manutentive e di esercizio della rete idraulica che possono essere ricondotte, da un lato, all'allontanamento delle acque meteoriche e, dall'altro, a una serie di azioni coordinate e finalizzate alla difesa del suolo ed alla valorizzazione del territorio, i cui costi vanno ripartiti tra tutti i proprietari di immobili che ne beneficiano in quanto ricompresi nel comprensorio di bonifica, come accade appunto nel caso di specie per l'”Società_1” a cui è richiesto il pagamento per il beneficio goduto in relazione ai terreni ed agli immobili di sua proprietà. Da una parte, difatti, la bonifica si pone a salvaguardia del territorio mediante l'attività di scolo e di difesa idraulica, dall'altra consente il razionale sviluppo e l'equo sfruttamento del territorio, sia a fini strettamente agricoli, sia a fini produttivi, in un ambiente che è messo in sicurezza sotto il profilo idraulico ed idrogeologico, oltre a consentire ai proprietari fondiari di vedere mantenuto il valore dei propri beni in ragione dell'attività espletata dal Consorzio resistente. L'azione di bonifica direttamente effettuata nell'area di operatività consortile, dunque, si concretizza nella regimazione idraulica, nel corretto scolo e convogliamento delle acque meteoriche di esubero, nell'assicurare stabilità ai terreni declivi, nel contenimento e recupero delle zone franose, nella sistemazione delle pendici e dei versanti dei territori collinari e montani, al fine di prevenire e contenere le situazioni di rischio idrogeologico e di degrado progressivo del territorio e di favorire la sicurezza degli insediamenti civili e produttivi e delle infrastrutture essenziali, nella tutela e valorizzazione dei beni naturali con particolare riferimento alle risorse idriche sia ad uso agricolo che extragricolo;
il tutto con una imposizione contributiva riconosciuta a carico dell'”Società_1” finalizzata esclusivamente al recupero delle spese effettivamente sostenute per la gestione, la manutenzione e la custodia delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell'Ente, contributo consortile quindi calcolato per ogni terreno ed immobile di proprietà della ricorrente sulla base dell'indice di beneficio di cui al Piano di classifica, così costituendo la quota dovuta dall'”Società_1” quale proprietario dei presenti immobili ubicati nell'area di operatività del Consorzio.
Rappresenta poi il resistente che sulla scorta del Piano di classifica - unico documento che fa fede ai fini dell'imposizione del contributo consortile e su cui il Consorzio di bonifica calcola l'importo dovuto dai consorziati - l'Ente consortile accerta la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento all'onere contributivo degli immobili avvantaggiati e determina il grado di beneficio a cui è commisurato il contributo di bonifica;
la valutazione del beneficio, che costituisce il presupposto a fronte del quale nasce l'obbligo di contribuenza, si esprime mediante l'adozione di parametri tecnici ed economici, opportunamente graduati, applicati alle singole aree omogenee e alla tipologia degli immobili con riferimento ai macro-bacini e bacini idrografici, tenuto conto anche dell'interdipendenza funzionale tra le opere e le attività, in modo che la quantificazione delle spese sostenute per ciascun'attività settoriale avvenga sulla base di elementi oggettivi.
I costi delle suddette attività di base, così come quelli di funzionamento ad esse riferiti, sono comuni alla pluralità di immobili appartenenti alle individuate aree omogenee (i c.d. macrobacini) e sono ripartiti fra i proprietari dei medesimi beni rientranti nell'area dei macrobacini in ragione del beneficio conseguito o conseguibile mediante applicazione degli indici tecnici ed economici individuati con il Piano di classifica;
è quindi del tutto insufficiente ricondurre il beneficio alle attività svolte solo all'interno di ogni singolo Comune interessato, poiché l'ambito di riferimento per la bonifica è appunto il macrobacino idraulico (al riguardo il
Consorzio resistente ha prodotto specifica relazione tecnica dell'ufficio manutenzione opere di bonifica del
Consorzio relativa ai lavori di manutenzione eseguiti nell'annualità interessata). A fronte di ciò il resistente adduce invero che le asserite carenze di beneficio non sono state in alcun modo comprovate da controparte,
a fronte viceversa del fatto pacifico che tutti gli immobili di proprietà della ricorrente sono ricompresi nel
Piano di classifica del Consorzio di bonifica “Valle del Liri” e fanno parte, dunque, del perimetro del comprensorio di bonifica e del perimetro di contribuenza di quest'ultimo, così come fissato dalla L. R. del
Lazio n. 4 del 1984. Posto che l'inserimento dei beni gravati da contribuenza nel perimetro consortile è pacifico, per quel che attiene al beneficio specifico e diretto va rilevato che, sussistendo un Piano di classifica legittimo in quanto mai annullato ed essendo i fabbricati e/o terreni del ricorrente ricompresi nel perimetro di contribuenza del Consorzio, devono nella specie trovare applicazione i già ricordati principi consolidati in tema di ripartizione dell'onere della prova nella specifica materia (v. ex plurimis ordinanza della Corte di
Cassazione 25 marzo 2019 n. 8314) secondo cui la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito di un Piano di classifica impongono al contribuente un onere di specifica contestazione dello stesso, ben potendo ciò essere dedotto anche incidentalmente dinanzi al Giudice tributario ove si controverte della debenza dei contributi consortili richiesti (tra le molte cfr. Cass.
V sez., 8 ottobre 2014, n. 21176). Altrimenti il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito ai sensi dell'art. 860 cc. e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del Piano di Classifica e della ricomprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, nessun onere probatorio gravando in una simile eventualità sul Consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel Piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante il diritto (e l'onere) di fornire nel giudizio tributario la prova contraria,
a meno che il contribuente non contesti specificamente il Piano medesimo;
però secondo il resistente nulla di tutto ciò si è verificato nel caso di specie, in cui l'”Società_1” si è semplicemente limitato da un lato a richiamare una perizia tecnica di parte del tutto carente di elementi tali da poter disattendere quanto contenuto nel
Piano di classifica vigente e, dall'altro, a formulare solo generiche osservazioni sfornite di concreto spessore tecnico giuridico.
In conclusione sul punto il resistente richiama una articolata pronuncia della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (sentenza 23 gennaio 2019 n. 1742), laddove si chiarisce quanto segue: “Il Piano di classifica rappresenta una sorta di tabella millesimale di contribuzione, similare ai millesimi di proprietà esistenti in un fabbricato condominiale, con cui vengono ripartite le spese sostenute dal Consorzio per i lavori di bonifica.
I "millesimi di ripartizione" sono costituiti da "indici di contribuenza", ottenuti moltiplicando "indici idraulici
" desunti mediante algoritmi, tenendo conto di zone di natura omogenea per caratteristiche idrauliche del territorio, col reddito dominicale o con la rendita catastale, a seconda che il bene abbia o meno destinazione agricola. I suddetti indici idraulici vengono ritrasformati in positivo, in indici di beneficio fondiario, sui quali viene stabilito "quantum debeatur" del contributo consortile. Il Piano di contribuzione rappresenta dunque la ripartizione economica, effettuata sulla base del Piano di classifica, dei costi sostenuti (o programmati) delle opere di bonifica effettuate in ciascun anno dal Consorzio. Pertanto se, come nella fattispecie in esame, il Piano di classifica non viene impugnato sotto il profilo della legittimità e della congruenza, esso è determinante ai fini del quantum, non risultando contestato l'inserimento dei fondi nel piano di classifica e risultando accertati, nel giudizio, i benefici diretti ……. derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio. Il riparto dei contributi di bonifica tra i consorziati, infatti, non deve avvenire a fronte di una esatta corrispondenza costi benefici sul piano individuale: è sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici”.
Da ultimo, il resistente censura anche la eccepita sussistenza dell'efficacia esterna del giudicato nella presente controversia (con riferimento ai pretesi effetti esterni prodotti da precedenti sentenze passate in giudicato tra le stesse parti per analoghi contenziosi riguardanti altre annualità), tesi che per il resistente sarebbe fuorviante nell'interpretazione ermeneutica dell'art. 2909 cod.civ. non poggiando in effetti su solide basi argomentative e risultando altresì in contrasto con una specifica linea interpretativa consolidatasi di recente e meritevole senz'altro di adesione meditata, nel senso che l'eccezione di giudicato esterno, relativamente ad un accertamento che si è formato in un diverso processo, opera soltanto con riferimento ai fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, che estendendosi ad una pluralità di annualità abbiano carattere stabile e tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. In definitiva, ogni tributo periodico e quindi anche il contributo di bonifica è costituito da elementi stabili e da elementi variabili, ma solo con riguardo agli elementi stabili il giudicato può assumere portata vincolante esterna. Nel caso di specie, gli elementi posti a base dell'eccezione di giudicato non sono definibili nel senso suindicato giacché la preclusione deriverebbe, in buona sostanza, da sentenze relative ad annualità diverse, fondate sulla valutazione delle prove offerte in quei giudizi circa le condizioni della zona ove sono collocati i terreni ed i fabbricati di cui è proprietario l'”Società_1”, valutazione che investe non un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e condizionante, comune ai vari periodi d'imposta (a titolo esemplificativo, la qualificazione giuridica di un rapporto), ma piuttosto circostanze risultanti dal materiale probatorio raccolto in un determinato giudizio, delle quali appare difficile sostenere l'immutabilità, che si vorrebbe utilizzare per risolvere una situazione fattuale in uno specifico periodo d'imposta. Le sentenze passate in giudicato, a ben vedere, vengono invocate ed elencate dal ricorrente al fine di dimostrare la effettiva sussistenza di circostanze fattuali frutto di un accertamento giudiziale antecedente ed ausiliato dall'attività di un esperto, appartenente pertanto allo stretto merito probatorio, non già per il suo valore di regola di diritto cui conformarsi. In ogni caso -secondo il costante
“dictum” giurisprudenziale in discorso- il giudicato tributario non può operare in relazione alla valutazione delle prove addotte in autonomi giudizi relativi a diverse annualità, non risultando precluso ad ogni Giudice tributario il potere di esaminare autonomamente e discrezionalmente le prove offerte nella specifica controversia sottoposta alla sua valutazione (Cass. civ., n. 22941/2013; Cass. civ., n. 1837/2014; Cass. civ.,
n. 1300/2018; Cass. civ., n. 25516/2019; ancora Cass. civ., n. 15159/2020 Doc.15) e Cass. civ., nn. 11470
e 11471/2022).
All'esito dell'odierna udienza di trattazione del ricorso – svoltasi come da verbale in conformità alle vigenti disposizioni di rito – questa Corte ha trattenuto la causa in decisione, deliberando infine come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato quanto sopra illustrato ed esaminata tutta la documentazione ritualmente acquisita agli atti, ritiene la Corte di dover senz'altro rigettare il proposto ricorso alla luce delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, quanto all'asserita carenza di motivazione come sopra addotta dalla ricorrente, è agevole rilevare – come sottolinea il Consorzio resistente - che l'impugnato avviso contiene il dettaglio degli importi dovuti, l'indicazione analitica (anche catastale) dei beni di proprietà dell'”Società_1” qui interessati con l'indicazione dei Comuni in cui essi sono ubicati, l'anno di riferimento per cui il contributo consortile è richiesto, il richiamo al Piano di classifica del Consorzio ove è individuato l'indice di beneficio sulla cui base è calcolato il contributo consortile della ricorrente;
sono indicate altresì le varie Deliberazioni di adozione consortile e di approvazione regionale del Piano stesso (rispettivamente n. 7 del 29/09/1999 e n. 903 del 28/06/2001). Ciò posto, si può concludere sul punto che l'avviso di pagamento risulta sufficientemente motivato, in quanto consente al destinatario di svolgere efficacemente la propria difesa nel merito della controversia e al giudice di merito di verificare gli aspetti giuridici della pretesa fiscale, atteso che l'avviso contiene tutti i dati e le notizie previste dalla normativa vigente ed è rispettoso delle previsioni di cui all'art 7 dello Statuto del Contribuente, al di là delle meramente generiche asserzioni contrarie di parte ricorrente.
Quanto alle altre doglianze del ricorrente – vale a dire il richiamo da parte del Consorzio_3 del Piano di classifica emesso nel 1999 e risalente quindi ad oltre un ventennio, la mancanza del Piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica predisposte dalla Giunta regionale del Lazio e dei relativi programmi attuativi pluriennali e annuali, la mancata definizione di uno specifico perimetro di contribuenza e soprattutto la asserita insussistenza di alcun vantaggio diretto dell'attività del Consorzio per i beni del Consorziato ricorrente – non resta alla Corte che richiamare le articolate deduzioni contrarie come sopra formulate dal Consorzio resistente, che ha sottolineato per un verso la conclamata ricomprensione dei beni gravati dal contributo nel comprensorio consortile e, per altro verso, sia la perdurante regolarità attuale del Piano di classifica alla luce del quale i beni immobili dell'Società_1 risultano insistere nel perimetro di contribuenza (senza motivare alcuna censura specifica al di là della mera risalenza nel tempo dell'adozione), sia la sostanziale superficialità della perizia di parte ricorrente laddove è stata valutata genericamente solo la stretta attività manutentiva di gestione degli immobili del ricorrente ignorando del tutto l'ampia attività di regimazione idraulica resa dal
Consorzio sul territorio di bonifica, aspetto che costituisce univocamente un indubbio beneficio diretto anche per gli immobili in esame in termini di sicurezza idrogeologica e di connesso incremento di valore.
Questa Corte ritiene doversi senz'altro attenere – nel merito del contenzioso - al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, come sopra rammentato dal resistente, in presenza di un Piano di classifica e della inclusione dei beni in esame nel perimetro di contribuenza spetta al consorziato interessato dimostrare l'inesistenza dei benefici suddetti, essendosi realizzata una inversione dell'onere probatorio quanto alla presunzione iuris tantum di tali benefici. Ed invero, nella fattispecie il ricorrente ha sì prodotto una relazione tecnica dalla quale risulterebbe l'inesistenza di benefici specifici e diretti per i beni de quibus, ma in verità detta perizia di parte a ben vedere si limita a contestare il beneficio delle opere di bonifica limitatamente ai soli canali e alle opere idrauliche “in scavo” (ossia, sotto il piano di campagna), nulla però approfondendo in ordine alle opere ”in rilievo” (ossia sopra il piano di campagna) e tanto meno relativamente ai riflessi sui fabbricati diversi dai canali ed alle attività consortili riguardanti la ben più complessa e interdipendente realtà del “macrobacino” nel suo insieme. Tutto ciò a maggior ragione se si tiene conto che nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad evidenziare testualmente nell'atto introduttivo del giudizio che trattasi di terreni e fabbricati a destinazione speciale rientranti in un unico e variegato complesso immobiliare, individuato – come da normativa vigente – nelle categorie D1 (opifici) ed F1 (aree urbane), complesso che ricomprende varie tipologie di opere tra loro differenti, ma tutte funzionalmente e strutturalmente legate l'una all'altra (dighe, edifici, gallerie, macchinari, impianti, canali, opere di captazione, paratie, ecc.), le quali pur dispiegandosi materialmente su più territori dislocati in comuni diversi costituiscono nell'insieme una complessa struttura unitaria denominata centrale idroelettrica di PR (oltre ad ulteriori immobili afferenti alle connesse centrali idroelettriche, anch'esse in categoria D1, di Cassino e di Grotta Campano).
In definitiva, a sgombrare il campo da ogni residua perplessità circa l'infondatezza delle richieste del ricorrente va anche rilevato che il Consorzio ha puntualmente sottolineato nelle sue sopra illustrate controdeduzioni che - finanche nell'ipotesi di mancata delimitazione formale e specifica del perimetro di contribuenza con apposito provvedimento amministrativo (come in qualche misura sembra addurre il ricorrente nel richiamare l'art. 3, ultimo comma, del R.D. n. 215/1933) - sussisterebbe pur sempre in capo all'Società_1 l'obbligo di corrispondere il contributo imposto dal resistente in presenza del presupposto costituito dal beneficio, atteso che in difetto di una formale adozione specifica del perimetro di contribuenza che delimiti nel caso di specie la platea dei contribuenti la ripartizione è comunque da intendersi validamente effettuata, sempre con riferimento al beneficio conseguito, tra i proprietari degli immobili siti nel comprensorio di bonifica, e ciò in linea con il conforme orientamento della Cassazione sul punto come sopra richiamato dal resistente nelle sue controdeduzioni. Ed altresì va aggiunto che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alle oltremodo generiche doglianze del ricorrente circa i parametri utilizzati per la determinazione del contributo da versare, avendo l'impugnato avviso – come sopra analiticamente illustrato dal resistente nelle sue controdeduzioni – sufficientemente indicato, sia pure con ampio ricorso al legittimo metodo del richiamo per relationem dei provvedimenti consortili correntemente regolatori della materia, i criteri adottati per la determinazione del complessivo importo contributivo oggetto della pretesa di cui all'impugnato avviso.
In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni - nelle quali resta assorbita, ai fini della decisione, ogni richiesta od argomentazione svolta in atti dalle parti – questa Corte ritiene di dover rigettare il proposto ricorso, dichiarando per la peculiarità del contenzioso equamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.