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13 gennaio 1993
13 gennaio 1993
Art. 16. 1. Il comma 2 dell'articolo 13- bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , e' sostituito dal seguente:
" 2. Le disposizioni del comma 5- bis dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli interessi e i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992".
2. I decreti legislativi previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e successive modificazioni, dovranno assicurare nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 1.500 miliardi nel 1993, a lire 3.000 miliardi nel 1994 e a lire 2.500 miliardi nel 1995.
3. All' articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , all'alinea le parole: "e lire 24.510 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "e lire 24.010 miliardi"; alla lettera b) del medesimo comma 5, le parole: "quanto a lire 8.290 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a lire 8.790 miliardi"; alla lettera c) del medesimo comma 5, le parole: "quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l'anno 1994" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a lire 15.433 miliardi per l'anno 1993 e lire 18.900 miliardi per l'anno 1994".
" 2. Le disposizioni del comma 5- bis dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli interessi e i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992".
2. I decreti legislativi previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e successive modificazioni, dovranno assicurare nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 1.500 miliardi nel 1993, a lire 3.000 miliardi nel 1994 e a lire 2.500 miliardi nel 1995.
3. All' articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , all'alinea le parole: "e lire 24.510 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "e lire 24.010 miliardi"; alla lettera b) del medesimo comma 5, le parole: "quanto a lire 8.290 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a lire 8.790 miliardi"; alla lettera c) del medesimo comma 5, le parole: "quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l'anno 1994" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a lire 15.433 miliardi per l'anno 1993 e lire 18.900 miliardi per l'anno 1994".
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Roma, sentenza 13/01/2021, n. 669Provvedimento: N. R.G. 28187/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________ IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA V Sezione in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Fabio Miccio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28187 del Ruolo Generale per l'anno 2020, discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 13.1.2021 e vertente TRA Parte_1 con l'avv. Carabba Tettamanti e Di Traglia -RICORRENTE- E Controparte_1 -RESISTENTE CONTUMACE- CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I fatti di causa sono stati compendiati dalla ricorrente nelle note conclusive nei termini che …Leggi di più...
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- fornitura in esclusiva·
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