Articolo 3 della Legge 16 ottobre 1985, n. 554
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 ottobre 1985
Art. 3.
Ai rimborsi di cui all'articolo 2 la Cassa conguaglio zucchero provvede con le somme incassate ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352 , e non distribuite, ovvero, per il caso di insufficienza di dette somme, con il gettito del sovrapprezzo sullo zucchero, riferito alla campagna 1985-1986, fissato con provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1985