Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 04/05/2026, n. 8105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8105 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16202/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16202 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Italian Association Of Football Agents, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Bosco, Vincenzo Falanga e Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. -OMISSIS-, Prot. n. -OMISSIS- comunicata il 14 novembre 2022;
- del dispositivo distinto al Prot. n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2022 comunicato in pari data;
- nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI; il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato l'11 febbraio 2022, recante norme relative alla figura dell'agente domiciliato; il Regolamento FIGC del 1° febbraio 2022; il Regolamento FIGC pubblicato il 27 aprile 2022;
con richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del C.O.N.I.;
Vista la memoria depositata in giudizio in data 12 marzo 2026, non notificata, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. NC EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Rilevato che parte ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso, con il quale ha chiesto all’adito T.A.R. l’annullamento degli atti impugnati, ha depositato in data 12 marzo 2026 una memoria con la quale ha testualmente dichiarato “non ha oggi un interesse concreto e attuale all’emanazione del provvedimento giudiziale richiesto e intende rinunciare al ricorso proposto.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di riannunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati” (ex multis Consiglio di Stato, Sez V, 14 ottobre 2014 n. 5113). Secondo principio generale, invero, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., fra le più recenti, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 1 luglio 2020, n. 2782; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 29 giugno 2020, n. 745; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 25 giugno 2020, n. 7114; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 28 maggio 2020, n. 954). In termini di spese, questo Tar (sez. I – quater) ha anche recentemente (decisione del 3 marzo 2026) statuito che “il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando espressamente di non avervi più interesse; siffatta circostanza giustifica, quindi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La natura meramente processuale di siffatta decisione giustifica, inoltre, la compensazione, tra le parti, delle spese di lite”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, comma 4, D.Lgs 104/2010 , lo scrivente legale, in forza della procura alle liti come conferita con il ricorso introduttivo e già agli atti, dichiara di rinunciare al ricorso indicato in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse e, pertanto chiede che il Tribunale voglia prendere atto della presente rinuncia e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, anche in ragione della natura e della peculiarità della vicenda ”;
Trattenuta la causa in decisione all’udienza di smaltimento, tenutasi da remoto in data 24 aprile 2026;
Visto l’art. 74 c.p.a., per il quale “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] improcedibilità […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”;
Ritenuto che la mancata notifica, a tutte le parti processuali, della citata memoria depositata dalla parte ricorrente in data 12 marzo 2026, deve essere qualificata come richiesta di dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ferma restando la richiesta di compensazione delle spese di lite;
Preso atto che le parti resistenti hanno dichiarato di prendere atto della “rinuncia”, insistendo tuttavia sulle spese di lite;
Considerato, rispetto a quest’ultimo profilo, che le stesse devono comunque essere compensate tra le parti tenuto conto, in aggiunta alla “natura processuale della decisione”, le concrete modalità di svolgimento della vicenda nonché la risalenza della presente lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CL AN, Presidente FF
NC EF, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| NC EF | CL AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.