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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 4974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4974 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8068/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice FR RO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8068 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
con gli avv.ti Valentina Paolucci e Matteo Parazzini. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
RE.DA di Parte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“IN VIA PRINCIPALE: accertata l'esistenza del rapporto lavorativo subordi-nato ed a tempo indeterminato Co intercorso tra le parti dal 03.03.2021 al 31.12.2024, condannare la società . Parte_3
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Milano, alla Via De Chirico n. 3 P.IVA_1 alla corresponsione in favore del ricor-rente della somma di € 5.146,92 lordi quale T.F.R. maturato e non corri-sposto calcolato sul periodo di attività compreso tra la data di assunzione (marzo 2021) e la data di cessazione (31 dicembre
2024); la somma di € 7.436,11 lordi quali competenze maturate a titolo di mensilità di dicembre 2024, Tredicesima
2024, Quattordicesime mensilità 2021, 2022, 2023 e 2024; la somma di € 4.279,94 lordi quali Ratei ferie e permessi non goduti alla data di cessazione del rapporto (31.12.2024), con monte ore 500,99 di ferie e permessi;
e così per un totale di € 16.862,97 lordi. Oltre rivaluta-zione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
IN VIA ISTRUTTORIA, occorrendo ed in caso di contestazione dei con-teggi allegati al presente ricorso, disporre consulenza tecnica d'ufficio per determinare le somme dovute al ricorrente;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge, au-mentate del 30% per l'uso di collegamenti ipertestuali come da D.M. 147/2022 che ha modificato l'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014.
1 I sottoscritti difensori si dichiarano antistatari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
***
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
1.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle
Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito
Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
1.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
1.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
1.4. Spetta quindi alla parte attrice la somma richiesta in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per differenze retributive, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del
CCNL.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza.
2
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di euro
16.862,97, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 13.11.2025
Il giudice
FR RO
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice FR RO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8068 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
con gli avv.ti Valentina Paolucci e Matteo Parazzini. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
RE.DA di Parte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“IN VIA PRINCIPALE: accertata l'esistenza del rapporto lavorativo subordi-nato ed a tempo indeterminato Co intercorso tra le parti dal 03.03.2021 al 31.12.2024, condannare la società . Parte_3
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Milano, alla Via De Chirico n. 3 P.IVA_1 alla corresponsione in favore del ricor-rente della somma di € 5.146,92 lordi quale T.F.R. maturato e non corri-sposto calcolato sul periodo di attività compreso tra la data di assunzione (marzo 2021) e la data di cessazione (31 dicembre
2024); la somma di € 7.436,11 lordi quali competenze maturate a titolo di mensilità di dicembre 2024, Tredicesima
2024, Quattordicesime mensilità 2021, 2022, 2023 e 2024; la somma di € 4.279,94 lordi quali Ratei ferie e permessi non goduti alla data di cessazione del rapporto (31.12.2024), con monte ore 500,99 di ferie e permessi;
e così per un totale di € 16.862,97 lordi. Oltre rivaluta-zione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
IN VIA ISTRUTTORIA, occorrendo ed in caso di contestazione dei con-teggi allegati al presente ricorso, disporre consulenza tecnica d'ufficio per determinare le somme dovute al ricorrente;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge, au-mentate del 30% per l'uso di collegamenti ipertestuali come da D.M. 147/2022 che ha modificato l'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014.
1 I sottoscritti difensori si dichiarano antistatari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
***
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
1.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle
Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito
Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
1.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
1.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
1.4. Spetta quindi alla parte attrice la somma richiesta in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per differenze retributive, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del
CCNL.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza.
2
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di euro
16.862,97, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 13.11.2025
Il giudice
FR RO
3