Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 85
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato assolvimento onere probatorio da parte dell'Ufficio

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia fornito adeguata prova documentale a sostegno della ripresa dei costi, in particolare riguardo alla non disponibilità dell'immobile da parte della società emittente le fatture in un determinato periodo.

  • Rigettato
    Legittimità delle spese per canone di locazione e lavori di ristrutturazione

    La Corte ha accertato che la società emittente le fatture non aveva la disponibilità dell'immobile al momento della stipula del contratto di locazione e dell'esecuzione dei lavori, rendendo indeducibili tali costi.

  • Rigettato
    Mancato assolvimento onere probatorio da parte dell'Ufficio

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia fornito adeguata prova documentale a sostegno della ripresa dei costi, in particolare riguardo alla non disponibilità dell'immobile da parte della società emittente le fatture in un determinato periodo.

  • Rigettato
    Legittimità delle spese per canone di locazione e lavori di ristrutturazione

    La Corte ha accertato che la società emittente le fatture non aveva la disponibilità dell'immobile al momento della stipula del contratto di locazione e dell'esecuzione dei lavori, rendendo indeducibili tali costi.

  • Rigettato
    Mancato assolvimento onere probatorio da parte dell'Ufficio

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia fornito adeguata prova documentale a sostegno della ripresa dei costi, in particolare riguardo alla non disponibilità dell'immobile da parte della società emittente le fatture in un determinato periodo.

  • Rigettato
    Legittimità delle spese per canone di locazione e lavori di ristrutturazione

    La Corte ha accertato che la società emittente le fatture non aveva la disponibilità dell'immobile al momento della stipula del contratto di locazione e dell'esecuzione dei lavori, rendendo indeducibili tali costi.

  • Rigettato
    Mancato assolvimento onere probatorio da parte dell'Ufficio

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia fornito adeguata prova documentale a sostegno della ripresa dei costi, in particolare riguardo alla non disponibilità dell'immobile da parte della società emittente le fatture in un determinato periodo.

  • Rigettato
    Legittimità delle spese per canone di locazione e lavori di ristrutturazione

    La Corte ha accertato che la società emittente le fatture non aveva la disponibilità dell'immobile al momento della stipula del contratto di locazione e dell'esecuzione dei lavori, rendendo indeducibili tali costi.

  • Rigettato
    Richiesta di ammissione prova testimoniale

    La Corte ha rigettato la richiesta di prova testimoniale in quanto ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'Ufficio fosse sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 85
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 85
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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