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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
OCONE US, RE
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 282/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010701893 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010701893 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010701893 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010701893 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, promotore finanziario, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T7G010701893/2024 relativo a IRPEF, Addizionale Regionale Addizionale Comunale ed IRAP per un totale di euro 145.543,10 per l'anno di imposta 2018, contro la Direzione Provinciale II dell'Agenzia delle Entrate di Torino.
L'atto impugnato contiene il recupero a tassazione di euro 38.032,00 riferito alle fatture emesse da Soc_1 S.r.l., euro 85.400,00 riferito alle fatture emesse da Società_2 S.r.l. per contratto di concessione di piattaforma professionale in utilizzo stipulato con la predetta società, euro 25.240,00 riferito ad interessi passivi e infine euro 1.394,00 riferito ad acquisto beni ammortizzabili e super ammortamento.
Il ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio ai sensi dell'art. 7 comma 5-bis D. Lgs. 546/1992, poiché l'Ufficio non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alle ragioni del recupero. Inoltre, in relazione al recupero dei costi per euro 38.032,00 per il canone di locazione e i lavori di ristrutturazione sull'immobile di Villanova, Indirizzo_1, di cui alle fatture emesse dalla Soc_1 S.r.l.s., ritiene che l'Ufficio non abbia provato che non si tratti effettivamente di spese per l'attività professionale.
Il ricorrente chiede l'ammissione della prova testimoniale della Società_2 S.r.l. e della società Società_3 S.r.l., in persona dei legali rappresentanti, alla società Banca_1 S.p.A., alla società Società_4 S.r.l. (con riferimento al veicolo Modello_1 targato Targa_1) e alla ditta "Ditta_1 ", per la verifica della totale infondatezza della pretesa invocata dall'Ufficio nell'atto impugnato.
L'Ufficio si è costituito in giudizio rilevando, nel merito del recupero dei costi per le fatture ricevuta dalla
Società_2 S.r.l., che l'immobile ove viene svolta l'attività del ricorrente è stato acquistato dal ricorrente mediante contratto di leasing nell'anno 2009 e poi riscattato dalla Società_2 S.r.l. il 02/03/2010. Lo stesso immobile figurerebbe sia nel contratto di locazione registrato per euro 66.000,00, sia nel contratto di
“concessione di piattaforma professionale in utilizzo” di durata annuale, per l'importo di euro 85.400,00; quest'ultimo contratto prevede l'utilizzo dell'immobile, della forza lavoro, delle utenze, dei beni strumentali, tutti elementi che si sarebbero rivelati di fatto già fatturati al ricorrente indipendentemente dal contratto di concessione recuperato a tassazione. Stessa sorte per le fattura ricevute dalla Società_1 S.r.l. in relazione all'immobile sito in Villanova C.se (TO) Indirizzo_1 concesso in locazione per il canone mensile di euro 1.200,00 oltre a n. 2 fatture per “rimborso acconto lavori di ristrutturazione” del medesimo immobile euro 60.500,00 e a n. 3 “fatture da ricevere” per “lavori di ristrutturazione”, “arredi” e “cancelleria e omaggio per inaugurazione” per un imponibile complessivo di euro 17.973,18, anch'esse riferite all'immobile in questione;
la società Società_1 S.r.l. risulta costituita il 02/11/2017 dal socio unico sig.ra Nominativo_1, che ha ceduto la propria quota al sig. Ricorrente_1 il 05/03/2019. Il contratto di locazione tra i due soggetti è stato stipulato il 07/12/2017, data in cui la Società_1 S.r.l.s. non risultava possedere alcun immobile;
solo il successivo 29/05/2018 la società Soc_1 ha stipulato un contratto di concessione in godimento con diritto di acquisto fino al 31/12/2022 con la società Società_3 S.r.l. Nell'atto erano indicati gli accordi tra le parti tra cui l'art.
1.5 in cui si stabiliva che “Il conduttore non potrà locare, neppure parzialmente i beni concessi in godimento, né concederli in comodato gratuito”. Quindi, secondo l'Ufficio, i costi in questione sono tutti precedenti al momento in cui il contribuente è entrato nella disponibilità dell'immobile: solo a partire dal
13/05/2019 il contribuente avrebbe ivi spostato la propria sede di attività e per tutto il periodo precedente la società emittente le fatture non aveva titolo per locare l'immobile.
I costi per interessi passivi, come dichiarato dallo stesso ricorrente, sono relativi ad un arco temporale che va dal 2012 al 2018, pertanto sono stati recuperati in base alla competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
L'Ufficio ha dimostrato come, alla data di stipula del contratto di locazione, 07/12/2017, la Società_1 S.r.l.s. non risultava possedere alcun immobile da locare a favore del sig. Ricorrente_1. La Società_1 S.r.l. entra in possesso dell'immobile in questione solo a seguito di un contratto di concessione in godimento con diritto di acquisto stipulato con la Società_3 s.r.l. il 29/05/2018; il contratto tra le parti prevede espressamente che
“gli immobili verranno consegnati il primo giugno 2018 al conduttore” e che “il conduttore non potrà locare, neppure parzialmente i beni concessi in godimento, né concederli in comodato gratuito”. L'unico atto con data certa, perché registrato, consente di dedurre che il ricorrente dal mese di dicembre 2017 non avrebbe potuto utilizzare l'immobile di Indirizzo_1 per svolgervi la propria attività professionale. Allo stesso modo, il contratto del 29/05/2018 prevede che “le riparazioni straordinarie degli immobili dal primo giugno 2018 saranno a carico del conduttore (Società_1 s.r.l.s.)”, tuttavia, il sig. Ricorrente_1 ha registrato e dedotto i costi delle fatture emesse il 31/12/2017 dalla Società_1 S.r.l.s. con la causale “rimborso acconto lavori di ristrutturazione immobile di Indirizzo_1 ”, epoca in cui la Società_1 s.r.l.s. non aveva la disponibilità dell'immobile prevista contrattualmente dal 01/06/2018. Emergono, così, le reali intenzioni che si sarebbero concretizzate nella volontà di ridurre l'imponibile fiscale spostandolo dalla S.r.l. alla ditta individuale.
La ripresa dei costi trova pertanto ampia prova documentale e risultano così travolte tutte le altre eccezioni del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare all'Ufficio costituito per spese processuali la somma di
€.8.000,00
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
OCONE US, RE
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 282/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010701893 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010701893 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010701893 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010701893 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, promotore finanziario, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T7G010701893/2024 relativo a IRPEF, Addizionale Regionale Addizionale Comunale ed IRAP per un totale di euro 145.543,10 per l'anno di imposta 2018, contro la Direzione Provinciale II dell'Agenzia delle Entrate di Torino.
L'atto impugnato contiene il recupero a tassazione di euro 38.032,00 riferito alle fatture emesse da Soc_1 S.r.l., euro 85.400,00 riferito alle fatture emesse da Società_2 S.r.l. per contratto di concessione di piattaforma professionale in utilizzo stipulato con la predetta società, euro 25.240,00 riferito ad interessi passivi e infine euro 1.394,00 riferito ad acquisto beni ammortizzabili e super ammortamento.
Il ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio ai sensi dell'art. 7 comma 5-bis D. Lgs. 546/1992, poiché l'Ufficio non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alle ragioni del recupero. Inoltre, in relazione al recupero dei costi per euro 38.032,00 per il canone di locazione e i lavori di ristrutturazione sull'immobile di Villanova, Indirizzo_1, di cui alle fatture emesse dalla Soc_1 S.r.l.s., ritiene che l'Ufficio non abbia provato che non si tratti effettivamente di spese per l'attività professionale.
Il ricorrente chiede l'ammissione della prova testimoniale della Società_2 S.r.l. e della società Società_3 S.r.l., in persona dei legali rappresentanti, alla società Banca_1 S.p.A., alla società Società_4 S.r.l. (con riferimento al veicolo Modello_1 targato Targa_1) e alla ditta "Ditta_1 ", per la verifica della totale infondatezza della pretesa invocata dall'Ufficio nell'atto impugnato.
L'Ufficio si è costituito in giudizio rilevando, nel merito del recupero dei costi per le fatture ricevuta dalla
Società_2 S.r.l., che l'immobile ove viene svolta l'attività del ricorrente è stato acquistato dal ricorrente mediante contratto di leasing nell'anno 2009 e poi riscattato dalla Società_2 S.r.l. il 02/03/2010. Lo stesso immobile figurerebbe sia nel contratto di locazione registrato per euro 66.000,00, sia nel contratto di
“concessione di piattaforma professionale in utilizzo” di durata annuale, per l'importo di euro 85.400,00; quest'ultimo contratto prevede l'utilizzo dell'immobile, della forza lavoro, delle utenze, dei beni strumentali, tutti elementi che si sarebbero rivelati di fatto già fatturati al ricorrente indipendentemente dal contratto di concessione recuperato a tassazione. Stessa sorte per le fattura ricevute dalla Società_1 S.r.l. in relazione all'immobile sito in Villanova C.se (TO) Indirizzo_1 concesso in locazione per il canone mensile di euro 1.200,00 oltre a n. 2 fatture per “rimborso acconto lavori di ristrutturazione” del medesimo immobile euro 60.500,00 e a n. 3 “fatture da ricevere” per “lavori di ristrutturazione”, “arredi” e “cancelleria e omaggio per inaugurazione” per un imponibile complessivo di euro 17.973,18, anch'esse riferite all'immobile in questione;
la società Società_1 S.r.l. risulta costituita il 02/11/2017 dal socio unico sig.ra Nominativo_1, che ha ceduto la propria quota al sig. Ricorrente_1 il 05/03/2019. Il contratto di locazione tra i due soggetti è stato stipulato il 07/12/2017, data in cui la Società_1 S.r.l.s. non risultava possedere alcun immobile;
solo il successivo 29/05/2018 la società Soc_1 ha stipulato un contratto di concessione in godimento con diritto di acquisto fino al 31/12/2022 con la società Società_3 S.r.l. Nell'atto erano indicati gli accordi tra le parti tra cui l'art.
1.5 in cui si stabiliva che “Il conduttore non potrà locare, neppure parzialmente i beni concessi in godimento, né concederli in comodato gratuito”. Quindi, secondo l'Ufficio, i costi in questione sono tutti precedenti al momento in cui il contribuente è entrato nella disponibilità dell'immobile: solo a partire dal
13/05/2019 il contribuente avrebbe ivi spostato la propria sede di attività e per tutto il periodo precedente la società emittente le fatture non aveva titolo per locare l'immobile.
I costi per interessi passivi, come dichiarato dallo stesso ricorrente, sono relativi ad un arco temporale che va dal 2012 al 2018, pertanto sono stati recuperati in base alla competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
L'Ufficio ha dimostrato come, alla data di stipula del contratto di locazione, 07/12/2017, la Società_1 S.r.l.s. non risultava possedere alcun immobile da locare a favore del sig. Ricorrente_1. La Società_1 S.r.l. entra in possesso dell'immobile in questione solo a seguito di un contratto di concessione in godimento con diritto di acquisto stipulato con la Società_3 s.r.l. il 29/05/2018; il contratto tra le parti prevede espressamente che
“gli immobili verranno consegnati il primo giugno 2018 al conduttore” e che “il conduttore non potrà locare, neppure parzialmente i beni concessi in godimento, né concederli in comodato gratuito”. L'unico atto con data certa, perché registrato, consente di dedurre che il ricorrente dal mese di dicembre 2017 non avrebbe potuto utilizzare l'immobile di Indirizzo_1 per svolgervi la propria attività professionale. Allo stesso modo, il contratto del 29/05/2018 prevede che “le riparazioni straordinarie degli immobili dal primo giugno 2018 saranno a carico del conduttore (Società_1 s.r.l.s.)”, tuttavia, il sig. Ricorrente_1 ha registrato e dedotto i costi delle fatture emesse il 31/12/2017 dalla Società_1 S.r.l.s. con la causale “rimborso acconto lavori di ristrutturazione immobile di Indirizzo_1 ”, epoca in cui la Società_1 s.r.l.s. non aveva la disponibilità dell'immobile prevista contrattualmente dal 01/06/2018. Emergono, così, le reali intenzioni che si sarebbero concretizzate nella volontà di ridurre l'imponibile fiscale spostandolo dalla S.r.l. alla ditta individuale.
La ripresa dei costi trova pertanto ampia prova documentale e risultano così travolte tutte le altre eccezioni del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare all'Ufficio costituito per spese processuali la somma di
€.8.000,00