Articolo 17 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
Articolo 16Articolo 18
Versione
21 marzo 2003
Art. 17. Gestione di fondi 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 , corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all' art. 17 :
Comma 1:
- La legge 14 novembre 2000, n. 338 reca: "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari".
Entrata in vigore il 21 marzo 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente