Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00540/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 264 del 2025, proposto da
- Aren Green s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola e Massimiliano Rosignoli, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro in carica, il Ministero della Cultura in persona del Ministro in carica, e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in corso XVIII Agosto, 46;
nei confronti
per l'annullamento
- del silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (di seguito, anche “MASE”) e, se del caso, dal concertante Ministero della cultura a fronte dell’istanza trasmessa ai sensi dell’art. 23 del codice dell’ambiente in data 30 luglio 2024;
- per la condanna, delle Amministrazioni resistenti alla sollecita definizione del suddetto procedimento di valutazione d’impatto ambientale, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento;
- per l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere il rimborso della metà degli oneri istruttori corrisposti per l’istanza in questione e conseguentemente per la condanna del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al rimborso della somma di € 13330,46.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri intimati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, il Consigliere avv. NE PI;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Aren Green s.r.l., quale titolare di un progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico denominato “Lamiranda”, costituito da n. 8 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, della potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nei Comuni di Acerenza e Oppido Lucano, è insorta innanzi a questo Tribunale avverso l'asserita illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in relazione all'istanza presentata in data 30 luglio 2024 per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).
1.1. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto da più angolazioni la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.
2. Parte resistente è comparsa in giudizio con atto di forma.
3. Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025 l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
Va premesso che il progetto presentato dalla società ricorrente è riconducibile alla categoria dei “progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all’articolo 8, comma 2 -bis , del d.lgs. n. 152 del 2006.
In relazione a detti progetti, rileva la scansione procedimentale specificamente disciplinata dagli artt. 24 e 25 del medesimo decreto:
- trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico relativo all’istanza per la presentazione di osservazioni da parte dei cittadini e per l’acquisizione di pareri (art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006);
- quindici giorni successivi per la presentazione, da parte del proponente, delle proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti (art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006);
- centotrenta giorni per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e AS (art. 25, comma 2 -bis , del d.lgs. n. 152/2006);
- trenta giorni successivi per l’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura, entro il termine di venti giorni (art. 25, comma 2 -bis , del d.lgs. n. 152/2006);
- trenta giorni per l’adozione del provvedimento da parte del titolare del potere sostitutivo, in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della commissione, una volta acquisito il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni (art. 25, co. 2 -quater , del d.lgs. n. 152/2006).
4.1.2. Nel caso di specie, il termine per provvedere decorre dalla seconda fase di consultazione al pubblico (di durata pari a quindici giorni ai sensi dell’art. 24, comma 5, del ripetuto decreto), ovverosia dal 25 febbraio 2025.
Il termine per provvedere, pari a complessivi centosettantacinque giorni (quindici per la seconda fase di pubblicazione, centotrenta per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della commissione tecnica, trenta giorni per l’adozione, da parte del MASE, del provvedimento di VIA) risulta dunque essere spirato soltanto in data 20 agosto 2025.
4.1.3. A fronte di ciò, il ricorso risulta proposto in data 18 luglio 2025, ovverosia ben prima che il termine per provvedere fosse effettivamente decorso.
Di talché, l’insussistenza, alla data di promovimento della lite, di un’inerzia dell’Amministrazione giuridicamente apprezzabile.
4.1.3.1. Del pari, non sussiste il diritto al rimborso della metà delle spese di istruttoria, essendo l’insorgenza di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 25, comma 2 -ter , del d.lgs. n. 152 del 2006, collegata alla violazione dei termini di conclusione del procedimento.
5. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
6. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e del tenore dell’attività difensiva di parte resistente, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, coll'intervento dei magistrati:
EF RI, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
NE PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NE PI | EF RI |
IL SEGRETARIO