Art. 3.
Alla, spesa di lire 50.000.000, prevista dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvedera' a carico dello stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Alla, spesa di lire 50.000.000, prevista dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvedera' a carico dello stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.