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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1521/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1521 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.F.: ), nata il [...] a [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
SA UN (C.F.: ), presso il cui studio sito in CH Centrale C.F._2
(CZ), alla Via Martelli, n. 68, elettivamente domicilia, giusta procura alle liti allegata in atti,
E
(C.F.: , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._3
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca
CO (C.F.: ), presso il cui studio sito in Davoli (CZ), alla Via l.go F.lli C.F._4
Bandiera, snc, elettivamente domicilia, giusta procura alle liti allegata in atti,
RICORRENTI
NONCHÈ P.M. presso il Tribunale di Catanzaro INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 24 settembre 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 3 giugno 2007, in CH Centrale (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2007 n. 3, parte II, Serie A); esponevano, altresì, che dalla loro unione nasceva, in data 12.07.2008, il figlio Per_1
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 4 dicembre 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
All'esito, il G.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*** La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
23 maggio 2017) nel procedimento R.G. n. 3479/2016, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 14 settembre 2017, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“1. Il figlio minore della coppia, , viene affidato congiuntamente a entrambi i Persona_2 genitori, con fissazione della sua residenza presso il domicilio della madre. Entrambi i genitori ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, accordandosi tempestivamente tra di loro per ogni relativa decisione.
2. Il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio durante la settimana, nel giorno di lunedì (in quanto giorno libero della sua settimana lavorativa), dalle ore 17:00 fino alle ore 19:00, tenendo ovviamente in considera-zione le esigenze di studio e di salute del minore. Potrà, inoltre, tenerlo con sé una domenica sì e una no, dalle ore 10:00 alle ore 14:00. Potrà, ancora, tenere con sé il figlio in una delle due festività natalizie, dunque Natale o Capodanno, ad anni alterni con la madre, precisamente dalle ore 09:00 alle ore 16:00 del medesimo giorno.
Il figlio trascorrerà con la madre il primo Natale successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo. Il padre, infine, potrà tenere con sé il figlio a Pasqua o a Pasquetta, ad anni alterni con la madre, precisamente dalle ore 09:00 alle ore 16:00 del medesimo giorno. Il figlio trascorrerà con il padre la prima Pasqua successiva alla data di sottoscrizione del presente accordo.
3. A parziale modifica delle condizioni sopra stabilite, una volta compiuto il dodicesimo anno d'età, il figlio qualora egli lo desideri, potrà dormire una volta a settimana presso il domicilio Per_1 del padre.
4. Il signor dovrà prendere il figlio davanti al cancello di scuola o davanti l'ingresso CP_1 dell'attuale domicilio di fatto della signora , in Argusto (CZ), in Via Regina Margherita 52; Pt_1
dovrà inoltre riaccompagnare lo stesso presso quest'ultimo indirizzo, per riaffidarlo alla madre.
5. Il sig. corrisponderà mensilmente, a titolo di mantenimento del figlio, la somma di € CP_1
250,00 (euro duecentocinquanta/00), annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Entrambi i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche, scolastiche e ludiche, necessarie per il figlio, spese preventivamente concordate e successivamente documentate;
ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
6. L'assegno di mantenimento del figlio sarà corrisposta entro il quinto giorno di ogni mese a mezzo vaglia postale o bonifico bancario.
7. I coniugi dichiarano di aver definito prima della presentazione del presente ricorso i reciproci rapporti patrimoniali e di non aver, conseguentemente, in relazione a tanto, altro da stabilire, definire o reciprocamente accreditare.
8. I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta d'identità).
c) detto accordo, per espressa previsione tra le parti ha effetto dalla sottoscrizione dello stesso”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse del figlio.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , (C.F.: ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
CH (CZ), e (C.F.: , nato il [...] a Controparte_1 C.F._3
CH (CZ), celebrato a CH Centrale (CZ), in data 3 giugno 2007 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di CH Centrale (CZ), al n. 3, Parte II, Serie A, anno
2007; b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CH Centrale (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1521 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.F.: ), nata il [...] a [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
SA UN (C.F.: ), presso il cui studio sito in CH Centrale C.F._2
(CZ), alla Via Martelli, n. 68, elettivamente domicilia, giusta procura alle liti allegata in atti,
E
(C.F.: , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._3
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca
CO (C.F.: ), presso il cui studio sito in Davoli (CZ), alla Via l.go F.lli C.F._4
Bandiera, snc, elettivamente domicilia, giusta procura alle liti allegata in atti,
RICORRENTI
NONCHÈ P.M. presso il Tribunale di Catanzaro INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 24 settembre 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 3 giugno 2007, in CH Centrale (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2007 n. 3, parte II, Serie A); esponevano, altresì, che dalla loro unione nasceva, in data 12.07.2008, il figlio Per_1
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 4 dicembre 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
All'esito, il G.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*** La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
23 maggio 2017) nel procedimento R.G. n. 3479/2016, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 14 settembre 2017, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“1. Il figlio minore della coppia, , viene affidato congiuntamente a entrambi i Persona_2 genitori, con fissazione della sua residenza presso il domicilio della madre. Entrambi i genitori ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, accordandosi tempestivamente tra di loro per ogni relativa decisione.
2. Il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio durante la settimana, nel giorno di lunedì (in quanto giorno libero della sua settimana lavorativa), dalle ore 17:00 fino alle ore 19:00, tenendo ovviamente in considera-zione le esigenze di studio e di salute del minore. Potrà, inoltre, tenerlo con sé una domenica sì e una no, dalle ore 10:00 alle ore 14:00. Potrà, ancora, tenere con sé il figlio in una delle due festività natalizie, dunque Natale o Capodanno, ad anni alterni con la madre, precisamente dalle ore 09:00 alle ore 16:00 del medesimo giorno.
Il figlio trascorrerà con la madre il primo Natale successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo. Il padre, infine, potrà tenere con sé il figlio a Pasqua o a Pasquetta, ad anni alterni con la madre, precisamente dalle ore 09:00 alle ore 16:00 del medesimo giorno. Il figlio trascorrerà con il padre la prima Pasqua successiva alla data di sottoscrizione del presente accordo.
3. A parziale modifica delle condizioni sopra stabilite, una volta compiuto il dodicesimo anno d'età, il figlio qualora egli lo desideri, potrà dormire una volta a settimana presso il domicilio Per_1 del padre.
4. Il signor dovrà prendere il figlio davanti al cancello di scuola o davanti l'ingresso CP_1 dell'attuale domicilio di fatto della signora , in Argusto (CZ), in Via Regina Margherita 52; Pt_1
dovrà inoltre riaccompagnare lo stesso presso quest'ultimo indirizzo, per riaffidarlo alla madre.
5. Il sig. corrisponderà mensilmente, a titolo di mantenimento del figlio, la somma di € CP_1
250,00 (euro duecentocinquanta/00), annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Entrambi i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche, scolastiche e ludiche, necessarie per il figlio, spese preventivamente concordate e successivamente documentate;
ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
6. L'assegno di mantenimento del figlio sarà corrisposta entro il quinto giorno di ogni mese a mezzo vaglia postale o bonifico bancario.
7. I coniugi dichiarano di aver definito prima della presentazione del presente ricorso i reciproci rapporti patrimoniali e di non aver, conseguentemente, in relazione a tanto, altro da stabilire, definire o reciprocamente accreditare.
8. I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta d'identità).
c) detto accordo, per espressa previsione tra le parti ha effetto dalla sottoscrizione dello stesso”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse del figlio.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , (C.F.: ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
CH (CZ), e (C.F.: , nato il [...] a Controparte_1 C.F._3
CH (CZ), celebrato a CH Centrale (CZ), in data 3 giugno 2007 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di CH Centrale (CZ), al n. 3, Parte II, Serie A, anno
2007; b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CH Centrale (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo