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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/11/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.967/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.967/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARI LAURA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PALERMO ALESSANDRA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara adito, 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 Parte_2
2. assegnare la casa coniugale alla sig.ra (che già ne è proprietaria esclusiva) che l'abiterà con i figli Parte_2 Per_1 Per_
(i primi due maggiorenni non economicamente autosufficienti e la terza minorenne); 3. - dare atto che ciascun Per_2 coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. - disporre che la figlia Per_
sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la medesima quanto alla salute, all'istruzione ed all'educazione. Ella manterrà la residenza presso l'abitazione della madre con collocamento prevalente presso la stessa. Il padre potrà vedere la figlia, previa comunicazione alla madre, quando vorrà compatibilmente alle esigenze scolastiche e personali della stessa ed in base agli impegni lavorativi dei genitori.
5. dichiarare che la sig.ra incassi il 100% dell'assegno unico e che il sig. contribuisca Parte_2 Parte_1 Per_ al mantenimento dei figli e con versamento anticipato entro il giorno 5 di ogni mese della somma di Per_1 Per_2
Euro 120,00 per ciascun figlio e così per complessivi Euro 360,00, importo rivalutabile di anno in anno secondo gli indici Istat;
le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche (comprensive dei buoni pasto), ricreative e tutte le spese straordinarie, come meglio specificate da protocollo di intesa del Tribunale di Torino, saranno a carico di entrambi i genitori per la quota paritaria del 50%. Detrazioni fiscali spettanti per i figli a carico nella misura del 100% a favore della sig.ra Spese legali compensate. Pt_2
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/05/2025, a adito il Tribunale di Novara per chiedere Parte_1 la separazione personale dalla . Pt_2
Il ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario in LL (NO), il 12/6/1999 e che, dalla loro unione, sono nati, in Novara il 7/10/2002, in Novara il Per_4 Per_1
30/6/2004, n Novara il 6/5/2006 e il 20/11/2010. Per_2 Per_3
Ha, quindi, concluso chiedendo: “1 - Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...]_ Savona il 3 gennaio 1971 e la signora nata a [...] l'[...] 2 -Affidare la figlia minore Parte_2 in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno la potestà in maniera disgiunta, salvo le decisioni di maggior interesse relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla scuola, alla salute, ecc, che dovranno essere assunte di comune accordo. La figlia minore rimarrà collocata e domiciliata stabilmente presso la madre. Il padre potrà vedere la figlia, previ accordi diretti con la stessa. Per le vacanze estive, il padre concorderà con la signora entro il 31/05 di ogni anno, Pt_2 le due settimane, anche non consecutive, per stare con la figlia, compatibilmente con la volontà della stessa. Per le vacanze natalizie, il signor potrà stare con la figlia, ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio, sempre Parte_1 compatibilmente con la volontà della minore, di rimanere più giorni consecutivi presso il padre. Per le vacanze pasquali, la minore trascorrerà metà periodo con il padre e metà periodo con la madre, da concordare direttamente con i genitori, e compatibilmente con la volontà della minore. In caso di mancato accordo, sia per le vacanze natalizie che pasquali, negli anni dispari deciderà il padre e negli anni pari la madre, considerata sempre la volontà della minore. Nel giorno del compleanno dei genitori, la figlia starà rispettivamente con chi compie gli anni, salvo impegni lavorativi degli stessi, e con l'accordo della figlia. Sono sempre salvi i migliori accordi tra le parti.
3 - Assegnare la casa coniugale sita in LL ES (NO), via Cavour, 18, alla signora che ivi rimarrà con i figli, collocati prevalentemente presso di lei, con Pt_2 tutto l'arredo ivi presente. Il signor potrà prelevare i propri effetti personali ivi rimasti, entro due settimane decorrenti Parte_1 dalla comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale 4 - Porre a carico del signor a titolo Parte_1 di concorso al mantenimento ordinario dei figli, la somma di €. 270,00 - €. 90,00 per ciascuno dei tre figli non autosufficienti economicamente, di cui uno minore - oltre ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche, non coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative e sportive di carattere straordinario, previo accordo, salvo i casi di urgenza, e dietro presentazione di preventivo di spesa e/o ricevuta cartacea, secondo il protocollo di Novara che si intende qui integralmente richiamato, ovvero. 1) da concordarsi preventivamente tra le parti riguardo quelle di particolare entità, da documentarsi successivamente, salvo i casi di urgenza, ovvero: I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N. b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale III) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria anche in affitto;
V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso di istruzione, attività sportiva, ricreativa e ludica e pertinenti attrezzature e abbigliamento all'anno; b) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
VI) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento, oltre la prima attività, rispetto alla quale non occorre il consenso;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
7 Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
5 - Disporre che l'assegno unico di €. 534,88 venga assegnato al 50% a ciascun genitore come di legge;
6 - Disporre che il signor rilasci alla signora e viceversa, assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, e Parte_1 Pt_2 di ogni altro documento valido per l'espatrio intestato alla minore, e/o per l'iscrizione della minore sui documenti dei genitori.
7 - Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si è costituita nei termini che ha così concluso: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis Parte_2 reiectis, - dare atto che la Sig.ra non si oppone alla domanda di separazione personale proposta dal marito;
In via Pt_2 riconvenzionale - dichiarare la separazione addebitabile al marito, per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali;
Insta inoltre, previo ogni utile accertamento e declaratoria affinchè il Tribunale voglia - assegnare la casa coniugale alla sig.ra Per_
(che già ne è proprietaria esclusiva) che l'abiterà con i figli (i primi due maggiorenni Parte_2 Per_1 Per_2 non economicamente autosufficienti e la terza minorenne); - dare atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento Per_ personale, essendo titolare di adeguati redditi propri - disporre che la figlia sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la medesima quanto alla salute, all'istruzione ed all'educazione. Ella manterrà la residenza presso l'abitazione della madre con collocamento prevalente presso la stessa. Il padre potrà vedere la figlia, previa comunicazione alla madre, quando vorrà compatibilmente alle esigenze scolastiche e personali della stessa ed in base agli impegni lavorativi dei genitori. - dichiarare che la madre incassi il 100% Per_ dell'assegno unico e che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e con versamento anticipato Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese della somma di Euro 150,00 per ciascun figlio e così per complessivi Euro 450,00 o quella diversa somma ritenuta congrua e di giustizia dal Tribunale, importo rivalutabile di anno in anno secondo gli indici Istat;
le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche (comprensive dei buoni pasto), ricreative e straordinarie saranno a carico del padre al 70% previamente concordate e previa esibizione delle pezze giustificative come da protocollo di intesa del Tribunale di Torino. Con riserva di integrare e modificare le suestese conclusioni e di altro produrre e dedurre nei concedendi termini. Col favore delle spese, anche generali, e competenze di giudizio. In via istruttoria Si insta affinché venga ammesso l'interpello del sig. e la prova orale per testi, indicando sin da ora: - Parte_1 [...]
residente in [...] – LL ES (No), su tutte le circostanze sotto capitolate, Tes_1 eventualmente epurate da apprezzamenti e valutazioni personali;
- Dott. psicologo, con studio in Testimone_2
LL ES (NO) sulla circostanza n. 10, eventualmente epurata da apprezzamenti e valutazioni personali.
1. vero che in data 10 febbraio 2025 il sig. ha inaspettatamente palesato - alla fine di una “ordinaria” cena a tutti Parte_1 componenti della famiglia ivi presenti (tra cui la figlia minore) di intrattenere una relazione extraconiugale;
- vero che in data 25 febbraio 2025 il sig. lasciava l'abitazione familiare;
2. vero che tra il 10 febbraio 2025 ed il 25 febbraio Parte_1 2025 il sig. intratteneva interlocuzioni telefoniche con la nuova compagna sig.ra nelle mura Parte_1 Persona_5 domestiche;
3. vero che il sig. inizialmente le ha comunicato di aver dimorato presso la di lui sorella in LL Parte_1
ES (No), fino al suo trasferimento presso un immobile locato in Novara;
4. vero che dal momento in cui il sig. ha lasciato la casa familiare non ha più contattato ovvero organizzato occasioni di visita ovvero intrattenuto Parte_1 Per_ rapporti in maniera costante, continuativa e comunque significativa con i figli, tantomeno con l'ultimogenita , unica - Per_ ad oggi - ancora minorenne;
5. vero che , pochi giorni dopo la confessione del padre, comunicava alla madre e al resto Per_ della famiglia di conoscere già dal mese di agosto 2024 della relazione del padre, avendolo visto chattare con la signora inviarle selfie;
6. vero che tutte le figlie hanno patito e stanno tutt'ora soffrendo la separazione dei genitori, tanto che hanno Per_ seguito un percorso psicologico presso il dott. (con studio in LL ES) e anche presso la Testimone_2 dott.ssa (psicoterapeuta con studio ad Oleggio, P.zza Martiri);
7. vero che a partire dal 25 Persona_6 febbraio 2025 in poi tutti i figli della coppia si sono autodeterminati in merito al se e come re-instaurare Persona_7 il rapporto con il padre;
8. vero che la sig.ra ogni qualvolta si trovi al telefono con il sig. propone ai figli Pt_2 Parte_1 di parlargli, con esito il più delle volte negativo;
9. vero che tutt'ora, quando il padre cerca un contatto telefonico diretto con i ragazzi, loro non rispondono ovvero cercando di terminare quanto prima il contatto telefonico;
10. vero che durante il periodo degli esami di maturità (nei mesi di giugno / luglio 2025) il Dott. a suggerito al padre di non perseguire Tes_2 il contatto telefonico per evitare che potesse pregiudicare la propria performance scolastica;
11. vero che l'unica figlia Per_2 con cui il padre ha mantenuto un minimo rapporto è la maggiore, che lo sente o vede sporadicamente e che cerca di Per_4 Per_ spiegargli come si sentano delusi e sconfortati i fratelli. 12. Vero che e quando la madre chiede Per_1 Per_2 spiegazioni in merito al fatto che essi non vogliono avere contatti con il padre riferiscono alla madre di non avere argomenti da condividere;
13. Vero che il sig. dopo aver confessato alla moglie di intrattenere una relazione extraconiugale, Parte_1 le ha altresì confessato che la relazione con la sig.ra proseguiva a far data dal luglio 2024. 14. Vero che i Persona_5 sigg.ri e stavano progettando un viaggio all'estero a fronte del rinnovo dei passaporti;
15. Vero che prima Parte_1 Pt_2 del 10 febbraio 2025 il sig. chiamava la moglie quotidianamente per chiedere come andasse la giornata Parte_1 manifestando il proprio interesse verso la sig.ra 16. Vero che nel 2024, in occasione del compleanno della sig.ra Pt_2
il sig. si è attivato con i figli per acquistare un regalo – un cane – alla moglie, come da documento doc. 6 Pt_2 Parte_1 che si rammostra al teste;
17. Vero che la sig.ra provvede al mantenimento dei figli accudendoli per ogni esigenza Pt_2
(anche in relazione agli spostamenti, per esempio impiegando la propria auto per accompagnarli, provvedendo alle attività Per_ domestiche – pulizia di casa e preparazione pasti); 18. Vero che i e non hanno mai - dalla fine del Per_1 Per_2 mese di febbraio 2025 ad oggi - pranzato / cenato / pernottato presso il padre”.
Alla prima udienza del 16/10/2025, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “voglio separarmi. Lavoro all'ufficio tecnico alla MEMC. Guadagno circa Parte_1
1.700,00 al mese. Vivo a Novara, via Pietro Micca n. 72. Vivo in affitto, pago € 500,00 mensili di canone di locazione e spese. Ho spese per bollette e macchina;
ho un finanziamento per cui pago € 333,00 circa. Pago € 171,00 per la macchina Per_ che ho cambiato per tagliare le spese. Vivo da solo. non l'ho più vista, l'ho sentita poche volte al telefono. I tentativi Per_ di contattato sono scarsi. Con mi sono incontrato, ho esteso l'invito anche agli altri figli. ha rifiutato. Al Per_4 momento non mi vuole vedere. Con ci siamo visti qualche volta. Ho visto gli altri due figli poco fa, anche con loro non Per_4 mi vedo mai, non li vedevo da febbraio. Voglio aggiungere che sono disponibile a fare degli straordinari per pagare le spese. Voglio precisare che ho detto che mia moglie ha influenzato i miei figli ma non è vero, so che sono i ragazzi che non vogliono venire da me. Non ho dubbi che siano in ottime mani. Ammetto le mie responsabilità, come ha detto mia moglie è vero”. ha dichiarato: “voglio separarmi. Mio marito mi ha tradito. ha visto il papà che messaggiava Parte_2 Per_4 con una donna e poi il giorno dopo ha confessato che aveva un'altra donna, che si era innamorato e che avrebbe lasciato casa. L'ha detto a tutti ed è per questo che i ragazzi non voglio vederli. Prima di questo evento, il nostro rapporto era normale, discutevamo. Avevamo deciso di fare un viaggio, dovevamo fare i passaporti. Non mi ero accorta di niente;
mi diceva che doveva andare a giocare a calcetto. Mi ha confessato che le cose le bagnava lui. La cosa più brutta è che ha detto ai figli che in questa donna ha trovato quello che non ha trovato in me. Lavoro come impiegata amministrativa ad Oleggio in una ditta;
guadagno circa € 1.400,00. La casa è di mia proprietà. Non ho finanziamenti o mutui accesi. Per la scuola privata di abbiamo usato il conto in comune. Per l'iscrizione degli altri ragazzi a scuola e l'università, mi ha aiutata perché Per_1 Per_ gliel'ho chiesto. L'aiuto non è costante. non fa sport. va in palestra;
frequenta l'università”. Per_2
Quindi, all'esito, è stato chiesto rinvio per valutare una soluzione conciliativa tra le parti. In data 10/11/2025, quindi, le parti hanno depositato conclusioni congiunte e con ordinanza del 13/11/2025 depositata il 14/11/2025, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover accogliere le conclusioni delle parti.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alle condizioni relative alla gestione di unica figlia che non ha raggiunto la maggiore età, Per_3 non vi sono osservazioni in quanto la configurazione prevista dalle parti è conforme alle norme di legge e agli interessi della ragazza, così come le statuizioni economiche.
Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) assegna la casa familiare a;
Parte_2
3) affida ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_3 4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando Parte_1 entro il 5 di goni mese la somma di € 120,00 per ciascun figlio e, quindi, complessivamente € 360,00, oltre rivalutazione ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
6) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre;
7) prende atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti;
8) prende atto dell'accordo delle parti secondo cui le detrazioni fiscali spettanti per i figli a carico nella misura del 100% a favore della sig.ra ; Pt_2
9) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
10) spese compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.967/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARI LAURA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PALERMO ALESSANDRA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara adito, 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 Parte_2
2. assegnare la casa coniugale alla sig.ra (che già ne è proprietaria esclusiva) che l'abiterà con i figli Parte_2 Per_1 Per_
(i primi due maggiorenni non economicamente autosufficienti e la terza minorenne); 3. - dare atto che ciascun Per_2 coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. - disporre che la figlia Per_
sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la medesima quanto alla salute, all'istruzione ed all'educazione. Ella manterrà la residenza presso l'abitazione della madre con collocamento prevalente presso la stessa. Il padre potrà vedere la figlia, previa comunicazione alla madre, quando vorrà compatibilmente alle esigenze scolastiche e personali della stessa ed in base agli impegni lavorativi dei genitori.
5. dichiarare che la sig.ra incassi il 100% dell'assegno unico e che il sig. contribuisca Parte_2 Parte_1 Per_ al mantenimento dei figli e con versamento anticipato entro il giorno 5 di ogni mese della somma di Per_1 Per_2
Euro 120,00 per ciascun figlio e così per complessivi Euro 360,00, importo rivalutabile di anno in anno secondo gli indici Istat;
le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche (comprensive dei buoni pasto), ricreative e tutte le spese straordinarie, come meglio specificate da protocollo di intesa del Tribunale di Torino, saranno a carico di entrambi i genitori per la quota paritaria del 50%. Detrazioni fiscali spettanti per i figli a carico nella misura del 100% a favore della sig.ra Spese legali compensate. Pt_2
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/05/2025, a adito il Tribunale di Novara per chiedere Parte_1 la separazione personale dalla . Pt_2
Il ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario in LL (NO), il 12/6/1999 e che, dalla loro unione, sono nati, in Novara il 7/10/2002, in Novara il Per_4 Per_1
30/6/2004, n Novara il 6/5/2006 e il 20/11/2010. Per_2 Per_3
Ha, quindi, concluso chiedendo: “1 - Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...]_ Savona il 3 gennaio 1971 e la signora nata a [...] l'[...] 2 -Affidare la figlia minore Parte_2 in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno la potestà in maniera disgiunta, salvo le decisioni di maggior interesse relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla scuola, alla salute, ecc, che dovranno essere assunte di comune accordo. La figlia minore rimarrà collocata e domiciliata stabilmente presso la madre. Il padre potrà vedere la figlia, previ accordi diretti con la stessa. Per le vacanze estive, il padre concorderà con la signora entro il 31/05 di ogni anno, Pt_2 le due settimane, anche non consecutive, per stare con la figlia, compatibilmente con la volontà della stessa. Per le vacanze natalizie, il signor potrà stare con la figlia, ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio, sempre Parte_1 compatibilmente con la volontà della minore, di rimanere più giorni consecutivi presso il padre. Per le vacanze pasquali, la minore trascorrerà metà periodo con il padre e metà periodo con la madre, da concordare direttamente con i genitori, e compatibilmente con la volontà della minore. In caso di mancato accordo, sia per le vacanze natalizie che pasquali, negli anni dispari deciderà il padre e negli anni pari la madre, considerata sempre la volontà della minore. Nel giorno del compleanno dei genitori, la figlia starà rispettivamente con chi compie gli anni, salvo impegni lavorativi degli stessi, e con l'accordo della figlia. Sono sempre salvi i migliori accordi tra le parti.
3 - Assegnare la casa coniugale sita in LL ES (NO), via Cavour, 18, alla signora che ivi rimarrà con i figli, collocati prevalentemente presso di lei, con Pt_2 tutto l'arredo ivi presente. Il signor potrà prelevare i propri effetti personali ivi rimasti, entro due settimane decorrenti Parte_1 dalla comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale 4 - Porre a carico del signor a titolo Parte_1 di concorso al mantenimento ordinario dei figli, la somma di €. 270,00 - €. 90,00 per ciascuno dei tre figli non autosufficienti economicamente, di cui uno minore - oltre ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche, non coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative e sportive di carattere straordinario, previo accordo, salvo i casi di urgenza, e dietro presentazione di preventivo di spesa e/o ricevuta cartacea, secondo il protocollo di Novara che si intende qui integralmente richiamato, ovvero. 1) da concordarsi preventivamente tra le parti riguardo quelle di particolare entità, da documentarsi successivamente, salvo i casi di urgenza, ovvero: I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N. b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale III) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria anche in affitto;
V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso di istruzione, attività sportiva, ricreativa e ludica e pertinenti attrezzature e abbigliamento all'anno; b) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
VI) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento, oltre la prima attività, rispetto alla quale non occorre il consenso;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
7 Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
5 - Disporre che l'assegno unico di €. 534,88 venga assegnato al 50% a ciascun genitore come di legge;
6 - Disporre che il signor rilasci alla signora e viceversa, assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, e Parte_1 Pt_2 di ogni altro documento valido per l'espatrio intestato alla minore, e/o per l'iscrizione della minore sui documenti dei genitori.
7 - Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si è costituita nei termini che ha così concluso: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis Parte_2 reiectis, - dare atto che la Sig.ra non si oppone alla domanda di separazione personale proposta dal marito;
In via Pt_2 riconvenzionale - dichiarare la separazione addebitabile al marito, per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali;
Insta inoltre, previo ogni utile accertamento e declaratoria affinchè il Tribunale voglia - assegnare la casa coniugale alla sig.ra Per_
(che già ne è proprietaria esclusiva) che l'abiterà con i figli (i primi due maggiorenni Parte_2 Per_1 Per_2 non economicamente autosufficienti e la terza minorenne); - dare atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento Per_ personale, essendo titolare di adeguati redditi propri - disporre che la figlia sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la medesima quanto alla salute, all'istruzione ed all'educazione. Ella manterrà la residenza presso l'abitazione della madre con collocamento prevalente presso la stessa. Il padre potrà vedere la figlia, previa comunicazione alla madre, quando vorrà compatibilmente alle esigenze scolastiche e personali della stessa ed in base agli impegni lavorativi dei genitori. - dichiarare che la madre incassi il 100% Per_ dell'assegno unico e che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e con versamento anticipato Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese della somma di Euro 150,00 per ciascun figlio e così per complessivi Euro 450,00 o quella diversa somma ritenuta congrua e di giustizia dal Tribunale, importo rivalutabile di anno in anno secondo gli indici Istat;
le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche (comprensive dei buoni pasto), ricreative e straordinarie saranno a carico del padre al 70% previamente concordate e previa esibizione delle pezze giustificative come da protocollo di intesa del Tribunale di Torino. Con riserva di integrare e modificare le suestese conclusioni e di altro produrre e dedurre nei concedendi termini. Col favore delle spese, anche generali, e competenze di giudizio. In via istruttoria Si insta affinché venga ammesso l'interpello del sig. e la prova orale per testi, indicando sin da ora: - Parte_1 [...]
residente in [...] – LL ES (No), su tutte le circostanze sotto capitolate, Tes_1 eventualmente epurate da apprezzamenti e valutazioni personali;
- Dott. psicologo, con studio in Testimone_2
LL ES (NO) sulla circostanza n. 10, eventualmente epurata da apprezzamenti e valutazioni personali.
1. vero che in data 10 febbraio 2025 il sig. ha inaspettatamente palesato - alla fine di una “ordinaria” cena a tutti Parte_1 componenti della famiglia ivi presenti (tra cui la figlia minore) di intrattenere una relazione extraconiugale;
- vero che in data 25 febbraio 2025 il sig. lasciava l'abitazione familiare;
2. vero che tra il 10 febbraio 2025 ed il 25 febbraio Parte_1 2025 il sig. intratteneva interlocuzioni telefoniche con la nuova compagna sig.ra nelle mura Parte_1 Persona_5 domestiche;
3. vero che il sig. inizialmente le ha comunicato di aver dimorato presso la di lui sorella in LL Parte_1
ES (No), fino al suo trasferimento presso un immobile locato in Novara;
4. vero che dal momento in cui il sig. ha lasciato la casa familiare non ha più contattato ovvero organizzato occasioni di visita ovvero intrattenuto Parte_1 Per_ rapporti in maniera costante, continuativa e comunque significativa con i figli, tantomeno con l'ultimogenita , unica - Per_ ad oggi - ancora minorenne;
5. vero che , pochi giorni dopo la confessione del padre, comunicava alla madre e al resto Per_ della famiglia di conoscere già dal mese di agosto 2024 della relazione del padre, avendolo visto chattare con la signora inviarle selfie;
6. vero che tutte le figlie hanno patito e stanno tutt'ora soffrendo la separazione dei genitori, tanto che hanno Per_ seguito un percorso psicologico presso il dott. (con studio in LL ES) e anche presso la Testimone_2 dott.ssa (psicoterapeuta con studio ad Oleggio, P.zza Martiri);
7. vero che a partire dal 25 Persona_6 febbraio 2025 in poi tutti i figli della coppia si sono autodeterminati in merito al se e come re-instaurare Persona_7 il rapporto con il padre;
8. vero che la sig.ra ogni qualvolta si trovi al telefono con il sig. propone ai figli Pt_2 Parte_1 di parlargli, con esito il più delle volte negativo;
9. vero che tutt'ora, quando il padre cerca un contatto telefonico diretto con i ragazzi, loro non rispondono ovvero cercando di terminare quanto prima il contatto telefonico;
10. vero che durante il periodo degli esami di maturità (nei mesi di giugno / luglio 2025) il Dott. a suggerito al padre di non perseguire Tes_2 il contatto telefonico per evitare che potesse pregiudicare la propria performance scolastica;
11. vero che l'unica figlia Per_2 con cui il padre ha mantenuto un minimo rapporto è la maggiore, che lo sente o vede sporadicamente e che cerca di Per_4 Per_ spiegargli come si sentano delusi e sconfortati i fratelli. 12. Vero che e quando la madre chiede Per_1 Per_2 spiegazioni in merito al fatto che essi non vogliono avere contatti con il padre riferiscono alla madre di non avere argomenti da condividere;
13. Vero che il sig. dopo aver confessato alla moglie di intrattenere una relazione extraconiugale, Parte_1 le ha altresì confessato che la relazione con la sig.ra proseguiva a far data dal luglio 2024. 14. Vero che i Persona_5 sigg.ri e stavano progettando un viaggio all'estero a fronte del rinnovo dei passaporti;
15. Vero che prima Parte_1 Pt_2 del 10 febbraio 2025 il sig. chiamava la moglie quotidianamente per chiedere come andasse la giornata Parte_1 manifestando il proprio interesse verso la sig.ra 16. Vero che nel 2024, in occasione del compleanno della sig.ra Pt_2
il sig. si è attivato con i figli per acquistare un regalo – un cane – alla moglie, come da documento doc. 6 Pt_2 Parte_1 che si rammostra al teste;
17. Vero che la sig.ra provvede al mantenimento dei figli accudendoli per ogni esigenza Pt_2
(anche in relazione agli spostamenti, per esempio impiegando la propria auto per accompagnarli, provvedendo alle attività Per_ domestiche – pulizia di casa e preparazione pasti); 18. Vero che i e non hanno mai - dalla fine del Per_1 Per_2 mese di febbraio 2025 ad oggi - pranzato / cenato / pernottato presso il padre”.
Alla prima udienza del 16/10/2025, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “voglio separarmi. Lavoro all'ufficio tecnico alla MEMC. Guadagno circa Parte_1
1.700,00 al mese. Vivo a Novara, via Pietro Micca n. 72. Vivo in affitto, pago € 500,00 mensili di canone di locazione e spese. Ho spese per bollette e macchina;
ho un finanziamento per cui pago € 333,00 circa. Pago € 171,00 per la macchina Per_ che ho cambiato per tagliare le spese. Vivo da solo. non l'ho più vista, l'ho sentita poche volte al telefono. I tentativi Per_ di contattato sono scarsi. Con mi sono incontrato, ho esteso l'invito anche agli altri figli. ha rifiutato. Al Per_4 momento non mi vuole vedere. Con ci siamo visti qualche volta. Ho visto gli altri due figli poco fa, anche con loro non Per_4 mi vedo mai, non li vedevo da febbraio. Voglio aggiungere che sono disponibile a fare degli straordinari per pagare le spese. Voglio precisare che ho detto che mia moglie ha influenzato i miei figli ma non è vero, so che sono i ragazzi che non vogliono venire da me. Non ho dubbi che siano in ottime mani. Ammetto le mie responsabilità, come ha detto mia moglie è vero”. ha dichiarato: “voglio separarmi. Mio marito mi ha tradito. ha visto il papà che messaggiava Parte_2 Per_4 con una donna e poi il giorno dopo ha confessato che aveva un'altra donna, che si era innamorato e che avrebbe lasciato casa. L'ha detto a tutti ed è per questo che i ragazzi non voglio vederli. Prima di questo evento, il nostro rapporto era normale, discutevamo. Avevamo deciso di fare un viaggio, dovevamo fare i passaporti. Non mi ero accorta di niente;
mi diceva che doveva andare a giocare a calcetto. Mi ha confessato che le cose le bagnava lui. La cosa più brutta è che ha detto ai figli che in questa donna ha trovato quello che non ha trovato in me. Lavoro come impiegata amministrativa ad Oleggio in una ditta;
guadagno circa € 1.400,00. La casa è di mia proprietà. Non ho finanziamenti o mutui accesi. Per la scuola privata di abbiamo usato il conto in comune. Per l'iscrizione degli altri ragazzi a scuola e l'università, mi ha aiutata perché Per_1 Per_ gliel'ho chiesto. L'aiuto non è costante. non fa sport. va in palestra;
frequenta l'università”. Per_2
Quindi, all'esito, è stato chiesto rinvio per valutare una soluzione conciliativa tra le parti. In data 10/11/2025, quindi, le parti hanno depositato conclusioni congiunte e con ordinanza del 13/11/2025 depositata il 14/11/2025, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover accogliere le conclusioni delle parti.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alle condizioni relative alla gestione di unica figlia che non ha raggiunto la maggiore età, Per_3 non vi sono osservazioni in quanto la configurazione prevista dalle parti è conforme alle norme di legge e agli interessi della ragazza, così come le statuizioni economiche.
Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) assegna la casa familiare a;
Parte_2
3) affida ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_3 4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando Parte_1 entro il 5 di goni mese la somma di € 120,00 per ciascun figlio e, quindi, complessivamente € 360,00, oltre rivalutazione ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
6) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre;
7) prende atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti;
8) prende atto dell'accordo delle parti secondo cui le detrazioni fiscali spettanti per i figli a carico nella misura del 100% a favore della sig.ra ; Pt_2
9) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
10) spese compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO