Art. 2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro, sara' istituita di volta in volta, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, la "Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio delle Comunita' europee", cui spettera' il compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della Presidenza stessa e la cui composizione verra' definita con lo stesso decreto.
Per l'assegnazione alla delegazione di cui al precedente comma potranno essere collocati a disposizione con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, in deroga a quanto previsto ed in aggiunta al contingente fissato dall' articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
Per lo stesso periodo potranno essere collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della presente legge, fino ad un massimo di sette funzionari appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato da assegnarsi alla predetta delegazione.
Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei predetti il trattamento economico metropolitano.
Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unita', possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato.
Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalita' del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all' articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 , ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso articolo 3 e dal successivo articolo 7 del predetto regio decreto.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro, sara' istituita di volta in volta, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, la "Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio delle Comunita' europee", cui spettera' il compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della Presidenza stessa e la cui composizione verra' definita con lo stesso decreto.
Per l'assegnazione alla delegazione di cui al precedente comma potranno essere collocati a disposizione con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, in deroga a quanto previsto ed in aggiunta al contingente fissato dall' articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
Per lo stesso periodo potranno essere collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della presente legge, fino ad un massimo di sette funzionari appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato da assegnarsi alla predetta delegazione.
Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei predetti il trattamento economico metropolitano.
Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unita', possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato.
Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalita' del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all' articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 , ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso articolo 3 e dal successivo articolo 7 del predetto regio decreto.