Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/05/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4147/2023
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
Parte 2 Parte 1 Parte 3
[...] (da sposata Persona 1 Parte 4 Parte_5 '
Parte 6 Parte_7 Parte 8 (da sposata Persona 2
[...] Parte 9 Parte 10 Parte 11
[...] (da sposata Persona 3 ), Parte 12
[...] Parte 13 Parte 14 e Parte 15
[...], con l'avvocato Carlofernando Parisi
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti: Persona 4hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...] nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: Persona 4 0 [...]
cittadino italiano, nato a [...], Comune in Provincia Persona 4 0 Persona 4
di Bergamo il 29.08.1886 (BG) (Doc. 02), figlio di Persona 5 e Persona 6 , non si è
e non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana comeControparte_2
da certificato negativo di naturalizzazione che si allega (Doc. 03); b. Persona 4
Persona 4 in data 08.01.1910, si univa in matrimonio con 0 Persona 4 0
(Doc. 04); c. Dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: in Parte 16 Parte 16 0
Doc. 05) in data 15.02.1918 Persona 8 (Doc. 06) ed in data data 30.10.1913 Persona 7
Persona 9 (Doc. 07); d. Persona_7 in data 22.04.1941, si univa in matrimonio 31.08.1920 con Persona 10 che prendeva il nome di (Doc. 08); e. Dalla loro unione Persona 11
e prendeva il nome di 06.10.1966, si univa in matrimonio con Persona_12
[...]
(Doc. 10); g. Dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: in data Parte 18
"ricorrente" (Doc. 11), in data 29.10.1970 19.06.1967 Parte 1
(Doc. 12) ed in data 24.04.1974 Parte 3 Persona 13
(Doc. 13); h. Persona 13 in data 20.10.2001, si univa in matrimonio con
(Doc. 14); i. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 23.08.2002, [...] Parte 19
"ricorrente" (Doc. 15); j. Parte_3 in data Parte 2
Persona 14 e prendeva il nome di 26.02.2000, si univa in matrimonio con
[...]
"ricorrente" (Doc. 16); k. Dalla loro unione nascevano in Brasile, in Persona 1
"ricorrente" (Doc. 17) e data 17.11.2005, i gemelli Parte 4 Parte_5
Persona 8 in data 25.01.1941, si univa in matrimonio con [...] "ricorrente" (Doc. 18); l.
(Doc. 19); m. Dalla loro unionePt 10 e prendeva il nome di Parte_20
nascevano in Brasile due figli: in data 16.09.1950 "ricorrente" (Doc. 20) ed in Parte_6
data 25.02.1952 Pt 7 "ricorrente" (Doc. 21); n. Parte 7 in data Parte 7
24.04.1976, si univa in matrimonio con
[...]Persona 15 e prendeva il nome di
Parte 21 per poi divorziare, in data 18.08.2006, e riprendere il nome da nubile (Doc. 22);
o. Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 28.04.1977 Parte_8
(Doc. 23) ed in data 16.04.1981 Parte_9 "ricorrente" (Doc. 24); p.
[...]
in data 25.10.2012, si univa in matrimonio conParte_8 Controparte_3
"ricorrente" (Doc. 25); q. […] e prendeva il nome di Persona 2
Parte 9 in data 01.11.2014, si univa in matrimonio con Parte 22 (Doc. 26); r. Dalla '
loro unione nasceva in Brasile, in data 05.12.2014, Parte 10 ricorrente" (Doc. 27);
Controparte_4 in data 04.10.1947, si univa in matrimonio con Controparte 5 che prendeva il nome di SO BI MA (Doc. 28); t. Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 01.03.1952 Persona 16 (Doc. 29) ed in data 17.12.1965 CP 6 (Doc. 30); u.
Persona 16 in data 29.06.1974, si univa in matrimonio con Persona 17 0
Parte 11 (Doc. 31); Persona 18 e prendeva il nome si Persona 16
v. Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 23.08.1979 Parte 11
[...] (Doc. 32) ed in data 13.02.1988 Parte 13
in data 09.10.2009, si univa "ricorrente"(Doc. 33); w. Cibele Parte 11
in matrimonio con e prendeva il nome di Persona 3 Controparte_7
"ricorrente" (Doc. 34); x. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data
[...]
Parte_12 "ricorrente" (Doc. 35); y. 06.12.2013, Parte 13
, in data 21.09.2016, si univa in matrimonio con Persona 19 (Doc.
[...] 36); z. in data 26.01.1989, si univa in matrimonio con e prendeva CP 8 CP 6
il nome di Controparte_9 per poi divorziare, in data 10.07.2003, e riprendere il nome
,
da nubile (Doc. 37); aa. Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 15.09.1990
"ricorrente" (Doc. 38) ed in data 10.09.1995 Parte 15 Parte 14
"ricorrente" (Doc. 39)".
Controparte 1 si è rimesso alla decisione del giudice. Il
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
- lo Statuto ER non recava una definizione di "regnicolo";
- l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»>;
- la 1. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 1. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87); la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[1]e norme precostituzionali riconosciute
-
illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), 1. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini>>.
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento CP 2 , si
osserva che: si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione", introdotta con decreto governativo n.
-
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti principi di diritto: «(i) secondo la
-
tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912,
art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti: l'avo italiano dei ricorrenti, Persona 4 nato a [...] il
29.8.1886 (doc. 2 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc.
3 fasc. ric.);
la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per questi motivi
1. Dichiara che Parte 1 Parte 2 Parte 3
[...] (da sposata Persona 1 Parte_4 Parte_5
(da sposata Parte 7 Pt 8 Parte 8 Parte_6 Pt 7 Persona 2
Parte 10 Pt 11 Parte 11 Parte_9
[...]
[...] (da sposata Persona 3 ), Parte 12
Parte_13 Parte 14 e Parte 15 sono
cittadini italiani.
2. Ordina al Controparte 1 e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 8.5.2025
Il giudice
Christian Colombo