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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4944 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
*****
In funzione di Giudice di appello in composizione monocratica
*****
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7862 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del giorno 1 aprile 2025, vertente
TRA
, con l'avv. Rosalba Barillaro e l'avv. Antonio N. Barillaro;
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del prefetto p.t.; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 11644/2020 depositata in CP_1
data 22/07/2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con tempestivo ricorso ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2
per ottenere l'integrale riforma della sentenza indicata in epigrafe, che aveva CP_3
rigettato il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa avverso l'ordinanza di ingiunzione prefettizia n. 00091190014175, la quale – a sua volta - aveva confermato il verbale di violazione n.
22180713572 all'art. 7/1 lett. f) e 7/14 del C.d.S..
Deduceva l'opponente: 1) la mancata contestazione immediata della violazione e la inosservanza dell'art. 383 del regolamento di esecuzione;
2) la nullità del verbale di accertamento per mancata indicazione degli estremi dell'ordinanza sindacale di nomina dell'ausiliario del traffico;
3) l'illegittimità del provvedimento in violazione dell'art. 7, commi 6 e 8, CDS;
4) il difetto di motivazione dell'ordinanza; 5) il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 204 c.d.s. per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.
Pur ritualmente evocata in giudizio, l' non svolgeva attività difensiva Controparte_1
nel presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c..
*****
L'opponente – appellante ha eccepito, già in primo grado con riproposizione in appello,
l'illegittimità dell'attività sanzionatoria sulla base della carenza assoluta nelle vicinanze dell'area di parcheggio a pagamento, di spazi riservati a parcheggio libero, con conseguente violazione dell'art. 7, comma 8, del Codice della Strada.
In proposito, occorre osservare che ai sensi dell'art. 7, co. 6 e 8, CdS, è invalido il verbale elevato ai sensi dell'art. 157, co. 6, C.d.S. qualora non sia destinata un'apposita aerea a parcheggio libero, con esclusione di alcune zone specificate nel secondo periodo del predetto comma.
Nello specifico, in tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, l'art. 157, comma
6, del codice della strada, prevede due distinte condotte, entrambe sottoposte alla medesima sanzione di cui al comma 8, e cioè quella di porre in sosta l'autoveicolo senza segnalazione dell'orario di inizio della stessa, laddove essa è consentita per un tempo limitato, e quella di non attivare il dispositivo di controllo della sosta (espressione nella quale va ricompresa la scheda o il tagliando rilasciato nel caso dei parcheggi a pagamento), nei casi in cui esso è espressamente previsto.
Nel caso di specie, nel verbale contestato si fa chiaramente riferimento alla sosta “senza esporre titolo di pagamento” e, quindi, la condotta sanzionata è sussumibile nella seconda fattispecie sopra descritta.
Ma, relativamente a tale seconda fattispecie, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
18575/2014) che “Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente che lamenti la mancata riserva di un'adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova dell'esistenza della delibera che esclude la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7, comma 8, codice della strada”.
Ebbene, nel caso di specie, l'Amministrazione capitolina nulla ha dedotto e provato in merito, non adempiendo all'onere probatorio sulla stessa gravante. Ed invero, come statuito nell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che costituisce attuazione del più generale principio, già espresso dal giudice di legittimità in precedenti arresti, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice, spettando quindi alla medesima, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova della esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.
Pertanto, la decisione di primo grado, che non ha adeguatamente motivato su tale profilo, non può essere condivisa e, in accoglimento dell'appello, va annullata l'ordinanza di ingiunzione prefettizia n. 00091190014175.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto della semplicità delle difese e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello nei confronti di e, per l'effetto, in riforma della Controparte_1
gravata sentenza, annulla l'ordinanza di ingiunzione prefettizia n. 00091190014175, e condanna parte resistente alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi 250,00, oltre euro 43,00 per esborsi, nonché spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- condanna e alla rifusione delle spese del secondo grado Controparte_1 CP_3 nei confronti dell'appellante, liquidate in complessivi € 300,00, oltre euro 91,50 per esborsi, nonché spese forfettarie iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma addì 1 aprile 2025.
Il Giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
*****
In funzione di Giudice di appello in composizione monocratica
*****
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7862 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del giorno 1 aprile 2025, vertente
TRA
, con l'avv. Rosalba Barillaro e l'avv. Antonio N. Barillaro;
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del prefetto p.t.; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 11644/2020 depositata in CP_1
data 22/07/2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con tempestivo ricorso ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2
per ottenere l'integrale riforma della sentenza indicata in epigrafe, che aveva CP_3
rigettato il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa avverso l'ordinanza di ingiunzione prefettizia n. 00091190014175, la quale – a sua volta - aveva confermato il verbale di violazione n.
22180713572 all'art. 7/1 lett. f) e 7/14 del C.d.S..
Deduceva l'opponente: 1) la mancata contestazione immediata della violazione e la inosservanza dell'art. 383 del regolamento di esecuzione;
2) la nullità del verbale di accertamento per mancata indicazione degli estremi dell'ordinanza sindacale di nomina dell'ausiliario del traffico;
3) l'illegittimità del provvedimento in violazione dell'art. 7, commi 6 e 8, CDS;
4) il difetto di motivazione dell'ordinanza; 5) il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 204 c.d.s. per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.
Pur ritualmente evocata in giudizio, l' non svolgeva attività difensiva Controparte_1
nel presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c..
*****
L'opponente – appellante ha eccepito, già in primo grado con riproposizione in appello,
l'illegittimità dell'attività sanzionatoria sulla base della carenza assoluta nelle vicinanze dell'area di parcheggio a pagamento, di spazi riservati a parcheggio libero, con conseguente violazione dell'art. 7, comma 8, del Codice della Strada.
In proposito, occorre osservare che ai sensi dell'art. 7, co. 6 e 8, CdS, è invalido il verbale elevato ai sensi dell'art. 157, co. 6, C.d.S. qualora non sia destinata un'apposita aerea a parcheggio libero, con esclusione di alcune zone specificate nel secondo periodo del predetto comma.
Nello specifico, in tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, l'art. 157, comma
6, del codice della strada, prevede due distinte condotte, entrambe sottoposte alla medesima sanzione di cui al comma 8, e cioè quella di porre in sosta l'autoveicolo senza segnalazione dell'orario di inizio della stessa, laddove essa è consentita per un tempo limitato, e quella di non attivare il dispositivo di controllo della sosta (espressione nella quale va ricompresa la scheda o il tagliando rilasciato nel caso dei parcheggi a pagamento), nei casi in cui esso è espressamente previsto.
Nel caso di specie, nel verbale contestato si fa chiaramente riferimento alla sosta “senza esporre titolo di pagamento” e, quindi, la condotta sanzionata è sussumibile nella seconda fattispecie sopra descritta.
Ma, relativamente a tale seconda fattispecie, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
18575/2014) che “Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente che lamenti la mancata riserva di un'adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova dell'esistenza della delibera che esclude la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7, comma 8, codice della strada”.
Ebbene, nel caso di specie, l'Amministrazione capitolina nulla ha dedotto e provato in merito, non adempiendo all'onere probatorio sulla stessa gravante. Ed invero, come statuito nell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che costituisce attuazione del più generale principio, già espresso dal giudice di legittimità in precedenti arresti, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice, spettando quindi alla medesima, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova della esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.
Pertanto, la decisione di primo grado, che non ha adeguatamente motivato su tale profilo, non può essere condivisa e, in accoglimento dell'appello, va annullata l'ordinanza di ingiunzione prefettizia n. 00091190014175.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto della semplicità delle difese e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello nei confronti di e, per l'effetto, in riforma della Controparte_1
gravata sentenza, annulla l'ordinanza di ingiunzione prefettizia n. 00091190014175, e condanna parte resistente alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi 250,00, oltre euro 43,00 per esborsi, nonché spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- condanna e alla rifusione delle spese del secondo grado Controparte_1 CP_3 nei confronti dell'appellante, liquidate in complessivi € 300,00, oltre euro 91,50 per esborsi, nonché spese forfettarie iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma addì 1 aprile 2025.
Il Giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)