Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03376/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01891/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1891 del 2025, proposto da
DR GE, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Licciardello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e Regione Siciliana Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
- della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro - n. 699/2025 pubblicata il 13/02/2025, pronunciata nel giudizio RG n. 10708/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e della Regione Siciliana Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa GI RA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 699/2025, pubblicata il 13.02.2025, il Tribunale di Catania – sez. Lavoro ha condannato l’Assessorato regionale intimato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 24.302,48, oltre accessori nella misura ivi indicata.
Parte ricorrente ha rappresentato che, nonostante il titolo esecutivo sia stato notificato all’Amministrazione in data 14.02.2025 e sia passato in giudicato, come da attestazione in atti, l’intimata Amministrazione non ha ottemperato al giudicato formatosi sul predetto titolo, sicché parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, chiedendo a questo Tribunale di ordinare all’amministrazione intimata di dare seguito all’esecuzione della sentenza in favore della parte ricorrente, di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta nella eventuale ipotesi di una persistente inattività da parte dell’Ente debitore e di condannare l’amministrazione al pagamento di spese e dei compensi, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto formale.
3. All’udienza camerale del 18 novembre 2025, sentiti i difensori e su richiesta degli stessi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Il ricorso risulta ritualmente proposto, giusta notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c., ma essa non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento né ha contestato la documentazione prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie pretese.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione a ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe in favore del ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata anche per le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso.
Non sono, invece, dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
4.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora, quale commissario ad acta , il Segretario Generale del Comune di Palermo, con facoltà di delega a dirigente/funzionario del medesimo Comune, munito di idonea professionalità e competenza, che, su istanza della parte interessata, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il compenso del commissario viene posto a carico dell’Amministrazione soccombente; esso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti. Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla natura della stessa, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari (cfr. C.d.S., Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; id. VII, Cons. St., VII, 4029 del 9 maggio 2025), con distrazione in favore del difensore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie come in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione intimata di dare integrale esecuzione alla sentenza, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Palermo, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente come indicato in motivazione;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 850,00 (euro ottocentocinquanta/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratori anticipatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES AN BA, Presidente
GI RA TI, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RA TI | ES AN BA |
IL SEGRETARIO