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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/06/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 10919/2024
r.g., decisa nell'udienza del 17.6.2025, promossa da
, con l'avv. Domenica Urselli;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.11.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Pt_1
chiedeva accertarsi nei confronti dell il requisito sanitario per
[...] CP_1
la indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti accertato che l'istante è affetta da minorazioni le quali non impediscono di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, né di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di un'assistenza continua, come richiesto dall'art. 1 l. 21.11.1988 n. 508 e dall'art. 1 l.
11.2.1980 n. 18 ai fini della concessione della chiesta indennità di accompagnamento.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, mentre vanno poste in via definitiva a carico dell quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 17.6.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
2
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 10919/2024
r.g., decisa nell'udienza del 17.6.2025, promossa da
, con l'avv. Domenica Urselli;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.11.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Pt_1
chiedeva accertarsi nei confronti dell il requisito sanitario per
[...] CP_1
la indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti accertato che l'istante è affetta da minorazioni le quali non impediscono di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, né di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di un'assistenza continua, come richiesto dall'art. 1 l. 21.11.1988 n. 508 e dall'art. 1 l.
11.2.1980 n. 18 ai fini della concessione della chiesta indennità di accompagnamento.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, mentre vanno poste in via definitiva a carico dell quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 17.6.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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