TAR Napoli, sez. VII, sentenza 06/05/2026, n. 2886
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Argomenti

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  • Accolto
    Mancata esclusione di La NA S.r.l. per pendenza di procedimento penale

    La dichiarazione di non avere procedimenti penali pendenti era falsa, poiché il legale rappresentante era a conoscenza di un procedimento penale per corruzione e successivamente rinviato a giudizio. Tale falsità è causa di esclusione automatica.

  • Rigettato
    Legittimità dell'esclusione per falsa dichiarazione sulla pendenza di procedimenti penali

    L'esclusione di La NA S.r.l. è legittima a causa della falsa dichiarazione resa dal suo legale rappresentante in merito alla pendenza di procedimenti penali, requisito espressamente previsto dalla lex specialis (DD 25/2011) e dal Codice dei Contratti Pubblici (Art. 80, comma 5, lett. f-bis). La falsità è rilevante ai fini della gara e giustifica l'esclusione.

  • Rigettato
    Tardiva presentazione dell'offerta da parte del SO Nautico T’GN

    L'offerta del SO Nautico T’GN è stata presentata in ritardo (ore 12:13 anziché entro le ore 12:00), violando la lex specialis e il principio di par condicio competitorum. Il ritardo non è giustificato da caso fortuito o forza maggiore.

  • Accolto
    Illegittima modifica della compagine societaria del SO Nautico T’GN

    La modifica della compagine societaria del RTI SO Nautico T’GN, avvenuta dopo la presentazione dell'offerta e non giustificata da esigenze organizzative, ma volta ad eludere la mancanza di requisiti, è illegittima. In particolare, il recesso di una mandante è avvenuto in violazione dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, in quanto finalizzato a coprire la carenza originaria di requisiti.

  • Accolto
    Carenza dei requisiti generali in capo alle mandanti del SO Nautico T’GN

    Le imprese mandanti del RTI SO Nautico T’GN hanno omesso di dichiarare condanne penali e procedimenti penali pendenti, violando l'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e il DD 25/2011. Tale omissione è rilevante ai fini dell'esclusione del RTI.

  • Rigettato
    Legittimità dell'ordinanza di sgombero a seguito dell'esclusione dalla procedura

    L'ordinanza di sgombero è legittima poiché La NA S.r.l. è stata definitivamente esclusa dalla procedura e non ha più titolo a occupare l'area demaniale. Le precedenti sentenze che hanno rigettato i suoi ricorsi confermano la sua carenza di titolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 06/05/2026, n. 2886
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2886
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo