Decreto presidenziale 4 settembre 2024
Ordinanza cautelare 17 settembre 2024
Decreto cautelare 2 agosto 2025
Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
Decreto cautelare 18 settembre 2025
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2025
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 06/05/2026, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02886/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05097/2023 REG.RIC.
N. 03285/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5097 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SO Nautico Sant'GN in p. e q. mandatario del costituendo TI con -OMISSIS- GG S.r.l., Cala degli Aragonesi S.r.l. e Ditta Individuale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliana Vosa, Paolo Vosa, -OMISSIS- Vosa, Claudia Massaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
La NA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Capuano, Michele Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sales AR Imp Exsp di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Nucifero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 3285 del 2024, proposto da
SO Nautico T’GN, in proprio e in qualità di mandatario del costituendo TI con la società -OMISSIS- GG s.r.l., la società Cala degli Aragonesi s.r.l. e la Ditta individuale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Vosa, Paolo Vosa, -OMISSIS- Vosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania - Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità Infrastrutture Logistiche, Portuali e Aeroportuali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
La Sales AR Imp-Exp di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Nucifero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
La NA S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Capuano, Michele Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
I. quanto al ricorso n. 5097 del 2023:
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento con il quale la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la mobilità – Unità Operativa Dirigenziale 3, nella procedura “per il rinnovo della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-nel porto di Marina di Cassano – Comune Piano di Sorrento (NA) allo scopo di svolgere attività di nautica da diporto a favore dell'utenza in transito – Burc n.101 del 31 dicembre 2008”, comunicato con nota prot. -OMISSIS- a firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente UOD, ha approvato la graduatoria della procedura nella quale al primo posto è stata collocata la società La NA S.r.l. e al secondo posto l'TI SO Nautico Sant'GN e l'aggiudicazione della stessa a favore della società La NA s.r.l.;
2) dei verbali delle sedute pubbliche e di quelle riservate della Commissione nominata con Decreto Dirigenziale n.-OMISSIS-n.ri da -OMISSIS-con i quali all'esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stata redatta la graduatoria e è stata individuata quale aggiudicataria la società La NA s.r.l.;
3) della determinazione della quale non si conosce il numero e la data, con la quale la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la mobilità – Unità Operativa Dirigenziale 3, all'esito della riattivazione della procedura ad evidenza pubblica per il rinnovo della Concessione Demaniale n.-OMISSIS- di cui all'avviso pubblicato sul BURC n.101 del 31/12/2018, riattivazione comunicata con nota prot.-OMISSIS-, ha ammesso alla procedura la Società La NA s.r.l. anziché escluderla;
4) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e/o conseguenziale lesivo degli interessi dei ricorrenti.
B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da La NA S.r.l. il 25/11/2023:
1) del provvedimento con il quale la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la mobilità – Unità Operativa Dirigenziale 3, nella procedura “per il rinnovo della concessione demaniale marittima n.-OMISSIS-nel porto di Marina di Cassano – Comune Piano di Sorrento (NA) allo scopo di svolgere attività di nautica da diporto a favore dell'utenza in transito – Burc n.101 del 31 dicembre 2008”, comunicato con nota prot. -OMISSIS- a firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente UOD, ha approvato la graduatoria della procedura nella quale al primo posto è stata collocata la società La NA S.r.l. e al secondo posto l'TI SO Nautico Sant'GN;
2) dei verbali delle sedute pubbliche e di quelle riservate della Commissione nominata con Decreto Dirigenziale n.-OMISSIS-n.ri da -OMISSIS-e del verbale di accertamento del 27/06/2023;
3) della determinazione con la quale la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la mobilità – Unità Operativa Dirigenziale 3, all'esito della riattivazione della procedura comunicata con nota prot.-OMISSIS-, ha ammesso alla procedura il TI SO Nautico Sant'GN, la mandante e le mandatarie;
4) del contenuto della pec del 20/06/2023 con la quale la Regione Campania ha riferito al Costituendo TI di “non ravvisa(re) ostacoli alla motivata modifica della composizione della variazione della composizione fino alla presentazione dell'offerta”;
5) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi dei ricorrenti”.
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da La NA S.r.l. il 2/04/2024:
- del decreto n. 1 del 10/01/2024, pubblicato il 15/01/2024 ad oggetto “Porto di Marina di Cassano in Piano di Sorrento NA. Procedimento paraconcorsuale di cui all'Avviso pubblico BURC Campania n. 101 del 31.12.2018 Esclusione dalla procedura a evidenza pubblica”;
- della relazione istruttoria del 08/01/2024 non conosciuta dalla ricorrente e mai comunicata;
- della valutazione resa dalla commissione giudicatrice in relazione alla esclusione del ricorrente, ove esistente;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi per quanto lesivi degli interessi del ricorrente;
- del provvedimento di aggiudicazione in favore del SO Nautico Sant'GN, di estremi e contenuto sconosciuti, mai comunicato alla La NA SR;
- ove occorra, in parte qua , dell'art. 3 DD 25/2011;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi per quanto lesivi degli interessi del ricorrente;
D) Per quanto riguarda i II motivi aggiunti presentati da La NA S.r.l. il 3/04/2024:
- dei seguenti atti e provvedimenti conosciuti dalla La NA SR in data 19/03/2024 a seguito dell'accesso ai documenti amministrativi concesso dalla Regione Campania con provvedimento prot. -OMISSIS-:
- verbale della commissione n. 7 della seduta pubblica dell'8/02/2024 con il quale è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio della procedura paraconcorsuale il concorrente RT SO Nautico Sant'GN;
- della nota ad oggetto “Esclusione dalla procedura a evidenza pubblica. Relazione istruttoria” adottato dal Responsabile del procedimento Ing. Gennaro Dean Salzano;
- ove adottato, del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore del RT SO Nautico Sant'GN, anche se sconosciuto al ricorrente;
E) Per quanto riguarda i III motivi aggiunti presentati da La NA S.r.l. il 18/10/2024:
- del verbale n. -OMISSIS-, con il quale la commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione in favore della Sales AR Imp - Exp Di -OMISSIS- conosciuto da La NA SR in data 03/09/2024 a seguito di accesso al fascicolo informatico del giudizio r.g. 3285/2024;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi per quanto lesivi degli interessi del ricorrente;
F) Per quanto riguarda i IV motivi aggiunti presentati da La NA S.r.l. il 2/08/2025:
- del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-, pubblicato su BURC n. 44 del 30/06/2025 con il quale la Regione ha disposto l’aggiudicazione della gara in favore del RT SO Nautico T’GN;
- della nota del 25/06/2025 con la quale la Regione Campania ha comunicato a La NA SR l’avvenuta aggiudicazione in favore del RT SO Nautico T’GN;
- della nota comunicata il 31/07/2025 con la quale il Comune di Piano di Sorrento ha avviato il procedimento finalizzato allo sgombero dell’area oggetto di concessione;
- della nota Regione Campania prot. -OMISSIS- con la quale il RUP ha richiesto al RT SO Nautico S. GN la conferma del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, il cui contenuto è sconosciuto;
- della nota prot. n. -OMISSIS- con la quale RT SO Nautico T’GN ha comunicato altresì la variazione del raggruppamento temporaneo che ha partecipato alla gara, con l’esclusione dalla propria compagine della ditta -OMISSIS- GG SRL, il cui contenuto è sconosciuto;
- della nota del RUP prot. -OMISSIS- il cui contenuto è sconosciuto;
- del verbale di seduta riservata n. -OMISSIS- il cui contenuto è sconosciuto;
- del verbale di seduta pubblica n. -OMISSIS- il cui contenuto è sconosciuto;
- della nota prot. -OMISSIS- e della nota del 25/07/2025 con le quali la Regione Campania ha trasmesso all’Ufficio Demanio Marittimo la documentazione della gara, il cui contenuto è sconosciuto;
- di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente;
G) Per quanto riguarda i V motivi aggiunti presentati da La NA S.r.l. il 18/09/2025:
- dell’Ordinanza n. -OMISSIS- notificata in pari data, con la quale il Comune di Piano di Sorrento ha ordinato lo sgombero dell’area entro 60 giorni e la sospensione di ogni attività economica svolta presso l’area demaniale entro il termine di 10 giorni dalla notifica;
- del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-, pubblicato su BURC n. 44 del 30/06/2025 con il quale la Regione ha disposto l’aggiudicazione della gara in favore del RT SO Nautico T’GN;
- della nota del 25/06/2025 con la quale la Regione Campania ha comunicato a La NA SR l’avvenuta aggiudicazione in favore del RT SO Nautico T’GN;
- della nota comunicata il 31/07/2025 con la quale il Comune di Piano di Sorrento ha avviato il procedimento finalizzato allo sgombero dell’area oggetto di concessione;
- della nota Regione Campania prot. -OMISSIS- con la quale il RUP ha richiesto al RT SO Nautico S. GN la conferma del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, conosciuta a seguito di accesso dell’08/08/2025;
- della nota prot. n. -OMISSIS- con la quale RT SO Nautico T’GN ha comunicato altresì la variazione del raggruppamento temporaneo che ha partecipato alla gara, con l’esclusione dalla propria compagine della ditta -OMISSIS- GG SRL, conosciuta a seguito di accesso dell’08/08/2025;
- della nota del RUP prot. -OMISSIS- conosciuta a seguito di accesso dell’08/08/2025;
- del verbale di seduta riservata n. -OMISSIS- conosciuto a seguito di accesso dell’08/08/2025;
- del verbale di seduta pubblica n. -OMISSIS- conosciuto a seguito di accesso dell’08/08/2025;
- della nota prot. -OMISSIS- e della nota del 25/07/2025 con le quali la Regione Campania ha trasmesso all’Ufficio Demanio Marittimo la documentazione della gara;
- di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente;
II) quanto al ricorso n. 3285 del 2024:
- del decreto dirigenziale della Giunta regionale della Campania n. -OMISSIS-, avente a oggetto “Esclusione dello operatore economico SO Nautico S. GN dalla procedura paraconcorsuale di cui allo Avviso pubblico di cui al BURC Campania n. 101 del 31.12.2018 per il rilascio di una concessione marittima”;
- della relazione istruttoria della Giunta regionale della Campania - Direzione generale per la Mobilità UOD 50.08.03 del 3 giugno 2024, avente a oggetto “Porto di Marina di Cassano in Piano di Sorrento (NA). Procedimento paraconcorsuale di cui all’Avviso pubblico (BURC Campania n. 101 del 31.12.2018) per il rilascio di una concessione marittima relativamente ad un’area di mq 3.800,00 per lo svolgimento di attività di nautica da diporto mediante installazione di un pontile galleggiante di mq 247,87(ex c.d.m. n. -OMISSIS- scaduta il 31.12.2018). Esclusione dalla procedura a evidenza pubblica del SO Nautico S. GN. Relazione istruttoria”;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale lesivo degli interessi del ricorrente tra cui l’eventuale provvedimento di aggiudicazione a favore della società Sales AR Imp. Exp. di -OMISSIS- non comunicato alla ricorrente e non pubblicato;
nonché:
per sentir dichiarare il costituendo TI ricorrente aggiudicatario della concessione demaniale marittima nel porto di Marina di Cassano - Comune Piano di Sorrento;
per la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione, ove nelle more stipulato, e per il subentro nella sua esecuzione da parte del costituendo TI ricorrente;
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, di La NA S.r.l., del Comune di Piano di Sorrento, di Sales AR Imp Exsp di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa GA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
I. Il giudizio nrg 5097/2023 è stato introdotto dal TI SO Nautico sant’GN, con ricorso notificato il 2 novembre 2023, per l’annullamento previa sospensione, del provvedimento con il quale la Regione Campania aveva individuato la società La NA s.r.l. come aggiudicataria della procedura indetta con Avviso pubblicato sul BURC n. 101 del 31 dicembre 2018 per l’affidamento della concessione demaniale marittima porto nel Porto di Marina di Cassano per svolgere attività di nautica da diporto a favore dell’utenza in transito mediante l’installazione di un pontile galleggiante di mq. 273,40.
I.1. La società La NA ha resistito al ricorso principale e, con atto notificato il 25 novembre 2023, ha proposto ricorso incidentale: a) per sentir dichiarare inammissibile il ricorso principale sul presupposto dell’illegittima ammissione alla gara del ricorrente TI per aver presentato tardivamente l’offerta; b) perché le società consorziate del SO non avevano mai attestato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; c) perché l’TI era stato modificato prima della presentazione dell’offerta.
I.2. la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n.-OMISSIS-, pubblicato il 15 gennaio 2024, addiveniva alla determinazione di escludere dalla procedura la società NA per carenza di “un requisito previsto dal DD n. 25/2011, lex specialis del procedimento paraconcorsuale (non versare in alcuna delle ipotesi previste dalla norma del codice dei contratti relativa ai motivi di esclusione dell'operatore economico e non avere procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma)” e rimetteva gli atti alla Commissione che, nella seduta pubblica dell’8 febbraio 2024, (cfr. verbale n. 7 - 6 doc. 12) riformulava la graduatoria nella quale al primo posto si collocava l’TI con mandataria il SO Nautico T’GN che veniva quindi individuato quale aggiudicatario provvisorio.
I.3. La società La NA con motivi aggiunti (I motivi aggiunti) notificati l’11 marzo 2024 ha chiesto al TAR l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con il quale la Regione Campania l’aveva esclusa dalla procedura e, con motivi aggiunti, notificati il 3 aprile 2024 (II motivi aggiunti) ha chiesto l’annullamento del predetto verbale di aggiudicazione provvisoria disposta a favore della l’TI con mandataria il SO Nautico T’GN sul presupposto della tardiva presentazione dell’offerta.
I.4. La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-, escludeva il TI SO Nautico per tardiva presentazione dell’offerta e la Commissione riformulava la graduatoria nella quale al primo posto si collocava la Società Sales AR. Con ulteriori motivi aggiunti (III motivi aggiunti), La NA S.r.l. ha impugnato il verbale n. -OMISSIS-, contenente la proposta di aggiudicazione in favore della predetta Società Sales AR.
I.5. Il provvedimento con il quale il TI SO Nautico era stato escluso è stato dallo stesso impugnato innanzi a questo TAR (r.g. 3285/2024) ed il giudizio, nel quale in data 6 settembre 2024 si è costituita la Società la NA, è stato riunito al presente. Tale ultimo provvedimento di esclusione è stato sospeso dal Consiglio di Stato che, con Ordinanza n. -OMISSIS-, ha disposto la riammissione alla gara del costituendo TI SO Nautico, dichiarato, poi, aggiudicatario, all’esito della procedura, con D.D. -OMISSIS-.
I.6. Con successivi motivi aggiunti notificati il 2 agosto 2025 (IV motivi aggiunti) la NA – esclusa dalla gara per carenza di un requisito di partecipazione - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del Decreto Dirigenziale n.-OMISSIS-, della nota del Comune di Piano di Sorrento del 31 luglio 2025 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento finalizzato allo sgombero dell’area oggetto di concessione, della nota Regione Campania prot. -OMISSIS- con la quale il RUP ha richiesto al RT SO Nautico S. GN la conferma del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e della nota prot. n. -OMISSIS- con la quale RT SO Nautico T’GN, in riscontro, ha comunicato altresì la variazione del raggruppamento temporaneo che ha partecipato alla gara, con l’esclusione dalla propria compagine della ditta -OMISSIS- GG SRL.
I.7. Con ulteriori motivi aggiunti al ricorso incidentale, depositati il 18.09.2025 (V motivi aggiunti) la NA ha infine impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS- notificata in pari data, con la quale il Comune di Piano di Sorrento le ha ordinato lo sgombero dell’area entro 60 giorni e la sospensione di ogni attività economica svolta presso l’area demaniale entro il termine di 10 giorni dalla notifica, nonché, nuovamente, il decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-, pubblicato su BURC n. 44 del 30/06/2025, con il quale la Regione ha disposto l’aggiudicazione della gara in favore del RT SO Nautico T’GN (già gravato e sospeso con IV motivi aggiunti del 2.08.2025).
II. Va preliminarmente accolta l’eccezione di parziale inammissibilità, per tardività, dei V motivi aggiunti al ricorso incidentale sollevata dall’Amministrazione regionale e dal TI SO NA, con i quali, nella specie, la NA Srl, nel reiterare sostanzialmente i motivi già proposti con i IV motivi aggiunti (la tardività dell’offerta del SO aggiudicatario; l’assenza di dichiarazioni dei consorziati ex art. 80 cod. appalti; l’illegittimità delle modifiche della compagine del TI; l’assenza di requisiti in capo a -OMISSIS-, Cala degli Aragonesi e Ditta -OMISSIS-), pone due nuove doglianze avverso il decreto regionale n. 81 del 23.6.2025, pubblicato su BURC n. 44 del 30/06/2025, con il quale la Regione Campania ha disposto l’aggiudicazione, in favore del RT SO Nautico T’GN, della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-. Lamenta, in estrema sintesi, l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore del SO Nautico T’GN, in quanto lo stesso, da un lato, doveva comunque essere escluso poiché in scioglimento per scadenza della sua durata, e, dall’altro, in subordine, avrebbe riportato un indebito punteggio per l’offerta a seguito della rivalutazione effettuata in occasione del recesso di uno dei componenti del TI, e cioè della mandante “-OMISSIS- GG”.
Le censure sono inammissibili perché tardive.
La società La NA, già nel 2023 – data in cui ha censurato l’aggiudicazione disposta a favore del TI con il SO Nautico mandatario - aveva piena conoscenza che il SO Nautico T’GN, alla data di presentazione dell’offerta, era in stato di scioglimento (cfr. ricorso incidentale pag. 12 nel quale si dà atto di tanto) e non l’ha invocata a sostegno dell’illegittimità dell’aggiudicazione. Tardive sono anche le censure in ordine alla riformulazione del punteggio a seguito del recesso della -OMISSIS- GG.
III. Nel merito, sono necessarie alcune preliminari precisazioni in fatto:
a) a seguito di istanza presentata il 6 novembre 2018 dalla società La NA s.r.l. per il rinnovo della concessione demaniale marittima n.-OMISSIS-rilasciata dalla Regione Campania, relativa ad una superficie di mq. 3.800,00 nell’ambito del Porto di Marina di Cassano in Piano di Sorrento per lo svolgimento di attività di nautica da diporto avente scadenza il 31 dicembre 2018, la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità, Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale - con Avviso pubblicato sul BURC n. 101 del 31 dicembre 2018 (doc. 1), invitava gli operatori interessati a presentare eventuali osservazioni e/o domande concorrenti. Nel termine fissato dall’Avviso pervenivano domande concorrenti da parte dell’odierno ricorrente costituendo TI con il SO Nautico T’GN mandatario, della società Prisma s.r.l. e della società Sales AR Imp. Exp. di -OMISSIS-;
b) con note prot. n. -OMISSIS- del 26 febbraio 2019, la Giunta Regionale Campania comunicava che con il Decreto Dirigenziale n.-OMISSIS- era stata disposta la sospensione in via cautelativa dei procedimenti volti ad ottenere il rinnovo dei titoli concessori limitatamente al tempo necessario a risolvere le questioni interpretative connesse all’introduzione della legge 145 del 2018 in materia di demanio marittimo;
c) la procedura, ulteriormente differita a causa della pandemia da COVID-19, veniva riattivata dalla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la mobilità con nota prot. -OMISSIS-, con la quale gli operatori che avevano manifestato l’interesse a partecipare alla stessa erano invitati “a confermare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale” in conformità del modello allegato e quindi attraverso dichiarazione sostituiva di certificazione attestando: 1) di non versare in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 80 d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 2) di non avere procedimenti penali per reati previsti dalla stessa norma; 3) di non versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti delle P.A. per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
d) la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità, con lettera di invito prot. -OMISSIS- invitava gli operatori che avevano attestato il possesso dei requisiti di cui innanzi a presentare l’offerta tecnica ed economica. Nella nota veniva precisato che la procedura sarebbe stata disciplinata dal Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-recante “disposizioni sulla concorrenza in materia di concessioni demaniali marittime” che asseritamente prevede, tra l’altro, come requisito di partecipazione l’assenza di procedimenti penali pendenti per i reati previsti dall’art.80 del d.lgs.50/16 (già art .38 del d.lgs.163/2006);
e) all’esito della presentazione e valutazione delle offerte la Commissione redigeva la graduatoria finale nella quale al primo posto si collocava la società La NA s.r.l. che veniva individuata quale aggiudicataria provvisoria ed al secondo posto nella graduatoria l’attuale ricorrente (cfr. verbali di gara). La proposta della Commissione veniva trasmessa al RUP per “ogni eventuale verifica che l’ufficio competente potrà disporre in ordini alle possibili valutazioni di congruità dell’offerta (…) nonché ogni verifica, ai sensi del D.D. n.25 del 27.04.2011, da effettuarsi quest’ultima a cura del Responsabile del procedimento prima della definitiva sottoscrizione dell’atto concessorio”;
f) l’esito delle operazioni di gara veniva comunicato ai concorrenti con nota della Giunta Regionale della Campania prot. -OMISSIS-, risultando le seguenti posizioni: 1. La NA S.r.l punti 70,01; 2. TI SO Nautico T’GN - punteggio 68,66 e 3. Sales AR - punteggio 64,55. (primigenio provvedimento gravato dal SO Nautico S. GN, con ricorso principale, e da La NA S.r.l., con ricorso incidentale);
g) a seguito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 dalla prima classificata ed aggiudicataria provvisoria “La NA S.r.l.”, effettuati presso i competenti Uffici della Procura della Repubblica, emergevano dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del legale rappresentante della suddetta società pendenze incompatibili con l’aggiudicazione;
h) all’esito delle suddette verifiche, con DD n. -OMISSIS-, la Regione Campania, per le motivazioni ivi indicate, ha escluso l’operatore economico (aggiudicatario provvisorio) “La NA S.r.l.” ed ha disposto la riapertura del seggio di gara da parte della U.O.D. 03, con lettera d’invito n. 2-OMISSIS-. La società La NA ha impugnato il suddetto provvedimento della Regione Campania che l’ha esclusa, con motivi aggiunti nell’ambito del giudizio recante R.G. 5097/2023, introdotto dal SO NA S. GN – che aveva già impugnato l’aggiudicazione in favore di La NA S.r.l.;
i) con verbale di seduta pubblica n. 7 in data 08.02.2024, il Raggruppamento temporaneo di imprese “SO Nautico S. GN” è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio della procedura paraconcorsuale, ferma restando ogni ulteriore verifica da parte dell’Amministrazione regionale, anche in ordine al rispetto della lex specialis (impugnato nel presente giudizio da “La NA S.r.l.” con motivi aggiunti depositati in data 30.04.2024);
l) anche per il secondo aggiudicatario, la Direzione Generale Regionale per la mobilità ha avviato le verifiche per il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva in favore del secondo classificato TI SO Nautico S. GN, ha provveduto ad attivare il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ha richiesto ai competenti Uffici presso le Procure della Repubblica di -OMISSIS-e di -OMISSIS-il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti dei legali rappresentanti dei quattro operatori economici costituenti il Raggruppamento.
Dal certificato del casellario giudiziale (n. -OMISSIS-) sono risultati n. 2 provvedimenti nei confronti del sig. -OMISSIS- (legale rappresentante dell’omonima ditta individuale, impresa mandante del raggruppamento) e da altro certificato del casellario giudiziale (n. -OMISSIS-) è risultato n. 1 provvedimento nei confronti del sig. -OMISSIS- (legale rappresentante di Cala degli Aragonesi S.r.l., impresa mandante del medesimo TI). Inoltre, a carico dell’indicato sig. -OMISSIS-, dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-del 05.03.2024, sono risultati n. 2 procedimenti penali;
m) l’aggiudicataria provvisoria seconda classificata “SO NA S. GN”, oltre a versare nelle suddette situazioni di incompatibilità per le risultanze del casellario giudiziario e dei carichi pendenti pendenti, aveva provveduto alla consegna del plico con l’offerta in ritardo, poiché il timbro apposto dall’ufficio protocollo sull’offerta pervenuta da parte del TI SO Nautico S. GN recava la seguente ora e data di ricezione: 12,13 del 26.06.2023 (cfr. lettera d’invito n. -OMISSIS-, “la documentazione richiesta deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 26 giugno 2023 presso l’Ufficio protocollo della Giunta Regionale della Campania – Direzione generale per la mobilità, UOD 500803, Centro Direzionale Isola C/3, piano 22, 80143 Napoli” precisando che: “farà fede, come data di arrivo, esclusivamente l’apposizione del timbro dell’ufficio protocollo della Direzione generale per la Mobilità, Regione Campania”);
n) a seguito dei chiarimenti offerti dal SO Nautico S. GN, relativamente ai casellari giudiziari dei legali rappresentanti del raggruppamento, la Regione Campania, con il Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- escludeva il concorrente per la tardiva consegna del plico di offerta, rilevando che: “appare sufficiente e dirimente la considerazione, peraltro pacifica in giurisprudenza, secondo cui il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione a una gara pubblica ha natura decadenziale, a garanzia della par condicio e della trasparenza dell’azione amministrativa”;
o) a seguito dell’esclusione del SO Nautico S. GN e della riapertura del seggio di gara in seduta pubblica per la conseguente nuova aggiudicazione provvisoria, la Commissione, con il verbale n. -OMISSIS-, ha dichiarato aggiudicatario provvisorio della procedura paraconcorsuale, di cui all’Avviso pubblicato sul BURC n 101 del 31 dicembre 2018, il concorrente “Sales AR Imp. Exp. Di -OMISSIS-” (impugnato dalla NA S.r.l. nel presente giudizio con motivi aggiunti notificati in data 25.09.2024);
p) con ricorso al TAR Campania Napoli, incardinato con R.G. 3285/2024, quivi riunito, il SO Nautico T’GN, in proprio e in qualità di mandatario del costituendo TI, impugnava chiedendone l’annullamento il richiamato decreto dirigenziale n. -OMISSIS- avente ad oggetto: “Esclusione dell’operatore economico SO Nautico S. GN dalla procedura paraconcorsuale di cui all’Avviso pubblico di cui al BURC Campania n. 101 del 31.12.2018 per il rilascio di una concessione marittima”;
q) sulla scorta del provvedimento di riammissione, in sede cautelare, del SO Nautico da parte del Consiglio di Stato (ordinanza n. 8522/2024), la Regione Campania riavviava la procedura di aggiudicazione e, con la nota -OMISSIS-, acquisita la richiesta di modifica della TI presentata dal SO Nautico T’GN dopo la pubblicazione della graduatoria, procedeva, nella seduta riservata n. 9 del 12.06.2025, a ricalcolare il punteggio dell’offerta tecnica a seguito dell’avvenuta variazione;
r) nella successiva seduta pubblica n. 10 del 17.06.2025, l’Amministrazione ha ultimato la procedura, dichiarando il SO Nautico S. GN aggiudicatario definitivo attraverso il Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-, Direz. Generale – Ufficio/Strutt. 5008 UOD/Staff 00 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 del 14.07.2025;
s) tale provvedimento è stato impugnato dalla controinteressata La NA S.r.l, con i IV e i V motivi aggiunti al ricorso incidentale, e dalla Sales AR con diverso ricorso incardinato con R.G. 3826/2025, chiamato alla stessa udienza;
t) nelle more del provvedimento di assegnazione definitiva, con Ordinanza n. 164 del 10 settembre 2025, il Comune di Piano di Sorrento ha ordinato lo sgombero, alla società La NA, dell’area oggetto di concessione e gli ha inibito lo svolgimento dell’attività commerciale, atto impugnato con i V motivi aggiunti al ricorso incidentale, notificati il 18 settembre 2025.
III.1. Tanto chiarito e considerato che i ricorsi, intesi alla reciproca esclusione, sono in linea di principio equivalenti, ritiene il Collegio di dovere procedere allo scrutinio di entrambi.
Occorre previamente disattendere le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale sollevate dall’Ente regionale.
Ed invero, differentemente da quanto eccepito, “L'art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016 - al fine di assicurare con la massima celerità la certezza delle situazioni giuridiche ed imprenditoriali - ha del tutto eliminato la tradizionale categoria della 'aggiudicazione provvisoria' con la conseguenza che è da escludersi in radice la possibilità che un atto adottato dalla stazione appaltante nell'ambito della procedura di gara possa essere ragionevolmente confuso per "aggiudicazione provvisoria"” (Cons. di St., sez. V, 10/10/2019, n. 6904).
Ne consegue allora che, secondo condivisa giurisprudenza, applicabile al caso all’esame, concernente una procedura ad evidenza pubblica, “La decorrenza del termine per l'impugnazione del provvedimento di l'aggiudicazione di un appalto pubblico da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia dal momento in cui gli stessi hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e non, invece, da quando la Stazione Appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario”. Ciò in quanto, “La verifica dei requisiti di partecipazione è una mera condizione di efficacia dell'aggiudicazione e non di validità in quanto attiene sotto il profilo procedimentale alla "fase integrativa dell'efficacia" di un provvedimento esistente ed immediatamente lesivo, la cui efficacia è sottoposta alla condizione della verifica della proposta di aggiudicazione di cui al cit. art. 33 circa il corretto espletamento delle operazioni di gara e la congruità tecnica ed economica della relativa offerta” (Cons. di St., sez. V, 15/03/2019, n. 1710).
Tanto rende ammissibile il ricorso principale introdotto dal SO Nautico T’GN avverso l’approvazione della graduatoria e la comunicazione degli esiti delle operazioni di gara inerenti alla procedura paraconcorsuale in favore di La NA S.r.l..
Tanto chiarito, procede il Collegio alla valutazione della posizione della controinteressata La NA S.r.l.., valutandosi la fondatezza del ricorso principale, quanto alla illegittimità della originaria proposta di aggiudicazione nei confronti di La NA S.r.l., e l’infondatezza dei I e II motivi aggiunti al ricorso incidentale, ove volti a censurare l’intervenuta successiva sua esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica de qua .
A) LA CARENA S.R.L. – che gestisce in regime di proroga dal 2018 ai fini dell’ormeggio di imbarcazioni il pontile e gli specchi d’acqua di cui è causa.
III.1.1. Con il RICORSO PRINCIPALE, il TI SO Nautico impugna gli esiti della gara lamentandosi della mancata esclusione della prima graduata, La NA S.r.l., e deducendo i seguenti motivi di diritto:
I) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DEL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 25 DEL 27 APRILE 2011 E DELL’ATICOLO 80, COMMA 5, LETTERA F-BIS) DEL D.LGS. 50/2016: A) la normativa che disciplina il procedimento svolto dalla Regione Campania, prevede, come stabilito dal D.D. n.-OMISSIS-e dalla nota prot.-OMISSIS--OMISSIS-, che gli operatori, per poter essere ammessi alla procedura e conseguire l’aggiudicazione, non devono incorrere in procedimenti penali pendenti per i reati di cui all’art.80 del d.lgs.50/16 (già art. 38 del d.lgs.163/06). B) La società La NA S.r.l., in persona del legale rappresentante sig. -OMISSIS-, a seguito della riattivazione della procedura di gara da parte della Giunta Regionale della Campania, in data 9 febbraio 2023 ha attestato, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000 “di non avere procedimenti penali pendenti” per i reati previsti dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 sebbene a quella data, come risulta dalla Stampa locale, pendeva nei confronti del sig. -OMISSIS-, rappresentante legale della società La NA s.r.l., un procedimento penale per reati di corruzione. Nel corso del novembre 2022, il sig. -OMISSIS- è stato interessato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia giudiziaria, sempre per gli stessi fatti di reato; risulta anche che il Signor -OMISSIS- è stato rinviato a giudizio il 28 febbraio 2023. C) La falsità dichiarativa ha attitudine espulsiva automatica e potenzialmente ultrattiva, secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lettera f-bis) del D.lgs. 50/2016 (A.P. 16/2020); avendo il Sig. -OMISSIS- reso la propria dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, al caso di specie trova applicazione anche l’articolo 75 del DPR 445/2000, che in caso di false dichiarazioni prevede la sanzione amministrativa della decadenza del beneficio ottenuto mediante la medesima falsa dichiarazione, beneficio che nel caso che ci occupa consiste nell’ammissione alla procedura di gara e nella mancata esclusione dalla stessa.
II) VIOLAZIONE DELL’ART. 80 COMMA 5, LETT. C E C-BIS) DEL D.LGS. 50/2016: A) l’articolo 80, c. 5, lett. c-bis) prevede che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura di gara un operatore qualora “abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.
III.2. Con i I e II MOTIVI AGGIUNTI al RICORSO INCIDENTALE, la controinteressata La NA S.r.l. impugna, unitamente alla relazione istruttoria, il decreto n. 1 del 10.10.2024 recante la successiva propria esclusione dalla procedura, riscontrato, nella specie, che “dall'esame del certificato dei carichi pendenti è risultata la mancanza del possesso di un requisito previsto dal DD n.25/2011, lex specialis del procedimento paraconcorsuale (non versare in alcuna delle ipotesi previste dalla norma del codice dei contratti relativa ai motivi di esclusione dell'operatore economico e non avere procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma)”. “Conseguentemente, questo Ufficio ha ritenuto che la sussistenza di procedimenti penali pendenti per uno dei reati previsti dall’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società abbiano integrato la mancanza di un requisito espressamente previsto dalla lex specialis (il DD n. 25/2011)” (cfr. relazione istruttoria del 8.01.2024). Con i Motivi aggiunti al ricorso incidentale, la controinteressata, La NA S.r.l., deduce, sinteticamente, i seguenti motivi di gravame:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DD 25/2011 - VIOLAZIONE LEX SPECIALIS -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 80 D.LGS 50/2016: 1. il DD 25/2011 - rubricato “Disposizioni sulla Concorrenza in materia di Concessioni Demaniali Marittime” - non è lex specialis della procedura, trattandosi di un atto generale applicabile ad una serie indistinta di procedimenti; nel caso di specie la lex specialis è costituita dall’avviso pubblicato su Burc n. 101 del 31/12/2018 e dalla successiva “lettera di invito”: nessuno dei richiamati atti prevede la pendenza di un procedimento penale sia ostativa alla partecipazione della gara e alla aggiudicazione della concessione; 2. nell’art. 3 del DD 25/2011, la dichiarazione di “non avere procedimenti penali pendenti” è prevista come condizione di ammissibilità della domanda e non come requisito soggettivo di partecipazione con carattere escludente; 3. l’art. 3 del DD 25/2011 deve essere oggetto di un’interpretazione che tenga conto, da un lato, delle norme e dei principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica, dall’altro, del principio costituzionale di non colpevolezza fino a condanna definitiva, previsto dall’art. 27 della Costituzione, nonché del principio di innocenza di cui all’art. 6, comma 2, CEDU;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 80 D.LGS 50/2016 –VIOLAZIONE ART. 57, PAR. 7, DIR. 24/2014 UE: 1. l’Ufficio si è sostituito all’organo che, per espressa previsione della lex specialis , è competente a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione alla gara, cioè la commissione giudicatrice; 2. l’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis , non prevede l’esclusione del concorrente per la pendenza di indagini, processi o sentenze di condanna non definitive, applicandosi tale sanzione esclusivamente in caso di sentenze definitive, decreti penali di condanna e di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati ivi elencati; 3. essendo decorso oltre un triennio dalla presunta commissione del fatto, la pendenza di un procedimento, o di un processo penale, è del tutto irrilevante ai fini della partecipazione alla gara e della sua aggiudicazione, in applicazione dell’art. 57, par. 7, dir. 24/2014 UE, sicché non obbligano l’operatore economico a darne conto alla P.A.; 4. la pendenza di un processo penale, non solo non integra una ipotesi di esclusione diretta dalla procedura, ma nemmeno una condizione di “grave illecito professionale” valutabile ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. c) e c-bis) del D.lgs 50/2016;
III) VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 E 10 L. 241/1990: la Regione Campania, con nota prot. -OMISSIS-, ha comunicato l’avvio del procedimento di esclusione della La NA dalla procedura paraconcorsuale in forza dell’applicazione dell’art. 3 DD 25/2011. Il ricorrente ha presentato osservazioni finalizzate all’archiviazione del procedimento, con le quali ha contestato punto per punto i motivi indicati dall’Ente a sostegno della esclusione dalla procedura de qua . Il contraddittorio procedimentale, tuttavia, è stato solo apparente;
IV) NULLITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELL’ART. 3 DD 25/2011 –VIOLAZIONE ART. 27 COST. – VIOLAZIONE ART. 6 CEDU – VIOLAZIONE ARTT. 80 E 83 D.LGS 50/2016. DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE:1. l’art. 3 del DD 25/2011 nella parte in cui preclude all’operatore economico di partecipare alla gara attesa la pendenza di procedimenti penali pendenti per reati previsti dall’art. 80 D.lgs. n. 50/2016: a. è illegittimo per difetto di attribuzione, giacché nessuna norma dell’ordinamento abilita l’Ente regionale ad imporre tale gravosa limitazione: b. è lesivo dei principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica, del principio costituzionale di non colpevolezza fino a condanna definitiva, previsto dall’art. 27 della Costituzione, nonché del principio di innocenza di cui all’art. 6, comma 2, CEDU. 2. A ciò va aggiunto che la clausola risulta essere contraria al codice della navigazione, che nulla dispone in tema di esclusione; 3. La disposizione, come già dedotto infra, è contraria pure al Codice degli appalti pubblici. L’art. 80 D.lgs 50/2016 prevede la sanzione espulsiva esclusivamente nei casi di sentenze definitive di condanna, decreti penali di condanna e di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; l’art. 83, comma 8 del codice degli appalti declina il cd. “principio di tassatività delle clausole di esclusione”, sanzionando con la nullità le clausole di esclusione difformi dal codice e dalla legge.
III.3. Fondato è il ricorso principale e correlativamente sono infondati i I e II motivi aggiunti al ricorso incidentale, quanto alla legittimità dell’esclusione della soc. La NA S.r.l.
Eccepiscono parte ricorrente principale, TI SO Nautico, e la costituita Sales AR, che la società controinteressata, La NA S.r.l., avrebbe impugnato il proprio provvedimento di esclusione in assenza di specifica e valida procura alla lite per i motivi aggiunti e che, a seguito della sopravvenuta improcedibilità/inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale, tali motivi aggiunti non possono essere convertiti in ricorsi autonomi, determinandosene, quindi, l’inammissibilità con conseguente cristallizzazione del provvedimento di esclusione e sopravvenuta carenza di interesse, da parte della medesima controinteressata, a proseguire nei giudizi. Le procure a ratifica, depositate da La NA, non sarebbero peraltro idonee a sanare la radicale nullità delle domande nuove proposte e notificate ai convenuti in assenza di valido mandato.
Eccepisce altresì la ricorrente principale che il provvedimento con il quale la Regione Campania ha escluso dalla gara la società La NA (ricorrente incidentale) anziché essere impugnato dalla società La NA con ricorso autonomo, come avrebbe dovuto trattandosi di un provvedimento autonomamente lesivo, è stato impugnato con motivi aggiunti al ricorso incidentale, con conseguente inammissibilità della impugnativa.
Osserva, all’uopo il Collegio, che, da un lato, quanto alla procura alle liti, lo stesso l’art. 24 c.p.a. stabilisce che “la procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto”, sicché, nel caso di specie, non si dubita dell’esistenza della procura ma, al più, del difetto di specialità della stessa in quanto conferita in un momento precedente alla adozione del provvedimento impugnato con motivi aggiunti, con conseguente applicabilità, anche del processo amministrativo, della sanatoria del difetto di “specialità” ai sensi dell’art. 182 cpc. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII (ordinanza n. 255/2024). Se l’applicabilità al processo amministrativo dell’art. 182 cpc è dibattuta in giurisprudenza nell’ipotesi di sanatoria della procura in calce al ricorso introduttivo, la particolarità del ricorso per motivi aggiunti (e del singolare regime cui soggiace la procura alle liti ex art. 24 cpa), consente una valutazione differente con riferimento alla sanabilità. Ciò posto, unitamente alla memoria versata in atti in data 01/06/2024, sono state depositate le procure alle liti con riferimenti specifici ai ricorsi per motivi aggiunti e con ratifica delle attività processuali già compiute dai sottoscritti procuratori.
Dall’altro lato, dalla lettura combinata degli artt. 32, 42 e 43 c.p.a. deriva che il ricorrente incidentale ha facoltà di proporre motivi aggiunti impropri, innestando nello stesso giudizio (in modo da favorire il simultaneus processus ) una domanda nuova. Quanto all’oggetto, i motivi aggiunti rappresentano, infatti, oltre che lo strumento attraverso il quale arricchire la causa petendi (in linea con la funzione originaria agli stessi ordinariamente attribuita e riconosciuta), anche il mezzo per modificare il petitum , atteso che attraverso la loro proposizione è consentita l’impugnazione di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, purché si tratti di domande connesse a quelle già proposte.
Tanto premesso, l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto dei I e II motivi aggiunti al ricorso incidentale, con conseguente accertamento della legittimità della esclusione di La NA S.r.l. dalla procedura de qua , depotenziano comunque la rilevanza delle predette eccezioni in rito.
III.3.1. Ed invero, l’UOD 03 della Direzione generale per la mobilità, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, ha provveduto, secondo le proprie competenze, ad attivare il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 ed ha richiesto ai competenti Uffici presso le Procure della Repubblica di -OMISSIS-e di -OMISSIS-il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti del rappresentante legale della società “La NA Srl”, aggiudicataria in via provvisoria. Dall'esame del certificato dei carichi pendenti è risultata la mancanza del possesso di un requisito previsto dal DD n.25/2011, lex specialis del procedimento paraconcorsuale (non versare in alcuna delle ipotesi previste dalla norma del codice dei contratti relativa ai motivi di esclusione dell'operatore economico e non avere procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma).
Secondo quanto emerge nella relazione istruttoria della Regione Campania del 08.01.2024, il sig. -OMISSIS-, legale rappresentante della società La NA, già in data 22.11.2022 era a conoscenza del procedimento penale relativo al reato di corruzione a suo carico, per essere poi rinviato a giudizio in data 28.02.2023 per reati di corruzione: “CP art. 319 - CP art. 321 – CP 110 – CP 81 C. 2 commesso dalla data --/11/2018 alla data --/1/2019”. La NA S.r.l., in persona del predetto legale rappresentante sig. -OMISSIS-, a seguito della riattivazione della procedura di gara da parte della Giunta Regionale della Campania, in data 9.02.2023 ha quindi falsamente attestato, ai sensi dell’art. 46 del DPR445/2000, “di non avere procedimenti penali pendenti per i reati previsti” dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016.
Orbene, alla falsità delle dichiarazioni, ovvero alla presentazione nella procedura di gara in corso di dichiarazioni non veritiere, rappresentative di una circostanza in fatto diversa dal vero, di regola consegue “l’automatica esclusione dalla procedura di gara, deponendo in maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità e della non integrità dell’operatore economico (laddove, per l’appunto, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l’esclusione della procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull’affidabilità dello stesso).” (Cons. di Stat., n. 2838/2021). Trova, infatti, applicazione nelle ipotesi, come quella di cui è causa, la lettera f-bis) del comma 5, dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/20216, come dedotto, essendo le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità. La falsità di una dichiarazione è predicabile rispetto ad un dato di realtà, ovvero di una situazione fattuale per la quale possa porsi unicamente l’alternativa logica vero/falso, come nel caso della pendenza di un procedimento penale, soprattutto ove si tratti di un fatto notorio come è quello relativo alle indagini penali pendenti nei confronti del Sig. -OMISSIS-. Secondo quanto evidenziato da parte ricorrente principale, non contestata sul punto, risulta “Tra i 44 indagati anche -OMISSIS-, gestore del ristorante “Antico Bagno Nettuno” presso il bordo di Marina di Cassano a Piano di Sorrento. Stando alle imputazioni, -OMISSIS- risulta coinvolto per fatti risalenti al periodo tra novembre 2018 e gennaio 2019 allorquando -OMISSIS- e -OMISSIS-, pubblici ufficiali dipendenti della Regione Campania impiegati presso Unità Operativa Dirigenziale Trasporto e Demanio Marittimo, al fine di ritardare la conclusione della procedura paraconcorsuale avviata con la presentazione della domanda in concorrenza da parte della società “Prisma S.r.l. di -OMISSIS-” relativa al rinnovo della concessione demaniale marittima intestata alla società “La NA S.r.l.” di -OMISSIS-, permettevano un accordo tra gli imprenditori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (di intesa con quest’ultimo) consistito nel ritiro della domanda in concorrenza a fronte di un posto per una imbarcazione”.
Irrilevante è la controdeduzione, eccepita dalla La NA S.r.l. secondo cui, trattandosi di un procedimento di affidamento di bene demaniale, non sarebbe applicabile il codice degli appalti, dovendosi ascrivere il modello procedimentale al Codice della Navigazione (rapporto contrattuale “attivo” per la PA, che percepisce un canone annuo).
Dirimente è la considerazione che è lo stesso D.D. della Regione Campania n. 25/2011 ( lex specialis della procedura), all’art. 3, ad imporre agli operatori concorrenti di rendere, a pena di inammissibilità, alla lett.b) “dichiarazione di non versare in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, di non avere procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma”.
D’altro canto, con nota del 24.01.2023 l’Ente ha chiesto di “confermare i requisiti di carattere generale e professionale” allegando il modello di dichiarazione da compilare, ove si richiede, quale espressa dichiarazione, l’assenza di procedimenti penali (scheda A: “dichiara: - di non versare in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 80 decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ssmm.ii.; di non avere procedimenti penali pendenti per i reati previsti dalla stessa norma”). Con provvedimento prot. -OMISSIS- l’Ente ha trasmesso la “lettera di invito” indicante i requisiti della proposta tecnica ed economica e recante, nel considerato, il riferimento al D.D. 25/2011, richiamato per relationem, quale disciplina da applicarsi al “procedimento per il rilascio o il rinnovo di concessioni demaniali marittime di competenza regionale”, con quanto ne consegue in termini di condizioni di ammissibilità e clausole escludenti. Orbene, posto che sia nella lettera di richiesta di conferma dei requisiti di ordine generale e speciale, a seguito della riattivazione della procedura, sia nella lettera di invito, come pure nell’Avviso pubblicato sul Burc n. 101 del 31.12.2018, è richiamato espressamente, quale norma di riferimento per la regolamentazione della procedura, il D.D. 25/2011 (che recepisce la disciplina statale, comprensiva delle successive modificazioni ed integrazioni, espressamente riportate nei gli ulteriori atti di gara), non può fondatamente ritenersi che la lettera d’invito, isolatamente considerata, possa costituire l’unica lex specialis della procedura di aggiudicazione della pubblica concessione in modo, poi, da dedurne che i concorrenti non fossero tenuti ad alcuna dichiarazione.
La circostanza che il DD.25/2011 costituisca lex specialis della procedura è stata anche confermata di recente dal Consiglio di Stato che, con Sentenza n. 8236 del 13 ottobre 2025, decidendo l’appello proposto dalla Società La NA tendente all’annullamento della procedura de quo , ha avuto anche modo di chiarire che, relativamente alle concessioni demaniali marittime per l’attività di ormeggio “la Legge nazionale ha previsto che le stesse debbano essere affidate, nel rispetto dei principi eurounitari, con procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Codice della Navigazione e di regolamenti specifici nazionali (cfr. D.p.r. 509/1997) e Regionali (d.d.25/2011)”.
Ciò stabilito, lo stesso DD n. 25/2011 prevede all’art. 3, comma 2, che spetti al competente Ufficio della Direzione generale per la mobilità la “verifica dell'ammissibilità delle domande e del possesso dei requisiti richiesti”, mentre alla commissione di valutazione competono le operazioni relative all’apertura delle buste contenenti le offerte, alla valutazione comparativa e alla formazione della graduatoria finale (art. 3, commi 4, 5 e 6 del DD n. 25/2011). Non è quindi neppure ravvisabile alcun difetto di attribuzione o di competenza.
Con riferimento alle procedure di cui al D.lgs. n. 50/2016 si è affermato un principio pienamente applicabile anche alla procedura di cui è causa: “Per regola generale (art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 2016), il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell'organo straordinario-Commissione giudicatrice; la documentazione di gara può, comunque, demandare alla Commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del RUP, ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell'attività di amministrazione attiva alla stessa riservata” (cfr. Cons. Stato, V, 7 dicembre 2023, n. 10629).
Ciò posto, contrariamente a quanto eccepito: “Qualora un bando di gara preveda, tra i requisiti di ammissione, «non avere procedimenti penali in corso» l'espressione «procedimento» deve intendersi come riferita a tutte le ipotesi nelle quali un soggetto assuma la qualità di indagato nella fase delle indagini preliminari” (Cons. di St., sez. VI, 12/11/2013, n. 5377). Il criterio discretivo costituito dall'adozione del decreto di rinvio a giudizio discende da una piana applicazione delle regole processualpenalistiche che, allorquando il p.m. esercita l'azione penale nelle più diverse forme previste dal codice di rito e, nel caso di specie, con la richiesta di rinvio a giudizio, l'indagato diviene imputato e si passa dalla fase del procedimento penale a quella, ben più pregnante, del processo penale.
Quanto dichiarato dal sig. -OMISSIS- è quindi erroneo, posto che se non pendeva alcun processo penale nei suoi confronti alla data della dichiarazione, è incontestata, a tale data, la soggezione a indagini penali. La falsa e/o omessa dichiarazione, rende, secondo espressa prescrizione della lex specialis , la domanda offerta inammissibile, avendo peraltro anche fuorviato la decisione dell’Amministrazione, in disparte, poi, l’obbligo del partecipante di rendere edotta la stazione appaltante della eventuale sopravvenuta carenza dei requisiti di ordine generale.
Né può eccepirsi l’insussistenza di obblighi dichiarativi per illeciti occorsi oltre il triennio precedente alla dichiarazione, invocandosi il disposto di cui all’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, secondo le cui prescrizioni il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (nel quale rientrano sia la causa di esclusione per gravi illeciti professionali [lett. c)], sia quella delle «false dichiarazioni […] richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione» [lett. h)]) non può essere superiore a tre anni dalla data del fatto in questione, sicché la loro irrilevanza non obbligherebbe l’operatore economico a darne conto in sede di partecipazione.
Orbene, secondo ricostruzione in fatto non contestata, il sig. -OMISSIS-, proprio per i fatti avvenuti tra il 2018 e il 2019, è stato, prima, nel corso del novembre 2022, interessato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia giudiziaria, sicché a conoscenza del procedimento penale a suo carico per il reato di corruzione e, poi, il 28 febbraio 2023, rinviato a giudizio sempre per gli stessi fatti di reato.
Peraltro, come controdedotto dall’Amministrazione regionale, il Consiglio di Stato in sede consultiva (Parere n. 2042 del 25 settembre 2017), ha interpretato l’art. 57, comma 7, della Direttiva – diversamente da come ritenuto dalla ricorrente - nel senso che la decorrenza del termine triennale prenda avvio dalla data del definitivo accertamento del fatto e non dal tempo del suo mero accadimento: conseguentemente, il “fatto” individuato quale dies a quo del triennio dal citato all’art. 57 comma 7 della Direttiva deve intendersi come “fatto definitivamente accertato”, conformemente alla dicitura recata dalla norma di recepimento (art. 80, comma 10, D Lgs. 50/2016), e non come fatto meramente accaduto. In virtù dell’indicata interpretazione sistematica della disposizione comunitaria, quindi, il dies a quo per il computo del termine triennale sarebbe dunque in ogni caso costituito dalla data di definitivo accertamento del fatto considerato (a tutt’oggi non perfezionatosi) e non dal tempo del suo materiale accadimento.
Ciò posto, “la dichiarazione non veritiera è causa di esclusione, ai sensi dell’art. 80 lett. f bis, solo quando rilevante ai fini di gara, quindi - per quanto di interesse ai fini della presente decisione - soltanto nel caso in cui la falsità riguardi l’insussistenza di cause di esclusione invece esistenti” (Cons. di Stato, n. 4209/2021), come nel caso all’esame.
Né è ultroneo aggiungere che esclusione è altresì giustificata, contrariamente da quanto eccepito, dal disposto di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, in base al quale “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, essendo la stessa finalizzata a conseguire una qualche utilità, l’affidamento della concessione, senza che sia ravvisabile alcun profilo di palese sproporzionalità, irragionevolezza e illogicità.
III.3.2. D’altro canto, non appare ultroneo rilevare che se anche la diversa fattispecie di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c-bis), (l'omessa dichiarazione di fatti che potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali o la dichiarazione reticente su tali fatti) - a differenza dell’ipotesi della falsità dichiarativa di cui di cui alla lettera f-bis) -, non comporta l’automatismo espulsivo, la stessa rimette alla stazione appaltante la valutazione discrezionale sull’informazione falsa e sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico. Il concorrente è, quindi, comunque obbligato a comunicare alla stazione appaltante la pendenza di indagini penali e l’adozione di eventuali misure cautelari nei confronti del legale rappresentante della società concorrente al fine di consentirle la valutazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2019, n. 1846; in tal senso anche l’ANAC nelle delibere n. 146/2022 e 35/2023), circostanza, nel caso, non verificatasi. Ed “Infatti l'omessa dichiarazione di fatti rilevanti la cui conoscenza è necessaria alla stazione appaltante per svolgere le proprie valutazioni discrezionali sull'affidabilità dell'operatore economico, è motivo di esclusione” (T.A.R. Veneto, Venezia sez. II, 4/02/2020, n. 12).
Tanto illustrato, il provvedimento di esclusione gravato indica al ricorrente incidentale i motivi che hanno indotto la P.A. a non accogliere e/o a discostarsi dalle osservazioni endoprocedimentali, senza che sia “richiesta la confutazione analitica di ogni argomentazione introdotta nel contraddittorio procedimentale, ma è sufficiente che la motivazione del provvedimento finale renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle pretese dell'interessato” (T.A.R. Abruzzo, Campobasso, sez. I, 3/09/2025, n. 400), come è dato riscontrare nel caso all’esame.
Infondata è, altresì, l’altra contestazione della ricorrente incidentale, secondo cui la disposizione di cui all’art. 3 del D.D. n. 25/2011 (relativa alla dichiarazione di assenza di carichi pendenti per i reati previsti dalla norma del Codice dei contratti che disciplina i motivi di esclusione) andrebbe considerata “condizione di ammissibilità della domanda e non come criterio soggettivo di partecipazione”, così cercando di configurare un ipotetico criterio con una valenza istantanea (esclusivamente all’atto della presentazione della domanda) e senza alcun valore nel corso della procedura. In realtà, anche nella fattispecie non può non operare il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo cui nelle procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici “i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità” (Consiglio di Stato, sent. n. 2968/2020; Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 20 luglio 2015, n. 8).
In definitiva, con decreto dirigenziale n.-OMISSIS-, pubblicato il 15 gennaio 2024, la Regione Campania ha legittimamente adottato il provvedimento di esclusione nei confronti della Società La NA per carenza di “un requisito previsto dal DD n. 25/2011, lex specialis del procedimento paraconcorsuale (non versare in alcuna delle ipotesi previste dalla norma del codice dei contratti relativa ai motivi di esclusione dell'operatore economico ( id est , art. 80 del d.lgs. n. 50/2016) e non avere procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma)”.
IV. Tanto chiarito, ritiene il Collegio di dovere procedere, all’esame della posizione del ricorrente principale, costituendo TI SO Nautico, permanendo un possibile interesse alla riedizione della gara e scrutinandosi, quindi, le censure di cui al ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti, fondate per i profili esaminati.
B) TI CONSORZIO NAUTICO S. AGNELLO
IV.1. Con il ricorso n. 3285/2024, riunito, il costituendo TI con mandatario il SO Nautico T’GN e mandanti la società -OMISSIS- GG s.r.l., la società Cala degli Aragonesi s.r.l. e la Ditta individuale -OMISSIS-, impugna Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- con il quale è stato escluso dalla procedura paraconcorsuale “per il rinnovo della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-nel porto di Marina di Cassano – Comune Piano di Sorrento (NA) allo scopo di svolgere attività di nautica da diporto a favore dell’utenza in transito – Burc n.101 del 31 dicembre 2018”. Il SO Nautico ricorrente lamenta:
I) VIOLAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL PROCEDIMENTO OGGETTO DEL PRESENTE RICORSO. CONTRASTO CON LE PRECEDENTI DETERMINAZIONI ASSUNTE DAL RUP E DALLA COMMISSIONE: a. il provvedimento di esclusione e la relazione istruttoria si fondano sulla mera circostanza formale che il timbro apposto dall’Ufficio protocollo sul plico contenente l’offerta del SO Nautico T’GN reca quale data e ora di ricezione il 26 giugno 2023 ore 12:13, ma non tengono in alcun conto le circostanze che hanno determinato il ritardo di 13 minuti nella protocollazione dell’offerta, le osservazioni formulate dall’TI concorrente, né tantomeno la diligenza del comportamento del SO Nautico T’GN; b. il provvedimento di esclusione e la relazione istruttoria dal quale muove il provvedimento, senza alcuna motivazione, contraddicono e ribaltano le precedenti valutazioni e determinazioni assunte sul punto dalla Commissione di Gara e dallo stesso RUP nel verbale del 28 giugno 2023 e nel verbale del Rup del 27 giugno 2023;
II) MOTIVAZIONE CARENTE ED ERRATA: nel medesimo provvedimento, l’Amministrazione pur dando atto che non vi erano cause di esclusione automatica, ha ritenuto che dal certificato del Casellario Giudiziale risulterebbe una condanna che potrebbe essere oggetto di valutazione e rappresentare una causa ostativa.
IV.2. Con il ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti (nella specie, IV e V motivi) al ricorso incidentale, La NA S.r.l., controinteressata, si duole, in sintesi:
I) della illegittimità della aggiudicazione, successivamente disposta in favore del predetto costituendo TI SO NA T’GN, con decreto dirigenziale n. -OMISSIS- rinnovando i rilievi della originaria esclusione disposta con decreto dirigenziale n. -OMISSIS- per TARDIVA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – VIOLAZIONE LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO COMPETITORUM E DI IMPARZIALITÀ DELLA P.A.: a. il Raggruppamento aggiudicatario ha depositato la propria offerta ben 13 minuti oltre il termine inderogabile previsto dalla lex specialis . Il plico è stato depositato alle ore 12.13 del 26/08/2023, protocollato al n. -OMISSIS-; b. la lex specialis prevede per la consegna del plico il termine inderogabile delle ore 12.00 del giorno 26/06/2023. Si legge, infatti, nella lettera di invito che “la documentazione richiesta deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 26 giugno 2023”, ed evidenzia che “farà fede come data di arrivo, esclusivamente l’apposizione del timbro dell’ufficio protocollo della Direzione Generale per la Mobilità”;
II) della illegittimità della aggiudicazione in favore del TI per L’ASSENZA DELLA ATTESTAZIONE, DA PARTE DEI CONSORZIATI DELLA MANDATARIA, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80 D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS : a. sia nell’istanza in concorrenza dell’11/01/2019, che nell’offerta del 26/06/2023 risulta del tutto omessa, da parte dei consorziati, la dichiarazione dei requisiti di ordine generale fissati dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Tali requisiti devono essere posseduti e verificati sia in capo al consorzio che alle consorziate con la conseguenza che la carenza dei requisiti generali in capo ad una delle predette partecipanti comporta l’esclusione del consorzio dalla procedura di gara; b. il SO, in particolare, è partecipato dai seguenti operatori: -OMISSIS- codice fiscale -OMISSIS-; -OMISSIS-: codice fiscale -OMISSIS-; Cantiere -OMISSIS-S.A.S. di -OMISSIS- & C. Codice fiscale: -OMISSIS-; S.Y.S. S.A.S. Sorrento Yachting Services di -OMISSIS- e C. in Forma Abbreviata "S.Y.S. S.A.S." Codice fiscale: -OMISSIS-; -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- & C. S.N.C. Codice fiscale: -OMISSIS-; -OMISSIS- Codice fiscale: -OMISSIS-; c. il consorzio ordinario è un soggetto con identità plurisoggettiva, che opera in qualità di mandatario delle imprese della compagine. Esso prende parte alla gara per tutte le consorziate e si qualifica attraverso di esse. Ciò postula che tutte le consorziate debbano essere in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale;
III) delle ILLEGITTIME E REITERATE MODIFICHE DEL RAGGRUPPAMENTO. Violazione e falsa applicazione del principio di trasparenza e della par condicio competitorum – Violazione art. 48 D.lgs. n. 50/2016 – Violazione delibera ANAC 555 del 2011 – Difetto di istruttoria e di motivazione:
a. nel corso del procedimento di aggiudicazione, il Raggruppamento aggiudicatario ha illegittimamente modificato per ben tre volte la propria composizione, in violazione dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, come confermato dalla sentenza n. 8/2012 dell’Adunanza Plenaria; b. con delibera n. 555 del 2011 l’ANAC ha affermato che il raggruppamento può procedere alla sostituzione interna anche in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, ma esclusivamente in fase di esecuzione e non anche in fase di gara. Inoltre, con sentenze n. 9 e 10 del 2021 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha confermato che la variazione della composizione del TI può intervenire solo “in diminuzione”, giammai, come nel caso di specie, “per addizione” ( ex multis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 9 del 2021); l’Adunanza Plenaria, anche con sentenza n. 10 del 27 maggio 2021, ha fornito una lettura funzionale del principio di immodificabilità, nel senso di ammettere la modifica soggettiva laddove operi in riduzione e, quindi, solo internamente, con un soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei necessari requisiti; c. la stessa Regione Campania, in un primo momento, aveva evidenziato in alcune delle mandanti la carenza dei requisiti di partecipazione (cfr. comunicazione avvio del procedimento di esclusione prot. -OMISSIS-): trattasi, in particolare, della Cala degli Aragonesi SR, illegittimamente “aggiunta” e della “ditta individuale -OMISSIS-”, già parte della originaria composizione. La Regione, con decreto n. 51/2024 (con il quale ha disposto l’esclusione del raggruppamento a causa della tardività dell’offerta), ha superato i rilievi in ordine alla mancanza dei requisiti di partecipazione in capo alle due mandanti, evidenziando, quanto alla ditta individuale -OMISSIS-, che, al fine di regolarizzare la sua posizione, il Raggruppamento avrebbe potuto riorganizzare il proprio assetto interno onde “rendere legittima la partecipazione alla gara”; epperò, il Raggruppamento non ha affatto eseguito la suggerita riorganizzazione perché la cennata ditta individuale risulta a tutt’oggi mandante del Raggruppamento aggiudicatario. In particolare, il decreto regionale impugnato risulta affetto da grave vulnus istruttorio e motivazionale, giacché nulla riferisce in merito alla posizione della mandante, in precedenza già oggetto di valutazione negativa, in quanto il relativo legale rappresentante ( rectius , -OMISSIS-) risulta gravato da ben due condanne penali per occupazione abusiva di spazio demaniale e per innovazione abusiva su area demaniale.
IV.2.1. Fondata è, in primo luogo, la censura introdotta con ricorso incidentale da La NA S.r.l. quanto alla tardività nella presentazione dell’offerta, con conseguente illegittima ammissione della ricorrente principale TI SO Nautico alla procedura. Tanto porta anche al respingimento del ricorso n. 3285/2024 proposto dal TI Concorso NA, quivi riunito, avverso al primigenio provvedimento di esclusione dalla procedura paraconcorsuale de qua , n. -OMISSIS- originariamente disposta proprio per tali ragioni e superata a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare in secondo grado.
Ed invero, il plico contenente l’offerta tecnica del TI è stato depositato alle ore 12.13 del 26/08/2023, laddove è stato protocollato al n. -OMISSIS-. La lex specialis e, per essa, la lettera di invito prot. -OMISSIS-, onerava gli operatori a presentare l’offerta entro le ore 12.00 del 26 giugno 2023 a pena di esclusione (“la documentazione richiesta deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 26 giugno 2023”), all’uopo evidenziandosi che, ai fini del rispetto del termine, “farà fede come data di arrivo, esclusivamente l’apposizione del timbro dell’ufficio protocollo della Direzione Generale per la Mobilità”. Nel verbale di gara n. 1, viene riportato che “Il Responsabile del Procedimento, presente, consegna alla Commissione verbale del 27.06.2023 con il quale è stata accertata alle ore 11,57 del giorno 26.06.2023, da funzionari della DG Mobilità, la presenza, al piano 19 della Torre C3, di un rappresentante del SO Nautico Sant'GN richiedente informazioni per la protocollazione del plico in suo possesso. Il verbale viene allegato al presente per costituirne parte integrante e sostanziale. La Commissione, vista l'attestazione dell'ufficio competente della procedura in argomento, ammette il concorrente per l'apertura del relativo plico”.
Orbene, le motivazioni addotte dall’Ente a sostegno della ammissione del TI, come dedotto, sono illegittime perché lesive del principio della par condicio competitorum e di imparzialità della p.a., oltre che della lex specialis : che il plico dovesse pervenire all’ufficio protocollo (situato al 22° piano) è espressamente indicato nella lettera di invito la quale, in modo estremamente dettagliato, precisa: “la documentazione richiesta deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 26 giugno 2023 presso l'ufficio protocollo della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Mobilità U.O.D. 50.08.03- Centro Direzionale Isola C/3 p.22 80143 Napoli, in un unico plico, debitamente sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura”.
Ed invero, “In qualsiasi gara il termine di presentazione delle offerte è perentorio in quanto attiene al rispetto della par condicio tra le parti. Se, infatti, si stabilisce una regola di gara, questa deve valere per tutte le imprese altrimenti si creano favoritismi che non sono compatibili con una gestione imparziale della gara” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 5/05/2014, n. 1150). In altri termini, “il carattere perentorio che, nelle procedure selettive rette da criteri di evidenza pubblica, connota il termine ultimo di presentazione delle offerte non è un valore in sé ma è, al contrario, funzionale e strumentale alla tutela da un lato delle esigenze di trasparenza, efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa, dall’altro del primario criterio della par condicio fra i concorrenti” (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 626/2015). Tanto premesso, “la presentazione dell'offerta resta un adempimento ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente che deve prudentemente cautelarsi anche dai possibili incidenti di percorso, ritardi, inconvenienti ed eventi imprevedibili usando, nel relativo adempimento, la diligenza del buon padre di famiglia” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, n. 29402/2010).
Invero, la posizione del concorrente che ha presentato in ritardo l’offerta, potrebbe essere rivalutata solo ed esclusivamente laddove il ritardo fosse dipeso da caso fortuito e/o forza maggiore, circostanze, queste ultime, tuttavia, non sussistenti nel caso di specie (dedotto affollamento/malfunzionamento degli ascensori, tra l’altro, non comprovato), dovendosi imputare il ritardo nella presentazione dell’offerta, genericamente motivato, esclusivamente all’impresa concorrente.
Stante la natura di termine perentorio dell’ora e giorno di arrivo della documentazione, non assume rilevanza alcuna il verbale, redatto in data 27.06.2023 dal responsabile del procedimento pro tempore , come richiamato.
IV.2.2. Ciò posto e a prescindere dalla tardività dell’offerta, assume valore assorbente, nel merito, la fondatezza dei motivi di gravame incidentale, relativi, in primo luogo, alla indebita modifica della compagine societaria dopo la presentazione dell’offerta, con quanto ne consegue in termini di affidabilità, con conseguente violazione del principio di trasparenza, della par condicio competitorum , dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (terzo motivo dei V motivi aggiunti).
Orbene, il raggruppamento de quo ha modificato per tre volte la propria composizione:
1) con istanza in concorrenza, nel 2019, il SO ha proposto di partecipare alla procedura quale capofila del costituendo raggruppamento costituito da: - SO Nautico Sant'GN - soggetto mandatario; - Ditta Individuale Rent Crazy Boats di -OMISSIS- – mandante; - Ditta Individuale -OMISSIS- – mandante.
2) A seguito della riattivazione della procedura nel gennaio 2023, il Raggruppamento ha trasmesso la propria offerta, con la seguente composizione: - SO Nautico Sant'GN - soggetto mandatario; - -OMISSIS- GG SR – mandante; - Ditta Individuale -OMISSIS- – mandante; - Cala degli Aragonesi SR – mandante. In altri termini, la -OMISSIS- GG ha sostituito la Rent Crazy Boat mentre la “Cala degli Aragonesi SR” ha integrato la composizione del Raggruppamento. Il Raggruppamento ha motivato, nella specie, la decisione di aggiungere la Cala degli Aragonesi SR con l’obiettivo di “rendere un’offerta più competitiva”, essendo, secondo asserzione di parte ricorrente incidentale, l’unica impresa partecipante ad esercitare l’attività di ormeggio di “navi da diporto”, ossia natanti di lunghezza superiore a 24 metri e fino a 45 metri.
Ora, tali modifiche, anteriormente alla presentazione dell’offerta, emergenti dalla manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura a seguito della sua riattivazione dopo un apprezzabile lasso di tempo, non risultano lesive del principio di par condicio competitorum , come dedotto. La possibilità per l’offerente singolo per presentare offerta per sé e quale capogruppo di un costituendo TI, così come la possibilità per l’TI che ha manifestato l’intenzione di partecipare alla gara, di modificare la propria composizione in addizione o sottrazione, nella fase di prequalificazione prima della presentazione dell’offerta, è pacificamente riconosciuta. Ed invero, come condivisibilmente affermato, “Nelle procedure articolate su più segmenti procedimentali (procedure ristrette, negoziate, dialogo competitivo), la giurisprudenza ammette pacificamente la modificazione soggettiva dell’operatore partecipante prima della presentazione dell’offerta, anche perché lo stesso art. 48, comma 9, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, applicabile ratione temporis al caso, vietava “Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, (…) qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta”, rendendo immutabile la composizione soggettiva dell’offerente solo a seguito della presentazione dell’offerta. Ciò implicitamente ammetteva la possibilità della modificazione soggettiva nella fase compresa tra la manifestazione di interesse a partecipare alla gara e la presentazione dell’offerta dopo il ricevimento dell’invito ad offrire. (…) … Il Collegio ritiene, quindi, di poter condividere quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1548/2014, nella quale si è chiarito che “il principio di immodificabilità soggettiva viene in rilievo soltanto all’indomani della presentazione dell’offerta e non nelle fasi di gara a questa precedente. Del resto anche dal punto di vista letterale sia l’art. 37, comma 12, che l’art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, fanno riferimento alla nozione di “operatore economico” e di “candidato”, ossia di un soggetto che ancora deve presentare la propria offerta. Un’opposta interpretazione non potrebbe armonizzarsi con il testo del comma 9 dell’art. 37, d.lgs. n. 163/2006, che vieta la modificazione della composizione delle a.t.i. all’indomani dell’offerta.” …omissis… “in assenza di un esplicito divieto contenuto nella lex specialis , stante la riconosciuta possibilità per gli operatori economici invitati di costituire associazioni temporanee di imprese, sarebbe irragionevole ritenere possibile una modificazione soggettiva delle a.t.i. costituende o costituite e non consentire che gli operatori economici invitati possano utilizzare lo stesso strumento.”.
Conclusioni che la giurisprudenza ha ritenuto di confermare anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 50 del 2016, che nulla ha innovato in ordine alla possibilità di modificare (e, quindi, anche di farvi ricorso) i raggruppamenti temporanei prima della presentazione delle offerte e, dunque, nella fase tra la pre-qualificazione e la gara vera e propria (cfr. TAR Trieste, sentenza n. 259/2018).” (cfr. TAR Campania, Napoli, 31 gennaio 2025, n. 861).
In definitiva, “Si rammenta che la giurisprudenza ha attinto in misura costante il principio per il quale la fase che segna la piena operatività del divieto di modificare i raggruppamenti temporanei, già imposto dall’art. 37, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006, e poi reiterato dall’art. 48, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, è da identificare ordinariamente con quello della presentazione dell’offerta, per la salvaguardia del favor partecipationis (cfr. Cons. Stato, n. 1328/2013, C.G.A.S. n. 10372 del 2012). (cfr. Cons. di St., sez. V, 11.10.2022 n. 8687).
Ciò posto, la possibilità di modificare l’TI ricorrente nella fase precedente alla formulazione dell’offerta è stata confermata anche dal RUP della Regione Campania con pec del 20.06.2023 secondo cui “Al riguardo si riferisce che la Giurisprudenza prevalente non ravvisa ostacoli alla motivata modifica della composizione fino alla fase di presentazione dell'offerta” (doc. 14) ed è stata ratificata dalla Commissione giudicatrice nel verbale in seduta riservata n. 2 del 5 luglio 2023.
2) Diversamente, come emerge dallo stesso provvedimento di aggiudicazione quivi impugnato, dopo l’individuazione del TI come soggetto aggiudicatario, la sua compagine è stata ulteriormente modificata a seguito del recesso della mandante impresa -OMISSIS- GG (avvenuto in data 25.05.2025) non dovuto ad esigenze organizzative ma finalizzato ad eludere la carenza originaria di requisiti. Ed invero, la -OMISSIS- GG, contrariamente a quanto dichiarato all’atto della partecipazione, non era titolare di alcuna concessione demaniale.
Nello specifico, la legale rappresentate della -OMISSIS- SR ha attestato, in data 23.06.2023, di occuparsi delle attività di “ormeggio e rimessaggio di imbarcazioni”, sebbene la società, non fosse titolare di alcuna concessione demaniale; dalla lettura dell’offerta tecnica emerge la titolarità della concessione n. -OMISSIS- e della concessione n. -OMISSIS-, nonostante la stessa società non ne abbia mai avuto la disponibilità. Con sentenza n. 4911/2023 di questo T.A.R., confermata, sul punto, dal Consiglio di Stato, si è definitivamente accertato che, a seguito del decesso del sig. -OMISSIS-, la società -OMISSIS- GG SR non ha mai goduto della titolarità delle concessioni dichiarate. Sebbene tale sentenza sia stata pubblicata il 28.08.2023, ovvero dopo la dichiarazione, l’impresa, peraltro, era stata già oggetto di un provvedimento amministrativo di sgombero dell’area illegittimamente detenuta (ordinanza n. 34 del 11.04.2023, precedente al deposito dell’offerta) emesso dal Comune di Piano di Sorrento. Per lo stesso motivo, la medesima legale rappresentante/dichiarante è stata sottoposta a procedimento penale per l’occupazione abusiva dell’area de qua , concluso con oblazione.
Non muta la sostanza quanto dedotto dalla ricorrente principale, ovvero che la stessa si sarebbe limitata a dichiarare di aver acquisito, giusto atto notarile di cessione, il ramo di azienda della ditta individuale -OMISSIS-, società che era stata concessionaria delle attività di ormeggio sin dal 1994 rinnovate come da CDM 99/16 e CDM n. -OMISSIS-. Vero è che il TAR, con la sentenza n. 4911/2023 si è limitato ad accertare che, in mancanza di un provvedimento espresso da parte della Regione concessionaria, la -OMISSIS- GG s.r.l. non poteva subentrare direttamente nella gestione della titolarità della nuova concessione. In disparte la circostanza della inesatta e fuorviante dichiarazione resa da un operatore del settore, non può, tuttavia, tenersi conto della dichiarazione di un requisito esperienziale invero acquisito in via di fatto, indimostrata, poi, la dichiarata titolarità di “diverse ulteriori concessioni demaniali”.
Tanto chiarito, trattasi, quindi, nel caso all’esame, di illegittima modifica del raggruppamento, perché effettuata in violazione dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, “Benché l'art. 48, co. 17, 18 e 19 ter, d.lgs. 50/2016 sia stato interpretato nel senso che la modifica soggettiva in senso riduttivo del R.T.I., in caso di perdita dei requisiti di partecipazione da parte di una delle imprese raggruppate, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 gennaio 2022, n. 2), rimane fermo che tale possibilità è riconosciuta solamente per la perdita sopravvenuta dei requisiti e non anche per la mancanza originaria degli stessi, dovendo rimanere rispettata la condizione per cui la modifica soggettiva non deve perseguire finalità elusive della mancanza di un requisito di partecipazione) … pena la violazione del principio della continuità dei requisiti di partecipazione e, di riflesso, della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, Sez. V, n. 9864/2022; TAR Piemonte, sent. n. 1109/2022)” (T.A.R. Lazio, Roma, n. 15185/2023). In definitiva, in corso di gara resta “vietata la sottrazione” (circostanza che consentirebbe, in ipotesi, l’espunzione dell’impresa interessata), laddove tale operazione sia orientata ad eludere la carenza originaria di requisiti (Cons. di St., Ad. Plen. n. 8/2012).
Pertanto vero è che: “la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo Codice”. Deve tuttavia tenersi in debito conto, nell’ambito delle richiamate eccezioni al principio generale di immodificabilità della composizione del raggruppamento, che il comma 19 dell’art. 48, espressamente prevede: “E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”, specificando, però, altresì, che “In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”.
Orbene, il recesso dell’impresa, nel caso di specie, è soltanto apparentemente giustificato da esigenze di tipo organizzativo essendo, invece, finalizzato ad eludere un sicuro giudizio negativo circa la carenza dei requisiti di partecipazione, oltre che di affidabilità morale dell’impresa.
IV.2.3. Fondato è altresì, l’ulteriore motivo di gravame incidentale (quarto dei V motivi aggiunti) con cui si deduce la violazione dell’art. 80, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 37 Codice della Navigazione, nonché dei principi di efficacia, efficienza, buona amministrazione, concorrenza, trasparenza e lealtà nei rapporti tra P.A., nonché il difetto di istruttoria e di motivazione quanto alla carenza dei requisiti generali.
L'art. 3 del D.D. infatti prevede quale requisito di partecipazione che gli operatori dichiarino di non versare in alcuna delle ipotesi dell’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 (art. 80 del d.lgs. 50/2016 applicabile alla procedura de quo) e di non aver procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma.
IV.2.4. La Regione Campania con nota prot. -OMISSIS- aveva inizialmente comunicato al Raggruppamento l’avvio del procedimento di esclusione rilevando (oltre alla tardività dell’offerta) anche la carenza dei requisiti generali in capo alla ditta individuale -OMISSIS- e alla Cala degli Aragonesi s.r.l..
In particolare, con riferimento al sig. -OMISSIS-, legale rappresentante dell’omonima ditta individuale, l’Ente regionale ha evidenziato che dal certificato del casellario giudiziale n. -OMISSIS- risultavano infatti a suo carico 2 provvedimenti; quanto, invece, al sig. -OMISSIS-, legale rappresentante di Cala degli Aragonesi, mandante, la Regione aveva rappresentato che dal certificato del casellario giudiziale, n. -OMISSIS-, risultava n. 1 provvedimento e dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-del 5.3.2024 risultano n. 2 procedimenti penali (PM -OMISSIS-, a fronte, di contro, delle dichiarazioni negative rese dai predetti legali rappresentanti (da ultimo, nel giugno 2023, in sede di presentazione del plico dell’offerta).
Con osservazioni presentate alla Regione in fase endoprocedimentale il 15/04/2024, integrate con nota del 02/05/2024, il legale rappresentante della mandataria (sig. -OMISSIS- Cons. Nautico T’GN) ha riconosciuto che:
- per il sig. -OMISSIS-, legale rappresentante dell’omonima ditta individuale -mandante, “Dal certificato del casellario giudiziale del sig. -OMISSIS- n. -OMISSIS- risultano infatti a carico dello stesso due provvedimenti: 1) il Decreto Penale del 12.10.2009 emesso dal G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS-per "occupazioni e innovazioni abusive art. 54 del Codice della Navigazione (accertato il 28.7.2009 in Piano di Sorrento)"; 2) il Decreto Penale del 12.10.2009 emesso dal G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS-per "abusiva occupazione di spazio demaniale art. 1161 Codice della Navigazione (accertato il 28.7.2009 in Piano di Sorrento)". A tal proposito, parte ricorrente, si limita a controdedurre, genericamente e senza specifica individuazione del numero di riferimento, che un “decreto penale di condanna risalente al 2009 che è stato estinto a seguito del pagamento dell’ammenda e pertanto non doveva essere dichiarato in fase di presentazione dell’offerta”;
- per il sig. -OMISSIS-, legale rappresentante di Cala degli Aragonesi – mandante, “con riferimento ai due procedimenti penali PM -OMISSIS- pendenti … , si rileva che la certificazione dei carichi pendenti relativa al sig. -OMISSIS- è stata oggetto di un errore materiale e l'Ufficio 14° della Sez. del GIP del Tribunale di -OMISSIS-in data 12 aprile 2024 ha provveduto all'eliminazione della pendenza dei procedimenti penali di cui innanzi a carico del sig. -OMISSIS-”. Con riferimento al casellario giudiziale, nulla è stato, però, indicato circa la precedente condanna rilevata dalla Regione Campania in sede procedimentale presente nel certificato del casellario giudiziale n. -OMISSIS-.
In entrambi i casi permane l’omessa e/o la falsa dichiarazione, rilevante, ai fini dell’esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e f bis) del Codice contratti, vigente ratione temporis (“5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: … c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”;.. f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”).
IV.2.5. Orbene, con decreto n. 51/2024 (cfr. doc. 10) la Regione ha disposto l’esclusione del Raggruppamento a causa della tardività dell’offerta e, con riferimento alla rilevanza della condanna penale, ha indicato che il Raggruppamento avrebbe potuto “riorganizzare” il proprio assetto interno onde “rendere legittima la partecipazione alla gara”. Il Raggruppamento, tuttavia, non ha eseguito, ove mai ammissibile, la riorganizzazione prospettata tanto che entrambe le imprese risultano a tutt’oggi nella compagine. Di contro, i rappresentanti delle mandatarie, hanno dichiarato di non versare nelle ipotesi di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, omettendo la dichiarazione della sussistenza non solo di procedimenti penali ma la sussistenza di condanne passate in giudicato, come risultanti dal casellario giudiziale.
Il successivo decreto di aggiudicazione da ultimo impugnato con motivi aggiunti al ricorso incidentale dalla controinteressata, n. -OMISSIS- pertanto, è illegittimo non risultando scrutinata la posizione delle mandanti, oggetto di una precedente valutazione interlocutoria negativa. Sicché, tale ultimo atto risulta affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, oltreché da una evidente contraddittorietà, come dedotto. La Regione, accertate le situazioni contestate, avrebbe dovuto escludere l’intero raggruppamento, ovvero, le mandanti sopra indicate, ai sensi dell’art. 3 del D.D n. 25/2011 e dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
Né può ritenersi tale censura inammissibile e tardiva, come eccepito dal ricorrente principale, TI SO NA (“il ricorrente incidentale vorrebbe prospettare censure nei confronti del provvedimento di esclusione, censure che avrebbero dovuto essere proposte attraverso ricorso incidentale nel ricorso r.g. 3285/2024, riunito al presente giudizio”), essendo, per l’appunto diverso e antecedente il provvedimento impugnato in tale sede.
IV.2.6. Ciò posto, in sede di riedizione del potere, l’Ente ha, altresì, omesso il dovuto controllo circa l’affidabilità morale e professionale del concorrente posto che, per quanto rappresentato, le mandanti hanno omesso informazioni rilevanti e ha fornito notizie fuorvianti alla P.A., in chiara violazione dell’art. 80 comma 5, lett. c-bis) d.lgs. 50/2016 e hanno commesso gravi illeciti professionali, sottaciuti alla Regione, ex art. 80 comma 5, lett. a) d.lgs. n. 50/2016:
- quanto a Cala degli Aragonesi SR, il sig. -OMISSIS-, nella qualità di legale rapp.te p.t. Aragonesi ha dichiarato, in data 16/05/2025 (cfr. doc. 13), di esercitare l’attività di “gestione di porti, approdi turistici” sebbene alla data della dichiarazione la predetta società non fosse titolare di alcuna concessione demaniale (la concessione presso il Porto di Casamicciola ha perso efficacia il 31/12/2024 e l’impresa non gestisce alcun porto);
- quanto alla -OMISSIS- SR, poi uscita dal raggruppamento, in data 23/06/2023, la sig.ra -OMISSIS-, nella qualità di legale rapp.te, ha dichiarato, come visto, che la società esercitava attività di “ormeggio e rimessaggio imbarcazioni” sebbene la stessa società, cessionaria di un ramo di azienda, non fosse affatto titolare, come accertato con sentenza n. 4911/2023 di questo T.A.R., confermata in appello, delle concessioni demaniali n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-. Tale circostanza ha indotto il Comune di Piano di Sorrento ad ordinarne lo sgombero delle aree, con ordinanza n. 34 del 11/04/2023, e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-ad avviare un procedimento penale a carico della rappresentante legale, definito con oblazione. A tanto va aggiunto che, come già riferito, la titolarità delle concessioni in discorso è stata falsamente inclusa anche nell’offerta tecnica.
IV.2.7. Ne consegue anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 Cod. Nav., dei principi di efficacia, efficienza, buona amministrazione, concorrenza, trasparenza e lealtà nei rapporti tra P.A., che sovrintendono ogni tipologia di procedura di selezione pubblica come dedotti. L’art. 37 del Cod. Nav. impone alla P.A., nell’ambito procedure di affidamento di concessioni demaniali, di preferire “il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione”, valorizzando, pertanto, la valutazione della affidabilità del futuro concessionario”.
IV.2.8. Non ultima appare la precisazione che il n.r.g. 539/2019, nell’ambito del quale la ricorrente incidentale ha impugnato tutti gli atti della procedura paraconcorsuale de qua è stato definito da questa stessa Sezione con sentenza di respingimento, n. 4981 del 16.09.2024, confermata in appello, con sentenza n.8236 del 23.10.2025.
C) SALES SQUARE IMP-EXP DI -OMISSIS-, terza graduata
IV.3. Con III MOTIVI AGGIUNTI al RICORSO INCIDENTALE, la controinteressata, La NA S.r.l. impugna altresì, il verbale n. -OMISSIS-, con il quale la Commissione di gara ha medio tempore , (prima dell’aggiudicazione definitiva in capo al TI SO NA, attuale ricorrente principale, disposta con decreto dirigenziale n. -OMISSIS-), proposto l’aggiudicazione in favore della Sales AR Imp - Exp Di -OMISSIS-. Tale verbale è stato conosciuto da La NA SR in data 03/09/2024 a seguito di accesso al fascicolo informatico del giudizio r.g. 3285/2024.
Con unico motivo, la ricorrente incidentale deduce l’ILLEGITTIMITA’ DERIVATA, specificando quanto segue. “L’aggiudicazione in favore della Sales AR si fonda su atti a loro volta illegittimi, i cui vizi sono stati già censurati da La NA con ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti nell’ambito del presente giudizio (su tutti, il Decreto n. 1/2024 con il quale la Regione l’ha esclusa dalla procedura di gara, impugnato con primo ricorso per motivi aggiunti). L’accoglimento delle censure già esposte, che di seguito si trascrivono, comporterà la caducazione di tutti gli atti connessi e conseguenziali, tra cui quelli oggetto dell’odierno gravame, in quanto viziati da illegittimità derivata”.
Orbene, l’accoglimento del ricorso principale ed il respingimento dei I e II motivi aggiunti al ricorso incidentale - con accertamento della legittimità dell’esclusione della ricorrente incidentale, La NA S.rl. -, rendono quest’ultima priva di interesse a ricorrere avverso la terza graduata, la cui posizione è censurata, peraltro, non in via autonoma ma per illegittimità derivata. Superata è così anche l’eccezione di tardiva integrazione del contraddittorio, a quasi due anni di distanza dalla proposizione del ricorso principale, sollevata dalla stessa Sales AR Imp-Exp Di -OMISSIS-.
D) quanto, infine, al provvedimento di SGOMBERO, pronunciato in danno di La NA, ricorrente incidentale.
IV.4. Con i IV e V MOTIVI AGGIUNTI al RICORSO INCIDENTALE, La NA S.r.l. impugna, tra gli altri, prima, la nota comunicata il 31/07/2025 con la quale il Comune di Piano di Sorrento ha avviato il procedimento e, poi, l’ordinanza n. -OMISSIS- notificata in pari data, con la quale il Comune di Piano di Sorrento le ha ordinato lo sgombero dell’area entro 60 giorni e la sospensione di ogni attività economica svolta presso l’area demaniale entro il termine di 10 giorni dalla notifica.
Deduce i seguenti motivi di gravame: VIOLAZIONE ART. 37 COD. NAV. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO: a. il provvedimento si fonda sull’erroneo presupposto della legittimità dell’aggiudicazione in capo al TI SO NA e scaturisce dall’erroneo assunto che La NA SR detenga l’area senza titolo: a. l’accoglimento del ricorso incidentale e dei quattro successivi motivi aggiunti comporterà la caducazione di tutti gli atti connessi e consequenziali; b. l’impresa legittimamente comunque detiene le aree in forza di quanto disposto dalla stessa Regione Campania con nota prot. -OMISSIS- che ha stabilito che “nelle more della definizione del procedimento paraconcorsuale codesta Società è legittimata all’utilizzazione delle aree demaniali oggetto della concessione con i conseguenti oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria”; c. lo sgombero intimato dall’Ente è illegittimo anche per contraddittorietà rispetto ai recenti provvedimenti emessi dall’Ente e per la conseguente violazione dell’affidamento riposto: 1. con Delibera di Giunta Comunale n. 130/2025 ha riconosciuto la “validità fino al 30.09.2027 di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e sportive e … la validità fino al 31.12.2025 delle concessioni ubicate nel demanio portuale aventi scopi diversi dal turistico ricreative”, ed ha imposto, altresì, “l’avvio delle procedure selettive”, orientamento confermato dalla successiva Determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-; 2. esclusivamente per la concessione n. -OMISSIS- oggetto del presente procedimento paraconcorsuale - sebbene la stessa ricada comunque nel porto comunale e sebbene l’Ente comunale vi eserciti le relative funzioni – il Comune ha intimato lo sgombero.
Le censure sono prive di pregio.
Ed invero, il Comune di Piano di Sorrento, sulla base del disposto dell’art. 40 della L. Reg. Camp. n. 5/2021 ha delegato alla Regione il compito di svolgere tutte le attività, relative al procedimento per l’affidamento della concessione demaniale marittima per l’assegnazione del “Porto di Marina di Cassano in Piano di Sorrento NA”. Tale delega, formalmente assunta con Delibera della Giunta Comunale, ha del tutto escluso ogni facoltà di sindacato sull’assegnazione, lasciando invece al Comune esclusivamente il compito di rilasciare la concessione all’operatore individuato dalla Regione, garantendo la materiale disponibilità dell’area.
Orbene, definita la fase paraconcorsuale (benché gli esiti siano stati censurati con il presente gravame), l’ingiunzione allo sgombero dell’area è ragionevolmente finalizzata all'adozione dell'atto concessorio in favore del nuovo aggiudicatario, risultando, conseguentemente, l’attuale ricorrente incidentale, peraltro definitivamente escluso dalla procedura, privo di titolo a mantenere al disponibilità dell’area.
A ciò si aggiunga che, a seguito della sentenza di rigetto, n. 4981 del 16/09/2024, di questo tribunale, confermata in sede di appello (Cons. di St., sez. VII, 23.10.2025 n. 8236), la ricorrente incidentale non ha alcun titolo ad occupare l’area demaniale, detenuta, quindi, allo stato, sine titulo , essendosi ivi negativamente statuito: a) in ordine al mancato riconoscimento dell’intervenuta proroga legale della concessione demaniale n. -OMISSIS-; b) in ordine alla dedotta illegittimità del bando di cui all’avviso pubblicato sul Burc n. 101/2018, del provvedimento di “riattivazione” del procedimento paraconcorsuale prot. n. -OMISSIS--OMISSIS- e della relativa lettera di invito prot. n. -OMISSIS-.
Irrilevanti, ai fini del sindacato sulla legittimità dello sgombero ingiunto risultano, poi, i precedenti provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale.
Peraltro, secondo i principi espressi da condivisa giurisprudenza, applicabili, per analogia, anche al caso all’esame, “La direttiva 2006/123/CE ha effetti diretti, è selfexecuting ed è immediatamente applicabile, per cui tutte le proroghe automatiche ex lege delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono illegittime e, in quanto tali, devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, imponendosi l'indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva a tutela dei valori imposti dal diritto eurounitario, segnatamente dall'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( TFUE ) e dall'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, e costituzionalmente garantiti dall'articolo 117, comma 1, Cost.” (Cons. di St., sez. VII, 8/10/2025, n. 7890). Più in generale, “La proroga automatica delle concessioni di beni demaniali attribuite ad uso esclusivo dei privati, senza previo esperimento di procedure di gara, si pone in contrasto con i principi generali di concorrenzialità e di naturale destinazione dei beni pubblici ambientali alla pubblica fruizione ed è quindi ammessa per periodi temporalmente limitati, posto che solo l’esigenza di soddisfare esigenze di carattere non meramente privato, ma formalmente « collettivo » può essere ritenuta idonea a giustificare una sottrazione potenzialmente prolungata all’utilizzazione pubblica di un’area demaniale” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 3/07/2025, n. 13117; T.A.R. Lazio, Latina, sez. II, 5/05/2025, n. 424). In definitiva, “La concessione demaniale marittima, una volta giunta a scadenza, non è suscettibile di proroga, in quanto in contrasto con la normativa eurounitaria (articolo 49 TfUe e direttiva 2006/123/Ce). Pertanto, la permanenza sul bene demaniale integra occupazione abusiva del demanio marittimo” (T.A.R. Campania, -OMISSIS-sez. VII, 5/05/2025, n. 3553).
Peraltro, “Nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti all'esercizio del pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato solo sul legittimo esercizio di tale potere e sull'operato dell'Amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede” (Cons. di St., Ad. plen., 29/11/2021, n. 19) e non anche in ragione dell’adozione di atti asseritamente illegittimi, non potendosi in tal caso invocare alcuna disparità di trattamento meritevole di tutela.
V. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, trattati i profili dirimenti della complessa vicenda all’esame, il Collegio:
I) per il ricorso 5097/2023:
a) accoglie il ricorso principale (quanto alla posizione della La NA S.r.l., che andava esclusa sin dall’inizio);
b) accoglie il ricorso incidentale come integrato da motivi aggiunti (quanto alla posizione del costituendo TI SO Nautico, ricorrente principale, che parimenti andava escluso) e respinge il ricorso incidentale come integrato da motivi aggiunti (ritenendosi legittime l’esclusione di La NA S.r.l. e l’ordinanza di sgombero);
c) dichiara inammissibile il ricorso incidentale come integrato dai III motivi aggiunti (quanto al verbale n. 8 di aggiudicazione provvisoria alla Sales AR Imp-Exp Di -OMISSIS-);
II) quanto al ricorso 3285/2024:
lo respinge (ritenendosi legittima l’esclusione del costituendo TI SO Nautico).
VI. La complessità delle questioni dedotte giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
I) quanto al ricorso 5097/2023:
a) accoglie il ricorso principale (quanto alla posizione della La NA S.r.l., che andava esclusa) e per l’effetto annulla l’approvazione della graduatoria della procedura nella quale al primo posto è stata collocata la società La NA S.r.l., comunicata con nota prot. -OMISSIS-, a firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente UOD;
b) accoglie il ricorso incidentale come integrato da primi, secondi, quarti e quinti motivi aggiunti (quanto alla posizione del costituendo TI SO Nautico, ricorrente principale, che andava escluso) e per l’effetto annulla l’approvazione della graduatoria della procedura nella quale al secondo posto è stato collocato l’TI SO Nautico T’GN, comunicata con nota prot. -OMISSIS-, a firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente UOD, il verbale della commissione n. 7 della seduta pubblica dell’8/02/2024 con il quale è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio della procedura paraconcorsuale il concorrente RT SO Nautico T’GN e il Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-, pubblicato su BURC n. 44 del 30/06/2025 con il quale la Regione ha disposto l’aggiudicazione della gara in favore del RT SO Nautico Sant'GN;
c) respinge il ricorso incidentale come integrato da primi e secondi motivi aggiunti, quanto alla esclusione dalla procedura di La NA S.r.l disposta con decreto n. 1 del 10/01/2024, pubblicato il 15/01/2024;
d) respinge il ricorso incidentale come integrato dai quinti motivi aggiunti in relazione all’ordinanza di sgombero, n. 164 del 10/09/2025;
e) dichiara inammissibile il ricorso incidentale come integrato dai terzi motivi aggiunti (quanto al verbale n. 8, di proposta di aggiudicazione provvisoria in favore della Sales AR Imp-Exp Di -OMISSIS-);
II) quanto al ricorso 3285/2024:
lo respinge, quanto all’esclusione dell’operatore economico SO Nautico T’GN disposta con decreto dirigenziale n. -OMISSIS- – Direz. Generale – Ufficio/Strutt. 8 UOD/Staff 0 notificato in data 6 giugno 2024.
Compensa tra le parti le spese di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria per procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrente principale e ricorrente incidentale.
Così deciso in -OMISSIS-nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA UR AL, Presidente
GA IN, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| GA IN | IA UR AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.