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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/12/2025, n. 5846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5846 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 12698/2024, promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. FOFFA ROBERTO RICORRENTE contro
c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con ricorso per rito semplificato del 18.10.24, ha agito contro Parte_1 er il rimborso dell'imposta di registro di cui i fratelli erano obbligati in solido Controparte_1
a seguito di una sentenza di divisione intervenuta tra di loro.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla resistente per compiuta giacenza;
ella non si è costituita in giudizio.
Il ricorrente è comparso all'udienza del 15.4.25. Con ordinanza del 28.4.25 – «rilevato che il ricorrente ha agito per sentire condannare la resistente, una volta accertata la sua responsabilità solidale, al pagamento del 50% delle imposte liquidate dall'Agenzia delle Entrate sulla sentenza di divisione pronunciata tra le parti;
che, in particolare, egli ha chiesto di rimborsargli il 50% di quanto finora anticipato a favore della resistente (€ 6231,93 su un debito totale di € 12.352,90) e il 50% di quanto verrà anticipato sempre dal ricorrente fino alla fine della rateizzazione;
ritenuto che
l'azione di regresso tra condebitori solidali ex art. 1299 c.c. presuppone il pagamento, se non dell'intero debito (come peraltro indica la norma), almeno di una quota eccedente la porzione di chi agisce, pari al depauperamento del solvens e all'arricchimento del condebitore inadempiente (cfr. Cass. n. 21197/18); che tuttavia non si può concepire un regresso
“rata per rata”, nel senso di chiedere alla resistente intanto la metà di quanto pagato finora, dovendosi piuttosto guardare all'importo complessivo;
che, infatti, il ricorrente sarà tenuto comunque a pagare € 12.352,90/2 = € 6176,45; che pertanto l'interesse attuale alla condanna sarebbe di soli € 6231,93 – 6176,45 = € 55,48; che si dubita inoltre dell'ammissibilità, per carenza di interesse, di una condanna pro futuro, dall'ammontare indeterminato e condizionata alla validità e all'efficacia dei prossimi pagamenti;
che per ristorare l'anticipazione soccorreranno del resto gli interessi dovuti dalla controparte inadempiente» – il giudice ha dichiarato la contumacia della resistente e invitato il ricorrente a prendere posizione sul punto.
Il ricorrente ha depositato note per la trattazione scritta del 21.10.25, quando il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
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2. Le circostanze di fatto rilevanti per la decisione possono essere così riassunte:
− Con sentenza di questo Tribunale n. 2046/14 (doc. 1 ric.), passata in giudicato il 19.6.19 con ordinanza della Corte di Cassazione (doc. 2 ric.), è stata sciolta la comunione ereditaria tra le parti, seguita al decesso della madre;
il 18.10.23, dopo estrazione a sorte, veniva emanato il decreto di assegnazione dei lotti (doc. 4 ric.);
− Nel 2017, con avviso n. 2014/001/SC/0000002046/0/002, l'Agenzia delle Entrate liquidava l'imposta di registro sulla sentenza (doc. 5 ric.); con mail del 18.4.17, la resistente non obiettava al pagamento di metà dell'imposta (doc. 7 res.);
− Nel 2022 UI notificava una cartella di pagamento (doc. 9 ric.); il ricorrente otteneva una rateizzazione e poi si avvaleva della c.d. rottamazione;
il debito finale veniva quindi calcolato in
€ 12.352,90 (docc. 11-12-13 ric.);
− Nonostante i solleciti, la resistente non provvedeva a pagare la propria quota (doc. 14 ric.);
− La negoziazione assistita non dava esito (doc. 15 ric.);
− Al momento del ricorso, aveva versato € 6231,93; a seguito dell'ordinanza Parte_1 del 28.4.25, come attestato nelle ultime note, egli ha saldato l'intero debito per € 12.821,15 (docc. 18-19 ric.).
3. Le conclusioni della parte attrice (come da atto introduttivo) sono state:
«IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare la responsabilità solidale della Signora Controparte_1 con il fratello per il pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle imposte e tasse liquidate Parte_1 dall'Agenzia delle Entrate di Brescia sulla sentenza divisionale n. 2046/14, pari al complessivo importo di € 12.352,90 come meglio descritto in narrativa;
per l'effetto condannare la medesima signora a Controparte_1 corrispondere all'erario le somme di sua competenza ed a rimborsare al ricorrente il 50% di quanto Parte_1 anticipato in suo favore, pari ad oggi ad € 6231,93 e del 50% di quanto ancora verrà anticipato in suo favore dal ricorrente. Il tutto oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione. Ove la controparte dovesse resistere nel presente giudizio contestando la debenza delle somme richieste, dovute ex lege dalle parti del giudizio divisionale, se ne chiede fin d'ora la condanna ex art. 96 cpc in una misura pari alle somme anticipate dall'ing. ad oggi pari ad € 6231,93 che Parte_1 ha dovuto curare personalmente tutta questa vicenda nel totale disinteresse della coobbligata. IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni riserva. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche in relazione alla procedura di negoziazione assistita disertata dalla controparte». A seguito dell'integrale pagamento del debito, la domanda deve intendersi riferita all'intero, la cui metà somma ad € 6410,57.
4. Ritenuto che:
− L'art. 1299 c.c. stabilisce che «il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi»;
− Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, sussiste la solidarietà passiva tra le parti del giudizio per l'imposta di registro, come indirettamente confermato anche dall'Agenzia delle Entrate nel caso di specie (doc. 16 ric.);
− La divisione era avvenuta al 50% e tale deve quindi essere il riparto dell'imposta, come previsto anche nel decreto di assegnazione («Spese e tasse del presente atto sono a carico, in parti uguali tra loro nei rapporti interni ed in solido verso l'Erario, dei signori e Controparte_1 [...]
, dandosi atto che l'imposta di registro proporzionale dell'1% (uno per cento) relativa Parte_2
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alla presente divisione giudiziale è già stata liquidata dall'Agenzia delle Entrate di Brescia 1 con l'avviso n. 2014/001/SC/000002046/0/002»);
− Il ricorrente ha provato documentalmente di aver pagato € 12.821,15; pertanto ha diritto di regresso sulla sorella per la metà;
− Sulla somma decorrono gli interessi di mora al tasso legale dalla domanda (che si può far coincidere con il deposito del presente ricorso, perché all'epoca il ricorrente aveva versato appena poco più della metà di sua spettanza) al soddisfo;
non spetta la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è della resistente.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore tra € 5.200 ad € 26.000. Si possono liquidare i valori medi, ma solo per le fasi di studio e introduttiva, dato che le altre di fatto non si sono svolte, e pertanto rispettivamente € 919 ed € 777. Al totale (€ 1696) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza nei sensi della motivazione: condanna per i titoli dedotti in causa, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 di € 6410,57 oltre interessi di mora al tasso legale dal 18.10.24 al soddisfo;
a titolo di spese di lite, condanna al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
€ 1696,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 28/12/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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