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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI TT
SENTENZA pronunciata all'esito dell'udienza del 28.10.2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3241/2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. FERNANDA ELISA DE SIENA Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dal funzionario ROSANNA CP_1
ROMANO
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27.5.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell al CP_1 pagamento dei ratei relativi alla pensione d'inabilità ex art. 12 legge 118/71 a decorrere della visita di revisione (verbale del 16.6.2022), e dovuti in virtù del decreto di omologa r.g.n. 4652/2022 emesso il
14.6.2023 dal Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, rappresentando di aver provveduto al pagamento CP_2 delle spettanze, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente, con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 28.10.2025, ha dato atto dell'intervenuto pagamento e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese a fronte della data del pagamento.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa a seguito di note di trattazione scritta per l'udienza del 28.10.2025.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse. La fondatezza della pretesa è riconosciuta dallo stesso Ente.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che il ricorrente abbia notificato a mezzo PEC all'Ente il decreto di omologa il 21.7.2023, correttamente presso la sede provinciale, e il modello Ap70 in data
19.1.2024 alla sede zonale.
Il ricorso è stato depositato in data 27.5.2024 e soltanto in data 7.6.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Conseguentemente, essendo accertata la liquidazione degli arretrati e quindi la spettanza del beneficio, è possibile rilevare il ritardo nel pagamento e ritenere che questo sia imputabile all'ente, risultando superato il termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
Le spese seguono quindi la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa
n. 3241/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro
1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 29/10/2024
Il Giudice
SI TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI TT
SENTENZA pronunciata all'esito dell'udienza del 28.10.2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3241/2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. FERNANDA ELISA DE SIENA Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dal funzionario ROSANNA CP_1
ROMANO
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27.5.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell al CP_1 pagamento dei ratei relativi alla pensione d'inabilità ex art. 12 legge 118/71 a decorrere della visita di revisione (verbale del 16.6.2022), e dovuti in virtù del decreto di omologa r.g.n. 4652/2022 emesso il
14.6.2023 dal Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, rappresentando di aver provveduto al pagamento CP_2 delle spettanze, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente, con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 28.10.2025, ha dato atto dell'intervenuto pagamento e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese a fronte della data del pagamento.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa a seguito di note di trattazione scritta per l'udienza del 28.10.2025.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse. La fondatezza della pretesa è riconosciuta dallo stesso Ente.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che il ricorrente abbia notificato a mezzo PEC all'Ente il decreto di omologa il 21.7.2023, correttamente presso la sede provinciale, e il modello Ap70 in data
19.1.2024 alla sede zonale.
Il ricorso è stato depositato in data 27.5.2024 e soltanto in data 7.6.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Conseguentemente, essendo accertata la liquidazione degli arretrati e quindi la spettanza del beneficio, è possibile rilevare il ritardo nel pagamento e ritenere che questo sia imputabile all'ente, risultando superato il termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
Le spese seguono quindi la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa
n. 3241/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro
1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 29/10/2024
Il Giudice
SI TT