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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11908 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
RG 27941/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa IA ANTONIONI ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Tiburtina 603, presso lo studio dell'avv. Giusi Pezzella che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Alessandro Aureli, per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell' di Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato,
[...]
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico Parte_1 preventivo del proprio stato di invalidità, al fine di ottenere l'accertamento dei presupposti sanitari necessari per il riconoscimento dei diritti derivanti dalla l. 381/70
e dal D.L. 508/88, oltre che al collocamento mirato e all'handicap grave, e di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento, con la quale non era stato riconosciuta nelle condizioni di cui alla l. 381/70 e al D.L. 508/88, ha convenuto in giudizio l' affinché, previa CP_1 rinnovazione della CTU, fosse dichiarato il suo diritto alla percezione di quanto dovuto relativamente alla condizione predetta.
L' costituitosi in giudizio, eccepita l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 idonee e specifiche contestazioni all'elaborato peritale, ha contestato nel merito la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente: spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 19.11.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della
2 CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile, avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente, i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata ad una diversa valutazione delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato.
E infatti le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
A ben vedere il CTU della fase di ATP ha affermato che “Nel caso in esame, posto che non è in discussione la sussistenza della condizione di sordità nella ricorrente, adeguatamente certificata in atti, occorre verificare se quest'ultima sia di origine congenita ovvero insorta in età evolutiva. Non vi sono in atti certificazioni rilasciate da sanitari o strutture sanitarie nazionali che attestino tale fattispecie. In conclusione, sul piano scientifico,
l'ipotesi che la ricorrente sia affetto da una sordità congenita o insorta in età evolutiva appare
3 possibile ma, considerata anche la scarsità della documentazione in atti cronologicamente pertinente all'epoca di interesse, non è possibile per lo scrivente formulare un parere medico-legale fondato su adeguata probabilità come richiesto dall'odierno ambito giuridico”.
Ha provveduto dunque ad una valutazione secondo i criteri dell'invalidità civile
(“Con questa premessa stante che non è dimostrabile un'epoca dell'insorgenza dell'ipoacusia in parola compresa nell'arco dell'età evolutiva, verrà effettuata una valutazione secondo i criteri dell'invalidità civile”) giungendo alla conclusione che “a) risulta Parte_1 affetto dalle seguenti infermità: ● Sordomutismo. b) come illustrato in sede di considerazioni medico-legali, alle quali si rimanda per l'estesa trattazione della vicenda per cui è causa, considerati i limiti derivanti dalla scarsità della documentazione in atti, l'ipotesi che il ricorrente sia affetto da una sordità congenita o insorta in età evolutiva appare fondata solamente su un piano possibilistico e pertanto non è possibile ritenere sussistenti i requisiti ex lege n. 381/1970;
c) dall'epoca della domanda amministrativa sussistono i requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'iscrizione al collocamento mirato (art. 4 L. 68/1999) nonché quelli di cui all'art. 3, comma
3, della Legge n. 104/1992”.
Alla denunciata originaria carenza di documentazione in questa fase la ricorrente non ha inteso supplire, non avendo versato in atti alcun documento sanitario, neppure di formazione successiva.
Può dunque affermarsi che nella specie si verta nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì mere difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni poste a fondamento dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
4 L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata in ordine alle prestazioni di cui alla l. 381/70 e al D.L. 508/88.
Deve tuttavia procedersi all'omologazione delle conclusioni del CTU in ordine all'accertamento, in capo alla ricorrente, del diritto al collocamento mirato e delle condizioni di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, sin dalla domanda amministrativa
L'accoglimento solo parziale della domanda spesa con il ricorso per ATP induce CP_ alla compensazione di metà delle spese di giudizio, dovendo l essere condannato alla rifusione della restante metà, liquidate come in dispositivo, nei confronti della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. - dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il diritto all'iscrizione al collocamento mirato e in quelle di cui all'art. 3 co. 3 l.
104/1992 dalla domanda amministrativa;
2. - rigetta per il resto il ricorso;
CP_
3. - condanna l' alla rifusione di metà delle spese di giudizio - liquidate, per detta metà, in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - nei confronti della ricorrente e da distrarsi;
4. - compensa per metà le spese di giudizio tra le parti.
Roma, 20/11/2025
Il Giudice
IA NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa IA ANTONIONI ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Tiburtina 603, presso lo studio dell'avv. Giusi Pezzella che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Alessandro Aureli, per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell' di Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato,
[...]
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico Parte_1 preventivo del proprio stato di invalidità, al fine di ottenere l'accertamento dei presupposti sanitari necessari per il riconoscimento dei diritti derivanti dalla l. 381/70
e dal D.L. 508/88, oltre che al collocamento mirato e all'handicap grave, e di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento, con la quale non era stato riconosciuta nelle condizioni di cui alla l. 381/70 e al D.L. 508/88, ha convenuto in giudizio l' affinché, previa CP_1 rinnovazione della CTU, fosse dichiarato il suo diritto alla percezione di quanto dovuto relativamente alla condizione predetta.
L' costituitosi in giudizio, eccepita l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 idonee e specifiche contestazioni all'elaborato peritale, ha contestato nel merito la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente: spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 19.11.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della
2 CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile, avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente, i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata ad una diversa valutazione delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato.
E infatti le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
A ben vedere il CTU della fase di ATP ha affermato che “Nel caso in esame, posto che non è in discussione la sussistenza della condizione di sordità nella ricorrente, adeguatamente certificata in atti, occorre verificare se quest'ultima sia di origine congenita ovvero insorta in età evolutiva. Non vi sono in atti certificazioni rilasciate da sanitari o strutture sanitarie nazionali che attestino tale fattispecie. In conclusione, sul piano scientifico,
l'ipotesi che la ricorrente sia affetto da una sordità congenita o insorta in età evolutiva appare
3 possibile ma, considerata anche la scarsità della documentazione in atti cronologicamente pertinente all'epoca di interesse, non è possibile per lo scrivente formulare un parere medico-legale fondato su adeguata probabilità come richiesto dall'odierno ambito giuridico”.
Ha provveduto dunque ad una valutazione secondo i criteri dell'invalidità civile
(“Con questa premessa stante che non è dimostrabile un'epoca dell'insorgenza dell'ipoacusia in parola compresa nell'arco dell'età evolutiva, verrà effettuata una valutazione secondo i criteri dell'invalidità civile”) giungendo alla conclusione che “a) risulta Parte_1 affetto dalle seguenti infermità: ● Sordomutismo. b) come illustrato in sede di considerazioni medico-legali, alle quali si rimanda per l'estesa trattazione della vicenda per cui è causa, considerati i limiti derivanti dalla scarsità della documentazione in atti, l'ipotesi che il ricorrente sia affetto da una sordità congenita o insorta in età evolutiva appare fondata solamente su un piano possibilistico e pertanto non è possibile ritenere sussistenti i requisiti ex lege n. 381/1970;
c) dall'epoca della domanda amministrativa sussistono i requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'iscrizione al collocamento mirato (art. 4 L. 68/1999) nonché quelli di cui all'art. 3, comma
3, della Legge n. 104/1992”.
Alla denunciata originaria carenza di documentazione in questa fase la ricorrente non ha inteso supplire, non avendo versato in atti alcun documento sanitario, neppure di formazione successiva.
Può dunque affermarsi che nella specie si verta nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì mere difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni poste a fondamento dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
4 L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata in ordine alle prestazioni di cui alla l. 381/70 e al D.L. 508/88.
Deve tuttavia procedersi all'omologazione delle conclusioni del CTU in ordine all'accertamento, in capo alla ricorrente, del diritto al collocamento mirato e delle condizioni di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, sin dalla domanda amministrativa
L'accoglimento solo parziale della domanda spesa con il ricorso per ATP induce CP_ alla compensazione di metà delle spese di giudizio, dovendo l essere condannato alla rifusione della restante metà, liquidate come in dispositivo, nei confronti della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. - dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il diritto all'iscrizione al collocamento mirato e in quelle di cui all'art. 3 co. 3 l.
104/1992 dalla domanda amministrativa;
2. - rigetta per il resto il ricorso;
CP_
3. - condanna l' alla rifusione di metà delle spese di giudizio - liquidate, per detta metà, in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - nei confronti della ricorrente e da distrarsi;
4. - compensa per metà le spese di giudizio tra le parti.
Roma, 20/11/2025
Il Giudice
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