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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2542/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2542 /2024 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. MASTRANGELO DANIELLE MARGUERITE
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. CP_1
FERRARO ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 09/01/2016 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 14.01.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14.01.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
pagina 2 di 7 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni di residenza e/o domicili temporanei propri e/o dei propri figli;
2. I figli minori sono affidati, in regime condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre in via prevalente. La sig.ra ed i figli Parte_1 Per_1
e , che manterranno domicilio privilegiato presso l'abitazione della madre sita Per_2
in Pescara alla Via Tosto n. 18 presso la quale la stessa è attualmente domiciliata, verranno affidati, nel rispetto dei principi della condivisione, ai sensi della L.
8.02.2016, n° 54, ad entrambi i genitori ricevendo da ciascuno di essi cura, educazione, istruzione, assistenza morale e materiale, in ossequio al principio della bi-genitorialità. I ricorrenti assicureranno, nel primario interesse dei minori, la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. Il padre potrà stare con i figli con le seguenti modalità:
a. i figli minori trascorreranno con il padre un pomeriggio a settimana (che andrà scelto in base agli impegni lavorativi dei genitori e che in caso di assenza di accordo verrà fissato nel giorno del mercoledì) dall'uscita di scuola dove verranno prelevati dal padre, e fino alle 18:30 della sera, allorché verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna prima dell'ora di cena;
i figli minori e Per_1 Per_2
pernotteranno presso il padre a weekend alternati ed in tali occasioni il padre preleverà i figli dall'abitazione materna alle ore 10:00 del sabato mattina ove li ricondurrà entro le 18.30 della domenica prima dell'ora di cena;
viene fatto salvo ogni diverso accordo eventualmente preso, di volta in volta, congiuntamente dai coniugi anche mediante semplice messaggio di testo quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo sms, whatsapp, etc.;
pagina 3 di 7 b. nel periodo estivo o nei periodi di vacanza, nelle occasioni di frequentazione con il padre, quest'ultimo preleverà i minori dall'abitazione materna alle ore 10 del mattino e non già all'orario di uscita da scuola come nel periodo di frequenza scolastica;
viene fatto salvo ogni diverso accordo eventualmente preso, di volta in volta, congiuntamente dai coniugi anche mediante semplice messaggio di testo quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo sms, whatsapp, etc.;
c. durante l'estate, ferma l'organizzazione ordinaria sopra indicata, i minori trascorreranno con ciascun genitore in via esclusiva un periodo di vacanza di 7 giorni consecutivi, fra luglio e agosto. Tali periodi di vacanze verranno concordati tra le parti e comunicati con congruo anticipo entro la data del 31 maggio. Nell'eventualità in cui il padre sarà impossibilitato a trascorrere con i figli minori il periodo di vacanza in via esclusiva già programmato potrà recuperare tale periodo di vacanza concordandone con la madre termini e modalità; viene fatto salvo ogni diverso accordo eventualmente preso di volta in volta, congiuntamente dai coniugi anche mediante semplice messaggio di testo quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo sms, whatsapp, etc.;
d. le feste di precetto saranno regolamentate come segue: a decorrere dalle prossime vacanze natalizie (anno 2024), i minori trascorreranno con la madre il giorno di
Natale e con il padre il giorno di Santo Stefano, con la madre il giorno del 31 dicembre e con il padre la giornata del primo gennaio. I minori inoltre trascorreranno il giorno dell'Epifania 2025 con la madre, e via via invertendo per gli anni a venire;
viene fatto salvo ogni diverso accordo eventualmente preso, di volta in volta, congiuntamente dai coniugi anche mediante semplice messaggio di testo quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo sms, whatsapp, etc.;
e. i minori e inoltre, trascorreranno, a partire dal prossimo anno Per_1 Per_2
(2025), il giorno di Pasqua con la madre e quello di AS con il padre, e via via invertendo per gli anni a venire. Viene fatto salvo ogni diverso accordo pagina 4 di 7 eventualmente preso, di volta in volta, congiuntamente dai coniugi anche mediante semplice messaggio di testo quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo sms, whatsapp, etc.;
f. ferma l'organizzazione ordinaria sopra indicata nei predetti punti, i minori trascorreranno con la madre la giornata della festa della mamma e del suo compleanno e con il padre la giornata della festa del papà e del suo compleanno, mentre i compleanni dei minori verranno trascorsi con entrambi i genitori;
viene fatto salvo ogni diverso accordo eventualmente preso, di volta in volta, congiuntamente dai coniugi anche mediante semplice messaggio di testo quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo sms, whatsapp, etc.;
g. ciascun genitore potrà liberamente contattare telefonicamente i figlioli nelle giornate di permanenza presso l'altro genitore, preferibilmente durante la fascia serale dalle 19.30 alle 21,00; viene fatto salvo ogni diverso accordo eventualmente preso, di volta in volta, congiuntamente dai coniugi anche mediante semplice messaggio di testo quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo sms, whatsapp, etc.;
4. Il sig. , corrisponderà alla coniuge, a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1
figli minori, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso la banca di Credito Cooperativo Parte_1
con Iban [...], la somma mensile di Euro 500,00 (Euro
250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre alle spese straordinarie necessarie per la crescita serena ed equilibrata dei minori, da ripartire al 50% tra i genitori, previamente concordate e successivamente documentate, secondo il protocollo vigente dinanzi al Tribunale di Pescara;
5. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a richieste economiche ovvero all'assegno di mantenimento personale;
pagina 5 di 7 6. i genitori concordano, sin da ora, di suddividere tra loro, pro quota al 50%, i costi per la baby-sitter, quelli per le visite medico-specialistiche, le spese relative alle sedute di logopedia effettuate da entrambi i figli, nonché le spese per le attività sportive di entrambi i figli, senza necessità di rinnovare l'accordo ogni volta;
7. l'assegno unico previsto in favore dei figli minori, che saranno fiscalmente a carico della madre, continuerà ad essere percepito dalla sig.ra nella misura Parte_1
del 100% che ne farà richiesta nei termini e modalità previste dalla normativa vigente;
8. nell'eventualità in cui la sig.ra dovesse beneficiare di bonus e/o Parte_1
agevolazioni, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo bonus baby sitter, bonus sport etc., quest'ultima si impegna a comunicare al sig. la percezione CP_1
della relativa agevolazione economica e pertanto il sig. sarà tenuto a CP_1
corrispondere esclusivamente il 50% della differenza tra la spesa sostenuta e l'agevolazione percepita dalla signora . Parte_1
Si rappresenta, sin d'ora, che è espressamente esclusa dalla presente pattuizione la percezione dell'assegno unico, che continuerà ad essere percepito dalla sig.ra nella misura del 100% come da precedente punto 7. Parte_1
9. i ricorrenti si prestano reciprocamente il consenso al rilascio del rispettivo passaporto e prestano altresì il consenso al rilascio dei documenti di identità dei minori, validi anche ai fini dell'espatrio, impegnandosi a confermare detto consenso dinnanzi le relative Autorità Competenti.
10. i ricorrenti, essendo cointestatari del rapporto bancario di conto corrente IBAN
[...] in essere presso filiale Pineto Controparte_2
– Piazza della Libertà provvederanno all'estinzione del predetto rapporto bancario, entro e non oltre il 31.01.2025, il cui eventuale saldo residuo sarà interamente di spettanza del sig. . CP_1
pagina 6 di 7 11. fatto salvo il precedente punto 10., i coniugi si danno reciprocamente atto di non possedere altri beni in comune, rinunciando, pertanto, reciprocamente ad ogni e qualsiasi somma di denaro in possesso di ciascuno di essi e/o separatamente depositata e/o che sarà depositata da ciascuno di essi presso istituti bancari, postali ovvero similari, sotto ogni forma e/o titolo.
12. le autovetture (i.) marca Peugeot Zaamfa, targata GX644MH e (ii.) marca Fiat
Panda, targata EZ773BN restano in possesso (i.) del sig. e (ii.) della CP_1 sig.ra che, rispettivamente, ne sono gli esclusivi proprietari, con Parte_1
conseguenti oneri assicurativi, di manutenzione e di tassa di possesso interamente a carico del relativo proprietario.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14.01.2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2542 /2024 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. MASTRANGELO DANIELLE MARGUERITE
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. CP_1
FERRARO ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 09/01/2016 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 14.01.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14.01.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
pagina 2 di 7 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni di residenza e/o domicili temporanei propri e/o dei propri figli;
2. I figli minori sono affidati, in regime condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre in via prevalente. La sig.ra ed i figli Parte_1 Per_1
e , che manterranno domicilio privilegiato presso l'abitazione della madre sita Per_2
in Pescara alla Via Tosto n. 18 presso la quale la stessa è attualmente domiciliata, verranno affidati, nel rispetto dei principi della condivisione, ai sensi della L.
8.02.2016, n° 54, ad entrambi i genitori ricevendo da ciascuno di essi cura, educazione, istruzione, assistenza morale e materiale, in ossequio al principio della bi-genitorialità. I ricorrenti assicureranno, nel primario interesse dei minori, la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. Il padre potrà stare con i figli con le seguenti modalità:
a. i figli minori trascorreranno con il padre un pomeriggio a settimana (che andrà scelto in base agli impegni lavorativi dei genitori e che in caso di assenza di accordo verrà fissato nel giorno del mercoledì) dall'uscita di scuola dove verranno prelevati dal padre, e fino alle 18:30 della sera, allorché verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna prima dell'ora di cena;
i figli minori e Per_1 Per_2
pernotteranno presso il padre a weekend alternati ed in tali occasioni il padre preleverà i figli dall'abitazione materna alle ore 10:00 del sabato mattina ove li ricondurrà entro le 18.30 della domenica prima dell'ora di cena;
viene fatto salvo ogni diverso accordo eventualmente preso, di volta in volta, congiuntamente dai coniugi anche mediante semplice messaggio di testo quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo sms, whatsapp, etc.;
pagina 3 di 7 b. nel periodo estivo o nei periodi di vacanza, nelle occasioni di frequentazione con il padre, quest'ultimo preleverà i minori dall'abitazione materna alle ore 10 del mattino e non già all'orario di uscita da scuola come nel periodo di frequenza scolastica;
viene fatto salvo ogni diverso accordo eventualmente preso, di volta in volta, congiuntamente dai coniugi anche mediante semplice messaggio di testo quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo sms, whatsapp, etc.;
c. durante l'estate, ferma l'organizzazione ordinaria sopra indicata, i minori trascorreranno con ciascun genitore in via esclusiva un periodo di vacanza di 7 giorni consecutivi, fra luglio e agosto. Tali periodi di vacanze verranno concordati tra le parti e comunicati con congruo anticipo entro la data del 31 maggio. Nell'eventualità in cui il padre sarà impossibilitato a trascorrere con i figli minori il periodo di vacanza in via esclusiva già programmato potrà recuperare tale periodo di vacanza concordandone con la madre termini e modalità; viene fatto salvo ogni diverso accordo eventualmente preso di volta in volta, congiuntamente dai coniugi anche mediante semplice messaggio di testo quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo sms, whatsapp, etc.;
d. le feste di precetto saranno regolamentate come segue: a decorrere dalle prossime vacanze natalizie (anno 2024), i minori trascorreranno con la madre il giorno di
Natale e con il padre il giorno di Santo Stefano, con la madre il giorno del 31 dicembre e con il padre la giornata del primo gennaio. I minori inoltre trascorreranno il giorno dell'Epifania 2025 con la madre, e via via invertendo per gli anni a venire;
viene fatto salvo ogni diverso accordo eventualmente preso, di volta in volta, congiuntamente dai coniugi anche mediante semplice messaggio di testo quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo sms, whatsapp, etc.;
e. i minori e inoltre, trascorreranno, a partire dal prossimo anno Per_1 Per_2
(2025), il giorno di Pasqua con la madre e quello di AS con il padre, e via via invertendo per gli anni a venire. Viene fatto salvo ogni diverso accordo pagina 4 di 7 eventualmente preso, di volta in volta, congiuntamente dai coniugi anche mediante semplice messaggio di testo quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo sms, whatsapp, etc.;
f. ferma l'organizzazione ordinaria sopra indicata nei predetti punti, i minori trascorreranno con la madre la giornata della festa della mamma e del suo compleanno e con il padre la giornata della festa del papà e del suo compleanno, mentre i compleanni dei minori verranno trascorsi con entrambi i genitori;
viene fatto salvo ogni diverso accordo eventualmente preso, di volta in volta, congiuntamente dai coniugi anche mediante semplice messaggio di testo quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo sms, whatsapp, etc.;
g. ciascun genitore potrà liberamente contattare telefonicamente i figlioli nelle giornate di permanenza presso l'altro genitore, preferibilmente durante la fascia serale dalle 19.30 alle 21,00; viene fatto salvo ogni diverso accordo eventualmente preso, di volta in volta, congiuntamente dai coniugi anche mediante semplice messaggio di testo quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo sms, whatsapp, etc.;
4. Il sig. , corrisponderà alla coniuge, a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1
figli minori, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso la banca di Credito Cooperativo Parte_1
con Iban [...], la somma mensile di Euro 500,00 (Euro
250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre alle spese straordinarie necessarie per la crescita serena ed equilibrata dei minori, da ripartire al 50% tra i genitori, previamente concordate e successivamente documentate, secondo il protocollo vigente dinanzi al Tribunale di Pescara;
5. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a richieste economiche ovvero all'assegno di mantenimento personale;
pagina 5 di 7 6. i genitori concordano, sin da ora, di suddividere tra loro, pro quota al 50%, i costi per la baby-sitter, quelli per le visite medico-specialistiche, le spese relative alle sedute di logopedia effettuate da entrambi i figli, nonché le spese per le attività sportive di entrambi i figli, senza necessità di rinnovare l'accordo ogni volta;
7. l'assegno unico previsto in favore dei figli minori, che saranno fiscalmente a carico della madre, continuerà ad essere percepito dalla sig.ra nella misura Parte_1
del 100% che ne farà richiesta nei termini e modalità previste dalla normativa vigente;
8. nell'eventualità in cui la sig.ra dovesse beneficiare di bonus e/o Parte_1
agevolazioni, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo bonus baby sitter, bonus sport etc., quest'ultima si impegna a comunicare al sig. la percezione CP_1
della relativa agevolazione economica e pertanto il sig. sarà tenuto a CP_1
corrispondere esclusivamente il 50% della differenza tra la spesa sostenuta e l'agevolazione percepita dalla signora . Parte_1
Si rappresenta, sin d'ora, che è espressamente esclusa dalla presente pattuizione la percezione dell'assegno unico, che continuerà ad essere percepito dalla sig.ra nella misura del 100% come da precedente punto 7. Parte_1
9. i ricorrenti si prestano reciprocamente il consenso al rilascio del rispettivo passaporto e prestano altresì il consenso al rilascio dei documenti di identità dei minori, validi anche ai fini dell'espatrio, impegnandosi a confermare detto consenso dinnanzi le relative Autorità Competenti.
10. i ricorrenti, essendo cointestatari del rapporto bancario di conto corrente IBAN
[...] in essere presso filiale Pineto Controparte_2
– Piazza della Libertà provvederanno all'estinzione del predetto rapporto bancario, entro e non oltre il 31.01.2025, il cui eventuale saldo residuo sarà interamente di spettanza del sig. . CP_1
pagina 6 di 7 11. fatto salvo il precedente punto 10., i coniugi si danno reciprocamente atto di non possedere altri beni in comune, rinunciando, pertanto, reciprocamente ad ogni e qualsiasi somma di denaro in possesso di ciascuno di essi e/o separatamente depositata e/o che sarà depositata da ciascuno di essi presso istituti bancari, postali ovvero similari, sotto ogni forma e/o titolo.
12. le autovetture (i.) marca Peugeot Zaamfa, targata GX644MH e (ii.) marca Fiat
Panda, targata EZ773BN restano in possesso (i.) del sig. e (ii.) della CP_1 sig.ra che, rispettivamente, ne sono gli esclusivi proprietari, con Parte_1
conseguenti oneri assicurativi, di manutenzione e di tassa di possesso interamente a carico del relativo proprietario.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14.01.2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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