CASS
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/12/2025, n. 41458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41458 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SE LO nato a [...] il [...] TZ DA nato a [...] 1114/06/1980 avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Cagliari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 41458 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 18/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 27 marzo 2025, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra sentenza della stessa Corte, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Cagliari, ha assolto DA TZ in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo B) e LO SE in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo A) e in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capo R); la Corte nei confronti di TZ in ordine a due distinti reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi M e Z4) ha rideterminato la pena in anni 4,mesi 1 e giorni 10 di reclusione e euro 20.000,00 di multa e nei confronti di SE in ordine 4 tre distinti reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi M, O e Z4) ha rideterminato la pena in anni 4 ) mesi 1 e giorni 10 di reclusione e euro 20.000,00 di multa, escludendo per entrambi la pena accessoria della interdizione legale durante la pena e sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i summenzionati imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore. 2.1. Il ricorso di DA TZ si è affidato a un unico motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore, premesso che con il primo ricorso TZ aveva richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione a tutti i reati a lui contestati, nel merito ha censurato la motivazione della sentenza impugnata, in quanto fondata sui soli precedenti penali e sull'affermazione che da circa vent'anni TZ fosse dedito alla commissione di reati legati al traffico di stupefacenti: dal casellario, osserva il difensore, emerge che l'ultimo reato (art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90) era stato commesso nel 2023, ma dopo 15 anni rispetto all'ultima condanna del 2008 (relativa ai fatti di cui al presente processo), durante i quali aveva svolto una vita regolare. La Corte avrebbe, dunque, determinato la pena in termini eccessivamente severi, senza offrire adeguata motivazione. 2.2. Il ricorso di SE 1,. è affidato a tre motivi. 2.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di concordato. Il ricorrente ravvisa una contraddizione nel rigetto del concordato e nella autonoma rideterminazione della pena da parte della Corte e lamenta in ogni caso che i 2 giudici non abbiano riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e non abbiano riqualificato i reati nella fattispecie di lieve entità. 2.2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 627, comma 3, e dell'art. 597 cod. proc. pen. per non essersi la Corte attenuta al principio di diritto fissato nella sentenza rescindente. 2.2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 599 bis cod. proc. pen., 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., 62 bis cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 per non avere la Corte valutato se l'esclusione del reato associativo dovesse comportare effetti sui reati-fine. 3.11 Procuratore Generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 4.11 difensore di LO SE in data 12 novembre 2025 ha depositato una memoria con cui ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di entrambi gli imputati non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Con riferimento alla posizione di TZ, deve premettersi che la censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è preclusa dal giudicato. Invero l'art. 624 cod. proc. pen. prevede che se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. Il giudicato può avere una formazione progressiva non solo quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, ma anche quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, poiché pure in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate (Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019 dep. 2020, Rv. 278263 - 01). Nel caso di annullamento parziale al giudice del rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni. Ne consegue che è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio in relazione ai "punti" annullati, ed a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi, non decisi dalla Corte di cassazione, 3 oltre che ovviamente per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento (Sez. 6 n. 25181 del 12/06/2012, Rv. 253120 - 01). Ne consegue che la cognizione del giudice del rinvio ha ad oggetto il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438). Nel caso in esame la Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, ha annullato con rinvio la prima sentenza della Corte di appello in accoglimento del primo motivo dedotto, relativo alla sussistenza del reato associativo, e ha dichiarato in esso assorbito il secondo motivo, relativo, appunto, al diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., sicché sul punto della decisione relativa al trattamento sanzionatorio k non si è formato alcun giudicato progressivo. 2.1. Nel merito la censura è manifestamente infondata. E' noto che in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice éRfr ~esprime un giudizio di fa», la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). Peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986), ovvero con il richiamo ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -01.) La Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi ed ha ritenuto che ostassero al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. le numerose condanne nei confronti dell'imputato relative a reati commessi nell'arco di tempo tra l'anno 2000 e l'anno 2023, l'ultima delle quali specifica. Il ricorrente, nel dolersi di tale motivazione, non ne contesta il fondamento fattuale, ma si limita, in maniera apodittica, ad avversare la valutazione operata dalla Corte, senza contrapporre ad essa alcun argomento in fatto o in diritto tale da incrinarne la tenuta logica. 4 Infine è inammissibile la doglianza relativa alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello determinato la pena per il più grave reato nel minimo edittale e operato un aumento a titolo di continuazione pari a soli due mesi di reclusione e euro 4000 di multa. 3. Con riferimento alla posizione di SE, occorre precisare che l'imputato con l'originario ricorso per cassazione, aveva dedotto non solo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A) (primo e secondo motivo), ma anche il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi M), O), R), Z4) (terzo, quarto, quinto e sesto motivo), nonché in ordine alla determinazione della pena (settimo motivo). La Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento parziale, aveva dichiarato fondati il primo, il secondo e il.quinto motivo, relativi alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A) e R), in essi assorbito il settimo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, mentre aveva ritenuto inammissibili il terzo, il quarto e il sesto motivo relativi alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi M), O) e Z4). Ciò premesso, i motivi dedotti sono tutti inammissibili. 3.1. Il primo motivo, incentrato sul mancato accoglimento della richiesta di concordato sulla pena e in ogni caso sulla rideterminazione della pena, è manifestamente infondato. La Corte di appello, a fronte della richiesta di concordato con rideternninazione della pena in relazione ai reati di cui ai capi M), O), Z4) previa derubricazione di tali reati nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e assoluzione in ordine ai reati di cui ai capo A) e R), ha spiegato che la stessa non era accoglibile, in quanto sui capi M), O), Z4) si era già formato il giudicato progressivo. L'assunto del ricorrente, secondo cui, dovendo comunque la Corte rideterminare la pena secondo il dictum della sentenza rescindente, sarebbe stato in suo potere procedere alla riqualificazione giuridica anche dei reati per i quali era già intervenuto il giudicato progressivo, è manifestamente infondato, alla luce dei principi già richiamati trattando della posizione di TZ: la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione dei motivi relativi alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi M), O) e Z4), ha determinato la formazione del giudicato in ordine a tali reati con conseguente preclusione di un nuovo esame da parte del giudice del rinvio. 3.2. Il secondo e il terzo motivo, con cui il ricorrente si lamenta del mancato rispetto del dictum della sentenza rescindente e della mancata disamina 5 cot Il resid4te da parte della Corte degli effetti prodotti dalla ritenuta insussistenza del reato associativo sui reati fine, sono inammissibili per difetto assoluto di specificità. La Corte di appello, come detto, in sede di giudizio di rinvio ha assolto SE dal reato associativo e, nel rideterminare la pena, ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiamando, in maniera coerente con i principi già indicati trattando della posizione di TZ, il grave precedente penale a suo carico e il suo inserimento nel contesto criminale del narcotraffico. Il ricorrente si è limitato ad enunciare i vizi su indicati, nei laconici termini riportati, senza spiegare le ragioni delle doglianze e prima .ancora, in termini chiari e concreti, il loro oggetto. Secondo i principi fissati da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 dep. 2017 Rv. 268822 - 01, il ricorrente non può limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" con considerazioni generiche ed astratte, ma deve contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 novembre 2025 Il Consiglier ensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 41458 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 18/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 27 marzo 2025, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra sentenza della stessa Corte, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Cagliari, ha assolto DA TZ in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo B) e LO SE in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo A) e in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capo R); la Corte nei confronti di TZ in ordine a due distinti reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi M e Z4) ha rideterminato la pena in anni 4,mesi 1 e giorni 10 di reclusione e euro 20.000,00 di multa e nei confronti di SE in ordine 4 tre distinti reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi M, O e Z4) ha rideterminato la pena in anni 4 ) mesi 1 e giorni 10 di reclusione e euro 20.000,00 di multa, escludendo per entrambi la pena accessoria della interdizione legale durante la pena e sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i summenzionati imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore. 2.1. Il ricorso di DA TZ si è affidato a un unico motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore, premesso che con il primo ricorso TZ aveva richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione a tutti i reati a lui contestati, nel merito ha censurato la motivazione della sentenza impugnata, in quanto fondata sui soli precedenti penali e sull'affermazione che da circa vent'anni TZ fosse dedito alla commissione di reati legati al traffico di stupefacenti: dal casellario, osserva il difensore, emerge che l'ultimo reato (art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90) era stato commesso nel 2023, ma dopo 15 anni rispetto all'ultima condanna del 2008 (relativa ai fatti di cui al presente processo), durante i quali aveva svolto una vita regolare. La Corte avrebbe, dunque, determinato la pena in termini eccessivamente severi, senza offrire adeguata motivazione. 2.2. Il ricorso di SE 1,. è affidato a tre motivi. 2.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di concordato. Il ricorrente ravvisa una contraddizione nel rigetto del concordato e nella autonoma rideterminazione della pena da parte della Corte e lamenta in ogni caso che i 2 giudici non abbiano riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e non abbiano riqualificato i reati nella fattispecie di lieve entità. 2.2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 627, comma 3, e dell'art. 597 cod. proc. pen. per non essersi la Corte attenuta al principio di diritto fissato nella sentenza rescindente. 2.2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 599 bis cod. proc. pen., 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., 62 bis cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 per non avere la Corte valutato se l'esclusione del reato associativo dovesse comportare effetti sui reati-fine. 3.11 Procuratore Generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 4.11 difensore di LO SE in data 12 novembre 2025 ha depositato una memoria con cui ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di entrambi gli imputati non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Con riferimento alla posizione di TZ, deve premettersi che la censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è preclusa dal giudicato. Invero l'art. 624 cod. proc. pen. prevede che se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. Il giudicato può avere una formazione progressiva non solo quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, ma anche quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, poiché pure in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate (Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019 dep. 2020, Rv. 278263 - 01). Nel caso di annullamento parziale al giudice del rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni. Ne consegue che è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio in relazione ai "punti" annullati, ed a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi, non decisi dalla Corte di cassazione, 3 oltre che ovviamente per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento (Sez. 6 n. 25181 del 12/06/2012, Rv. 253120 - 01). Ne consegue che la cognizione del giudice del rinvio ha ad oggetto il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438). Nel caso in esame la Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, ha annullato con rinvio la prima sentenza della Corte di appello in accoglimento del primo motivo dedotto, relativo alla sussistenza del reato associativo, e ha dichiarato in esso assorbito il secondo motivo, relativo, appunto, al diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., sicché sul punto della decisione relativa al trattamento sanzionatorio k non si è formato alcun giudicato progressivo. 2.1. Nel merito la censura è manifestamente infondata. E' noto che in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice éRfr ~esprime un giudizio di fa», la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). Peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986), ovvero con il richiamo ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -01.) La Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi ed ha ritenuto che ostassero al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. le numerose condanne nei confronti dell'imputato relative a reati commessi nell'arco di tempo tra l'anno 2000 e l'anno 2023, l'ultima delle quali specifica. Il ricorrente, nel dolersi di tale motivazione, non ne contesta il fondamento fattuale, ma si limita, in maniera apodittica, ad avversare la valutazione operata dalla Corte, senza contrapporre ad essa alcun argomento in fatto o in diritto tale da incrinarne la tenuta logica. 4 Infine è inammissibile la doglianza relativa alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello determinato la pena per il più grave reato nel minimo edittale e operato un aumento a titolo di continuazione pari a soli due mesi di reclusione e euro 4000 di multa. 3. Con riferimento alla posizione di SE, occorre precisare che l'imputato con l'originario ricorso per cassazione, aveva dedotto non solo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A) (primo e secondo motivo), ma anche il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi M), O), R), Z4) (terzo, quarto, quinto e sesto motivo), nonché in ordine alla determinazione della pena (settimo motivo). La Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento parziale, aveva dichiarato fondati il primo, il secondo e il.quinto motivo, relativi alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A) e R), in essi assorbito il settimo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, mentre aveva ritenuto inammissibili il terzo, il quarto e il sesto motivo relativi alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi M), O) e Z4). Ciò premesso, i motivi dedotti sono tutti inammissibili. 3.1. Il primo motivo, incentrato sul mancato accoglimento della richiesta di concordato sulla pena e in ogni caso sulla rideterminazione della pena, è manifestamente infondato. La Corte di appello, a fronte della richiesta di concordato con rideternninazione della pena in relazione ai reati di cui ai capi M), O), Z4) previa derubricazione di tali reati nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e assoluzione in ordine ai reati di cui ai capo A) e R), ha spiegato che la stessa non era accoglibile, in quanto sui capi M), O), Z4) si era già formato il giudicato progressivo. L'assunto del ricorrente, secondo cui, dovendo comunque la Corte rideterminare la pena secondo il dictum della sentenza rescindente, sarebbe stato in suo potere procedere alla riqualificazione giuridica anche dei reati per i quali era già intervenuto il giudicato progressivo, è manifestamente infondato, alla luce dei principi già richiamati trattando della posizione di TZ: la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione dei motivi relativi alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi M), O) e Z4), ha determinato la formazione del giudicato in ordine a tali reati con conseguente preclusione di un nuovo esame da parte del giudice del rinvio. 3.2. Il secondo e il terzo motivo, con cui il ricorrente si lamenta del mancato rispetto del dictum della sentenza rescindente e della mancata disamina 5 cot Il resid4te da parte della Corte degli effetti prodotti dalla ritenuta insussistenza del reato associativo sui reati fine, sono inammissibili per difetto assoluto di specificità. La Corte di appello, come detto, in sede di giudizio di rinvio ha assolto SE dal reato associativo e, nel rideterminare la pena, ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiamando, in maniera coerente con i principi già indicati trattando della posizione di TZ, il grave precedente penale a suo carico e il suo inserimento nel contesto criminale del narcotraffico. Il ricorrente si è limitato ad enunciare i vizi su indicati, nei laconici termini riportati, senza spiegare le ragioni delle doglianze e prima .ancora, in termini chiari e concreti, il loro oggetto. Secondo i principi fissati da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 dep. 2017 Rv. 268822 - 01, il ricorrente non può limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" con considerazioni generiche ed astratte, ma deve contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 novembre 2025 Il Consiglier ensore