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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 39833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39833 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità per tutti e due i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato MAZZOCCOLI PIETRO DAMIANO del foro di MATERA in difesa di: EN MA Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato PESARE FRANCESCO P. P. del foro di TARANTO in difesa di: Penale Sent. Sez. 4 Num. 39833 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 22/10/2025 EN MA Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. t RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di ER, con sentenza del 7 aprile 2025, pronunciando su rinvio della Terza sezione di questa Corte di legittimità, in riforma della sentenza del Tribunale di Matera del 5 aprile 2017, ha condannato OT MA alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione ed euro 121.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Al OT era stato contestato di aver detenuto, all'interno di un immobile abbandonato adiacente alla sua proprietà, kg. 6,960 di marjivana, da cui era possibile ricavare n.
3.083 dosi;
kg.
6.020 di eroina, da cui era possibile ricavare 8.695 dosi e kg. 2,536 di hashish, da cui era possibile ricavare 3.694 dosi ( fatto del 24 settembre 2016). 2. Il Tribunale di Matera aveva pronunciato sentenza di assoluzione sulla base della incertezza circa la sicura attribuibilità al OT dello stupefacente, posto che, secondo i rilievi del consulente di parte ( eseguiti tra il novembre e il dicembre 2016) era emerso che il locale all'interno del quale era stata ritrovata la droga ( ex salsificio industriale in disuso) non era accessibile soltanto dalla proprietà del OT, ma aveva una apertura anche dal lato strada, e non poteva pertanto essere escluso che altri soggetti vi si fossero introdotti e vi avessero occultato lo stupefacente ivi rinvenuto. La Corte di appello di OT aveva invece ribaltato il giudizio assolutorio, considerando che gli operanti che avevano eseguito la perquisizione nel settembre del 2016 ( e quindi prima dei rilievi eseguiti dal consulente di parte) avevano riferito che nel locale non vi erano altre aperture, per aver constatato che era totalmente privo di illuminazione, mentre, avendo effettuato un secondo sopralluogo cinque mesi dopo ( febbraio 2017), avevano invece rilevato che il locale si presentava illuminato dalla luce naturale. Vi sarebbe pertanto stato un mutamento dello stato dei luoghi, che non smentiva quanto appurato dalle Forze dell'ordine al momento della perquisizione. La Terza sezione di questa Corte di legittimità ha poi annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di OT per difetto di motivazione rafforzata, e, all'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di ER ha nuovamente riformato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato. 3. Ha proposto ricorso MA OT, per il tramite di due difensori, avv.ti Mazzoccoli e Pesare. 4. Ricorso avv. Mazzoccoli 5. Con un primo motivo deduce vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. La Corte territoriale, contravvenendo alle indicazioni della sentenza rescindente, non aveva assolto l'obbligo di motivazione rafforzata in ordine alle ragioni poste alla base della pronuncia di responsabilità penale a suo carico riguardo all'attribuzione della sostanza stupefacente rinvenuta nel magazzino, ed in particolare riguardo alla accessibilità del suddetto magazzino da parte di terzi. Non era stato dato soddisfacente ed adeguato conto dell'asserito mutamento dello stato dei luoghi intervenuto in epoca 1 successiva alla perquisizione, come invece richiesto dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, né la Corte d'appello di ER, nel giudizio di rinvio, aveva approfondito la tematica della presenza di tracce di terzi nel locali del fabbricato in abbandono ove era stata rinvenuta la droga, omettendo di confutare le risultanze delle deposizioni dei testi D'FR TO e OT CI. Inoltre, non era stato accertato, in sede di rinvio, se i pannelli di legno che chiudevano gli accessi dall'esterno fossero o meno facilmente amovibili. 6. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 606, co.1, lett. e) cod.proc.pen. La Corte d'appello di ER non aveva confutato, con motivazione rafforzata, gli specifici argomenti della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Matera. La motivazione era meramente apparente e del tutto assertiva, e perciò doveva considerarsi quale motivazione del tutto omessa. 7. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione avendo il giudice del rinvio del tutto tralasciato la valutazione di tutti gli elementi di prova riportati nel corpo del motivo (deposizione degli operanti SC MI e MI;
dei testi D'FR e OT;
del teste geom. AS, consulente tecnico della difesa;
dei testi NA e Panetta) o comunque avendoli valutati in modo palesemente illogico e contraddittorio;
infatti, dal complessivo esame del materiale probatorio indicato, era emerso in modo inconfutabile che il locale ove era stata rivenuta la sostanza stupefacente era accessibile a terzi attraverso aperture sul retro, e non era accessibile esclusivamente dalla proprietà del ricorrente. Pertanto,la sentenza impugnata aveva avvalorato un ragionamento del tutto congetturale, senza nemmeno ottemperare all'obbligo di motivazione rafforzata. 8. Ricorso avv. Pesare 9. Con il primo motivo, lamenta vizio di mancanza di motivazione. La sentenza rescindente aveva indicato analiticamente i temi che avrebbero dovuto essere oggetto di motivazione rafforzata, ossia la presenza di tracce di terzi all'interno del fabbricato nel quale era stata ritrovata la droga;
il fatto che sul lato nord del fabbricato vi fosse una apertura chiusa da un pannello facilmente rimuovibile e non era dimostrato che, al momento del sequestro, l'apertura fosse murata;
se l'accesso fosse o meno protetto dai cani del OT. Su tali questioni la Corte territoriale non si era espressa con motivazione rafforzata, valorizzando ancora il punto della mancanza di luce al momento della perquisizione, e del successivo mutamento dello stato dei luoghi. Tale tema, però, non era stato ritenuto decisivo dalla sentenza rescindente, né idoneo a dotare di maggiore forza persuasiva la motivazione con la quale si perveniva al ribaltamento di una sentenza assolutoria. La sentenza pronunciata in sede di rinvio, invece, aveva di nuovo riproposto il medesimo argomento senza affrontare le questioni controverse indicate dalla terza Sezione di questa Corte. Il tema inerente alla scarsità della luce al momento della perquisizione, inoltre, era messo in discussione da altri elementi fattuali acquisiti, quali l'esistenza di aperture dal tetto crollato, da cui la luce penetrava;
nonché il fatto che, poco tempo dopo la perquisizione, 2 i rilievi eseguiti dal consulente AS danno conto di uno stato dei luoghi che presentava varie aperture esterne, le quali non avrebbero potuto essere state realizzate dal ricorrente che, all'epoca, era in stato di detenzione. Inoltre la Corte salernitana, pur rinnovando l'istruttoria, aveva trascurato le risultanze della deposizione dell'allora compagna del OT, la quale aveva riferito che presso la stazione di servizio in disuso sita a un centinaio di metri dalla proprietà dell'imputato, si radunavano tossicodipendenti o comunque soggetti poco raccomandabili;
ed aveva altresì trascurato il materiale fotografico prodotto dalla difesa a documentazione della circostanza. I giudici di merito avevano fondato la decisione sulle dichiarazioni del maresciallo IN, che aveva ammesso di non essersi mai recato sul posto perché non vi era stata la necessità di intervenire su situazioni di pericolo, e dunque non aveva mai constatato di persona se il luogo fosse frequentato o meno. Ancora, contravvenendo al dictum della Cassazione, la Corte salernitana aveva mancato di fornire motivazione rafforzata sul fatto, decisivo secondo il Tribunale di Matera che aveva assolto il OT, che la chiusura del lato Nord fosse assicurata da un pannello facilmente rimuovibile, permettendo a tutti l'accesso. La Corte di appello di ER era addirittura andata oltre il perimetro tracciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui era accertato che l'accesso dal lato Nord dell'edificio fosse protetto da un pannello rimuovibile, ed aveva ritenuto, sulla base della deposizione dei SC MI e MI, che nessuno potesse entrare nel fabbricato in quanto gli accessi erano sprangati con assi di legno e che gli accessi erano stati aperti solo in epoca successiva. Infine, con riferimento all'ulteriore punto da approfondire, secondo le indicazioni della sentenza rescindente, la Corte salernitana aveva statuito, contraddittoriamente, che i cani del OT erano posti a guardia dello stupefacente, rilevando però che l'ingresso nel fabbricato era sbarrato da un pannello in compensato facilmente amovibile, alto circa un metro. Pertanto, i cani non potevano entrare all'interno del fabbricato e conseguentemente, non poteva affermarsi che erano posti a guardia dello stupefacente. 10. Con il secondo motivo denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. Le risultanze delle prove espletate in sede di rinnovazione dell'istruttoria non erano state valutate adeguatamente;
in particolare, il maresciallo MI non aveva escluso che vi fossero altre aperture nel fabbricato, e il maresciallo MI non aveva accertato se dall'esterno vi fossero delle entrate che permettessero l'accesso nei locali, come poteva evincersi dalla lettura delle testimonianze, riportate nel motivo di ricorso. L'esistenza di ben due aperture era invece emersa dalla consulenza di parte redatta dal geom AS e dal materiale fotografico acquisito dalla Corte salernitana: i carabinieri escussi avevano dichiarato di non aver compiuto alcun sopralluogo esterno al fabbricato;
sicchè non avevano eseguito alcun accertamento circa l'esistenza delle aperture suddette. Inoltre, la Corte aveva definito la deposizione di NA NA, compagna del OT, poco significativa, nonostante la predetta avesse confermato la presenza di aperture esterne 3 i, la presenza di terzi nei pressi dell'opificio e avesse dichiarato che il OT era uscito dal carcere il 4 settembre e fino al 24 settembre, data della perquisizione e dell'arresto, avesse vissuto da lei e non nella casa attigua al fabbricato ove era stato rinvenuto lo stupefacente. La Corte salernitana non aveva poi considerato il materiale fotografico prodotto dalla difesa, che dimostrava la presenza di terzi sul posto. Infine, la Corte, sulla base delle deposizioni dei Carabinieri, aveva concluso che le aperture del fabbricato non fossero chiuse da materiale facilmente amovibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con i motivi proposti, che possono essere congiuntamente esaminati poiché tutti attinenti alla dedotta violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata sui punti evidenziati dalla sentenza rescindente, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di ER non avrebbe rispettato il dictum della Corte di Cassazione, continuando a trascurare l'esame di alcune prove acquisite nel giudizio di merito e fornendo argomentazioni frammentate, nonchè illogiche e contraddittorie, sugli aspetti controversi indicati nella pronuncia di annullamento. 2. Al fine di esaminare la fondatezza delle doglianze avanzate nei ricorsi, va innanzi tutto chiarito per quali ragioni la sentenza rescindente ha ritenuto insufficienti le motivazioni della sentenza annullata, in termini di inidoneità a costituire una trama argomentativa " rafforzata" tale da poter ribaltare la decisione assolutoria. Al riguardo, dalla lettura della pronuncia della Terza sezione di questa Corte si evince chiaramente che non è stato considerato esaustivo il richiamo al mutamento dello stato dei luoghi solo in considerazione di una maggiore luminosità degli ambienti rispetto al primo accesso eseguito dalle Forze dell'ordine al momento della perquisizione, non essendovi prova circa l'esistenza di un muro che chiudeva l'apertura del lato nord. Nella sentenza rescindente, inoltre, si invitano i giudici di merito a rendere motivazione circa l'affermazione, da parte di alcuni testi, della presenza di tracce di terze persone nei pressi dell'immobile abbandonato. Ancora, si indica che non era stato chiarito il tema della accessibilità del magazzino ove si era rinvenuta la droga, se attraverso l'area recintata occupata dai cani del OT (lato Sud) in maniera diretta o, piuttosto, mediata, attraverso una struttura di delimitazione tra la predetta area recintata e il locale ove si rinvenne lo stupefacente. 3. Tanto premesso, la sentenza impugnata ha reso esaustiva motivazione in ordine ai punti sopra evidenziati, fondando le valutazioni espresse sugli esiti della prova dichiarativa oggetto di rinnovazione e su elementi aggiuntivi rispetto al riscontro della maggiore luminosità degli ambienti da parte dagli operanti che erano tornati in loco successivamente alla perquisizione. Nella sentenza impugnata si evidenzia, innanzi tutto, che il sopralluogo eseguito dal consulente di parte geom. AS (il quale aveva P 4 constatato l'esistenza di una apertura dal lato nord del fabbricato chiusa da un pannello facilmente amovibile) era successiva di almeno due mesi rispetto all'accesso delle forze dell'ordine all'atto delle perquisizione. I giudici di merito richiamano dunque l'ampia e concorde deposizione resa dai SC IN. e MI, che avevano effettuato l'operazione di perquisizione e successivo ritrovamento della sostanza stupefacente, seguita dall'arresto del OT, i quali avevano riferito che le aperture che si affacciavano sul muro esterno dell'ex salsificio verso la campagna erano murate con mattoni forati ovvero sprangate con assi di legno, giudicando del tutto impossibile l'accesso all'immobile abbandonato dai terreni esterni, anche a causa del dislivello del terreno tra la parete esterna e il piano di calpestio dell'edificio. I testi hanno aggiunto che al momento del secondo sopralluogo, compiuto cinque mesi dopo allo scopo di eseguire una notifica al ricorrente che si trovava ristretto agli arresti domiciliari, avevano notato che le aperture della parete esterna, che prima erano chiuse da assi o cementate, erano state smantellate e che, per tale ragione, nel locale penetrava molta più luce rispetto all'epoca della perquisizione, in cui avevano constatato che il locale era buio, tanto che le ricerche della droga erano state eseguite con l'ausilio di torce. E' quindi agevole rilevare che la sentenza impugnata valorizza il contenuto delle deposizioni non solo riguardo alla mera impressione circa la maggiore o minore luminosità dell'immobile abbandonato, medin considerazione del diverso al dato fattuale relativo alla constatazione che tutte le aperture dell'immobile, al momento del primo accesso, risultavano sprangate e murate, e quindi inaccessibili ( pag. 21 della sentenza impugnata). I giudici di merito osservano inoltre che le deposizioni dei SC IN e MI erano perfettamente collimanti tra loro, coerenti nel tessuto narrativo, provenienti da persone particolarmente qualificate e, come tali, pienamente attendibili. 4. Quanto al secondo punto da approfondire, ossia la possibile presenza di terzi nell'immobile abbandonato, la Corte salernitana motiva diffusamente, osservando: 1) la circostanza era emersa dalla deposizione della teste NA NA, compagna dell'imputato, la quale aveva riferito di aver visto persone poco raccomandabili, probabilmente ex tossicodipendenti, aggirarsi nell'area della vecchia pompa di benzina in disuso distante un centinaio di metri dalla abitazione del OT;
2) il teste maresciallo MI aveva smentito la teste NA, riferendo che in molti anni di servizio anche come comandante della locale Stazione dei carabinieri non aveva mai avuto notizia di ragioni di pericolo riguardo ai luoghi della vecchia pompa di benzina, ove non aveva eseguito neppure un sopralluogo;
3) era maggiormente attendibile la deposizione del MI, anche in considerazione del rapporto affettivo che legava la teste NA al OT. 5. Può dunque concludersi che, in relazione ad ambedue i punti evidenziati, la Corte salernitana fornisce argomentazioni non manifestamente illogiche e come tali incensurabili nel giudizio di legittimità, anche perché attinenti alla valutazione ci 5 attendibilità del testi, propria del giudizio di merito (Sez.
4 - n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575 - 01). 6. Stesse considerazioni possono ripetersi in ordine all'aspetto riguardante l'accesso al locale ove era stata rinvenuta la droga dalla proprietà del OT. La Corte territoriale dà atto che, sempre dalla compiuta descrizione dello stato dei luoghi effettuata dai SC che avevano eseguito la perquisizione, emergeva che l'accesso era custodito da due cani di grossa taglia e che, per consentire agli inquirenti l'ingresso all'interno del locale ( attraverso una apertura parzialmente chiusa da un pannello di circa un metro) il OT aveva dovuto collaborare facendo allontanare i cani. A ciò deve aggiungersi che anche la sentenza assolutoria del Tribunale di Matera ( i cui passaggi sono riportati dalla sentenza rescindente della Terza sezione di questa Corte di legittimità) rileva come "il nascondiglio delle sostanze stupefacenti era facilmente raggiungibile anche dal OT che dalla sua parte dell'immobile aveva posto dei cani da guardia". E' dunque evidente che l'ingresso nel locale ex salsificio che insisteva nella proprietà del OT era custodito dai due cani. In tale contesto, non è affetta da alcuna aporia logica la valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie descritte compiutamente dalla Corte salernitana che ha condotto all'attribuibilità dello stupefacente al OT MA (precisamente, anteriorità dell'epoca della perquisizione ai rilievi del consulente tecnico di parte;
attendibilità degli operanti di PG quanto alla descrizione dello stato dei luoghi e alla inaccessibilità dell'ex salsificio;
ragionevole esclusione della frequentazione della zona da parte di terzi;
particolare cura e accortezza del OT nel custodire l'accesso al locale con cani di grossa taglia.) 7. Ribadita la tenuta logica della sentenza impugnata, è allora evidente che i motivi proposti tendono sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Pur deducendo la mancanza di congrua risposta della Corte territoriale ai motivi di appello, le doglianze si sostanziano in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 8. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma 6 ulteriore, che si liquida equitativamente in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 22 ottobre 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità per tutti e due i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato MAZZOCCOLI PIETRO DAMIANO del foro di MATERA in difesa di: EN MA Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato PESARE FRANCESCO P. P. del foro di TARANTO in difesa di: Penale Sent. Sez. 4 Num. 39833 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 22/10/2025 EN MA Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. t RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di ER, con sentenza del 7 aprile 2025, pronunciando su rinvio della Terza sezione di questa Corte di legittimità, in riforma della sentenza del Tribunale di Matera del 5 aprile 2017, ha condannato OT MA alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione ed euro 121.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Al OT era stato contestato di aver detenuto, all'interno di un immobile abbandonato adiacente alla sua proprietà, kg. 6,960 di marjivana, da cui era possibile ricavare n.
3.083 dosi;
kg.
6.020 di eroina, da cui era possibile ricavare 8.695 dosi e kg. 2,536 di hashish, da cui era possibile ricavare 3.694 dosi ( fatto del 24 settembre 2016). 2. Il Tribunale di Matera aveva pronunciato sentenza di assoluzione sulla base della incertezza circa la sicura attribuibilità al OT dello stupefacente, posto che, secondo i rilievi del consulente di parte ( eseguiti tra il novembre e il dicembre 2016) era emerso che il locale all'interno del quale era stata ritrovata la droga ( ex salsificio industriale in disuso) non era accessibile soltanto dalla proprietà del OT, ma aveva una apertura anche dal lato strada, e non poteva pertanto essere escluso che altri soggetti vi si fossero introdotti e vi avessero occultato lo stupefacente ivi rinvenuto. La Corte di appello di OT aveva invece ribaltato il giudizio assolutorio, considerando che gli operanti che avevano eseguito la perquisizione nel settembre del 2016 ( e quindi prima dei rilievi eseguiti dal consulente di parte) avevano riferito che nel locale non vi erano altre aperture, per aver constatato che era totalmente privo di illuminazione, mentre, avendo effettuato un secondo sopralluogo cinque mesi dopo ( febbraio 2017), avevano invece rilevato che il locale si presentava illuminato dalla luce naturale. Vi sarebbe pertanto stato un mutamento dello stato dei luoghi, che non smentiva quanto appurato dalle Forze dell'ordine al momento della perquisizione. La Terza sezione di questa Corte di legittimità ha poi annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di OT per difetto di motivazione rafforzata, e, all'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di ER ha nuovamente riformato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato. 3. Ha proposto ricorso MA OT, per il tramite di due difensori, avv.ti Mazzoccoli e Pesare. 4. Ricorso avv. Mazzoccoli 5. Con un primo motivo deduce vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. La Corte territoriale, contravvenendo alle indicazioni della sentenza rescindente, non aveva assolto l'obbligo di motivazione rafforzata in ordine alle ragioni poste alla base della pronuncia di responsabilità penale a suo carico riguardo all'attribuzione della sostanza stupefacente rinvenuta nel magazzino, ed in particolare riguardo alla accessibilità del suddetto magazzino da parte di terzi. Non era stato dato soddisfacente ed adeguato conto dell'asserito mutamento dello stato dei luoghi intervenuto in epoca 1 successiva alla perquisizione, come invece richiesto dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, né la Corte d'appello di ER, nel giudizio di rinvio, aveva approfondito la tematica della presenza di tracce di terzi nel locali del fabbricato in abbandono ove era stata rinvenuta la droga, omettendo di confutare le risultanze delle deposizioni dei testi D'FR TO e OT CI. Inoltre, non era stato accertato, in sede di rinvio, se i pannelli di legno che chiudevano gli accessi dall'esterno fossero o meno facilmente amovibili. 6. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 606, co.1, lett. e) cod.proc.pen. La Corte d'appello di ER non aveva confutato, con motivazione rafforzata, gli specifici argomenti della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Matera. La motivazione era meramente apparente e del tutto assertiva, e perciò doveva considerarsi quale motivazione del tutto omessa. 7. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione avendo il giudice del rinvio del tutto tralasciato la valutazione di tutti gli elementi di prova riportati nel corpo del motivo (deposizione degli operanti SC MI e MI;
dei testi D'FR e OT;
del teste geom. AS, consulente tecnico della difesa;
dei testi NA e Panetta) o comunque avendoli valutati in modo palesemente illogico e contraddittorio;
infatti, dal complessivo esame del materiale probatorio indicato, era emerso in modo inconfutabile che il locale ove era stata rivenuta la sostanza stupefacente era accessibile a terzi attraverso aperture sul retro, e non era accessibile esclusivamente dalla proprietà del ricorrente. Pertanto,la sentenza impugnata aveva avvalorato un ragionamento del tutto congetturale, senza nemmeno ottemperare all'obbligo di motivazione rafforzata. 8. Ricorso avv. Pesare 9. Con il primo motivo, lamenta vizio di mancanza di motivazione. La sentenza rescindente aveva indicato analiticamente i temi che avrebbero dovuto essere oggetto di motivazione rafforzata, ossia la presenza di tracce di terzi all'interno del fabbricato nel quale era stata ritrovata la droga;
il fatto che sul lato nord del fabbricato vi fosse una apertura chiusa da un pannello facilmente rimuovibile e non era dimostrato che, al momento del sequestro, l'apertura fosse murata;
se l'accesso fosse o meno protetto dai cani del OT. Su tali questioni la Corte territoriale non si era espressa con motivazione rafforzata, valorizzando ancora il punto della mancanza di luce al momento della perquisizione, e del successivo mutamento dello stato dei luoghi. Tale tema, però, non era stato ritenuto decisivo dalla sentenza rescindente, né idoneo a dotare di maggiore forza persuasiva la motivazione con la quale si perveniva al ribaltamento di una sentenza assolutoria. La sentenza pronunciata in sede di rinvio, invece, aveva di nuovo riproposto il medesimo argomento senza affrontare le questioni controverse indicate dalla terza Sezione di questa Corte. Il tema inerente alla scarsità della luce al momento della perquisizione, inoltre, era messo in discussione da altri elementi fattuali acquisiti, quali l'esistenza di aperture dal tetto crollato, da cui la luce penetrava;
nonché il fatto che, poco tempo dopo la perquisizione, 2 i rilievi eseguiti dal consulente AS danno conto di uno stato dei luoghi che presentava varie aperture esterne, le quali non avrebbero potuto essere state realizzate dal ricorrente che, all'epoca, era in stato di detenzione. Inoltre la Corte salernitana, pur rinnovando l'istruttoria, aveva trascurato le risultanze della deposizione dell'allora compagna del OT, la quale aveva riferito che presso la stazione di servizio in disuso sita a un centinaio di metri dalla proprietà dell'imputato, si radunavano tossicodipendenti o comunque soggetti poco raccomandabili;
ed aveva altresì trascurato il materiale fotografico prodotto dalla difesa a documentazione della circostanza. I giudici di merito avevano fondato la decisione sulle dichiarazioni del maresciallo IN, che aveva ammesso di non essersi mai recato sul posto perché non vi era stata la necessità di intervenire su situazioni di pericolo, e dunque non aveva mai constatato di persona se il luogo fosse frequentato o meno. Ancora, contravvenendo al dictum della Cassazione, la Corte salernitana aveva mancato di fornire motivazione rafforzata sul fatto, decisivo secondo il Tribunale di Matera che aveva assolto il OT, che la chiusura del lato Nord fosse assicurata da un pannello facilmente rimuovibile, permettendo a tutti l'accesso. La Corte di appello di ER era addirittura andata oltre il perimetro tracciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui era accertato che l'accesso dal lato Nord dell'edificio fosse protetto da un pannello rimuovibile, ed aveva ritenuto, sulla base della deposizione dei SC MI e MI, che nessuno potesse entrare nel fabbricato in quanto gli accessi erano sprangati con assi di legno e che gli accessi erano stati aperti solo in epoca successiva. Infine, con riferimento all'ulteriore punto da approfondire, secondo le indicazioni della sentenza rescindente, la Corte salernitana aveva statuito, contraddittoriamente, che i cani del OT erano posti a guardia dello stupefacente, rilevando però che l'ingresso nel fabbricato era sbarrato da un pannello in compensato facilmente amovibile, alto circa un metro. Pertanto, i cani non potevano entrare all'interno del fabbricato e conseguentemente, non poteva affermarsi che erano posti a guardia dello stupefacente. 10. Con il secondo motivo denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. Le risultanze delle prove espletate in sede di rinnovazione dell'istruttoria non erano state valutate adeguatamente;
in particolare, il maresciallo MI non aveva escluso che vi fossero altre aperture nel fabbricato, e il maresciallo MI non aveva accertato se dall'esterno vi fossero delle entrate che permettessero l'accesso nei locali, come poteva evincersi dalla lettura delle testimonianze, riportate nel motivo di ricorso. L'esistenza di ben due aperture era invece emersa dalla consulenza di parte redatta dal geom AS e dal materiale fotografico acquisito dalla Corte salernitana: i carabinieri escussi avevano dichiarato di non aver compiuto alcun sopralluogo esterno al fabbricato;
sicchè non avevano eseguito alcun accertamento circa l'esistenza delle aperture suddette. Inoltre, la Corte aveva definito la deposizione di NA NA, compagna del OT, poco significativa, nonostante la predetta avesse confermato la presenza di aperture esterne 3 i, la presenza di terzi nei pressi dell'opificio e avesse dichiarato che il OT era uscito dal carcere il 4 settembre e fino al 24 settembre, data della perquisizione e dell'arresto, avesse vissuto da lei e non nella casa attigua al fabbricato ove era stato rinvenuto lo stupefacente. La Corte salernitana non aveva poi considerato il materiale fotografico prodotto dalla difesa, che dimostrava la presenza di terzi sul posto. Infine, la Corte, sulla base delle deposizioni dei Carabinieri, aveva concluso che le aperture del fabbricato non fossero chiuse da materiale facilmente amovibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con i motivi proposti, che possono essere congiuntamente esaminati poiché tutti attinenti alla dedotta violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata sui punti evidenziati dalla sentenza rescindente, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di ER non avrebbe rispettato il dictum della Corte di Cassazione, continuando a trascurare l'esame di alcune prove acquisite nel giudizio di merito e fornendo argomentazioni frammentate, nonchè illogiche e contraddittorie, sugli aspetti controversi indicati nella pronuncia di annullamento. 2. Al fine di esaminare la fondatezza delle doglianze avanzate nei ricorsi, va innanzi tutto chiarito per quali ragioni la sentenza rescindente ha ritenuto insufficienti le motivazioni della sentenza annullata, in termini di inidoneità a costituire una trama argomentativa " rafforzata" tale da poter ribaltare la decisione assolutoria. Al riguardo, dalla lettura della pronuncia della Terza sezione di questa Corte si evince chiaramente che non è stato considerato esaustivo il richiamo al mutamento dello stato dei luoghi solo in considerazione di una maggiore luminosità degli ambienti rispetto al primo accesso eseguito dalle Forze dell'ordine al momento della perquisizione, non essendovi prova circa l'esistenza di un muro che chiudeva l'apertura del lato nord. Nella sentenza rescindente, inoltre, si invitano i giudici di merito a rendere motivazione circa l'affermazione, da parte di alcuni testi, della presenza di tracce di terze persone nei pressi dell'immobile abbandonato. Ancora, si indica che non era stato chiarito il tema della accessibilità del magazzino ove si era rinvenuta la droga, se attraverso l'area recintata occupata dai cani del OT (lato Sud) in maniera diretta o, piuttosto, mediata, attraverso una struttura di delimitazione tra la predetta area recintata e il locale ove si rinvenne lo stupefacente. 3. Tanto premesso, la sentenza impugnata ha reso esaustiva motivazione in ordine ai punti sopra evidenziati, fondando le valutazioni espresse sugli esiti della prova dichiarativa oggetto di rinnovazione e su elementi aggiuntivi rispetto al riscontro della maggiore luminosità degli ambienti da parte dagli operanti che erano tornati in loco successivamente alla perquisizione. Nella sentenza impugnata si evidenzia, innanzi tutto, che il sopralluogo eseguito dal consulente di parte geom. AS (il quale aveva P 4 constatato l'esistenza di una apertura dal lato nord del fabbricato chiusa da un pannello facilmente amovibile) era successiva di almeno due mesi rispetto all'accesso delle forze dell'ordine all'atto delle perquisizione. I giudici di merito richiamano dunque l'ampia e concorde deposizione resa dai SC IN. e MI, che avevano effettuato l'operazione di perquisizione e successivo ritrovamento della sostanza stupefacente, seguita dall'arresto del OT, i quali avevano riferito che le aperture che si affacciavano sul muro esterno dell'ex salsificio verso la campagna erano murate con mattoni forati ovvero sprangate con assi di legno, giudicando del tutto impossibile l'accesso all'immobile abbandonato dai terreni esterni, anche a causa del dislivello del terreno tra la parete esterna e il piano di calpestio dell'edificio. I testi hanno aggiunto che al momento del secondo sopralluogo, compiuto cinque mesi dopo allo scopo di eseguire una notifica al ricorrente che si trovava ristretto agli arresti domiciliari, avevano notato che le aperture della parete esterna, che prima erano chiuse da assi o cementate, erano state smantellate e che, per tale ragione, nel locale penetrava molta più luce rispetto all'epoca della perquisizione, in cui avevano constatato che il locale era buio, tanto che le ricerche della droga erano state eseguite con l'ausilio di torce. E' quindi agevole rilevare che la sentenza impugnata valorizza il contenuto delle deposizioni non solo riguardo alla mera impressione circa la maggiore o minore luminosità dell'immobile abbandonato, medin considerazione del diverso al dato fattuale relativo alla constatazione che tutte le aperture dell'immobile, al momento del primo accesso, risultavano sprangate e murate, e quindi inaccessibili ( pag. 21 della sentenza impugnata). I giudici di merito osservano inoltre che le deposizioni dei SC IN e MI erano perfettamente collimanti tra loro, coerenti nel tessuto narrativo, provenienti da persone particolarmente qualificate e, come tali, pienamente attendibili. 4. Quanto al secondo punto da approfondire, ossia la possibile presenza di terzi nell'immobile abbandonato, la Corte salernitana motiva diffusamente, osservando: 1) la circostanza era emersa dalla deposizione della teste NA NA, compagna dell'imputato, la quale aveva riferito di aver visto persone poco raccomandabili, probabilmente ex tossicodipendenti, aggirarsi nell'area della vecchia pompa di benzina in disuso distante un centinaio di metri dalla abitazione del OT;
2) il teste maresciallo MI aveva smentito la teste NA, riferendo che in molti anni di servizio anche come comandante della locale Stazione dei carabinieri non aveva mai avuto notizia di ragioni di pericolo riguardo ai luoghi della vecchia pompa di benzina, ove non aveva eseguito neppure un sopralluogo;
3) era maggiormente attendibile la deposizione del MI, anche in considerazione del rapporto affettivo che legava la teste NA al OT. 5. Può dunque concludersi che, in relazione ad ambedue i punti evidenziati, la Corte salernitana fornisce argomentazioni non manifestamente illogiche e come tali incensurabili nel giudizio di legittimità, anche perché attinenti alla valutazione ci 5 attendibilità del testi, propria del giudizio di merito (Sez.
4 - n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575 - 01). 6. Stesse considerazioni possono ripetersi in ordine all'aspetto riguardante l'accesso al locale ove era stata rinvenuta la droga dalla proprietà del OT. La Corte territoriale dà atto che, sempre dalla compiuta descrizione dello stato dei luoghi effettuata dai SC che avevano eseguito la perquisizione, emergeva che l'accesso era custodito da due cani di grossa taglia e che, per consentire agli inquirenti l'ingresso all'interno del locale ( attraverso una apertura parzialmente chiusa da un pannello di circa un metro) il OT aveva dovuto collaborare facendo allontanare i cani. A ciò deve aggiungersi che anche la sentenza assolutoria del Tribunale di Matera ( i cui passaggi sono riportati dalla sentenza rescindente della Terza sezione di questa Corte di legittimità) rileva come "il nascondiglio delle sostanze stupefacenti era facilmente raggiungibile anche dal OT che dalla sua parte dell'immobile aveva posto dei cani da guardia". E' dunque evidente che l'ingresso nel locale ex salsificio che insisteva nella proprietà del OT era custodito dai due cani. In tale contesto, non è affetta da alcuna aporia logica la valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie descritte compiutamente dalla Corte salernitana che ha condotto all'attribuibilità dello stupefacente al OT MA (precisamente, anteriorità dell'epoca della perquisizione ai rilievi del consulente tecnico di parte;
attendibilità degli operanti di PG quanto alla descrizione dello stato dei luoghi e alla inaccessibilità dell'ex salsificio;
ragionevole esclusione della frequentazione della zona da parte di terzi;
particolare cura e accortezza del OT nel custodire l'accesso al locale con cani di grossa taglia.) 7. Ribadita la tenuta logica della sentenza impugnata, è allora evidente che i motivi proposti tendono sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Pur deducendo la mancanza di congrua risposta della Corte territoriale ai motivi di appello, le doglianze si sostanziano in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 8. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma 6 ulteriore, che si liquida equitativamente in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 22 ottobre 2025