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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12139 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 14204/22 depositata in data 21.04.2022 e vertente
TRA
, (C.F. , con sede legale in Roma, alla Parte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , in Parte_2 qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale CP_1 autenticata per atto del Notaio – Roma Repertorio n. 177893, Raccolta n. 11776 del Persona_1
28.04.2022, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Maurizio
Marino, (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito C.F._1 in Portici (NA), alla Via F. De Gregorio n.10; appellante
CONTRO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Varriale, (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Via Gian Lorenzo Bernini n. 45, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2020, la Controparte_2
Co citava in giudizio, dinnanzi l'Ufficio Giudice di Pace di Barra, l' . Il Controparte_4 Giudice adìto, mediante ordinanza depositata il 17.09.21, rilevata la propria incompetenza per territorio, in favore, ai sensi dell'art. 27 c.p.c., del Giudice di Pace di Napoli, assegnava alle parti il termine, ex art. 50
c.p.c., per la riassunzione della causa. Pertanto, a seguito di atto di citazione in riassunzione, notificato in data 17.10.21, il suindicato attore incardinava la causa dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli.
L'opposizione aveva ad oggetto la cartella di pagamento n. 0712019042797047, della somma di euro
734,87, relativa a contravvenzioni al Codice della Strada elevate agli anni 2015 e 2016, in ordine alla quale la società, sostenendone, unitamente ai verbali ad essa sottesi, l'omessa notifica, nonché il decorso del termine di prescrizione quinquennale, domandava l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità e, pertanto,
l'annullamento della pretesa creditoria ivi riportata, con condanna del concessionario a spese e compensi di giudizio.
Si costituiva l la quale, resistendo alla domanda, ne chiedeva il rigetto, Controparte_4 posta la sua inammissibilità per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e la ritualità della notifica della cartella esattoriale, con vittoria di spese processuali.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 14204, pronunciata l'08.04.2022 e depositata il 21.04.2022, in via preliminare, qualificava, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la domanda quale opposizione agli atti esecutivi e, rilevando, nel merito, la mancata ritualità del procedimento di formazione del ruolo esattoriale, derivante dal difetto di notificazione della cartella e dei verbali di accertamento ad essa sottesi, accoglieva le richieste attoree, annullando la cartella di pagamento e il diritto di credito, con condanna della convenuta alle spese di giudizio.
Avverso suddetta pronuncia, validamente notificata dalla parte ricorrente in data 21.04.2022, ha proposto appello l' che, riformulando le medesime doglianze spiegate in primo Controparte_4 grado, ha eccepito l'inammissibilità della domanda, la sola responsabilità dell'ente creditore in relazione al procedimento di notifica dei verbali di accertamento, la violazione dell'art. 91 c.p.c., in ordine alla soccombenza delle spese, la validità della notifica della cartella esattoriale, e la condanna della parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Mediante comparsa di costituzione e risposta, la società Controparte_2
eccependo la nullità del gravame derivante dalla violazione degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.,
[...] in considerazione della mancanza di probabilità del suo accoglimento, nullità della procura alle liti prodotta dall'appellante, inammissibilità dell'opposizione ad estratto ruolo, ha domandato il rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza del 21.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 90 c.p.c., termini di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali, e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, con decorrenza del primo termine dal giorno 21.11.24.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono. Occorre, anzitutto, osservare che risulta infondata l'eccezione, sollevata dalla parte resistente, in ordine all'inammissibilità dell'appello per violazione di quanto disposto dagli artt. 342, 348 bis e ter c.p.c. Invero, contrariamente a quanto dedotto, per ciò che attiene il contenuto dell'atto di appello, si ritiene che esso presenti una chiara enunciazione delle parti della sentenza di cui si domanda la riforma, delle violazioni di legge rilevate e della loro incidenza ai fini della decisione;
quanto alla presunta carenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, valgano le motivazioni di seguito esposte.
Parimenti, è altresì infondata la doglianza relativa alla nullità della procura alle liti allegata alla notifica dell'impugnazione effettuata a mezzo P.E.C, poiché mancante della firma digitale. La procura prodotta agli atti, nonché quella oggetto di notifica, risulta validamente sottoscritta. Va, altresì, considerato che non è necessario che il difensore notificante alleghi anche la procura alle liti, essendo necessario e sufficiente che questa venga prodotta agli atti di giudizio. Su questa linea si è espressa la Corte di Cassazione, secondo la quale “(…) Né tale allegazione è prevista dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53 che disciplina le notificazioni degli atti giudiziari da parte degli avvocati. L'art. 1 di tale legge prevede esclusivamente che l'avvocato che effettua la notificazione, anche
a mezzo P.E.C., deve essere munito di procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c., non che tale procura debba essere allegata all'atto da notificare: (…) la procura deve essere prodotta e sussistere agli atti del procedimento giudiziario sottostante e la sua regolarità va accertata nell'ambito di detto procedimento, secondo le regole processuali che lo disciplinano.” (C. Cass., Terza
Sez. Civ., Ord. n. 27154/21).
Infondato è anche il motivo concernente la presunta nullità della notifica della cartella in quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica non presente nei Registri Pubblici. Invero, la giurisprudenza è concorde nel ritenere valida la notificazione qualora, pur provenendo da un indirizzo PEC istituzionale ma non contenuto nei pubblici registri, non venga pregiudicato il diritto di difesa del destinatario, sia individuabile il mittente e determinabile l'oggetto della notifica. Al riguardo, “(…) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (…)” (C. Cass., Sesta Sez. Civ., Ord. n. 6015/23).
Tra i motivi eccepiti dall'appellante, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza. Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato “Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v.
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n.
11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle ... ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, la Società, attrice nel primo grado di giudizio e odierna appellata, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella, nonché degli atti ad essa prodromici, e il decorso del termine di prescrizione quinquennale, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad essa derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del D. L. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_3
Pace di Napoli n. 14204/22, pronunciata l'08.04.2022 e depositata in data 21.04.2022, e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_2
- b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 3 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12139 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 14204/22 depositata in data 21.04.2022 e vertente
TRA
, (C.F. , con sede legale in Roma, alla Parte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , in Parte_2 qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale CP_1 autenticata per atto del Notaio – Roma Repertorio n. 177893, Raccolta n. 11776 del Persona_1
28.04.2022, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Maurizio
Marino, (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito C.F._1 in Portici (NA), alla Via F. De Gregorio n.10; appellante
CONTRO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Varriale, (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Via Gian Lorenzo Bernini n. 45, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2020, la Controparte_2
Co citava in giudizio, dinnanzi l'Ufficio Giudice di Pace di Barra, l' . Il Controparte_4 Giudice adìto, mediante ordinanza depositata il 17.09.21, rilevata la propria incompetenza per territorio, in favore, ai sensi dell'art. 27 c.p.c., del Giudice di Pace di Napoli, assegnava alle parti il termine, ex art. 50
c.p.c., per la riassunzione della causa. Pertanto, a seguito di atto di citazione in riassunzione, notificato in data 17.10.21, il suindicato attore incardinava la causa dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli.
L'opposizione aveva ad oggetto la cartella di pagamento n. 0712019042797047, della somma di euro
734,87, relativa a contravvenzioni al Codice della Strada elevate agli anni 2015 e 2016, in ordine alla quale la società, sostenendone, unitamente ai verbali ad essa sottesi, l'omessa notifica, nonché il decorso del termine di prescrizione quinquennale, domandava l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità e, pertanto,
l'annullamento della pretesa creditoria ivi riportata, con condanna del concessionario a spese e compensi di giudizio.
Si costituiva l la quale, resistendo alla domanda, ne chiedeva il rigetto, Controparte_4 posta la sua inammissibilità per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e la ritualità della notifica della cartella esattoriale, con vittoria di spese processuali.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 14204, pronunciata l'08.04.2022 e depositata il 21.04.2022, in via preliminare, qualificava, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la domanda quale opposizione agli atti esecutivi e, rilevando, nel merito, la mancata ritualità del procedimento di formazione del ruolo esattoriale, derivante dal difetto di notificazione della cartella e dei verbali di accertamento ad essa sottesi, accoglieva le richieste attoree, annullando la cartella di pagamento e il diritto di credito, con condanna della convenuta alle spese di giudizio.
Avverso suddetta pronuncia, validamente notificata dalla parte ricorrente in data 21.04.2022, ha proposto appello l' che, riformulando le medesime doglianze spiegate in primo Controparte_4 grado, ha eccepito l'inammissibilità della domanda, la sola responsabilità dell'ente creditore in relazione al procedimento di notifica dei verbali di accertamento, la violazione dell'art. 91 c.p.c., in ordine alla soccombenza delle spese, la validità della notifica della cartella esattoriale, e la condanna della parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Mediante comparsa di costituzione e risposta, la società Controparte_2
eccependo la nullità del gravame derivante dalla violazione degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.,
[...] in considerazione della mancanza di probabilità del suo accoglimento, nullità della procura alle liti prodotta dall'appellante, inammissibilità dell'opposizione ad estratto ruolo, ha domandato il rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza del 21.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 90 c.p.c., termini di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali, e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, con decorrenza del primo termine dal giorno 21.11.24.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono. Occorre, anzitutto, osservare che risulta infondata l'eccezione, sollevata dalla parte resistente, in ordine all'inammissibilità dell'appello per violazione di quanto disposto dagli artt. 342, 348 bis e ter c.p.c. Invero, contrariamente a quanto dedotto, per ciò che attiene il contenuto dell'atto di appello, si ritiene che esso presenti una chiara enunciazione delle parti della sentenza di cui si domanda la riforma, delle violazioni di legge rilevate e della loro incidenza ai fini della decisione;
quanto alla presunta carenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, valgano le motivazioni di seguito esposte.
Parimenti, è altresì infondata la doglianza relativa alla nullità della procura alle liti allegata alla notifica dell'impugnazione effettuata a mezzo P.E.C, poiché mancante della firma digitale. La procura prodotta agli atti, nonché quella oggetto di notifica, risulta validamente sottoscritta. Va, altresì, considerato che non è necessario che il difensore notificante alleghi anche la procura alle liti, essendo necessario e sufficiente che questa venga prodotta agli atti di giudizio. Su questa linea si è espressa la Corte di Cassazione, secondo la quale “(…) Né tale allegazione è prevista dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53 che disciplina le notificazioni degli atti giudiziari da parte degli avvocati. L'art. 1 di tale legge prevede esclusivamente che l'avvocato che effettua la notificazione, anche
a mezzo P.E.C., deve essere munito di procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c., non che tale procura debba essere allegata all'atto da notificare: (…) la procura deve essere prodotta e sussistere agli atti del procedimento giudiziario sottostante e la sua regolarità va accertata nell'ambito di detto procedimento, secondo le regole processuali che lo disciplinano.” (C. Cass., Terza
Sez. Civ., Ord. n. 27154/21).
Infondato è anche il motivo concernente la presunta nullità della notifica della cartella in quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica non presente nei Registri Pubblici. Invero, la giurisprudenza è concorde nel ritenere valida la notificazione qualora, pur provenendo da un indirizzo PEC istituzionale ma non contenuto nei pubblici registri, non venga pregiudicato il diritto di difesa del destinatario, sia individuabile il mittente e determinabile l'oggetto della notifica. Al riguardo, “(…) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (…)” (C. Cass., Sesta Sez. Civ., Ord. n. 6015/23).
Tra i motivi eccepiti dall'appellante, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza. Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato “Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v.
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n.
11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle ... ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, la Società, attrice nel primo grado di giudizio e odierna appellata, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella, nonché degli atti ad essa prodromici, e il decorso del termine di prescrizione quinquennale, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad essa derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del D. L. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_3
Pace di Napoli n. 14204/22, pronunciata l'08.04.2022 e depositata in data 21.04.2022, e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_2
- b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 3 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale