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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 174/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - NE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2013 0009382788 000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2014 0015819179 000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 047 2021 90022306 35 000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta agli atti e chiede dichiararsi la cessata materia del contendere.
Insiste per la condanna del pagamento delle spese processuali a carico della resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il 06.121.988 e residente in [...], Indirizzo_1, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate -IO, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 047 2021 90022306 35 000 e delle cartelle di pagamento nn. 047 2013 0009382788 000 e 047 2014
0015819179 000, notificatale in data 20.10.2023 con avviso di deposito presso la Casa Comunale.
L'intimazione risultava essere stata emessa a fronte del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali tra cui: 1) la n. 047 2013 0009382788 000, di importo complessivamente pari a € 257,22, asseritamente notificata in data 16.07.2014 per conto della Regione Lazio a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica del 2010 e 2) la n. 047 2014 0015819179 000, di importo complessivamente pari a € 255,19, asseritamente notificata in data 14.10.2014 per conto della Regione Lazio a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica del 2011.
Eccepiva la nullità delle cartelle di pagamento impugnate per omessa o irrituale notificazione con conseguente richiesta di declaratoria di nullità delle stesse.
Deduceva, inoltre, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria relativa al pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2010 e 2011, atteso che il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto al recupero dei predetti tributo è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento, ovvero al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato versamento;
decorso tale termine, il mancato pagamento cade, quindi, in prescrizione. Con riferimento alle cartelle esattoriali di cui si tratta, peraltro, anche nell' ipotesi in cui si volessero ritenere notificate con prova fornita dall'Ente richiedente delle notifiche rispettivamente alla data del 16.07.2014 e 14.10.2014, le pretese impositive ex adverso azionate risulterebbero comunque irrimediabilmente prescritte atteso che, successivamente all'asserita notifica, l'Ente non ha tuttavia compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione cosicchè alla data del 06 novembre ottobre
2023 i crediti devono considerarsi prescritti.
Insisteva, quidi, per l'accoglimento del ricorso con condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costuituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-IO di NE evidenziando che in data
16/11/2023 la controparte aveva notificato il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
04720219002230635000 in relazione alle cartelle nn. 04720130009382788000, 04720140015819179000 recanti l'iscrizione a ruolo dell'Ente impositore Regione Lazio e che in data 05/12/2023 l'Agente della riscossione aveva provveduto a fornire il relativo riscontro al ricorso reclamo in via amministrativa mediante accoglimento delle eccezioni di controparte.
A seguito delle verifiche effettuate, era, infatti, emerso che, nelle more della predisposizione e della notifica dell'avviso di intimazione opposto, la ricorrente aveva presentato in data 30/06/2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata “c.d. “Rottamazione-Quater” dei carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022.
Le cartelle di pagamento oggetto di impugnativa risultavano, peraltro, correttamente sospese a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e dava atto che per le stesse, quindi, l'avviso di intimazione impugnato non sarebbe stato posto in esecuzione.
Chiedeva, pertanto, che la Corte dichiarasse l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudicante che debba essere accolta la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
A fronte della proposizione da parte della ricorrente di istanza di adesione alla c.d. “Rottamazione-quater”, per le cartelle oggetto del presente giudizio nn. 04720130009382788000, 04720140015819179000, 7/2022, ha emesso provvedimento di sospensione a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e ha dato atto che non si sarebbe dato corso all'avviso di intimazione impugnato non ponendolo in esecuzione.
La materia del contendere non può che considerarsi, allo stato, cessata per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione fra le Parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Dott. Francesco Galli.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 174/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - NE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2013 0009382788 000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2014 0015819179 000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 047 2021 90022306 35 000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta agli atti e chiede dichiararsi la cessata materia del contendere.
Insiste per la condanna del pagamento delle spese processuali a carico della resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il 06.121.988 e residente in [...], Indirizzo_1, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate -IO, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 047 2021 90022306 35 000 e delle cartelle di pagamento nn. 047 2013 0009382788 000 e 047 2014
0015819179 000, notificatale in data 20.10.2023 con avviso di deposito presso la Casa Comunale.
L'intimazione risultava essere stata emessa a fronte del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali tra cui: 1) la n. 047 2013 0009382788 000, di importo complessivamente pari a € 257,22, asseritamente notificata in data 16.07.2014 per conto della Regione Lazio a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica del 2010 e 2) la n. 047 2014 0015819179 000, di importo complessivamente pari a € 255,19, asseritamente notificata in data 14.10.2014 per conto della Regione Lazio a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica del 2011.
Eccepiva la nullità delle cartelle di pagamento impugnate per omessa o irrituale notificazione con conseguente richiesta di declaratoria di nullità delle stesse.
Deduceva, inoltre, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria relativa al pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2010 e 2011, atteso che il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto al recupero dei predetti tributo è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento, ovvero al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato versamento;
decorso tale termine, il mancato pagamento cade, quindi, in prescrizione. Con riferimento alle cartelle esattoriali di cui si tratta, peraltro, anche nell' ipotesi in cui si volessero ritenere notificate con prova fornita dall'Ente richiedente delle notifiche rispettivamente alla data del 16.07.2014 e 14.10.2014, le pretese impositive ex adverso azionate risulterebbero comunque irrimediabilmente prescritte atteso che, successivamente all'asserita notifica, l'Ente non ha tuttavia compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione cosicchè alla data del 06 novembre ottobre
2023 i crediti devono considerarsi prescritti.
Insisteva, quidi, per l'accoglimento del ricorso con condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costuituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-IO di NE evidenziando che in data
16/11/2023 la controparte aveva notificato il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
04720219002230635000 in relazione alle cartelle nn. 04720130009382788000, 04720140015819179000 recanti l'iscrizione a ruolo dell'Ente impositore Regione Lazio e che in data 05/12/2023 l'Agente della riscossione aveva provveduto a fornire il relativo riscontro al ricorso reclamo in via amministrativa mediante accoglimento delle eccezioni di controparte.
A seguito delle verifiche effettuate, era, infatti, emerso che, nelle more della predisposizione e della notifica dell'avviso di intimazione opposto, la ricorrente aveva presentato in data 30/06/2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata “c.d. “Rottamazione-Quater” dei carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022.
Le cartelle di pagamento oggetto di impugnativa risultavano, peraltro, correttamente sospese a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e dava atto che per le stesse, quindi, l'avviso di intimazione impugnato non sarebbe stato posto in esecuzione.
Chiedeva, pertanto, che la Corte dichiarasse l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudicante che debba essere accolta la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
A fronte della proposizione da parte della ricorrente di istanza di adesione alla c.d. “Rottamazione-quater”, per le cartelle oggetto del presente giudizio nn. 04720130009382788000, 04720140015819179000, 7/2022, ha emesso provvedimento di sospensione a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e ha dato atto che non si sarebbe dato corso all'avviso di intimazione impugnato non ponendolo in esecuzione.
La materia del contendere non può che considerarsi, allo stato, cessata per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione fra le Parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Dott. Francesco Galli.