Sentenza 20 novembre 2013
Massime • 1
Ai fini della prova indiziaria possono essere utilizzati anche elementi negativi purchè offrano un dato conoscitivo certo, convincente e non generico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva desunto la falsità di un giuramento decisorio - avente ad oggetto il pagamento di un ingente debito societario - anche dalla circostanza che non vi fosse traccia di tale versamento nella documentazione delle società di capitali coinvolte nella vicenda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2013, n. 47541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47541 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/11/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1740
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 39874/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 08/05/2012 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile NI RE l'avv. BORZONE Renato, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. KROGH Massimo e l'avv. CORTESI Tomaso, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia riformava solo in punto di quantificazione della provvisionale in favore della parte civile e confermava nel resto la pronuncia di primo grado del 10/11/2010 con la quale il Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia RO NI in relazione al reato di cui all'art. 371 c.p., per avere, il 13/11/2008, giurando il falso nel corso del procedimento civile nel quale era parte, dichiarato che la controparte RE LI, geometra, era stato pagato dalla società FI s.p.a. e dalla altre società del gruppo NI in relazione alle prestazioni professionali (stime di compendi immobiliari) vantate dal LI, oggetto di causa. Rilevava la Corte di appello come la colpevolezza del NI in ordine al delitto ascrittogli (avendo egli prestato giuramento asserendo che il PI aveva visto già soddisfatto il credito pecuniario vantato per prestazioni professionali, essendo stato pagato dalla FI s.p.a. e dalle altre società del gruppo NI) fosse stata provata dalle emergenze processuali, in specie dalle dichiarazioni accusatone rese dalla parte civile LI, che avevano trovato riscontro indiziario nella deposizione testimoniale offerta, nell'ambito di altro procedimento civile, dal teste Rodolfo LU, e nel fatto che l'imputato non avesse fornito il benché minimo elemento di prova documentale a riprova dell'avvenuto pagamento di una così elevata somma di denaro, qual era quella vantata dal creditore LI.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, il quale ha dedotto i seguenti quattro motivi.
2.1. Nullità della sentenza e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello di Brescia ingiustificatamente valorizzato a fini di prova la denuncia-querela a suo tempo presentata dal PI, laddove si trattava solamente di atto idoneo ad illustrare parte del contenzioso civile in argomento, peraltro contrastato dalla memoria della difesa dell'imputato, senza nulla dimostrare in ordine alla falsità del giuramento oggetto dell'imputazione.
2.2. Nullità della sentenza e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale erroneamente sostenuto che l'assunto accusatorio avesse trovato conferma nel contenuto della deposizione testimoniale del prof. LU, laddove tale dichiarazione era stata resa nell'ambito di una causa civile, attinente ai compensi vantati dal PI per lavori di ristrutturazione di uffici in Dalmine, diversa da quella nella quale era stato prestato dal NI giuramento, avente ad oggetto i compensi vantati dallo stesso PI per la stima di compendi immobiliari, con riferimento ai quali nulla il teste aveva riferito in relazione alla esistenza del connesso credito.
2.3. Nullità della sentenza e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale operato una inammissibile inversione dell'onere della prova, gravante sull'accusa, sostenendo che la mancanza di documentazione attestante il pagamento oggetto di causa fosse elemento capace di provare la falsità del giuramento prestato dall'imputato.
2.4. Nullità della sentenza e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di merito omesso di considerare che la documentazione concernente l'avvenuto pagamento poteva non essere stata prodotta perché non più reperibile ovvero perché il pagamento era stato fatto "in nero".
2.5. Con memoria depositata il 07/11/2012, l'avv. Krogh Massimo, difensore dell'imputato, ha formulato nuovi motivi, richiamando argomenti già sviluppati nell'originario ricorso circa l'inidoneità probatoria della denuncia-querela presentata dalla persona offesa in relazione all'oggetto dell'imputazione; l'erronea inversione dell'onere della prova, essendo stata sopravvalutata la mancanza di documentazione in ordine all'avvenuto pagamento, ritenuto indizio di insolvenza, che, invece, andava provata proprio dal denunciante, ed il giudizio sulla testimonianza del LU, invero inidonea a fornire alcun contributo di chiarimento;
l'omessa valutazione di ipotesi ricostruttive alternative, quale quella che avrebbe visto il pagamento effettuato "in nero" in favore del PI;
nonché l'assenza di prova del dolo nell'imputato, il quale ben avrebbe potuto rendere il giuramento in buona fede, certo di dire il vero, anche in ragione del confuso percorso contabile che aveva caratterizzato le due complesse cause civili in corso.
3. Con nota del 28/10/2013 l'avv. Enrico Mastropasqua, difensore della parte civile LI, ha domandato il rigetto del ricorso dell'imputato, basato su motivi infondati, pure rilevando come nella causa civile più volte richiamata il NI avesse anche eccepito il difetto di legittimazione passiva del soggetto indicato come debitore, la NI LD s.p.a., così implicitamente ammettendo che il relativo credito vantato dal PI non si fosse estinto.
4. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, la violazione di legge ed il vizio di motivazione della decisione gravata, ma, al di là del dato enunciativo, non hanno prospettato alcuna effettiva inosservanza di norme di diritto penale sostanziale o processuale, ne' alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusione, e neppure una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Brescia aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite nel giudizio di primo grado e, in specie, al significato delle precise indicazioni fornite dal denunciante ed alla valenza indiziaria di altri dati informativi emersi nella fase delle indagini.
E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle provè, vale a dire una incompatibilità" tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale probatorio, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte lombarda analiticamente spiegato come la consapevole e volontaria mendacità del giuramento prestato dal NI nel corso della causa civile di opposizione al decreto ingiuntivo che lo aveva visto contrapposto al PI, fosse stata provata dal fatto che le puntuali dichiarazioni rese nella sua denuncia (utilizzabili in sede di giudizio abbreviato) dal creditore opposto - il quale aveva sostenuto di aver effettuato, in favore delle società del gruppo NI, varie valutazioni professionali di stima di compendi immobiliari e di aver acquisito un credito di 224.000 Euro rimasto insoddisfatto, e che il RD, prestando quel giuramento, aveva asserito fosse stato, invece, saldato dalle sue società - avessero trovato adeguato riscontro in due specifiche e precise circostanze fattuali. La prima consistente nelle dichiarazioni testimoniali del prof. LU, amico personale sia del NI che del PI, il quale, sia pure nell'ambito di una parallela causa civile per altro credito di 30.000 Euro vantato, per altre attività professionali, dal secondo nei riguardi delle società del primo, rendendo una testimonianza "ad ampio raggio", aveva riferito di aver svolto, in epoca di poco anteriore all'inizio della causa del creditore nei confronti delle debitrici, un tentativo di bonario componimento in ordine ad credito vantato dal professionista verso le società di circa 600 milioni delle vecchie lire, dunque, di un importo grosso modo corrispondente a quello fatto valere, qualche mese dopo, dal PI in via monitoria nelle due cause civili:
tentativo durante il quale - aveva ricordato il LU - il NI non aveva affatto eccepito l'avvenuto pagamento, ma aveva infruttuosamente sostenuto che il debito delle sue società era di molto inferiore, ammontando a circa 80 milioni di lire. La seconda circostanza indiziaria valorizzata dai Giudici di merito attiene, poi, alla mancata produzione, da parte del debitore opponente, di una qualche documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di una così elevata somma di denaro di 224.000 Euro, peraltro da parte di società di capitali: senza che ciò avesse comportato alcuna inversione dell'onere della prova (avendo fatto buon governo del principio per il quale l'onere della prova può essere assolto anche attraverso il ricorso alla prova indiziaria:
così, tra le tante, Sez. 3^, n. 38271 del 25/09/2007, Pelle, Rv. 237829), la Corte territoriale ha evidenziato come la falsità del giuramento decisorio prestato dal NI fosse stata comprovata in via indiziaria dal fatto che nella documentazione di quelle società di capitali non vi fosse stata traccia del versamento di una così rilevante somma di denaro, ovvero di una fattura del professionista che quelle imprese collettive ben avrebbero avuto interesse ad utilizzare per dimostrare l'incremento dei costi delle proprie attività: somma che, se pure, per ipotesi, consegnata dal NI "a nero", ben avrebbe dovuto giustificare la pretesa del debitore del rilascio di una qualche quietanza per iscritto (v. pagg.
6-10 sent. impugn.).
Nè nella motivazione della sentenza gravata è riconoscibile alcuna violazione delle norme fissate dal legislatore codicistico per la valutazione delle prove indiziarie.
Costituiscono consolidati principi nella giurisprudenza di questa Corte, da un lato quello secondo il quale, in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (così Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; in senso sostanzialmente conforme, in seguito, Sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, Rv. 248384; Sez. 1^, n. 16548 del 14/03/2010, Bellocco, Rv. 246935); dall'altro quello secondo il quale il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (così, tra le tante, Sez. 4', n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245880). Alla luce di tali criteri ermeneutici bisogna rilevare come la sentenza impugnata sia sufficientemente motivata ed argomentata - sia sotto il profilo della congruità che sotto quello della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, che quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità. Privi di qualsivoglia manifesta illogicità appaiono, così, i già tratteggiati passaggi del ragionamento probatorio nei quali sono stati valorizzati una serie di certi, convincenti e tutt'altro che generici elementi di conoscenza, tra loro pienamente concordanti, dai quali poter logicamente inferire la consapevole consumazione da parte dell'odierno ricorrente del delitto allo stesso contestato.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano, tenuto conto delle tariffe forensi e dell'attività svolta, nella somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 5.000,00 oltre accessori, in favore della costituita parte civile PI RE.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013