Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14747 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
103 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL OPG ITAL NO 1 4 LA CORTE SU A DIC S AZION Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni - Presidente R.G.N. 17417/00 LOSAVIO Consigliere 20635/00 Dott. Ugo VITRONE - Consigliere Cron.25835 Dott. Francesco Maria FIORETTI Rep.3524 FELICETTI - Consigliere Dott. Francesco Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere - Ud.07/02/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA + sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA PIAZZA DI MONTE CITORIO 115, presso l'avvocato MARCELLO MOLE', che le rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA D'ITALIA ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO, LOSCO ROSA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 20635/00 proposto da: 2003 D'ITALIA, in persona del legale rappresentante 320 BANCA -1- pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAZIONALE 91, presso l'avvocato SERGIO LUCIANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIA CECI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ITALIANE SPA, in persona del legale POSTE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA PIAZZA DI MONTE CITORIO 115, presso l'avvocato MARCELLO MOLE', che le rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso principale;
controricorrente al ricorso incidentale
contro
LOSCO ROSA;
intimata avverso la sentenza n. 8594/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato MOLE', che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito per il controricorrente e ricorrente -2- - incidentale, l'Avvocato FRISULLO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale 0 in subordine l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. -3- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 13-4-1995, CO Rosa, premesso che il vaglia cambiario, non trasferibile, di £ 3.052.000, emesso in suo favore dalla Banca d'Italia, a titolo di rimborso di imposta Irpef, e speditole a mezzo raccomandata postale, ai sensi dell'art. 42 bis. del D.P.R. n. 602/73, non le era pervenuto e che lo stesso era stato incassato da terzo non legittimato (qualificatosi come beneficiario e identificato dal cassiere pagante per mezzo di carta d'identità con estremi annotati sul titolo), conveniva innanzi al Pretore di Roma la Banca d'Italia per sentirla condannare in suo favore al pagamento dell'importo in questione. Costituitasi la Banca, che chiedeva essere manlevata dall'Ente Poste, a sua volta costituitosi, l'adito Pretore con sentenza in data 5-12-1995, riteneva la Banca d'Italia esclusiva responsabile e la condannava al pagamento della suddetta somma. A seguito dell'impugnazione proposta dalla Banca d'Italia, costituitosi l'Ente Poste e contumace la CO, il Tribunale di Roma, con la sentenza in esame, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermava la responsabilità della Banca d'Italia, con condanna della stessa al pagamento di £ 3.052.000 "da rivalutarsi secondo gli indici Istat del costo della vita oggi in vigore oltre interessi al saggio legale sulla somma così rivalutata dalla data odierna al saldo" e riteneva l'Ente Poste obbligato a manlevare quest'ultima con rimborso alla Banca di tutte le somme da corrispondere alla CO. t Ricorrono per cassazione, con due motivi, le Poste Italiane s.p.a.; resiste con controricorso la Banca d'Italia che, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, con un unico motivo, in relazione al quale le stesse Poste hanno altresì depositato controricorso. Motivi della decisione Ricorso principale: con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 1992 e 1993 c.c., e relativo difetto di motivazione, laddove il Tribunale, con argomentazioni contraddittorie, ha escluso la totale responsabilità della Banca. Con il secondo motivo, infine, si deduce la violazione dell'art. 1218 c.c., e relativo difetto di motivazione, laddove i giudici di secondo grado hanno affermato che "tra il mittente e l'Ente Poste 2 si instaura, con la spedizione della raccomandata, un vero e proprio rapporto contrattuale. L'Ente Poste, nel caso di mancato recapito della raccomandata, è quindi tenuto al risarcimento integrale del € danno ex art. 1218 c.c., nei confronti del mittente", senza alcun cenno alle limitazioni di responsabilità stabilite dal D.P.R. n. 156/73 (c.d. codice postale), ritenute legittime dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, con particolare riferimento alla sentenza n. 463/97, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 156/73 per contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost. (canone della ragionevolezza), nella parte in cui dispone che l'Amministrazione (ora Poste Italiane s.p.a.), non è tenuta al risarcimento del danno in caso di colpevole ritardo nella : rinnovazione di assegno postale localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione all'ufficio di pagamento designato dal traente;
si aggiunge che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 4/99, ha sostenuto la piena legittimità delle norme che collegano l'esonero da responsabilità alla generalizzazione e al basso costo del servizio. Si conclude con l'affermare l'insussistenza di responsabilità sia a titolo contrattuale che a titolo extracontrattuale. Ricorso incidentale: con l'unico motivo si prospetta, in via subordinata, ex art. 384 c.p.c., la condanna delle Poste a B pagare alla CO l'importo da questa richiesto. Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Non meritevole di accoglimento è il ricorso principale ed il suo rigetto comporta l'assorbimento del ricorso incidentale. Quanto al primo motivo deve osservarsi che la Corte territoriale, con più che sufficienti e logiche argomentazioni, ha motivato in ordine alla sussistenza della responsabilità della Banca d'Italia come anche riguardo all'accoglimento della domanda di “manleva" formulata da quest'ultima nei confronti dell'Ente Poste, da un lato, infatti, la Corte territoriale ha statuito che "in presenza di modalità di spedizione non sicure è quindi evidente come l'appellante fosse tenuto a compiere tutti gli accertamenti necessari, e per lei facilmente eseguibili, per evitare la possibilità di negoziazioni fraudolente"; dall'altro ha affermato che la stessa Banca, in forza del rapporto contrattuale intercorrente con l'Ente Poste e della responsabilità di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1218 c.c., ha ☑ diritto di rivalersi per quanto versato. Non vi è quindi alcuna contraddittorietà della motivazione 5. stante l'esposta corretta individuazione, dapprima, della responsabilità della Banca in ordine al pagamento del vaglia, ed, in seguito, del diritto di essere garantita dalle Poste. Con riferimento, poi, al secondo motivo deve rilevarsi che lo stesso è infondato. La parte ricorrente, nel sostenere le limitazioni della propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 156/73, non ha tenuto conto, come invece correttamente deciso dalla Corte territoriale, delle pronunce della Corte Costituzionale intervenute sul thema decidendum in questione. ! Il Giudice delle leggi, infatti, in particolare con la sentenza n. 303/98, ha statuito l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, 24, 48 e 98 del D.P.R. n. 156/73, laddove prevedono limiti di responsabilità dell'amministrazione postale per la perdita o manomissione di raccomandate mediante le quali vengono spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato. Ciò in quanto l'obbligo per la Banca d'Italia di servirsi della cd. raccomandata quale unico mezzo di spedizione (ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 602/73), in tema di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non consente limitazioni al risarcimento del danno quali previste dal codice postale (solo per i vaglia di importo superiore a £ 10.000.000 è stabilita la spedizione per assicurata ex art. 62 d.l. n. 331/93), ed in quanto la procedura di rimborso dei crediti di imposta (per costante indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale e di questa Corte di legittimità – in particolare, Cass. n. 9249/97) è a carattere speciale rispetto a quella generale della riscossione dei crediti nei confronti dello Stato. Il ricorrente, inoltre, fa menzione di pronunce della Corte Costituzionale non attinenti al caso di specie (recapito per raccomandata di vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per rimborsi fiscali); infatti, la sentenza n. 463/97 riguarda il servizio di bancoposta dell'amministrazione postale e la sentenza n. 4/99 il ritardato pagamento di un vaglia telegrafico. Per quanto esposto è da ritenersi assorbito l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti preliminarmente i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese della presente fase che liquida in € 650,00 per onorario, € 100,00 per esborsi, oltre spese accessorie come per legge. In Roma, il 7-2-2003 Il Presidente Loseve L'estensore B o CORTE SUPREMA DI CARSATIONE M Prima Sa Civile Depositato Cancelaria 3 OTT 2003 ון TL CANCELLIERE GORTE SU presso l'Agen Si attesta la registrazione 6-02-045 serie 4 al n. 3501 Kersate € delle Entrate diRoma 2 il 77 apposta in calcd alla copia auterit/pa (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) .. .