2. Tali importi, su cui sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data dei relativi pagamenti, sono versati direttamente all'istituto presso il quale l'interessato ha richiesto il ricongiungimento dei periodi contributivi.
3. In caso di mancata ricongiunzione, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta' l'interessato potra' richiedere alla Cassa la restituzione dei contributi di cui al comma 1, oppure la corresponsione di un vitalizio calcolato in conformita' all' articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 , come modificato dall'articolo 1, comma 5, della presente legge.
4. Sono abrogati l' articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 e l' articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 .
5. La Cassa provvede a corrispondere l'indennita' una tantum e a restituire i contributi, secondo la normativa previgente, agli aventi diritto che ne abbiano fatta regolare domanda prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 10 , 23 e 2 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.