TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2938
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3, commi 4 e 5, e art. 4, commi 2 e 2-bis, del D.P.R. n. 76/1998 e art. 65, comma 1, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 82/2005

    La mera 'immagine di firma' non è equipollente alla firma autografa o digitale, né rientra nelle modalità di sottoscrizione valide ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. La sottoscrizione è un elemento essenziale che non può essere sanato ex post tramite soccorso istruttorio.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3, comma 2, lett. g), del D.P.R. n. 76/1998

    La fondatezza dell'irregolarità relativa alla sottoscrizione rende superfluo l'esame degli ulteriori profili contestati dall'Amministrazione, in applicazione del principio per cui la legittimità di un atto plurimotivato sussiste se anche uno solo dei motivi è legittimo.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, buon andamento e risultato, nonché del legittimo affidamento

    La fondatezza dell'irregolarità relativa alla sottoscrizione rende superfluo l'esame degli ulteriori profili contestati dall'Amministrazione, in applicazione del principio per cui la legittimità di un atto plurimotivato sussiste se anche uno solo dei motivi è legittimo.

  • Rigettato
    Ripetizione delle censure relative alla sottoscrizione e alla capacità finanziaria

    Le censure relative alla sottoscrizione e alla capacità finanziaria sono state rigettate per le ragioni già esposte nella disamina del ricorso introduttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2938
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2938
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo