TAR Roma, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2448
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione profili procedurali - proroghe illegittime

    Il Collegio conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di conclusione del procedimento non è perentorio e la sua violazione non comporta di per sé l'illegittimità dell'atto finale. Le proroghe sono state ritenute motivate da esigenze istruttorie e di garanzia del contraddittorio.

  • Rigettato
    Violazione profili procedurali - mancata audizione orale

    Il Collegio ritiene che il diritto al contraddittorio sia stato garantito attraverso forme dialettiche scritte e orali con gli uffici, e che l'audizione orale non sia un momento imprescindibile. Il procedimento è di natura cartolare e il contraddittorio può essere soddisfatto anche in forma scritta.

  • Rigettato
    Violazione profili procedurali - mancata interlocuzione sul parere AGCOM

    L'Autorità ha seguito l'iter previsto dal Regolamento, richiedendo il parere all'AGCOM all'esito dell'istruttoria. Non vi è stata violazione del contraddittorio, poiché le controdeduzioni scritte al Collegio sono uno strumento ulteriore di difesa.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle prove - acquisizione illegittima delle e-mail

    L'acquisizione delle e-mail è ritenuta giuridicamente regolare e conforme al quadro normativo. L'Autorità può acquisire tutte le informazioni accessibili inerenti all'oggetto dell'accertamento ispettivo. L'accesso alle postazioni è avvenuto con il consenso della società.

  • Rigettato
    Insussistenza della condotta contestata

    Le evidenze istruttorie attestano l'utilizzo di modalità automatizzate per acquisti massivi di biglietti, sottraendoli ai consumatori e determinando la loro rivendita a prezzi maggiorati. La condotta è stata qualificata come scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione della fattispecie

    La condotta è stata valutata nella sua unicità e generalità, come pratica scorretta lesiva delle scelte negoziali dei consumatori, che sono stati indotti ad acquistare biglietti a costi maggiorati.

  • Rigettato
    Contestazione quantum sanzionatorio

    L'Autorità ha agito nell'esercizio della sua discrezionalità, attenendosi ai parametri di legge. Sono stati considerati la gravità della violazione, il grado di negligenza, i pregiudizi economici ai consumatori, la dimensione economica del professionista (fatturato) e il grado di diffusione delle pratiche.

  • Rigettato
    Applicabilità art. 23, comma 1, lett. bb-bis del Codice del Consumo

    La condotta rientra nella fattispecie astratta disegnata dal legislatore, estesa alla rivendita di biglietti d'ingresso a eventi culturali e sportivi acquistati utilizzando sistemi automatizzati, limitando l'accessibilità dei biglietti alle persone fisiche.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2448
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2448
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo