TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8445 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51013/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51013/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to Parte_1
HI RE;
Ricorrente; contro
, in persona del Ministro p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente contumace;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il impugnando il Parte_1 Controparte_1 provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'art. 4, co. 2, L. 91/1992, emesso dal Comune di Roma il 26/04/2024 e ha chiesto al
Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto ad acquisire la cittadinanza italiana.
Il provvedimento impugnato ha rigettato la domanda del ricorrente non ritenendo sussistenti i requisiti previsti dall'art. 4, co. 2 cit. in quanto “dalle verifiche effettuate presso la banca dati di questo Comune di Roma e nei relativi archivi anagrafici e di Stato
Civile il signor non risulta mai essere stato inserito nei registri della Parte_1 popolazione residente.”
Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 4, co. 2 L. 91/92 ed ha esposto di essere nato a [...] genitori stranieri, in particolare che la madre è nata a [...] e il padre in
Croazia; che tutto il nucleo familiare attualmente abita presso il modulo abitativo n. 90
1 del campo nomadi di Via Pontina km 2501 a Roma;
che durante i primi anni di vita il ricorrente ha vissuto insieme al nucleo familiare nel Villaggio Attrezzato di Castel
Romano, dove è rimasto con continuità fino ad oggi;
che il ricorrente non ha frequentato le scuole e non è mai stato iscritto formalmente all'anagrafe e che tale mancata iscrizione anagrafica durante la minore età costituisce un fatto non imputabile al ricorrente;
che, anzi, lo stesso non appena raggiunta la maggiore età si è attivato per la regolarizzazione della sua posizione ed è attualmente in attesa del rilascio del permesso di soggiorno elettronico per protezione internazionale;
che il ricorrente non ha mai lasciato la città di
Roma e che la sua presenza stabile e continuativa sul territorio comunale è confermata da numerosi elementi, che attestano l'aver stabilito a Roma il centro dei propri affari e interessi.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e se ne dichiara Controparte_1
la contumacia.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi che seguono.
Da quanto emerge in atti il ricorrente ha esercitato il diritto di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992 nei termini ivi indicati, ovvero entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, posto che l'istanza di elezione per il riconoscimento dello status civitatis italiano è stata presentata in data 22.02.2024 (cfr. provvedimento di rigetto impugnato, all. n. 1 ricorso).
Ciò che risulta contestato dal è il requisito della residenza legale continuativa, CP_2 qui intesa come l'iscrizione presso il registro della popolazione del Comune di residenza, che nella fattispecie si concretizza con il possesso del permesso di soggiorno.
La qualificazione giuridica della residenza legale di cui alla norma in esame risulta oramai pacifica ed univocamente ancorata ad un criterio di effettività che nella residenza anagrafica trova esclusivamente un mezzo di presunzione, potendosi questa provare, in particolare per quel che riguarda la fattispecie in esame, con qualunque altra idonea documentazione (Cass. civ. Sez. I, Sent. 17-05-2017, n. 12380).
Dunque, l'interpretazione della residenza legale di cui al provvedimento impugnato, è stata superata, dapprima grazie all'intervento della giurisprudenza, e successivamente con introduzione del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013. Il D.L. n. 69 del 2013, art. 33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, rivolto proprio alla "semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in [...]" prevede espressamente al 1' comma che: “Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della L. 5 febbraio
1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai
2 genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione”. Alla luce della corretta qualificazione giuridica della residenza, univocamente fondata sull'accertamento della sua effettività, occorre procedere all'esame della verifica della continuità, dalla nascita e fino all'integrazione della condizione temporale prevista dalla L. n. 91 del 1992, della residenza effettiva del ricorrente in Italia.
Tale prova può essere fornita mediante documentazione, peraltro di provenienza da autorità pubbliche, che certifichi anche indirettamente ma univocamente la permanenza continuativa in Italia della richiedente la cittadinanza.
Nel caso in esame numerosi fattori depongono per una presenza sin dalla nascita, effettiva e costante, nel territorio nazionale alla luce della documentazione depositata in atti. In particolare,
è stata prodotta in giudizio la seguente documentazione: - certificato di nascita del ricorrente, che attesta la nascita dello stesso a Roma;
- attestazione di presenza presso il
Villaggio Attrezzato di Castel Romano, rilasciata dall'Ufficio Programmazione e gestione delle azioni volte all'inclusione sociale della popolazione RSC e al superamento dei Villaggi della Solidarietà, per gli anni 2010, 2012 e 2018; - documento d'identità del fratello, il sig. nato a [...] il [...]; - dichiarazione pro veritate Controparte_3 del sig. , presidente dell'Associazione Naturalmente, nella quale il Tes_1
dichiarante afferma di aver frequentato il Villaggio della Solidarietà di Castel Romano
(Via Pontina KM 2501, RM), dove il sig. ha risieduto con la famiglia dal Parte_1
2006 al 2014 in qualità di operatore socio-legale per Save the Children, e dal 2014 ad oggi in qualità di presidente dell'Associazione Naturalmente Onlus, confermando la presenza continuativa sul territorio italiano del ricorrente, dichiarazione datata
21.11.2024; - certificato di vaccinazione rilasciato dall'Azienda Controparte_4
del 25.10.2018; -tessera Straniero Regione Lazio rilasciata in data 14.02.2022, valida dal
26.09.2023; -tessera di iscrizione alla Comunità sant'Egidio del 23.12.2022; -richiesta di protezione internazionale presentata in data 20.07.2023; - attestato nominativo
Da tali documenti emerge che nei primi anni di vita il ricorrente non risulta iscritto all'anagrafe, nonostante abbia sempre vissuto sul territorio italiano e per lo più capitolino, per inadempimento imputabile a soggetti terzi.
Né sono emersi elementi di prova di segno contrario, ovvero tali da far ritenere che il ricorrente non abbia soggiornato regolarmente e continuativamente sul territorio italiano.
In ossequio allo spirito sotteso alla regolamentazione introdotta del legislatore per la quale
3 non possono ricadere sull'interessato eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici dell'amministrazione, D.L. n. 69 del 2013, art.33 conv. con modif. dalla L. n.
98 del 2013, ben può rilevarsi a favore del ricorrente il requisito della residenza effettiva ininterrotta sul T.N. e conseguentemente annullato il provvedimento emesso in data
26.04.2024 dal Comune di Roma.
Il ricorso va, dunque, accolto e dichiarato il diritto di nato a Parte_1
ROMA (RM) il 05/03/2005 ad acquisire la cittadinanza italiana.
In ragione dell'ammissione al patrocinio dello Stato e per la particolarità del caso di specie, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara che nato a [...] Parte_1
(RM) il 05/03/2005, è cittadino italiano.
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata.
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Alla Cancelleria per il seguito di competenza.
Roma, 06/06/2025
La Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò
4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51013/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to Parte_1
HI RE;
Ricorrente; contro
, in persona del Ministro p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente contumace;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il impugnando il Parte_1 Controparte_1 provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'art. 4, co. 2, L. 91/1992, emesso dal Comune di Roma il 26/04/2024 e ha chiesto al
Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto ad acquisire la cittadinanza italiana.
Il provvedimento impugnato ha rigettato la domanda del ricorrente non ritenendo sussistenti i requisiti previsti dall'art. 4, co. 2 cit. in quanto “dalle verifiche effettuate presso la banca dati di questo Comune di Roma e nei relativi archivi anagrafici e di Stato
Civile il signor non risulta mai essere stato inserito nei registri della Parte_1 popolazione residente.”
Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 4, co. 2 L. 91/92 ed ha esposto di essere nato a [...] genitori stranieri, in particolare che la madre è nata a [...] e il padre in
Croazia; che tutto il nucleo familiare attualmente abita presso il modulo abitativo n. 90
1 del campo nomadi di Via Pontina km 2501 a Roma;
che durante i primi anni di vita il ricorrente ha vissuto insieme al nucleo familiare nel Villaggio Attrezzato di Castel
Romano, dove è rimasto con continuità fino ad oggi;
che il ricorrente non ha frequentato le scuole e non è mai stato iscritto formalmente all'anagrafe e che tale mancata iscrizione anagrafica durante la minore età costituisce un fatto non imputabile al ricorrente;
che, anzi, lo stesso non appena raggiunta la maggiore età si è attivato per la regolarizzazione della sua posizione ed è attualmente in attesa del rilascio del permesso di soggiorno elettronico per protezione internazionale;
che il ricorrente non ha mai lasciato la città di
Roma e che la sua presenza stabile e continuativa sul territorio comunale è confermata da numerosi elementi, che attestano l'aver stabilito a Roma il centro dei propri affari e interessi.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e se ne dichiara Controparte_1
la contumacia.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi che seguono.
Da quanto emerge in atti il ricorrente ha esercitato il diritto di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992 nei termini ivi indicati, ovvero entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, posto che l'istanza di elezione per il riconoscimento dello status civitatis italiano è stata presentata in data 22.02.2024 (cfr. provvedimento di rigetto impugnato, all. n. 1 ricorso).
Ciò che risulta contestato dal è il requisito della residenza legale continuativa, CP_2 qui intesa come l'iscrizione presso il registro della popolazione del Comune di residenza, che nella fattispecie si concretizza con il possesso del permesso di soggiorno.
La qualificazione giuridica della residenza legale di cui alla norma in esame risulta oramai pacifica ed univocamente ancorata ad un criterio di effettività che nella residenza anagrafica trova esclusivamente un mezzo di presunzione, potendosi questa provare, in particolare per quel che riguarda la fattispecie in esame, con qualunque altra idonea documentazione (Cass. civ. Sez. I, Sent. 17-05-2017, n. 12380).
Dunque, l'interpretazione della residenza legale di cui al provvedimento impugnato, è stata superata, dapprima grazie all'intervento della giurisprudenza, e successivamente con introduzione del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013. Il D.L. n. 69 del 2013, art. 33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, rivolto proprio alla "semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in [...]" prevede espressamente al 1' comma che: “Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della L. 5 febbraio
1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai
2 genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione”. Alla luce della corretta qualificazione giuridica della residenza, univocamente fondata sull'accertamento della sua effettività, occorre procedere all'esame della verifica della continuità, dalla nascita e fino all'integrazione della condizione temporale prevista dalla L. n. 91 del 1992, della residenza effettiva del ricorrente in Italia.
Tale prova può essere fornita mediante documentazione, peraltro di provenienza da autorità pubbliche, che certifichi anche indirettamente ma univocamente la permanenza continuativa in Italia della richiedente la cittadinanza.
Nel caso in esame numerosi fattori depongono per una presenza sin dalla nascita, effettiva e costante, nel territorio nazionale alla luce della documentazione depositata in atti. In particolare,
è stata prodotta in giudizio la seguente documentazione: - certificato di nascita del ricorrente, che attesta la nascita dello stesso a Roma;
- attestazione di presenza presso il
Villaggio Attrezzato di Castel Romano, rilasciata dall'Ufficio Programmazione e gestione delle azioni volte all'inclusione sociale della popolazione RSC e al superamento dei Villaggi della Solidarietà, per gli anni 2010, 2012 e 2018; - documento d'identità del fratello, il sig. nato a [...] il [...]; - dichiarazione pro veritate Controparte_3 del sig. , presidente dell'Associazione Naturalmente, nella quale il Tes_1
dichiarante afferma di aver frequentato il Villaggio della Solidarietà di Castel Romano
(Via Pontina KM 2501, RM), dove il sig. ha risieduto con la famiglia dal Parte_1
2006 al 2014 in qualità di operatore socio-legale per Save the Children, e dal 2014 ad oggi in qualità di presidente dell'Associazione Naturalmente Onlus, confermando la presenza continuativa sul territorio italiano del ricorrente, dichiarazione datata
21.11.2024; - certificato di vaccinazione rilasciato dall'Azienda Controparte_4
del 25.10.2018; -tessera Straniero Regione Lazio rilasciata in data 14.02.2022, valida dal
26.09.2023; -tessera di iscrizione alla Comunità sant'Egidio del 23.12.2022; -richiesta di protezione internazionale presentata in data 20.07.2023; - attestato nominativo
Da tali documenti emerge che nei primi anni di vita il ricorrente non risulta iscritto all'anagrafe, nonostante abbia sempre vissuto sul territorio italiano e per lo più capitolino, per inadempimento imputabile a soggetti terzi.
Né sono emersi elementi di prova di segno contrario, ovvero tali da far ritenere che il ricorrente non abbia soggiornato regolarmente e continuativamente sul territorio italiano.
In ossequio allo spirito sotteso alla regolamentazione introdotta del legislatore per la quale
3 non possono ricadere sull'interessato eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici dell'amministrazione, D.L. n. 69 del 2013, art.33 conv. con modif. dalla L. n.
98 del 2013, ben può rilevarsi a favore del ricorrente il requisito della residenza effettiva ininterrotta sul T.N. e conseguentemente annullato il provvedimento emesso in data
26.04.2024 dal Comune di Roma.
Il ricorso va, dunque, accolto e dichiarato il diritto di nato a Parte_1
ROMA (RM) il 05/03/2005 ad acquisire la cittadinanza italiana.
In ragione dell'ammissione al patrocinio dello Stato e per la particolarità del caso di specie, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara che nato a [...] Parte_1
(RM) il 05/03/2005, è cittadino italiano.
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata.
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Alla Cancelleria per il seguito di competenza.
Roma, 06/06/2025
La Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò
4