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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/11/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
AT NI - GI
Enrica DI TURSI - GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4415 - 2016 r.g. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. DE SARIO GIUSEPPE;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentata e difesa, dall'avv. FRASCELLA ROSARIO;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/06/2016 , premesso che: il Parte_1
21/05/1996 aveva contratto matrimonio con in Sava (TA); dalla loro Controparte_1 unione erano nati i figli , maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente e il minore;
l'unione era naufragata ed i coniugi erano Persona_2 addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Taranto del
17.02.2015; successivamente con sentenza non definitiva n. 2219/2019 di questo Tribunale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa e si disponeva la prosecuzione del giudizio per le questioni accessorie. All'udienza del giorno 20.11.2025 tenutasi mediante trattazione scritta, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto e depositato telematicamente in data 20.11.2025, e la causa era rimessa al Collegio.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi dopo la pronuncia di stato, hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente dalle parti in data 20.11.2025.
La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 08/06/2016 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1
, nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato telematicamente dalle parti in data 20.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
2. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24/11/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
AT NI - GI
Enrica DI TURSI - GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4415 - 2016 r.g. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. DE SARIO GIUSEPPE;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentata e difesa, dall'avv. FRASCELLA ROSARIO;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/06/2016 , premesso che: il Parte_1
21/05/1996 aveva contratto matrimonio con in Sava (TA); dalla loro Controparte_1 unione erano nati i figli , maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente e il minore;
l'unione era naufragata ed i coniugi erano Persona_2 addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Taranto del
17.02.2015; successivamente con sentenza non definitiva n. 2219/2019 di questo Tribunale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa e si disponeva la prosecuzione del giudizio per le questioni accessorie. All'udienza del giorno 20.11.2025 tenutasi mediante trattazione scritta, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto e depositato telematicamente in data 20.11.2025, e la causa era rimessa al Collegio.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi dopo la pronuncia di stato, hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente dalle parti in data 20.11.2025.
La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 08/06/2016 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1
, nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato telematicamente dalle parti in data 20.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
2. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24/11/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI