Sentenza 12 maggio 2006
Massime • 1
Non integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 cod. pen. e 4, comma quarantanovesimo, legge 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita di occhiali da sole recanti la dicitura "conceived by" accompagnata dalla indicazione della ditta italiana in quanto il corrispondente termine in lingua italiana "concepito" e/o "immaginato" non sta ad indicare né la provenienza né l'origine nazionale del prodotto ma soltanto il modello ed il marchio utilizzato per la realizzazione di esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2006, n. 21797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21797 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/05/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 558
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 11651/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA SQ, N. il 01/08/1943;
avverso ORDINANZA Tribunale di Varese, emessa il 31/01/06;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE Mario;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro;
udito il difensore Avv. Brusa Fabio, difensore di fiducia del ricorrente, DA SQ.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del riesame di Varese, con ordinanza emessa il 31/01/06 - provvedendo sulla richiesta di riesame, avanzata il 20/12/05 nell'interesse di DA SQ avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio, emesso dal P.M. di Busto Arsizio in data 02/12/05 ed avente per oggetto Kg 47,70 di prodotti ottici (occhiali da sole, montature per occhiali, ecc.) provenienti dalla Cina, il tutto in relazione all'ipotizzato reato di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, come modificato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 1, comma 9, convertito in L. n. 80 del 2005 - respingeva il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo:
violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare il ricorrente esponeva, mediante articolate argomentazioni, che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi dell'ipotizzato reato di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, e succ. modifiche.
Invero la citata normativa - secondo l'assunto difensivo del ricorrente - quando faceva riferimento alla nozione di provenienza o di origine, intendeva riferirsi non alla località territoriale ove il prodotto è realizzato, bensì al produttore che assumeva la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione, e ciò a prescindere dal luogo concreto in cui era stato realizzato il prodotto.
Orbene nella fattispecie la VI IT si assumeva la responsabilità imprenditoriale del prodotto in esame (ossia occhiali).
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La difesa del DA, con successiva memoria difensiva del 27/04/06, sostanzialmente insisteva nelle sue richieste. In via subordinata il ricorrente chiedeva la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia Europea ex art. 234 Trattato CE per valutare la conformità alle norme UE della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49. In via ancora del tutto subordinata, il DA sollevava questione di costituzionalità della citata norma perché in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. Il P.G. della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 12/05/06, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con restituzione di quanto in sequestro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In data 01/12/05 l'Ufficio Accertamento della Dogana di Malpensa, sottoponeva a sequestro probatorio, ex art. 354 c.p.p. - ravvisandosi l'ipotesi di reato di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, come modificato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 1, comma 9, - n. 6 colli del peso lordo di Kg 47,70 circa provenienti dalla Cina, contenenti 4 articoli ed ossia: montature di metallo comune per occhiali, parti ed accessori di montature per occhiali, occhiali da sole di materiale plastico ed altri elementi di ottica.
I predetti articoli recavano la dicitura "Conceived by VI IT". La spedizione degli articoli era stata effettuata dall'esportatore NK RN AL Co.LT ed era destinata alla VI IT S.r.l. di cui DA SQ era rappresentante legale.
Il P.M. presso il Tribunale di Varese, con provvedimento in data 02/12/05 convalidava il sequestro in relazione all'ipotizzato reato di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, e successive modifiche.
Il Tribunale di Varese, in sede di riesame, respingeva il gravame proposto dal DA, che proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.
Così riassunti i termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che la decisione del Tribunale di Varese è errata in diritto.
In particolare il predetto giudice di merito - contestando la giurisprudenza di legittimità in materia (vedi Sez. III Sent. n. 3352/05 del 02/02/05, n. 13712/05 del 14/04/05; n. 34103/05 del 23/09/05) - ha ritenuto ravvisarsi nella fattispecie il fumus commissi delicti del reato di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49. Secondo il Tribunale di Varese, il legislatore, mediante la citata norma, ha voluto estendere la tutela non solo ai prodotti provenienti da produttore italiano, ma anche alla merce di origine geografica italiana.
Trattasi di affermazione errata in diritto perché - a prescindere dalla fondatezza o meno della tesi ermeneutica fornita dal Tribunale - nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di reato d cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49. Al riguardo va ribadito ed affermato che nella materia de qua (ove concorrano anche le distinte fattispecie di cui agli artt. 474 e 517 c.p.), l'illecito di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, è costituito dalla commercializzazione di prodotti industriali e agricoli con indicazione di origine o provenienza falsa, cioè non corrispondente alla realtà, oppure fallace, cioè atta a trarre in inganno sulla origine o provenienza medesima, e ciò anche se si tratti di indicazioni consistenti in segni distintivi, emblemi o denominazioni non registrati, ne' giuridicamente riconosciuti (vedi Cass. Sez. III Sent. n. 13712/05 del 14/04/05 (cc 17/02/05)). Orbene nella fattispecie de qua i prodotti in esame, relativi ad occhiali da sole e montature degli stessi, recavano la dicitura "conceived by VI IT".
"Conceived" è un termine espresso in lingua inglese che tradotto significa "concepito" e/o "immaginato"; consegue che i prodotti in esame recavano semplicemente la dicitura di "concepiti", e/o "ideati" presso la VI IT. In altri termini la dicitura in questione non indicava ne' la provenienza, ne' l'origine italiana del prodotto, ma soltanto il modello e/o marchio riconducibili alla VI IT, utilizzato nella realizzazione degli occhiali.
Trattasi, pertanto di dicitura ne' falsa, ne' fallace quanto alla provenienza ed all'origine italiana, ne' illegittima quanto al marchio VI ivi indicato, posto che i prodotti erano destinati alla ditta "VI IT" di cui il DA era rappresentante legale.
Va annullata, quindi, senza rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale di Varese il 31/01/06, con conseguente nullità del decreto di convalida del sequestro probatorio, emesso il 02/12/05 dal P.M. presso il Tribunale di Varese. I prodotti in sequestro vanno restituiti all'avente diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida del sequestro del P.M., 02/12/05, e ordina la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006